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[I] 5.3 Le Sante Armate

 
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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2014 2:30 pm    Sujet du message: [I] 5.3 Le Sante Armate Répondre en citant


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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2014 2:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
I - Prologo

La Congregazione delle Sante Armate

Questa Congregazione, posta sotto la direzione del Cardinale Conestabile di Roma, assicura la supervisione e la gestione delle forze militari aristoteliche in tempo di Pace e ne assicura il controllo e il comando in tempi di guerra santa.

I - Presentazione

La Congregazione raggruppa un insieme di fedeli e di chierici legati da uno scopo comune, vale a dire la difesa dei valori e degli interessi della Chiesa Aristotelica. Dipendono da questa Congregazione i diversi elementi che costituiscono le Sante Armate: gli Ordini Militaro-religiosi, la Guardia Episcopale e gli Ordini di Cavalleria Alleati Aristotelici. In ogni momento la Congregazione deve assicurarsi del buon andamento, dello stato, della disposizione, della disponibilità, del censimento, del controllo, del seguito e della preparazione dei combattenti che servono direttamente sotto gli ordini di Roma.

Al fine di arrivare a questo risultato in modo continuo, la Congregazione ha più obbiettivi:

-assicurare la catena di comando dei differenti elementi delle Sante Armate;
-assicurare il controllo e la gestione delle Guardie Episcopale e Papale;
-assicurare il controllo e la gestione degli Ordini Militari riconosciuti dalla Santa Sede;
-organizzare la gestione di truppe che combattono sotto lo Stendardo Pontificio;
-assicurare lo sviluppo e la coerenza delle Sante Armate;
-riconoscere e assicurare il riconoscimento di Ordini nuovi;
-mantenere degli effettivi disponibili in ogni luogo e in ogni momento;
-gestire le crisi e i conflitti che necessitano la presenza di truppe della Santa Sede;
-comandare e dirigere le operazioni decise dalla Santa Curia e dal Santo Padre conformemente ai suo poteri di delega.

II - Organizzazione della Congregazione delle Sante Armate

A) L'Alto Consiglio

E' posto sotto l'autorità del cardinale in carica delle Sante Armate e del cavaliere senatore dell'Ordine del Merito di Aristotele.
E' il cuore della Congregazione delle Sante Armate.
L'Alto Consiglio è un collegio composto dai Grandi Maestri e dai più alti Prelati dei militari della Chiesa Aristotelica. Esso presiede alla Congregazione e alla maggior parte delle sue decisioni. Esso serve ugualmente da luogo di scambio e di discussione con i Cardinali Romani.

B) Il Consiglio Diplomatico

Il Consiglio Diplomatico è il più vasto dei Consigli della Congregazione ed è incaricato di definire le linee di condotta e la diplomazia generale delle Sante Armate sotto la guida dell'Alto Consiglio e della Nunziatura. I suoi membri godono di una solida esperienza militare e diplomatica. L'obbiettivo di questo Consiglio è di essere l'interfaccia tra i chierici della Chiesa, i militari della Chiesa e di coordinare le loro azioni riguardo il mondo temporale.

C) Lo Stato maggiore

Lo stato Maggiore è diretto dall'Alto Consiglio è presieduto dal cardinale in carica delle Sante Armate o, i movimenti delle Sante Armate, decretano la mobilizzazione Generale e discutono delle strategie che r in sua assenza, dal cavaliere senatore. E' costituito dallo Stato Maggiore degli ordini militaro-religiosi in senso largo al fine di facilitare la comunicazione. Essi definiscono iguardano le battaglie.

D) L'Intendenza

Questo Consiglio è costituito dai responsabili dell'Intendenza degli ordini militaro-religiosi. Essi si occupano dei problemi di logistica e in particolare per il cibo e le armi.
In tempi di pace, essi non esitano a prendere delle iniziative per sviluppare dei progetti e la cooperazione tra gli ordini.

E) La Sala delle Informazioni

Accessibile alle Sante Armate nel loro insieme, questa sala permette di pubblicare tutte le informazioni al fine di avere una migliore coordinazione. Essa è il teatro dei resoconti dei diversi consigli e dei loro rispettivi lavori.

F) La Sala degli Annunci

Questo vasto vestibolo è destinato alla visualizzazione e pubblicazione delle decisioni di ordine generale, ai decreti, ai comunicati e alle nomine in seno alle Sante Armate. E' qui che ogni fedele può seguire l'attualità della Congregazione.

G) L'Ufficio dei Segreti

Questo Ufficio è composto dai principali responsabili dei servizi di informazione riguardanti la Congregazione delle Sante Armate e completa il dispositivo di raccolta delle informazioni dell'Inquisizione, per aiutare nel prendere decisioni la Curia, l'Alto Consiglio o lo Stato Maggiore.

H) Il Consiglio Strategico

Questo ristretto Consiglio ha per obbiettivo proporre delle mobilitazioni e delle simulazioni di operazioni e di manovre per preparare le azioni delle Sante Armate.

I) Il Consiglio delle Ammissioni

Questo Consiglio è composto dai responsabili del reclutamento e delle informazioni di ogni componente della Congregazione delle Sante Armate, per vegliare le buone regole e la coerenza degli ingressi negli Ordini riconosciuti da Roma.

J) L'Assemblea Religiosa delle Sante Armate

Questa Assemblea è composta dai diversi Vescovi degli Ordini riconosciuti da Roma e ha per funzione di assicurarsi della buona trasmissione delle cose della teologia, del dogma e della salvaguardia delle anime dei Soldati di Dio.

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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2014 2:31 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
II - I differenti Consigli della Congregazione delle Sante Armate

Capitolo I: l'Alto Consiglio delle Sante Armate


Articolo I: della sua composizione


L'Alto Consiglio è costituito:
- dai Gran Maestri degli ordini militaro-religiosi
- dai secondi degli ordini militaro-religiosi
- dal prefetto dei Vidami
- dal Prefetto Aggiunto

Articolo II: della sua presidenza

L'Alto Consiglio è posto sotto l'autorità del Cardinale Conestabile di Roma e del Cavaliere Senatore dell'Ufficio militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III: delle sue prerogative:

§3.1. L'Alto Consiglio prende in carico l'organizzazione delle Sante Armate, discute del suo funzionamento e prende le grandi decisioni che lo riguardano.
§3.2. L'Alto Consiglio è il luogo di scambi privilegiati tra la Curia e la Congregazione delle Sante Armate.
§3.3. I membri dell'Alto Consiglio hanno diritto d'accesso e di parola in tutti gli altri Consigli.
§3.4. L'Alto Consiglio ha numerosi poteri che sono descritti nelle differenti parti del Diritto Canonico sulle Sante Armate. E' il Consiglio di riferimento e d'arbitrato dei differenti Ordini militaro-religiosi.
§3.5. Il Consiglio dei Cavalieri d'Isendeuil ha diritto d'osservare. Ciò è rappresentato dalla presenza del Cavaliere Senatore. Altri Cavalieri membri del Consiglio potranno essere autorizzati ad accedere all'Alto Consiglio a discrezione del Cardinale Conestabile e potranno veder ritirati i loro diritti d'accesso in qualunque momento. La loro presenza si ridurrà ad un ruolo puramente consultivo.

Capitolo II: il Consiglio Diplomatico delle Sante Armate

Articolo I: della sua composizione

Il Consiglio Diplomatico è costituito dai responsabili diplomatici di ogni Ordine fedele e della Chiesa Aristotelica in senso lato:
- responsabili e quadri diplomatici degli Ordini militaro-religiosi
- Cardinali della Nunziatura Apostolica
- Protonotai Apostolici

I membri dell'Alto Consiglio vi hanno pieno accesso.
Vi hanno egualmente accesso, sotto richiesta e con un ruolo strettamente consultivo:
- i Primati delle Assemblee Episcopali

Articolo II: della sua presidenza

Il Consiglio Diplomatico è posto sotto l'Autorità del Cardinale Conestabile di Roma e del Cavaliere Senatore dell'Ufficio militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III: delle sue prerogative

§3.1. Il Consiglio Diplomatico definisce il fronte diplomatico comune delle Sante Armate.
§3.2. Esso controlla i Concordati e Trattati firmati con le autorità temporali e le Sante Armate o gli Ordini membri al fine d'essere conformi con il Diritto Canonico e le direttive dell'Alto Consiglio o della Curia.
§3.3. Esso coordina le firme dei nuovi trattati, che devono includere clausole riguardanti la libertà di circolazione per le Sante Armate, diritto di porto d'armi e collaborazione al mantenimento della Pace e del Bene comune.
§3.4. Esso assiste e supervisiona le procedure degli Ordini in vista della stipula dei Trattati con le autorità temporali, dopo che gli Ordini abbiano avuto accordo dal Consiglio Diplomatico per queste procedure.
§3.5. Esso s'assicura della coerenza della politica diplomatica delle Sante Armate, dettata dalla Congregazione in carica e dalla Santa Curia.
§3.6. Esso veglia sulla buona ripartizione degli Ordini e sulla loro presenza sul territorio dei Regni in modo efficiente e coerente.
§3.7. Esso assicura la trasmissione delle informazioni con la Nunziatura e lo scambio permanente delle notizie.


Capitolo III: Lo Stato Maggiore delle sante armate

Lo Stato Maggiore è presieduto dal Cardinale Conestabile di Roma, e successivamente dal Cavaliere Senatore.
E' ugualmente posto sotto la vigilanza dell'Alto consiglio.

Articolo I: della sua composizione

§1.1. Siedono di diritto allo Stato Maggiore delle sante armate:
- il Cardinale conestabile di Roma
- il Cavaliere Senatore dell'ufficio militare dell'ordine della Stella d'Aristotele
- gli Alti Dignitari degli Ordini Militaro-Religiosi e della Guardia Episcopale

Gran Maestri
Prefetti dei Vidami
Vicari dei gran maestri
Prefetti aggiunti dei Vidami
Comandante della Guardia Pontificia
Responsabili militari
Responsabili diplomatici
Responsabili delle comunicazioni

- i Primati delle Assemblee Episcopali

§1.2 Secondo le circostanze, il Vidame della Provincia Ecclesiastica riguardata dai problemi può essere condotto a partecipare allo Stato Maggiore a titolo di consigliere

§1.3. A discrezione del Cardinale in carica delle Sante Armate, uno o più Cavalieri d'Isenduil potranno prender parte allo Stato Maggiore delle Sante armate

§1.4. In caso di conflitto di grande intensità o di mobilizzazione generale dell'Ordine Militaro-Religioso, il Cardinale in carica delle sante armate può autorizzare uno o più Gran Maestri ad aggiungere a sé un aiutante di campo proveniente dal Capitolo o dallo Stato maggiore del detto Ordine.

