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[I] Libro 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem

 
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Aaron
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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:42 pm    Sujet du message: [I] Libro 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem Répondre en citant

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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bolla pontificia "verso la Salvezza del mondo dalla Santificazione".






    Libro 1: I Sacramenti della Santa Chiesa.



    Parte I: Il sacramento del battesimo


    Articolo 1: Il quadrittico causale:
    La causa materiale = Un credente soddisfa le condizioni richieste dal Diritto Canonico e i regolamenti in vigore, conforme al primo nella sua diocesi.
    La causa efficiente = Tutto il clero abilitato dalla sua carica.
    La causa formale = La celebrazione, il giuramento di fedeltà, il simbolismo dell'acqua.
    La causa finale = L'entrata nella comunità e la comunione dei fedeli.

    Sezione A: Il Battesimo

    Articolo 2: La natura dogmatica del battesimo è definito dai precetti contenuti nei sacramenti nel libro delle Dottrine.

    Articolo 3: Solo un credente che ha compreso e assimilato le basi del credo può ricevere il sacramento del battesimo. (Non applicabile al Can. I-1-A-5)

    Articolo 4: La Chiesa raccomanda al credente di seguire, e al sacerdote di far seguire, una pastorale conforme alle dottrine della Chiesa e valide dalla Prefettura per l'Insegnamento Aristotelico prima di ricevere il sacramento . (Non applicabile al Can. I-1-A-5)

      - Articolo 4 bis: E' lasciato all'Assemblea Episcopale il diritto di pronunciarsi sul carattere obbligatorio, opzionale o parziale dell'insegnamento delle pastorali
    .
    Articolo 5: I bambini e le altre persone che manifestano impossibilità intellettiva di seguire una pastorale, possono essere battezzati, se i genitori, tutori o i padrini accettano di fornire loro un'educazione aristotelica e un accompagnamento spirituale conforme alle dottrine della Chiesa.

      - Articolo 5 bis: Dopo aver raggiunto la maggiore età il bambino, confermarà il suo battesimo con una nuova celebrazione.

      - Articolo 5 ter: Queste persone non sono soggette agli articoli 3, 4 e 9 (Can. 1-I-A-3, 4,9.) di questa legge. I doveri enunciati da questi articoli vengono riempiti dai padrini la cui presenza è resa obbligatoria contrariamente all'annuncio dell'articolo 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Articolo 6: I credenti che appartenevano ad una setta eretica e ora convertiti alla religione aristotelica rifiutano ufficialmente e pubblicamente la loro vecchia fede prima di ricevere il sacramento del battesimo.

      - Articolo 6 bis: La presenza di almeno un padrino o madrina è resa obbligatoria contrariamente all'articolo 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Articolo 7: L'Officiante è un sacerdote con carica di chierico, un diacono o equivalente.

    Articolo 8: Il battesimo ha luogo nella parrocchia di residenza del futuro fedele, o in qualsiasi altro luogo sacro.

      - articolo 8 bis: Se il battesimo non ha luogo nella parrocchia di residenza del richiedente, l'officiante è invitato a chiedere l'autorizzazione del vescovo referente del credente richiedente.

      - articolo 8 ter: In assenza del Vescovo referente, la richiesta viene inviata alla carica supplente o, in casi eclatanti, all'autorità di vigilanza più stretta

    Articolo 9: La Chiesa raccomanda al credente che richiede il battesimo di essere accompagnato da almeno un padrino o da una madrina che lo seguirà nei primi passi nella comunità.

    Articolo 10: In occasione della cerimonia del battesimo, il credente deve almeno essere formalmente informato sui dogmi e sulle dottrine della Chiesa, recitando il Credo.

    Articolo 11: In occasione della cerimonia battesimale, il battezzato è simbolicamente accolto nella comunità dei fedeli, sia con l'unzione, sia mediante il simbolismo dell'acqua, o da entrambi.

    Articolo 12: Il nome di ogni battezzato è iscritto nei registri parrocchiali o episcopali, e nei registri generali della Chiesa.

    Sezione B: La Conferma (conferma del battesimo)

    Articolo 13: Chiunque sia stato battezzato in giovane età e ora abbia raggiunto la maggiore età è portato a confermare il proprio battesimo.

    Articolo 14: La Conferma è costituita da una parte raccomandata, che è seguita da una pastorale e, un'altra parte da una celebrazione in cui il fedele ribadisce la sua fede precedentemente assicurata dal padrino al suo battesimo.