§1.5 In caso di Crociata, sarà nominato un Comandante delle Crociate Laico dalla Curia, egli è incaricato di comandare le Crociate Laiche ed è membro dello Stato maggiore solo per il tempo della detta Crociata.

§1.6 In maniera più generale, l'Alto Consiglio delle Sante Armate o il Conestabile possono dare degli accessi supplementari a degli esperti o consiglieri particolari, o ritirare gli accessi ai membri non permanenti, tutto ciò a titolo discrezionale.

Articolo II: del suo comando


Lo stato maggiore delle sante armate è presieduto dal cardinale in Carica delle Sante Armate e, in caso d'assenza, dal Cavaliere Senatore dell'ufficio militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III: delle sue prerogative
§3.1 Lo stato maggiore delle sante armate dirige le forze militari che combattono in nome della Santissima Chiesa Aristotelica in tempo di guerra e decide i piani di battaglia.

§3.2 Nel tempo ordinario, esso supervisiona l'attività del Consiglio dei Cavalieri di Isenduil che assicura il proseguimento e le relazioni tra le differenti branche delle sante armate.

Articolo IV: delle modalità decisionali

§4.1 Le decisioni sono prese dal Cardinale in carica delle Sante Armate dopo udienza dello Stato Maggiore o in caso d'assenza dal suo vice, il Cavaliere Senatore.

§4.2 In caso d'assenza dei due suddetti, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti entro due giorni. Saranno contati tutti i voti espressi durante questo lasso di tempo e convalidata la decisione che avrà riportato la metà dei voti più uno. In caso di risultato infruttuoso, la decisione sarà nuovamente rimessa ai voti per la durata di un solo giorno. La decisione sarà ratificata a maggioranza relativa.

Capitolo IV: l'Intendenza

Articolo I: della sua composizione

L'Intendenza è composta dai responsabili d'Intendenza degli Ordini Militaro-religiosi.

Articolo II: della sua presidenza


L'Intendenza è posta sotto l'autorità del Cardinale Conestabile di Roma e del Cavaliere Senatore dell'Ufficio militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III: delle sue prerogative

§3.1 L'intendenza si occupa della costituzione delle scorte di armi e del cibo e della sua conservazione.
§3.2 Essa veglia sul corretto raggiungimento dei propri destinatari da parte dei differenti beni.
§3.3. Essa è incaricata di coordinare la ricerca e il mantenimento dei mandati per assicurare il trasporto sicuro dei beni della Chiesa e delle Sante Armate.
§3.4 E' incaricata di aggiornare un registro generale dei beni e delle scorte delle Sante Armate
§3.5 In tempo di pace, gestisce ugualmente i progetti di cooperazione tra gli ordini.
§3.6 In tempo di guerra, veglia alla buona ripartizione delle armi e del cibo tra i differenti componenti delle Sante Armate. Essi organizzano anche il vettovagliamento.

Capitolo V: la Sala delle Comunicazioni

Articolo I : della sua supervisione

La sua supervisione è affidata a un Cavaliere d'Isenduil, nominato Cavaliere Legato.


Articolo III: delle sue prerogative
Accessibile alle Sante Armate nel loro insieme, questa sala permette di affiggere tutte le decisioni al fine d'avere una migliore coordinazione. E' il teatro dei resoconti dei differenti consigli e dei loro rispettivi lavori.
Riunisce inoltre le informazioni importanti riguardanti gli Ordini Militaro-religiosi e la Guardia Episcopale.

Capitolo VI: la Sala degli Annunci


Questo grande vestibolo è destinato all'affissione ed alla pubblicazione delle decisioni di ordine generale, ai comunicati e alle nomine in seno alle Sante Armate. E' qui che ogni fedele può seguire l'attualità della Congregazione e delle sue decisioni.

Capitolo VII: il Consiglio delle Ammissioni

Articolo I: della sua composizione
Questo Consiglio è composto dai responsabili del reclutamento e delle comunicazioni di ciascun componente l'Ordine delle sante armate.

Articolo II: della sua presidenza

Il Consiglio delle Ammissioni è posto sotto l'autorità del Cardinale Conestabile di Roma e del Cavalier Senatore dell'Ufficio Militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III: delle sue prerogative


§3.1 Il Consiglio delle Ammissioni è incaricato di coordinare e rendere coerenti ed equilibrate le procedure di reclutamento in seno alle Sante Armate, per assicurare la qualità perenne dei suoi membri.
§3.2 E' incaricato di riflettere sui miglioramenti da portare al reclutamento o alla formazione dei novizi degli Ordini.
§3.4. Deve recensire i casi di dimissioni, d'esclusione o di fatti gravi all'interno delle Sante armate.
§3.5 Deve recensire i casi di rifiuto d'ingresso nelle Sante armate.

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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2014 2:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
III - L'Ordine della Stella di Aristotele, Ufficio militare detto Ufficio di Isenduil

Preambolo

Per mantenere la chiesa che è la casa di Dio, ho creato un ordine nobiliare che ho chiamato della Stella di Aristotele e, il suo Ufficio che ho chiamato di Isenduil.
La genesi del medesimo ha per nobile causa fondamentale il rispetto dovuto a Dio e, la difesa della santa fede Aristotelica, così come di onorare gli ex cavalieri di Aristotele, che per le loro alte e nobili azioni sono degni di essere affidati alla protezione divina.
Isenduil essendo il protettore dell'Ufficio Militare dell'Ordine, è per sua natura "cavaliere a titolo onorifico" dell'Ordine.


Césars de la Tour Saint-Arnault


Un giorno mi è stato fatto il supremo onore di diventare Cavaliere dell'ordine detto di Isenduil. Si tratta di un riconoscimento che nessun uomo potrà mai dimenticare.
Da allora, la mia vita ha seguito il suo corso e, ora che sono vicino alla morte, mi riconcilio con la saggezza e muto il mio approccio ravvicinato con la Fede.
Tuttavia le armi sono state parte integrante della mia vita e, io non posso negarlo, così ho voluto cambiare questo ordine. In precedenza è stato sopratutto onorifico, adesso si vedrà incaricato di un vero e proprio lavoro per la gloria delle Sante Armate e della Santa Chiesa.


Kreuz de Castelnou von Rosenberg Valendras

Articolo Primo : La Cancelleria

§ 1. Il Comando supremo dell'ordine della Stella di Aristotele è assicurato dal Papa, tuttavia, il Cardinale responsabile delle Sante Armate, comunemente conosciuto come il Conestabile di Roma, può esserne il Cancelliere Militare. Il Cancelliere Militare è responsabile dell'Ufficio militare. In caso contrario, si richiede al Cardinale responsabile della
Congregazione dell'Inquisizione di sorvegliare e controllare l'attività dell'Ufficio militare. Quest'ultimo è nominato Revisore Generale dell'Ufficio di Isenduil.

§ 2. Al massimo quindici giorni dopo la sua nomina a Cardinale responsabile delle Sante Armate, la suddetta persona riceve dai cavalieri dell'ordine un mantello detto "mantello di Aragoth" e una cintura detta "cintura di Isenduil", che sono lì per ricordare al Cardinale la memoria di Aragoth e di Isenduil, che sono stati due dei più grandi cavalieri di Aristotele.
Il fatto di ricevere queste armi instaura il Cancelliere Militare nella sua carica.

§ 3. Dopo aver ricevuto le insegne di Aragoth e Isenduil, il nuovo Cancelliere Militare deve prestare obbedienza al Papa come responsabile dell'Ufficio militare dell'ordine.

§ 4. Se, per disgrazia, il Cardinale responsabile delle Sante Armate non ha ricevuto le insegne di Aragoth e Isenduil entro quindici giorni dalla sua nomina, sarà eletto un "Cavaliere-Senatore".

§ 5. Il Cancelliere Militare è il responsabile della Congregazione delle Sante Armate. Con questo, egli ha diritto al seggio, di parola e di voto, in tutte le assemblee dell'ordine e della Congregazione delle Sante Armate.

§ 6. Il Cancelliere Militare può promuovere, degradare o rimuovere i membri dell'ordine, previo parere consultivo del Consiglio dei Cavalieri.

§ 7. Il Cancelliere militare concede o revoca l'accesso alla Cripta di Isenduil e al Consiglio dei Cavalieri, previo parere consultivo del Consiglio dei Cavalieri.

Articolo Secondo : Il Cavaliere-Senatore

§ 1. Il ruolo del Cavaliere-Senatore è quello di assicurare le attività correnti dell'Ufficio e, di dirigere il Consiglio dei Cavalieri di Isenduil. Non può investire i cavalieri, ma può proporre dei candidati per il titolo al Consiglio dei Cavalieri e alla Curia. Potrà ugualmente proporre dei candidati per la Stella di Rubino. Assiste il Cardinale responsabile delle Sante Armate nella gestione della Congregazione.

§ 2. Il Cavaliere-Senatore non è in alcun caso Cancelliere Militare.

§ 3. Se il Cardinale responsabile delle Sante Armate riceve le insegne di Aragoth e Isenduil, avrà la possibilità di nominare un Cavaliere-Senatore tra i membri del Consiglio dei Cavalieri.

§ 4. Se il Cardinale responsabile delle Sante Armate non ha potuto ricevere le insegne di Aragoth e Isenduil entro quindici giorni dalla sua nomina o, se questi non nomina alcun Cavaliere per aiutarlo, il Cavaliere-Senatore sarà eletto dal Consiglio dei Cavalieri di Isenduil se ha più di tre membri in vita.

§ 5. Il Cavaliere-Senatore viene nominato in un periodo di tempo che va dai quindici giorni a un mese dopo la nomina del Cardinale responsabile delle Sante Armate.

§ 6. Il Cavaliere-Senatore deve prestare obbedienza al Papa e al Cardinale responsabile delle Sante Armate, o in mancanza di questi, al Cardinale responsabile della Congregazione dell'Inquisizione, al fine di poter garantire la sua carica.

§ 7. In caso di assenza del Cancelliere Militare, il Cavaliere-Senatore presenzia ugualmente ai differenti Consigli della Congregazione delle Sante Armate sotto la supervisione del Cardinale Camerlengo.

§ 8. In qualità di secondo del Cancelliere Militare, il Cavaliere-Senatore è parte dello Stato Maggiore delle Sante Armate e ha accesso a ogni Consiglio della Congregazione delle Sante Armate.

§ 9. In qualità di secondo del Cancelliere Militare, il Cavaliere-Senatore potrà avere in gestione degli incartamenti o delle missioni importanti, tramite delega scritta del Cancelliere Militare.

Articolo Terzo : Il Consiglio dei Cavalieri

§ 1. Il Consiglio dei Cavalieri è composto dai migliori Cavalieri dell'ordine. Il numero dei titoli di cavaliere che si possono concedere non è limitato e, per regolare gli accessi al Consiglio dei Cavalieri e alla cripta di Isenduil, il titolo di Cavaliere di Isenduil non prevede l'accesso diretto alla cripta dell'Ufficio.

§ 2. Il Consiglio dei Cavalieri ha il compito di stabilire l'ammissibilità di un nuovo cavaliere nell'Ordine, l'ingresso di un Cavaliere di Isenduil nel Consiglio e di garantire la conformità con gli statuti dlla Congregazione delle Sante Armate.

§ 3. Il Consiglio dei Cavalieri può rifiutare un Cardinale responsabile delle Sante Armate, per questo, la Curia dovrà comunicare al consiglio il nome del futuro Cardinale dai due ai tre giorni prima della nomina, in modo che il Consiglio possa votare per accettare il Cardinale.
§ 3.1. Se il Consiglio lo accetta, il nuovo Cardinale riceve le insegne e presta obeddienza al Papa come Cancelliere Militare.
§ 3.2. Se il Consiglio lo rifiuta, il nuovo Cardinale non riceverà le insegne e non sarà Cancelliere Militare. In questo caso sarà eletto un Cavaliere-Senatore.
Per rifiutare un Cardinale, il voto dovrà avere la maggioranza dei due terzi e, il rifiuto dovrà essere motivato con una delle ragioni seguenti:
- Non conoscenza degli affari militari
- Posizione chiaramente ed estremamente pacifista
- Manifesto disprezzo per l'ordine

§ 4. In caso di vacanza della Cancelleria militare, il Consiglio ha il compito di nominare un Cavaliere-Senatore che sbrigherà gli affari correnti.

§ 5. Il Consiglio dei Cavalieri si riunisce in una cripta della Basilica di San Tito: la cripta di Isenduil dove sono custodite diverse reliquie del leggendario Gran Maestro del Tempio.

§ 6. Se il Cardinale responsabile delle Sante Armate non ha ricevuto le insegne, verrà convocato il Consiglio dei Cavalieri per decidere il destino del Cardinale, un mese dopo l'elezione del Cavaliere-Senatore. Il Consiglio, deciderà quindi, se vuole riconoscere il Cardinale come Cancelliere Militare con un voto a maggioranza di due terzi dei votanti, le votazioni saranno aperte per un periodo di due giorni. Spetta al Cavaliere-Senatore annunciare l'apertura del voto.
§ 6.1. Se il Consiglio sceglie di scartare il Cardinale dalla Cancelleria Militare, dovrà scrivere una lettera al Papa e alla Curia, chiedendo loro di riconsiderare la loro scelta del Cardinale responsabile delle Sante Armate; il Cavaliere-Senatore dovrà inviare questa lettera al Papa e a tutti i Cardinali. Al contrario, se il consiglio lo riconosce come Cancelliere Militare, il Cardinale prende possesso delle sue funzioni.

§ 7. Il Consiglio dei Cavalieri è abilitato a modificare la carta dell'ordine su proposta del Cardinale responsabile delle Sante Armate o del Cavaliere-Senatore con voto a maggioranza dei due terzi.

§ 8. Il Consiglio dei Cavalieri può assimilirarsi ad un consiglio di saggi delle Sante Armate, salvo la diversità dei suoi membri e, per le loro alte azioni così come per il loro piccolo numero.

§ 9. Il Cancelliere Militare può proporre l'entrata nel Consiglio dei Cavalieri o una mozione maggioritaria della Curia.
Il Consiglio dei Cavalieri dovrà esprimere il proprio parere consultivo con un voto.

§ 10. I cavalieri del Consiglio, possono presentare dei nomi per l'investitura. I nominativi devono in primo luogo essere sottoposti al diritto di veto del Cancelliere Militare prima di seguire la procedura stabilita.

§ 11. Alla sua accettazione, il nuovo membro del Consiglio dovrà prestare giuramento
§ 11.1.
Citation:
Io giuro qui di servire la Chiesa Aristotelica
Io giuro obbedienza al Revisore Generale, al Cancelliere Militare e al Cavaliere-Senatore.
Io mi uniformerò alla Regola dell'Ufficio Militare e assolverò le mie funzioni in seno al Consiglio dei Cavalieri di Isenduil, osservando fedeltà ad esso.
Io porterò e farò onore alle insegne che mi avete dato durante la mia investitura.
Io non abuserò mai della mia posizione e resterò imparziale nei confronti delle decisioni prese o da prendere.
Io faccio voto di silenzio per quanto riguarda le osservazioni formulate in seno al Consiglio dei Cavalieri di Isenduil e ne parlerò solo con gli altri Cavalieri o la Santa Curia.

Io ho ricevuto la spada in nome dell'Altissimo, di Aristotele e di Christos.

Io giuro di servirmene solo per la mia difesa, per quella della Santa Chiesa, per quella della Fede Aristotelica e per quella della Santa Sede. Fintanto che la fragilità umana me lo consentirà, non ferirò ingiustamente nessuno con essa.

Io sono consapevole del fatto che non è con la spada, ma con la Fede che i Santi hanno sconfitto i pagani!


§ 11.2. Il giuramento dei Cavalieri di Isenduil ha precedenza su qualsiasi altro. Essi servono direttamente la Congregazione delle Sante Armate. Anche se essi conservano la loro appartenenza e funzioni all'interno di un altro ordine militare-religioso, di un'organizzazione laica o di uno Stato, la preminenza del loro legame è verso la Chiesa e il Consiglio dei Cavalieri.

Articolo Quattro : Le funzioni effettive del Consiglio

§ 1. Il Consiglio dei Cavalieri dovrà dare il suo assenso, con un voto a maggioranza relativa, alla decisione della Curia o del Papa di elevare un fedele al rango di Stella di Rubino.

§ 2. Il Consiglio dei Cavalieri dovrà dare il suo assenso, con un voto a maggioranza relativa, alla decisione della Curia o del Papa di elevare un fedele al rango di Cavaliere di Isenduil. Questo voto può essere anteriore alla decisione curiale, se si tratta di un fedele proposto dall'Ufficio, o posteriore, se si tratta di un fedele proposto dalla Santa Curia. In tutti i casi, l'accordo del Consiglio dei Cavalieri è imperativo per consentire la vestizione del futuro cavaliere, che deve farsi riconoscere tra i suoi pari.

§ 3. Il Consiglio dei Cavalieri può opporsi alla nomina o alla consegna della Stella nell'Ufficio di Nicola V e chiedere lo studio del caso, se esso dispone di fatti o elementi che lasciano supporre che la persona nominata non sia degna. Questa opposizione non obbliga la Curia a rinunciare alla sua decisione, ma la obbliga a riconsiderare il caso sollevato dal Consiglio dei Cavalieri.

§ 4. Il Consiglio dei Cavalieri potrà opporsi alla candidatura per la carica di Prefetto dei Vidami, motivando le sue ragioni con una relazione al Cancelliere Militare.

§ 5. Il Consiglio dei Cavalieri potrà opporsi alla candidatura per la carica di Vice Prefetto della Guardia Episcopale, motivando le sue ragioni con una relazione al Cardinale Conestabile di Roma.

§ 6. Il Consiglio dei Cavalieri potrà indagare su qualsiasi membro delle Sante Armate, compresi il Cancelliere Militare o il Revisore Militare se nominato, dopo una votazione con maggioranza dei due terzi , al fine di iniziare la procedura. Un Cavaliere di Isenduil sarà nominato dal Consiglio dei Cavalieri e, sara chiamato Cavaliere Magistrato. Al termine dell'inchiesta,l'incartamento dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio dei Cavalieri. Un voto unanime comporterà l'effettiva ed immediata rimozione dell'incriminato e l'incartamento verrà trasmesso al Tribunale Interno Ecclesiastico o alla Santa Inquisizione per eventuali azioni penali complementari.

§ 7. Il Consiglio dei Cavalieri potrà controllare o mettere sotto inchiesta amministrativa qualsiasi ente o persona facente parte della Congregazione delle Sante Armate, allo scopo di garantire l'efficienza, l'accuratezza o la regolarità di questi o quelle. La procedura sarà avviata dopo un voto a maggioranza dei due terzi. Un Cavaliere di Isenduil sarà nominato dal Consiglio dei Cavalieri e sarà chiamato Cavaliere Questore. Al termine dell'inchiesta, l'incartamento dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio dei Cavalieri. Un voto a maggioranza dei due terzi obbligherà l'ente ad una riorganizzazione profonda, secondo i voleri e con i suggerimenti del Consiglio dei Cavalieri. Per quanto riguarda i singoli individui, esse dovranno mettersi in conformità con le raccomandazioni del Consiglio entro un periodo stabilito, sotto pena di vedersi infliggere un inchiesta conforme al comma 6 con la nomina di un Cavaliere Magistrato.

§ 8. Il Consiglio dei Cavalieri potrà opporsi alla candidatura per la carica di Luogotenente dell'Ufficio dei Tre Scudi.