    Articolo 15:Alla cerimonia di conferma, il credente afferma ufficialmente di far propri i dogmi e le dottrine della Chiesa, recitando il Credo.

    Articolo 16: Nel corso della cerimonia, il fedele è simbolicamente confermata con l'unzione e l'acqua.

    Articolo 17: La Chiesa raccomanda al federe confermante di essere accompagnato da almeno un padrino o madrina in grado di accompagnarlo spiritualmente e sostenerlo nella comunità dei fedeli.

    Articolo 18: I registri parrocchiali o episcopali, e dei registri generali della Chiesa sono aggiornati e modificati in base all'esigenza.



    Testo canonico sui sacramenti della Chiesa Aristotelica e Romana.
    Dato a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Eugenio V il secondo giorno di aprile dell'anno di grazia MCDLIX.

    Pubblicato dal defunto Sua Eminenza Jeandalf il tredicesimo giorno del mese di febbraio dell'anno MCDLV, modificato, riveduto e ristampato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, cardinale e Decano del Sacro Collegio, in data II del mese di aprile del' anno di grazia MCDLIX del nostro Signore, il giorno di San Abysmo.




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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bolla Pontificale « Verso la Salvezza del mondo dalla Santificazione».
    - Segue-






    Libro 1 : L'Opera di santificazione della Chiesa attraverso i sacramenti.



    Parte II : Il Sacramento del matrimonio.


    Sezione A : del sacramento

    Articolo 1 : Il quadrittico causale :
    La causa materiale = Un uomo ed una donna fedeli della Chiesa Aristotelica.
    La causa efficiente = Qualsiasi chierico abilitato dalla sua carica.
    La causa formale = L'ufficio, lo scambio dei voti e delle promesse.
    La cause finale = Un’unione davanti l’Altissimo e agli uomini con lo scopo di fondare una famiglia e trovare l’amicizia aristotelica.

    Articolo 2 : I precetti della Chiesa in ambito matrimoniale e la natura stessa del matrimonio sono ripresi nel libro 4 sulle dottrine e sacramenti della Chiesa.

    Articolo 3 : Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone , creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.

    Articola 4 : Gli unici abilitati a celebrare matrimoni, sono i sacerdoti aventi carica clericale, cosi come i chierici abilitati a donare questo sacramento.

    Articolo 5 : Ogni matrimonio può essere celebrato solo con l’autorizzazione del responsabile della parrocchia di ciascuno dei due futuri sposi.

      - Articolo 5 bis In caso di assenza del responsabile, è l’autorità religiosa locale direttamente superiore, ad accordare quest’autorizzazione.


    Articolo 6 : Il matrimonio è celebrato nella parrocchia dei fidanzati, se essi hanno la stessa residenza, in caso contrario in quella della fidanzata.

      - Articolo 6 bis : Sotto riserva dell’autorizzazione dell’autorità episcopale locale, il matrimonio può svolgersi nella cappella familiare demaniale o nobiliare di uno dei futuri sposi, o nella cattedrale della diocesi dei fidanzati o in caso contrario in quella della fidanzata.

      - Articolo 6 ter : Ogni matrimonio in altro luogo deve celebrarsi con il preliminare accordo del vescovo in carica nella diocesi di residenza dei fidanzati o al contrario della fidanzata, cosi come quello del prelato responsabile del luogo scelto.

      - Articolo 6 quater : I Matrimoni celebrati in basiliche o chiese romane devono avere l’accordo preliminare di un Cardinale. I matrimoni celebrati in cattedrali reali o imperiali sono sottomessi al consenso del Concistoro nazionale competente o di un cardinale, del primate interessato, o di ogni altra autorità giuridica o riconosciuta competente.


    Articolo 7 : La presenza di almeno due testimoni, scelti tra i fedeli, è obbligatoria. Uno rappresentante il marito, l’altra la moglie. Essi saranno i garanti davanti gli uomini dell’atto del matrimonio.

    Articolo 8 : La coppia deve essere formata da due fedeli non sottoposti ad interdizione.

    Articolo 9 : I fidanzati non possono avere legami di consanguineità al quarto grado o inferiore.

    Articolo 10 : I fidanzamenti sono ufficializzati dalla pubblicazione di un bando almeno 15 giorni prima del matrimonio.

      - Articolo 10 bis : I bandi devono essere pubblicanti da entrambe le parti, nella chiesa Res Parendo della parrocchia di residenza In Gratebus dei fidanzati, o di ciascuno di loro si se essi non hanno lo stesso domicilio.