§ 9. Il Consiglio dei Cavalieri ha facoltà di dimettere il Luogotenente dell'Ufficio dei Tre Scudi.

Articolo Cinque : Il Cavaliere Legato

§ 1. Il Cavaliere Legato è responsabile della raccolta e della sintesi delle informazioni provenienti dalle varie assemblee.

§ 2. Viene proposto dalla Cancelleria Militare tra i Cavalieri dell'ordine e, nominato con un voto del Consiglio dei Cavalieri.

§ 3. Il Cavaliere Legato è il portavoce delle Sante Armate.

§ 4. Deve mantenere una condotta irreprensibile in qualsiasi luogo e circostanza, poiché un errore da parte sua getterebbe discredito su tutta la Congregazione.

§ 5. Alla sua nomina, il Cavaliere Legato presta giuramento dinanzi al Consiglio.
§ 5.1. Il Giuramento del Cavaliere Legato:
Citation:
Io, {nome}, Cavaliere di Isenduil, davanti a Dio e agli uomini, giuro che non trasmetterò alcuna informazione senza aver ricevuto il consenso esplicito del Consiglio dei Cavalieri.
Io giuro, davanti ad Aristotele e Christos, che se ciò dovesse accadere, mi sottomerò al giudizio della Santa Inquisizione.
In forza di questo giuramento, io divengo Cavaliere Legato e servitore del segreto religioso e militare.


Articolo Sesto : I Cavalieri Prefetti

§ 1. I Cavalieri Prefetti sono dei Cavalieri di Isenduil membri del Consiglio. Non sono necessariamente membri di un Ordine Militaro-religioso.

§ 2. I Cavalieri Prefetti sono distaccati presso ciascun Ordine militaro-religioso. Si deve avere obbligatoriamente un Cavaliere Prefetto per Ordine militaro-religioso ed eventualmente un secondo, in funzione della grandezza dell'Ordine e delle disponibilità dei Cavalieri Prefetti. Se sono due, uno sarà considerato come Prefetto principale e, il secondo potrà agire solo come assistente e supplente.

§ 3. Il loro ruolo è di assicurare un collegamento permanente tra gli Ordini militaro-religiosi e la Congregazione delle Sante Armate, di trasmettere le informazioni e le raccomandazioni di questa verso l'Ordine, di fare presenti le proteste, le anomalie o le irregolarità concernenti l'Ordine presso il quale sono distaccati.

§ 4. Essi sono nominati dal Consiglio su proposta del Cancelliere Militare e, sono revocabili in qualsiasi momento dallo stesso o dal voto del Consiglio.

§ 5. In caso di assenza durante una crisi, il Cancelliere o il Cavaliere-Senatore che lo supplisce, può nominare senza ritardo un nuovo Cavaliere Prefetto, al fine di non penalizzare la condotta delle operazioni nel corso della crisi.

§ 6. Gli Ordini Cavallereschi detti Alleati Aristotelici, sulla base del loro impegno, della loro importanza e delle loro attività, possono vedersi assegnati un Cavaliere Prefetto per completare il collegamento con la Congregazione delle Sante Armate.

§ 7. In conseguenza di questi fatti, i Cavalieri Prefetti dovranno avere accesso allo Stato Maggiore degli Ordini militaro-religiosi e, dovranno fare dei rapporti regolari sull'attività dell'ordine a cui sono stati assegnati.

§ 8. Per diventare Cavaliere Prefetto, un Cavaliere di Isenduil deve presentare la sua candidatura al Cavaliere Senatore.
Questi la presenterà al Consiglio dei Cavalieri e all'Alto Consiglio che decideranno della sua validità. Se la candidatura viene accettata, il Consiglio darà un'assegnazione al nuovo Cavaliere Prefetto che non potrà rifiutarla.

§ 9. In caso di sostituzione ai sensi del comma 5, il Cavaliere di Isenduil nominato non potrà rifiutare l'incarico nel periodo di crisi o dovrà avere una necessità reale giustificata e giustificabile per essere esentato da questo compito.

Articolo Settimo : I Cavalieri Magistrati

§ 1. I Cavalieri Magustrati sono dei Cavalieri di Isenduil. Non sono necessariamente membri di un Ordine militaro-religioso.

§ 2. Il loro ruolo principale è quello di effettuare un'indagine su un atto reprensibile commesso da una o più persone affiliate o unite alla Congregazione delle Sante Armate, qualunque sia il loro grado, titolo o incarico.

§ 3. Generalmente viene nominato un solo Cavaliere Magistrato per inchiesta. Tuttavia, a seconda della complessità del caso, il Cardinale Conestabile con l'accordo del Consiglio dei Cavalieri può nominare dei Cavalieri Magistrati supplementari per aiutare e sostenere il Magistrato principale.

§ 4. I Cavalieri Magistrati sono nominati dopo un voto a maggioranza dei due terzi del Consiglio dei Cavalieri che consente di aprire un'inchiesta. I Cavalieri sono in seguito nominati con l'assenso del Consiglio dei Cavalieri.

§ 5. La Sacra Curia può richiedere la nomina di un Cavaliere Magistrato, allo scopo di aprire un'indagine su una o più persone affiliate direttamente alla Congregazione delle Sante Armate, ad un Ordine militaro-religioso o ad un Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico.

§ 6. L'Alto Consiglio delle Sante Armate può richiedere la nomina di un Cavaliere Magistrato, allo scopo di aprire un'indagine su una o più persone affiliate direttamente ad un Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico.

§ 7. Il Cavaliere di Isenduil nominato Magistrato non potrà rifiutare questo incarico, essendo stato scelto come colui che ha più possibilità di portare a termine correttamente e imparzialmente l'inchiesta. In caso di una necessità reale giustificata e giustificabile potrà richiedere di essere esentato da questo compito.

§ 8. I Cavalieri Magistrati sono nominati solo per il tempo necessario alle indagini. Alla fine di queste, il Cavaliere perde la sua carica e le sue prerogative. Tuttavia, un Cavaliere Magistrato può indagare su diversi casi contemporaneamente o essere riconfermato nelle sue funzioni per un'altra inchiesta a seguito di una chiusa.

§ 9. I Cavalieri Magistrati dovranno redigere un resoconto dettagliato della loro inchiesta al termine di essa e rimetterlo all'autorità che ha richiesto l'indagine così come al Consiglio dei Cavalieri, mandante d'ufficio.

§ 10. I Cavalieri Magistrati hanno pieni poteri per portare a termine la loro inchiesta: interrogatori, ispezioni, consultazione dei registri o delle pergamene anche se segrete. Qualsiasi tentativo di ostruzione o di occultamento verso un Cavaliere Magistrato sarà considerato come un'ammissione di colpevolezza.

Articolo Ottavo : I Cavalieri Questori

§ 1. I Cavalieri Questori sono dei Cavalieri di Isenduil presenti al Consiglio dei Cavalieri. Sono membri di un Ordine militaro-religioso o della Guardia Episcopale.

§ 2. Il loro ruolo principale è quello di effettuare una consultazione, un controllo o un'indagine amministrativa su qualsiasi ente o personale della Congregazione delle Sante Armate, per assicurarsi dell'efficienza, dell'accuratezza o della correttezza del loro operato o, ancora su qualsiasi malfunzionamento, difetto, o disaccordo sulle regole tra Ordini Fratelli.

§ 3. Generalmente viene nominato un solo Cavaliere Questore per inchiesta. Tuttavia, a seconda della complessità del caso, il Cardinale Conestabile con l'accordo del Consiglio dei Cavalieri può nominare dei Cavalieri Questori supplementari per aiutare e sostenere il Magistrato principale.

§ 4. I Cavalieri Questori sono nominati dopo un voto a maggioranza dei due terzi del Consiglio dei Cavalieri che consente di aprire un'inchiesta amministrativa. I Cavalieri sono in seguito nominati con l'assenso del Consiglio dei Cavalieri.

§ 5. La Sacra Curia può richiedere l'apertura di un'indagine amministrativa su un ente o del personale della Congregazione delle Sante Armate, o di un Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico.

§ 6. L'Alto Consiglio delle Sante Armate può richiedere l'apertura di un'indagine amministrativa su un ente o del personale della Congregazione delle Sante Armate, o di un Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico.

§ 7. Il Cavaliere di Isenduil nominato Questore non potrà rifiutare questo incarico, essendo stato scelto come colui che ha più possibilità di portare a termine correttamente e imparzialmente questo compito di controllo. In caso di una necessità reale giustificata e giustificabile potrà richiedere di essere esentato.

§ 8. I Cavalieri Questori sono nominati solo per il tempo necessario alle indagini. Alla fine di queste, il Cavaliere perde la sua carica e le sue prerogative. Un Cavaliere Questore può indagare al massimo su due casi contemporaneamente.

§ 9. I Cavalieri Questori dovranno redigere un resoconto dettagliato del loro controllo o della loro inchiesta amministrativa, al termine di esse e, rimetterlo all'autorità che ha richiesto l'indagine così come al Consiglio dei Cavalieri, mandante d'ufficio.

§ 10. I Cavalieri Questori hanno pieni poteri per portare a termine la loro inchiesta o il loro controllo: interrogatori, consultazione dei registri o delle pergamene, sondaggi, collaborazione con il personale a conoscenza del caso, ecc. Riguardo i dati classificati come confidenziali, l'Alto Consiglio delle Sante Armate dovrà abilitare il Cavaliere Questore
all'accesso. Qualsiasi tentativo di ostruzione o di occultamento verso un Cavaliere Questore sarà considerato come colpa grave, essendo il suo obbiettivo quello di migliorare una situazione problematica.

§ 11. Dopo la consegna del rapporto dettagliato, i Cavalieri Questori dovranno redigere in collaborazione con le autorità richiedenti delle soluzioni o alternative alla situazione problematica. Verrà fissato un periodo di risoluzione.

§ 12. I Cavalieri Questori, dopo aver raccolto i dati e studiato il caso, dovranno assistere l'ente o il personale della Congregazione delle Sante Armate o dell'Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico ad eseguire le modifiche adeguate e a metterle in pratica durante il periodo impartito.