      - Articolo 10 ter : Le pubblicazioni annunciano il nome e cognome, il domicilio dei futuri coniugi, il luogo dove si svilupperà il matrimonio e i nomi dei testimoni.

      - Articolo 10 quater : Se per una ragione qualsiasi, la coppia deve ridurre il periodo di fidanzamento, una richiesta espressa e motivata sarà inviata presso la sede metropolitana competente dalla coppia e dal chierico officiante. Quest’ultimo dovrà ugualmente informare la sua gerarchia.


    Articolo 11 :Gli sposi sigillano la loro unione dallo scambio di voti, simboleggiati dallo scambio degli anelli, davanti a Dio e agli uomini.

    Articolo 12 :In caso di secondo matrimonio, l’officiante dovrà constatare la validità dell’annullamento o dello scioglimento della precedente unione.

    Articolo 13 : L’Officiante registra l’atto di matrimonio nei registri appropriati.

    Articolo 14 : In casi particolari e di abitudini locali:
    Il diritto canonico inquadra il matrimonio nell’opzione di una certa uniformità dovuta all’unicità della Chiesa. Tuttavia per ragioni culturali o di usi, le diocesi o le province sono in diritto di impostare delle restrizioni supplementari alla celebrazione del matrimonio, in accordo con il Concistoro Pontificale competente e dopo consultazione con la Congregazione del Santo Uffizio e della Diffusione della Fede.

    Sezione B Annullamento del Sacramento

    Articolo 1 : Tutte le domande di estinzione, scioglimento o annullamento del sacramento del matrimonio, devono passare innanzitutto davanti all’Ufficialità Episcopale locale o competente.

    Estinzione del sacramento del matrimonio.

    Articolo 2 : L’estinzione del sacramento del matrimonio è una procedura automatica che non necessita di una constatazione dell’ufficialità diocesana.

    Articolo 3 : L’estinzione del sacramento del matrimonio è applicabile in soli due casi:

      - Articolo 3.1 : Il decesso di uno dei due coniugi.

      - Articolo 3.2 : L’entrata nell’ordine di uno dei due coniugi.

      - Articolo 3.3 :Quando l’entrata nell’ordine è il motivo invocato, l’estinzione del sacramento implica una sospensione definitiva dei doveri coniugali.

      - Articolo 3.4 : Quando l’entrata nell’ordine è il motivo invocato e vi è stata procreazione, l’estinzione del sacramento del matrimonio non implica una sospensione dei doveri parentali.


    Articolo 4 : Con l’estinzione del matrimonio, il matrimonio è ritenuto valido e legittimo, ma non produce più effetti nel futuro. Gli effetti verificatisi in passato sono legittimi e conservano la loro piena legittimità in perpetuo.

    Scioglimento del sacramento del matrimonio

    Articolo 5 : Lo scioglimento del sacramento del matrimonio è un’estinzione di quest’ultimo a seguito della decisione dei coniugi di separarsi e di mettere fine alla loro vita di coppia.

    Articolo 6 : I motivi invocati per uno scioglimento del sacramento del matrimonio sono:

      - Articolo 6.1 :La sparizione di sentimenti d’amore tra i due coniugi.

      - Articolo 6.2 : L’adulterio commesso da uno dei due coniugi; il consorte in difetto può incorrere nel divieto di risposarsi.

      - Articolo 6.3 :L’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi. Il coniuge riconosciuto colpevole di negligenza coniugale è passabile dell’impossibilità di risposarsi.

      - Articolo 6.4 : La scomparsa di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi.


    Articolo 7 : Lo scioglimento del sacramento del matrimonio implica la rimozione degli obblighi matrimoniali tra i due coniugi.

    Articolo 8 : In caso di scioglimento, e in caso ci sia discendenza, gli obblighi parentali restano.

    Articolo 9 : In caso di scioglimento del sacramento del matrimonio, il matrimonio è riconosciuto valido e legittimo ma non produce più effetti nel futuro. Gli effetti verificatisi in passato sono legittimi e conservano la loro piena legittimità in perpetuo.

    Articolo 10 : Ogni richiesta di scioglimento di matrimonio è depositata, dai coniugi richiedenti, davanti all’Ufficialità Epicopale locale prima di essere mandata davanti al Concistoro Pontificale competente.

      - Articolo 10.1 E’ compito dell'Ufficialità Episcopale regolare e pubblicare la suddetta domanda come pena punitiva ed espiatoria. Quest’avviso sarà in seguito depositato presso il Concistoro Pontificale competente al fine di essere convalidato o rigettato.


    Articolo 11 : I Concistori Pontificali, nei territori sotto la loro giurisdizione, hanno la totale autorità riguardo allo scioglimento del sacramento del matrimonio, dall’imposizione di una pena punitiva ed espiatoria al controllo di quella presentata dall’ufficialità Episcopale, ai divieti per uno o entrambi i coniugi.

      - Articolo 11.1 : I Concistori Pontificali, nei territori sotto la loro giurisdizione, sono abilitati a rivalutare il loro giudizio dopo dodici mesi del periodo d’espiazione.


    Annullamento del sacramento del matrimonio.

    Articolo 12 : L’annullamento del matrimonio riconosce de facto il matrimonio come non retroattivo. Agli occhi della Chiesa, questo fatto non è mai esistito.

    Articolo 13 : In un Annullamento di Matrimonio, il matrimonio è riconosciuto invalido e illegittimo. Gli effetti avvenuti nel passato sono illegittimi e riconosciuti come tali a tempo indeterminato.

      - Articolo 13.1 :Solo il Sommo Pontefice o un suo delegato può legittimare in via del tutto eccezionale che particolari effetti si sono verificati durante la vita illegittima della relazione


    Articolo 14 : Il Sacro Collegio dei Cardinali, a nome del Sommo Pontefice, è l’unico, autorizzato all’annullamento del sacramento del matrimonio.

    Articolo 15 : Ogni domanda di annullamento del matrimonio è depositata davanti l’ufficialità Episcopale locale e trasmessa al Concistoro Pontificale competente che giudica se di sua pertinenza. Poi il Concistoro la trasmette al Sacro Collegio dei Cardinali.

    Articolo 16 : E’ affidato al Concistoro Pontificale di regolare e di pubblicare un avviso sulla ricevibilità della domanda. Questo avviso sarà poi depositato presso il Sacro Collegio dei Cardinali che lo valuterà.

    Articolo 17 : Le cause dell’annullamento del matrimonio sono definite dalla ricevibilità della supplica e si limitano, quasi esclusivamente a gravi errori procedurali nella concessione del sacramento del matrimonio, all’abuso di fiducia o di finzione da parte di uno dei coniugi durante il matrimonio.


    Testo canonico sui sacramenti della Chiesa Aristotelica e Romana
    Dato a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Eugenio V, il ventotto di marzo dell'anno di grazia MCDLV.

    Ultima approvazione dal Sacro Collegio dei Cardinali il dodicesimo giorno di settembre dell'anno di grazia MCDLVII, il sabato.

    Pubblicato dal defunto Sua Eminenza Jeandalf il ventotto del mese di marzo dell'anno MCDLV; modificato, riveduto e ristampato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale, Decano del Sacro Collegio, il tredicesimo giorno di settembre Domenica, il giorno di San Ripolin, nell'anno di grazia MCDLVII di nostro Signore.


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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Matrimonium Prohibitem


    Noi, Cardinali della Santa Chiesa Aristotelica riuniti nel sacro collegio per grazia di Dio, e noi, teologi della congregazione del Santo Ufficio, davanti all’Altissimo, e sotto lo sguardo di Aristotele, al nome del Sommo Pontefice della Santa Chiesa Aristotelica e Romana,


    Rendiamo Ufficiale la nostra decisione in merito alla natura di ciò che alcuni già chiamano «matrimonio laico». L’unione sacra dell’uomo e della donna è esclusivamente devota alla Santa Chiesa Aristotelica e Romana. Procedere a un’unione di questo genere – o di un’altra che mira a legare l’uomo alla donna e la donna all’uomo – mentre è fedele della Nostra Santa Madre Chiesa è strettamente vietato. Allo stesso modo i fedeli della Santa Chiesa, non possono chiedere questa benedizione, ritenuta non sacra.

    Tutti coloro che violeranno questa regola, si metteranno contro il nostro dogma, la sua azione sarà dunque considerata come blasfema. Pertanto, il fedele colpevole si esporrà alla giustizia della Chiesa e alle punizioni che seguiranno al suo giudizio, definiti nel nostro Diritto Canonico.

    Nessuno ignori il carattere blasfemo di questa pratica. Cosi, questa regola non havalore retroattivo. Si raccomanda comunque ai fedeli coinvolti di fare atto di contrizione presso le autorità ecclesiastiche della propria provincia o diocesi.


    Ad Majorem Dei Gloriam


    Redatto a Roma il XXV novembre dell’anno di grazia MCDLV di Nostro Signore




    Diritto Canonico : Libro I, sezione 1.3, appendice 1




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