§ 13. In caso di non risoluzione della problematica o di mancanze grave dell'ente o del personale della Congregazione delle Sante Armate o dell'Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico, i Cavalieri Questori o le autorità richiedenti potranno richiedere l'apertura di una procedura di voto riguardante la nomina e l'invio di un Cavaliere Magistrato.

Articolo Nono : Il Cavaliere Banneret

§ 1. Il Cavaliere Banneret è un Cavaliere di Isenduil. Non è necessariamente membro di un Ordine militaro-religioso.

§ 2. Il suo ruolo principale è quello di inquadrare, coordinare, sovraintendere e seguire tutti i movimenti di una scorta spettante ad una componente delle Sante Armate.

§ 3. E' nominato e può esserci un solo Cavaliere Banneret.

§ 4. Il Cavaliere Banneret è nominato con un voto a maggioranza dei due terzi del Consiglio dei Cavalieri.

§ 5. Il Cavaliere di Isenduil nominato Banneret non potrà rifiutare questo incarico, essendo stato scelto come colui che ha più possibilità di portare a termine correttamente e imparzialmente questo compito. In caso di una necessità reale giustificata e giustificabile, il Cavaliere nominato Banneret potrà richiedere di essere esentato da questo compito.

§ 6. Il Cavaliere Banneret potrà nominare un Luogotenente per farsi assistere nelle sue funzioni di coordinatore e controllore delle scorte. Dovrà ottenere il consenso del Consiglio dei Cavalieri.

§ 7. Il Luogotenente non è necessariamente ne un Cavaliere di Isenduil, ne un membro di un Ordine militaro-religioso o delle Santa Armate. Può essere revocato in qualsiasi momento dal Cavaliere Banneret, dal Consiglio dei Cavalieri, dall'Alto Consiglio o dal Cardinale Conestabile di Roma.

§ 8. Il Cavaliere Banneret non potrà dare ordini diretti ad un membro delle Sante Armate, tuttavia, egli deve decidere e definire in funzione delle risorse disponibili i dettagli di una scorta.

§ 9. Tutti i componenti delle Sante Armate devono collaborare il più efficacemente possibile con il Cavaliere Banneret.

§ 10. Per assisterlo nel monitoraggio e nel controllo delle scorte, la Congregazione delle Sante Armate e il Consiglio dei Cavalieri, mettono a disposizione del Cavaliere Banneret e sotto il suo comando l'Ufficio dei Tre Scudi.

§ 11. La missione principale della Congregazione delle Sante Armate in tempo di pace è di assicurare la protezione del clero, l'Ufficio dei Tre Scudi ha per compito di coordinare i movimenti delle Sante Armate riguardanti le scorte in tempo di guerra e, di assicurare la consegna di lettere e messaggi per conto della Congregazione.

§ 12. L'Ufficio dei Tre Scudi è gestito dai chierici della Congregazione delle Sante Armate e gestisce una rete di posti di cambio e di scuderie.

§ 13. Tutte le Commende o installazione di una componente della Congregazione delle Sante Armate, devono fornire una cavalcatura riposata e veloce ad un messaggero dell'Ufficio dei Tre Scudi allo scopo di facilitare la buona trasmissione delle informazioni.

Articolo Decimo : I Cavalieri

§ 1. I Cavalieri devono tutti essere ferventi Aristotelici e non dovranno mai mettere in discussione il primato del papato su qualsiasi altra corona o fedeltà.

§ 2. E' il Cancelliere Militare che investe i cavalieri, a tal fine, il Consiglio dei Cavalieri deve dare il suo consenso, se è composto da più di tre cavalieri. Se ha meno di tre cavalieri, il Cancelliere Militare può investire chi vuole.

§ 3. Le uniche persone che sono ammissibili a diventare cavalieri sono: gli ex e gli attuali Vidami, gli attuali e gli ex Gran Maestri di ordini sotto vassalaggio papale, gli ex comandanti di Crociate, che abbiano raggiunto il loro scopo, gli ex Cardinali responsabili delle Sante Armate, i cavalieri d'ordine o gli ex Luogotenenti della Guardia papale. Tuttavia, il Cancelliere Militare può nobilitare, sempre con il consenso del Consiglio dei Cavalieri, le persone che hanno fortemente operato per la gloria della Chiesa e della Congregazione delle Sante Armate.
Inoltre, il Cancelliere Militare può proporre l'investitura di persone a titolo onorifico.

§ 4. In cambio di questo, i Cavalieri si impegnano ad aiutare in ogni modo possibile un'eventuale crociata sia per via militare, diplomatica, tecnica, finanziare o anche religiosa, ...

§ 5. Se un Cavaliere, che era in condizioni fisiche e morali tali da poterlo fare, non lo ha fatto, è passibile di esclusione dall'ordine dopo il giudizio del Consiglio dei Cavalieri.

§ 6. I Cavalieri sono dei modelli per i fedeli ed in particolare per i membri degli ordini militari, essi devono e dovranno essere il meglio della cavalleria, mostrando valori massimi della cavalleria quali l'onore, il coraggio, ...

§ 7. Durante la cerimonia di investitura, il nuovo Cavaliere di Isenduil dovrà prestare giuramento. Il Cancelliere Militare gli porrà la domanda:

In nome della Sacra Curia e di tutti i fedeli,

Ricevi questa spada nel nome dell'Altissimo, di Aristotele e di Christos.
Ti serva per la tua difesa, per quella della Santa Chiesa, per quella della Fede Aristotelica e per quella della Santa Sede. Fintanto che l'umana fragilità te lo consentirà, non ferire ingiustamente nessuno con essa. Si degni di concederti questo.

Ricevi questa spada sulla tua coscia, ma sii consapevole del fatto che non è con la spada, ma tramite la Fede che i Santi hanno sconfitto i pagani!

Poni attenzione alla perfidia della creatura senza nome e, sii vigile nelle Fede e nella virtù.

Hai compreso? Lo accetti?


Il Cavaliere dovrà rispondere:

Ho compreso e lo accetto!

Il Cardinale gli domanderà allora:

Continuerai a servire la Chiesa, l'Altissimo e i fedeli, secondo i precetti che ti sono stati insegnati?

Se la risposta è senza dubbi affermativa, egli diviene Cavaliere di Isenduil dopo la conferma del Cardinale:

Oggi, {nome}, io vi faccio, in nome della Sacra Curia, della Chiesa Aristotelica, dell'Altissimo e dei due profeti, Cavaliere dell'Ufficio Militare dell'Ordine della Stella di Aristotele. Possa Dio continuare ciò che ha iniziato in voi.

Articolo Undicesimo : Distinzioni di grado e funzioni

§ 1. Il Cavaliere-Senatore indosserà un collare rosso con una stella d'oro e d'argento (vedi Appendice § 1 alla carta dell'ordine).

§ 2. Un Cavaliere di un ordine sotto vassallaggio papale indosserà un collare rosso con 4 croci di Gerusalemme (2 a destra e 2 a sinistra) (vedi Appendice § 2 alla carta dell'ordine), contrariamente al Cavaliere normale (vedi Appendice § 3 alla carta dell'ordine).

§ 3. Il Cavaliere Legato indosserà un collare rosso bordato di nero (vedi Appendice § 4 alla carta dell'ordine).

§ 4. I Cavalieri Prefetti indosseranno una collana d'argento bordato di rosso (vedi Appendice § 5 alla carta dell'ordine).


Appendice

§ 1. Cavaliere-senatore



§ 2. Cavaliere di un ordine sotto vassallaggio papale (Ordini militaro religiosi)



§ 3. Cavaliere


§ 4. Cavaliere Legato



§ 5. Cavalieri Prefetti



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IV – Il Prefetto dei Vidami

Definizione:
1.1 Il Prefetto dei Vidami è l’autorità superiore e dirige l’insieme dei Vidami.
1.2 Il Prefetto dei Vidami è un militare che rappresenta la Chiesa e dirige la Guardia Episcopale nella sua unitarietà: dalle Guardie Episcopali di ogni Provincia ecclesiastica alla prestigiosa Guardia Pontificia Romana. Deve agire nobilmente e saggiamente. Il suo dovere è quello di dare una immagine positiva della Chiesa Aristotelica e della Guardia Episcopale. Deve assicurarsi della lealtà, dell’efficacia e del morale dei suoi subordinati.

Della Nomina:
2.1 Ogni fedele Aristotelico può diventare Prefetto dei Vidami se non è soggetto a una interdizione.
2.2 Il postulante dovrà in ogni modo soddisfare le seguenti condizioni:
- essere stato al servizio della Chiesa da oltre sei mesi
- avere un’esperienza militare rilevante
- aver conseguito efficacemente delle missioni di comando
- avere tre lettere di raccomandazione da Prelati della Chiesa
- essere pronto a pronunciare i voti di monaco-soldato
2.2 Il postulante dovrà superare un colloquio presso l’Alto Consiglio delle Sante Armate, così come un colloquio privato presso il Cardinale Conestabile.
2.3 La Congregazione dell’Inquisizione dovrà indagare sul postulante e potrà opporsi alla sua nomina in caso di mancanza all’etica e al rispetto del dogma.
2.4 Il Consiglio dei Cavalieri d'Isenduil potrà opporsi alla candidatura del postulante motivando le sue ragioni attraverso un rapporto al Cardinale Connestabile di Roma.
2.5 Il Postulante, con l’accordo dell’Alto Consiglio delle Sante Armate, sarà accettato tramite una votazione della Curia per prendere le funzioni di Prefetto dei Vidami senza investirsi di attributi e gradi.
2.6 Il Prefetto novizio sarà messo alla prova durante un periodo probatorio di almeno tre mesi; il tempo passato col grado di Vidame potrà essere diminuito di un minimo.
2.7 Il Cardinale Conestabile di Roma valuterà il Prefetto novizio.
2.8 La convalida finale al grado di Prefetto dei Vidami può essere oggetto di votazione della Curia, a discrezione di quest'ultima. Altrimenti spetta al Cardinale Conestabile di Roma di prendere la decisione finale. Una volta convalidata la nomina, la Congregazione delle Sante Armate produrrà l'atto ufficiale "patente di nobiltà" all'Araldo del Clero che lo registrerà all’interno dell’Araldica nel momento in cui il Prefetto dei Vidami avrà prestato il suo giuramento di vassallaggio a Sua Santità il Papa e alla Curia.
2.9 Una volta stabilita la patente di nobiltà, il Cardinale Conestabile di Roma procederà alla cerimonia, convalidando davanti a Dio l’impegno del Prefetto dei Vidami; durante la celebrazione, egli pronuncerà il suo giuramento di impegno verso la Chiesa e i suoi voti di monaco-soldato.
2.10 Ogni sei mesi, il Cardinale Conestabile di Roma presenterà alla Curia un rapporto concernente l’attività del Prefetto dei Vidami. Il rapporto dovrà riassumere l’azione

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VIII - Gli Ordini Militaro-Religiosi

Articolo I : presentazione.

§1. E' detto Ordine Militaro-Religioso ogni ordine d'impostazione militare al servizio esclusivo della Santa Chiesa. Dunque, il suo primo impegno è quello verso il Papa e la Curia.
§2. Gli OMR, visto che fanno parte della Congregazione delle Sante Armate, sono sotto l'egida del Cardinale Connestabile di Roma in carica della Congregazione delle Sante Armate.
§3. Il loro primo scopo è la difesa della Pace e della Fede, dei suoi ministri, dei suoi fedeli e dei suoi edifici. Hanno anche il ruolo di trovare e di combattere i nemici della Fede.


Articolo II : il riconoscimento

§1. Per avere lo status di OMR della Santa Chiesa Aristotelica e il riconoscimento papale dei privilegi e degli obblighi che ciò comporta, l'ordine richiedente deve innanzitutto riunire numerosi criteri in diversi ambiti che corrispondono alle tappe del riconoscimento.

§2. Dopo un periodo di osservazione durante il quale l'ordine richiedente avrà chiesto numerose volte la volontà di unirsi alle Sante Armate, questo sarà messo alla prova durante operazioni e missioni per verificare la sua buona fede, la profondità del suo impegno e i suoi membri. Questo periodo iniziale può essere molto lungo e non ha durata massima. La durata minima è fissata a quattro mesi di impegni ripetuti e giustificabili. Questa durata è abbastanza corta visto la lunga vita di un OMR.

§3. Una volta provata la motivazione sincera, può essere emesso un documento di validità, ma non è assolutamente obbligatorio. Comincia allora la procedura di riconoscimento vera e propria.

§3.1 Della verifica
Un membro della Santa Inquisizione sarà incaricato di verificare che tutte le condizioni siano accettate. Per questo, dovrà avere un accesso totale all'Ordine richiedente. Inoltre, tutti i membri dell'Ordine dovranno rispondergli direttamente e senza nascondere nulla.
L'inquisitore farà un rapporto indirizzato alla Congregazione delle Sante Armate.

§3.2. Della composizione
- L'Ordine deve essere composto di almeno venti membri attivi.
- L'Ordine deve avere almeno un chierico capace di amministrare i diversi sacramenti.
- Tutti i membri devono essere Aristotelici.
- Tutti i membri devono essere battezzati.
- I membri che avessero precedentemente commesso crimini o delitti, devono avere espiato la loro pena e avere confessato i loro sbagli.
- I membri dirigenti e gli alti quadri dell'ordine non possono avere avuto alcun problema con la Giustizia.
- La metà dei membri deve possedere spada e/o scudo.
- Nessun membro deve fare parte di un altro ordine religioso, ma uno stesso membro può fare parte nello stesso momento di un ordine militare e di un ordine non-militare.

§3.2b
Questo primo periodo si conclude con una cerimonia avendo per tema la fraternità nell’Ordine dopo l'accetazione da parte del rappresentante della Santa Inquisizione.

§3.3a. Della Struttura gerarchica.
- L'Ordine deve avere una Regola.
- Questa Regola deve imporre la religione Aristotelica come unica Fede nell'Ordine.
- Questa Regola deve essere in conformità col Diritto Canonico.
- Questa Regola deve contenere: almeno le modalità di elezioni e controlli di tutti i membri
- Le strutture di comando dovranno essere in conformità con le regole in vigore presso lo Stato Maggiore delle Sante Armate.
- I membri dirigenti o fondatori devono essere riconosciuti ed eletti dai loro pari.
- L'Ordine deve chiaramente distinguere tre vie: clero regolare, clero secolare e terziaria (laici).
- Statuti specifici devono essere creati per permettere questo distinguo.
- L'Ordine deve assicurare una formazione ai suoi membri con uno statuto di noviziato di almeno 60 giorni prima di essere accettato definitivamente nell'ordine.

§3.3b
Questo secondo periodo si conclude con una cerimonia di benedizione da un Prelato, dopo l'accordo dalla Congregazione delle Sante Armate. Se il documento di validità non è stato dato prima, è alla fine di questo periodo che viene creato.

§3.4a. Dell'instaurazione geografica
- Instaurazione in accordo con i bisogni delle Sante Armate
- Un cambiamento nello schieramento dei membri può essere imposto parzialmente o totalmente dalla Congregazione delle Sante Armate.
- Instaurazione che permette il controllo dei punti strategici o di importanza per la Chiesa Aristotelica.

§3.4b
Questo terzo periodo si conclude con una cerimonia interna che dimostra l'importanza della devozione di fronte alla Chiesa Aristotelica.

§3.5a Della fedeltà
- L'Ordine deve giurare fedeltà a Sua Santità il Papa e alla Santa Curia.
- L'Ordine non può più giurare fedeltà a nessun altro.
- L'Ordine deve difendere la Fede Aristotelica dovunque possa.
- L'Ordine deve riconoscere la superiorità della Congregazione dell'Inquisizione e della Congregazione delle Sante Armate per gli aspetti militari.
- L'Ordine deve giurare di partire in crociata quando la detta Congregazione glielo chiede.
- L'Ordine deve giurare di sottomettersi agli ordini e volontà delle dette Congregazioni.

§3.5b
Questo quarto periodo si conclude con la più grande cerimonia, a Roma, cerimonia di giuramento di fedeltà alla Chiesa e alla Santa Curia e di riconoscimento dell'Ordine.

§4. Quando l'Ordine è finalmente giudicato degno di unirsi alle Sante Armate, un’importante cerimonia è organizzata a Roma nella basilica dedicata a San Tito. Durante questa cerimonia, il Gran Maestro dell'Ordine giura fedeltà di fronte ai fedeli in assemblea e di fronte ai rappresentanti della Santa Chiesa.

§5.L'Ordine presta giuramento di fedeltà al Papa e alla Curia. Questo giuramento lo fa diventare parte integrante della Congregazione delle Sante Armate.

§6. Il giuramento proclamato sarà il seguente :
Citation:
“Io......, Gran Maestro e rappresentante dell'ordine ...........
In accordo con la nostra regola e i nostri principi,
Auspica oggi di mettere il nostro ordine al servizio della Santa Chiesa Aristotelica.

In conseguenza, ci impegniamo a sempre difendere i valori, i beni, i credenti e i dirigenti di questa Santa Istituzione,
Ci impegniamo a portare le armi, ogni volta che sarà necessario, contro i nemici delle fede e ad aiutare sempre i membri di questa Chiesa.

In questo giorno................. Giuriamo fedeltà alla Santità il Papa e alla Curia.

Ogni volta che ce lo chiederanno, lasceremo le nostre famiglie e le nostre case.
E se dobbiamo fare il sacrificio di alcuni beni materiali o anche della nostra vita,
lo faremo senza esitare perché servire la causa giusta è il nostro scopo.”


Articolo III : Degli Ordini Militari riconosciuti

A- Del predominio delle regole del Diritto Canonico

§1. Gli OMR dovranno rispettare in toto il Diritto Canonico e dovranno essere in conformità con le regole enunciate per gli Ordini richiedenti.

§2. Alcune deroghe eccezionali potranno essere attribuite a alcuni Ordini come privilegi particolari o come riconoscimenti. Queste eccezioni saranno oggetto di un Decreto del Conestabile di Roma, convalidato dalla Curia in assemblea.

§3. Gli OMR dovranno essere particolarmente attenti alle definizioni delle cariche e funzioni, che evolvono spesso.

B- Del rispetto del Dogma.

§1. Gli OMR dovranno rispettare in toto il dogma e considerarlo come unica verità.

§2. Gli OMR sono i garanti fisici del suo rispetto per l'intera comunità dei fedeli.

C- Della conformità delle Regole.

§1. Le Regole interne agli OMR, anche se proprie e libere di essere redatte dagli stessi, dovranno piegarsi alle esigenze del Diritto Canonico e del Dogma.

§2. Le Regole interne agli OMR potranno essere oggetto di domanda di modifica da parte dell’Alto Consiglio con l'avallo della Curia, o da parte della Curia direttamente. In entrambi casi, almeno una proposta di cambiamento dovrà essere proposta.

§3. L’emissione del Documento di Validità potrà essere dato soltanto se le Regole sono in conformità con il Diritto Canonico.

Articolo IV: Dei doveri e degli obblighi degli Ordini e dei loro membri.

A- Dell'annuncio dei doveri

§1. Gli OMR riconosciuti dalla Santa Chiesa Aristotelica devono obbedire alla volontà del Papa e della Curia, conformemente al loro giuramento, senza il quale possono perdere il loro status di Ordine riconosciuto dalla Chiesa dopo una sentenza del Tribunale Interno dalla Chiesa o per bolla papale.

§2. Gli Ordini devono partecipare alla vita della Congregazione delle Sante Armate nominando dei membri attivi ai diversi Consigli.

§3. Gli Ordini devono scambiare informazioni in ogni maniera possibile con il Cardinale Conestabile a proposito delle grande evoluzioni dell'Ordine e delle informazioni importanti riguardo alla Chiesa.

§4. Gli Ordini devono dare un accesso totale ai loro locali al Cardinale Conestabile o al Cardinal Inquisitore se quest'ultimo ne fa domanda.

§5. Tutti i membri di un OMR è di fatto membro della Chiesa. In conseguenza, deve rispettare i Dignitari della Chiesa.

§6. Le informazioni scambiate tra i diversi Consigli della Congregazione delle Sante Armate sono segrete. In conseguenza, tutte le persone che integrano uno o l'altro dei Consigli sono considerate come sotto giuramento di segreto in maniera permanente e non devono rivelare queste informazioni senza l'autorizzazione del Cardinale Conestabile.

§7. Gli Ordini Militaro-Religiosi, essendo forza militare della Chiesa Aristotelica, devono combattere militarmente durante le chiamate della Curia o del Cardinale Conestabile. Inoltre, in caso di chiamata alla Crociata, almeno il 90% del ramo militare attivo (esclusa la parte in ritiro) deve parteciparci, salvo decisione contraria o adattata dello Stato Maggiore.

§6bis. Gli OMR riconoscono la Santa Inquisizione e l'autorità del suo Tribunale e danno accesso totale ai servizi dell'Inquisizione dopo richiesta al Cardinale Conestabile. Gli OMR riconoscono anche l'autorità e la competenza del Tribunale Interno della Chiesa.

§7bis. Gli OMR devono rispettare le decisioni prese dai diversi Consigli della Congregazione delle Sante Armate poiché ne sono membri.

§8. Tutte le strutture degli Ordini legate a Roma, cioè ogni commenda, ogni monastero, ogni abbazia, ogni convento, sono sotto l'autorità dell'Arcivescovo Metropolitano del Arcidiocesi, sottomesso alla Curia e al Papa.
I poteri dell'Arcivescovo si limitano a:
- Accettare o meno l'instaurazione di un ordine e la fondazione di una struttura nel loro campo giuridico.
- Esercitare un controllo sugli ordini installati nella sua provincia. In caso di non rispetto degli ordini della Curia, del Diritto Canonico o del Dogma, egli può chiamare l'Inquisizione.

§9. Essendo un Ordine Militare e Religioso, deve distinguere chiaramente il temporale dallo spirituale.
I chierici del ramo religioso non potranno partecipare alla guerra e dovranno rimanere soltanto nei loro obblighi spirituali. Soltanto i laici e i monaci potranno portare le armi.

§10. Gli OMR o i loro membri non potranno appartenere a un'altra formazione armata che quella della Congregazione delle Sante Armate. Non potranno nemmeno agire sotto la bandiera di un qualsiasi esercito temporale. Ma, in maniera eccezionale, l'Alto Consiglio o il Cardinale Conestabile potranno dare una deroga.

§11. I membri di un OMR dovranno seguire una procedura lunga e rigorosa per integrarsi definitivamente. Questa procedura può subire un colloquio o un controllo per verificare la qualità del reclutamento.

§12. Se deve lasciare il suo Ordine, un membro di un OMR deve fare richiesta al suo Gran Maestro o al suo Dignitario responsabile. La richiesta sarà studiata e sarà trasmessa col parere dell'Ordine al Cardinale Conestabile. Un’indagine potrà essere aperta a discrezione dell'Alto Consiglio delle Sante Armate. E' l'Alto Consiglio chi convaliderà o meno la richiesta di dimissioni di un membro.
Rinunciare unilateralmente ai propri incarichi o alla propria appartenenza a un OMR può condurre a un condanna davanti all'Inquisizione e a un scomunica.

§13. Un membro di un OMR dimissionario potrà raggiungere di nuovo il suo Ordine se questo lo desidera e lo riammette. In caso di nuove dimissioni, il membro non potrà più essere accettato da un OMR o per un incarico nelle Sante Armate.

§14. Un membro di un OMR dimissionario non potrà entrare in un altro OMR. In alcuni casi particolari, per esempio un ex Dignitario o un ex Cavaliere, l'Alto Consiglio delle Sante Armate e il Consiglio dei Cavalieri d'Isenduil potranno essere interpellati e dovranno pronunciarsi in maniera favorevole alla reintegrazione del membro dimissionario.

§15. Un membro espulso di un OMR non potrà raggiungere un altro OMR o avere un incarico nelle Sante Armate. Una richiesta motivata può essere mandata al Cardinale Conestabile. E’ competenza della Curia fare reintegrare il membro espulso. Ma, in nessun caso, il membro potrà raggiungere il suo OMR di origine.

§16. Un membro dimissionario di un OMR che non rientra nel proprio ordine perderà i suoi titoli e i suoi ranghi. Sarà la stessa cosa se ha l'autorizzazione per rientrare in un altro OMR o riceverà un incarico nelle Sante Armate.

§17. Un membro dimissionario o espulso di un OMR perderà i suoi titoli, ranghi e decorazioni.

§18. Un membro di un OMR, come tutti i membri della Chiesa, dovrà fare prevalere in ogni caso il suo giuramento nei confronti della stessa. Ma, se proviene della nobiltà, è suo dovere di precisare, ogni volta che presta giuramento, che il suo giuramento principale è quello nei confronti della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

B- Del rispetto dei doveri e degli obblighi.

§1. In caso di mancanza ai doveri e obblighi da parte di un membro di un OMR, il Cardinale Conestabile potrà chiamare la Santa Inquisizione o il Tribunale Interno, che avrà il potere di indagare sui fatti e di condannare la persona secondo la legislazione in corso al momento dell'atto. Questo giudizio avrà luogo, se possibile, in cooperazione con il rappresentante della giustizia dell'Ordine. L'Inquisizione non prenderà conto delle sanzioni che l'accusato subirà in più in seno al suo Ordine.

§2. In caso di mancanza ai doveri e obblighi da parte di un Dignitario di un OMR, la Curia potrà occuparsi direttamente della questione e decidere come per i membri della Chiesa Aristotelica.

§3. L'Ordine deve inchinarsi di fronte a una decisione della Santa Inquisizione, del Tribunale Interno o della Santa Curia come tutti i membri della Chiesa Aristotelica.

§4. In caso di sospetto di mancanza ai doveri e obblighi da parte di un membro di un OMR facente parte di un consiglio della Congregazione delle Sante Armate, il Cardinale Conestabile potrà decidere di escluderlo temporaneamente dal Consiglio fino alla presa di una decisione dalla Santa Inquisizione, o fino a che il Cardinale non decida del suo ritorno. L'esclusione sarà fatta dopo un voto dell'Alto Consiglio. La durata dell’esclusione sarà determinata durante quel voto.

§5. In caso di mancanza grave ai doveri e obblighi da parte di un OMR riconosciuto, la Curia potrà decidere di cancellare il riconoscimento dell'Ordine dopo richiesta della Santa Inquisizione.

§6. Per le mancanze disciplinari, un Cardinale può sanzionare un membro di un OMR.

V- Dei privilegi degli Ordini e dei loro membri.

Visto la loro appartenenza di diritto alla Chiesa, la loro devozione e il loro riconoscimento, gli OMR dispongono di privilegi inalienabili. Altri privilegi specifici potranno essere eccezionalmente attribuiti o annullati in funzione degli atti degli Ordini.

A- Dei privilegi degli OMR.

§1. Gli Ordini Militari sottomessi al Papa e chi si conformano al presente Diritto Canonico sono gli unici a potere godere dal nome “Ordine Militaro-Religioso”.

§2. Al contrario degli Ordini non sottomessi, gli OMR possono avere tanti chierici quanti ne vogliono e possono reclutarne.

§3. Gli OMR possono reclutare laici, chierici o preti che appartengono ad altri ordini monastici non militari.

§4. L'Ordine del Tempio è l'unico OMR a poter reclutare e avere di monaci-soldati, definiti comunemente Paladini. I Grandi Maestri degli OMR possono avere quello status particolare. Le Regole interne di ogni OMR possono anche imporlo.

§5. Gli OMR saranno sostenuti per ottenere i riconoscimenti delle diverse nazioni dei Regni.

§6. Gli OMR, in deroga all'Araldica della Chiesa, possono avere il proprio Araldo.

§7. Gli OMR, essendo Ordini della Chiesa Aristotelica, sono beneficiari in ogni circostanza del suo sostegno incondizionato.

§8. Gli OMR dispongono totalmente dei loro membri. Questi non possono lasciare l'Ordine senza seguire una procedura particolare.

§9. Gli OMR hanno una grande indipendenza. La Congregazione delle Sante Armate e i suoi diversi Consigli stanno presenti soltanto per assicurare una coesione globale e una efficacia accresciuta dai diversi OMR.

§10. Fuori dei periodi di crisi o di mobilitazione, gli OMR sono liberi di gestire i propri territori, Regole, funzionamento interno e membri come vogliono. Dovranno, comunque, conservare per lo spirito l'importanza degli equilibri e della coerenza dei loro status tra Ordini fratelli.

§11. Gli OMR avranno l'onore di vedersi affidare la custodia di preziose reliquie in nome della Chiesa, per assicurarne la sicurezza e per riceverne le grazie.

B-Dei privilegi del Gran Maestro.

§1. Il Gran Maestro, essendo il rappresentante dell'Ordine, avrà un posto alla Congregazione delle Sante Armate. Farà parte dello Stato Maggiore e dell'Alto Consiglio delle Sante Armate.

§2. Vista la sua posizione di Gran Maestro di un Ordine riconosciuto dalla Chiesa, il cosiddetto Maestro avrà lo stesso rango di un Vescovo e potrà cosi trattare con lui alla pari.

§3. Il Gran Maestro o il suo rappresentante diretto può avere accesso a l'Assemblea Episcopale senza Confine e anche alle Assemblee Episcopali per essere aggiornato sugli eventi.

§4. Il Gran Maestro può avere un seguito e fratelli al suo servizio per facilitare il compimento delle sue mansioni. Non dovrà, però, ostentare questo aspetto.

§5. Il Gran Maestro potrà circolare a cavallo o in carrozza a Roma e sulla grande Piazza di Aristotele.

§6. Il Gran Maestro avrà accesso ai giardini Pontifici, alle parte basse e ai saloni del Palazzo Pontificio. Potrà inoltre ottenere facilmente un colloquio con un qualsiasi membro della Curia, in funzione comunque di quanto sono occupati.

§7. Il Gran Maestro potrà dare gli ordini o istruzioni a tutti i membri delle Sante Armate se non è contrario alle direttive dei superiori o di una missione particolare. Quel diritto non è applicabile per la Guarda Pontificia Romana, che rimane sotto il dominio e il comando unico del Santo Padre e dei suoi rappresentanti romani.

C-Dei privilegi dei Dignitari e Cavalieri.

§1. I Dignitari e Cavalieri degli OMR, per il loro status rappresentano l'élite degli Ordini. E' per questo che potranno avere accesso, con l'accordo del Cardinale Conestabile o del Cavaliere Senatore che possono rifiutare senza giustificazione, allo Stato Maggiore delle Sante Armate.

§2. I Dignitari degli OMR avranno accesso ai diversi Consigli che sono loro attribuiti dal loro Ordine; in caso di loro assenza sarà dato accesso a un supplente che sarà nominato dall'Ordine per il solo periodo di assenza. Se nessun assistente sostituisce il Dignitario per un’assenza maggiore di una settimana, l'Ordine avrà l'obbligo di nominarne uno per non bloccare le Sante Armate.

§3. Tutti i Cavalieri di un OMR vedranno il proprio titolo di nobiltà riconosciuto dalle Istituzioni Araldiche degli altri Regni o Imperi dove la Religione ufficiale è l'Aristotelismo.

§4. Ogni Dignitario e ogni Cavaliere potrà circolare a cavallo a Roma eccetto che nella grande Piazza di Aristotele.

§5. Tutti i Dignitari e Cavalieri avranno accesso ai giardini Pontifici e alle sale basse del Palazzo Pontificio.

D-Dei privilegi dei membri di un OMR.

§1. Il membro di un OMR è di fatto considerato come membro della Chiesa e deve essere trattato come tale. Ha gli stessi vantaggi previsti dai Concordati. Il fedele avrà diritto al rispetto dei fedeli in ogni terra Aristotelica.
Chiunque mancasse a questo rispetto sarebbe passibile azione giudiziaria da parte della Santa Inquisizione.

§2. I membri di un OMR potranno ricevere vitto e alloggio in tutte le Case del Signore e saranno trattati come fratelli da tutti i chierici o servitori della Chiesa.

§3. I membri degli OMR sono sottomessi all'autorità del loro Ordine e alla Congregazione delle Sante Armate, non sono tenuti di obbedire a un ordine di un chierico se egli non è un Cardinale o un Cavaliere d'Isenduil, a condizione che l’ordine non intralci una missione in corso. Sua Santità il Papa, come il Cardinali Conestabile o il Carmerlengo e il Cavaliere Senatore possono dare un ordine contrario e prioritario.

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IX Ordini di Cavalieri Alleati Aristotelici

A) valori e codici della Cavalleria
Un ordine che desidera ottenere lo status di Ordine Alleato Aristotelico dovrà essere in accordo con i valori della Cavalleria.

1. I valori della Cavalleria
- Lealtà: il cavaliere deve sempre essere leale verso i suoi compagni d’armi. Sia che riguardi la caccia o il braccare un nemico, deve sempre essere presente al combattimento fino alla fine insieme ai suoi compagni, pronto ad aiutarli in qualsiasi momento con coraggio.
- Prodezza: il cavaliere deve essere prode e possedere un grande vigore muscolare. La forza dell’anima è altrettanto importante in modo da combattere gli avversari temibili che incontra durante le sue inchieste. Deve combatterli per servizio della giustizia e non per vendetta personale.
- Saggezza e misura: il cavaliere deve avere il controllo della propria ira. Deve rimanere padrone di se stesso in ogni situazione.
- Generosità e cortesia: un cavaliere deve dividere quante ricchezze possiede con amici e paesani che siano sotto la sua protezione.
- Giustizia: un cavaliere deve sempre scegliere la retta via senza essere gravato da interessi personali. La giustizia tramite la spada può essere orribile, perciò umiltà e pietà devono temperare la giustizia del cavaliere.
- Difesa: un cavaliere deve sempre difendere in modo fermo e leale il suo paese, la sua famiglia e quelli in cui crede.
- Coraggio: un cavaliere deve scegliere la strada più difficile e non essere spinto sul cammino dai suoi interessi personali. Dev'essere pronto a fare sacrifici.
- Fede: un cavaliere deve avere fede nel suo credo e nelle sue origini in modo da avere sempre speranza.
- Umiltà: un cavaliere non si deve vantare delle sue prodezze, ma lasciare caso mai che siano gli altri a farlo per lui. Deve raccontare le prodezze altrui prima delle proprie per dare rilevanza a quelle altrui.
- Sincerità: un cavaliere deve parlare il più sinceramente possibile.

Tutti questi valori si possono trovare nel Codice di Cavalleria.

2. Il Codice di Cavalleria.
Citation:
I. Crederai a tutto ciò che insegna la Santa Chiesa Aristotelica e osserverai ogni suo comandamento.
II. Proteggerai la Santa Chiesa e i suoi fedeli.
III. Rispetterai e difenderai i deboli.
IV. Non arretrerai davanti al nemico e sarai prode e coraggioso in ogni circostanza.
V. Farai guerra all'eresia senza tregua né pietà.
VI. Porterai a termine i tuoi doveri feudali, se non sono contrari all’insegnamento della Vera Fede.
VII. Sarai, ovunque e sempre, il faro della Giustizia e del Bene contro l’Iniquità e il Male
VIII. Non mentirai mai e sarai fedele alla parola data.
IX. Sarai umile e leale verso i tuoi compagni d’armi.
X. Sarai caritatevole e generoso.
XI. Sarai saggio e padrone di te stesso.


B) Degli impegni dell’Ordine.
1. Battesimo e scomunica.
1.1 Ogni membro dell’ordine dovrà essere battezzato.
1.2 Ogni membro dell’ordine dovrà rispettare la Chiesa in ogni luogo e in ogni istante.
1.3 Ogni membro scomunicato dovrà essere espulso senza alcuna condizione, perderà titoli, gradi, funzioni e riconoscimenti.
1.4 Ogni membro irrispettoso o irriverente verso la Chiesa dovrà essere avvisato, poi espluso senza alcuna condizione in caso di recidiva, con la perdita delle sue attribuzioni in caso di scomunica.

2 Presenza religiosa.
2.1 Un priore religioso dovrà figurare tra i ranghi dell’Ordine Alleato Aristotelico in modo da guidare i Cavalieri verso la strada della virtù e vegliare sul rispetto dell’insegnamento della Chiesa e del Dogma.
2.2 A differenza degli ordini laici semplici, un Ordine Alleato Aristotelico potrà avere fino a tre chierici, ordinati o meno.
Questi due chierici supplementari potranno ufficiare in seno all’Ordine Alleato Aristotelico.
2.3 Conformemente al diritto canonico per quanto riguarda le parrocchie comunitarie, il Priore dovrà essere nominato dall'Ordine di Cavalieri Alleati Aristotelici in accordo con il vescovo locale dal quale quest’Ordine e i suoi commendatari dipendono, e in accordo con il Cardinale Conestabile di Roma.

3 Decisioni della Santa Chiesa
3.1 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà rispettare le decisioni della Santa Chiesa in materia di ordini di tregua o di raccomandazioni.
3.2 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà portare assistenza alla Guardia e, nel limite del possibile, collaborare con essa per aiutare i chierici e proteggerli durante i loro spostamenti.

4 Impegno verso le Sante Armate
4.1 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà accettare di aiutare le Sante Armate.
4.2 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà accettare di essere mobilizzato dalle Sante Armate, se ne ha i mezzi e gli effettivi.
4.3 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà accettare l'eventuale presenza di un Cavaliere Prefetto del Consiglio dei Cavalieri di Isenduil.
4.4 L'Ordine Alleato Aristotelico dovrà obbligatoriamente seguire le Sante Armate in crociata.
4.5 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà portare a temine tutte le missioni affidate ed accettate, facendone una priorità.
4.6 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà accettare le raccomandazioni o gli editti della Congregazione delle Sante Armate per assicurasi della conformità con il Diritto Canonico e il Dogma, così come rimanere nello spirito Aristotelico.

5. Della notifica dello status dell’Ordine Alleato Aristotelico
5.1 Lo status di Ordine Alleato Aristotelico non può essere denunciato unilateralmente dall’Ordine neanche in caso di cambiamento della composizione del suo inquadramento.
5.2 L'Ordine che desidera perdere il suo status deve indirizzare una missiva sigillata al Cardinale Conestabile di Roma spiegandone i motivi.
L’Alto consiglio delle Sante Armate dovrà pronunciarsi favorevolmente alla richiesta.
5.3 In caso di mancanze gravi o ripetute, l’Alto consiglio delle Sante Armate potrò mandare un Cavaliere Questore o un Cavaliere Magistrato facente parte dell’Ordine Alleato al fine di costituire un rapporto di attività o un’inchiesta.
5.4 L’Alto Consiglio delle Sante Armate potrà dimettere un Ordine Aristotelico dal suo status, con o senza preavviso con o senza aver prima mandato un Cavaliere d’Isenduil.
5.5 La Santa Curia ha la possibilità di scavalcare l’Alto Consiglio delle Sante Armate, ma si rivolgerà ad esso per avere un parere consultivo.


C) Dell'investitura
1. Principio
1.1 Ogni ordine che desidera ottenere lo status di Ordine Alleato Aristotelico dovrà investire i suoi cavalieri secondo un cerimoniale preciso, in accordo con gli insegnamenti della Vera Fede.
1.2 Conformemente alle leggi araldiche, un Cavaliere non potrà ricevere l'investitura che da un altro Cavaliere.
1.3 Al di fuori della benedizione dell’arma, l’Ordine Alleato è libero di aggiungere altri riti specifici, fintanto che questi rispettino i comandamenti aristotelici e che sia stato ricevuto il benestare dalla Congregazione delle Sante Armate.
1.4 Senza riconoscimento o stipula contraria, un Gran Maestro di un Ordine Alleato Aristotelico non dev'essere obbligatoriamente un Cavaliere.
1.5 Non può diventare Cavaliere altro che un membro i cui atti, la cui bravura, il cui impegno e la cui regolarità siano stati esemplari per un periodo di tempo minimo che va dai sei a nove mesi, come da norma comunemente accettata.

2 Preparativi
2.1 Il futuro cavaliere sarà confessato dal piore dell’Ordine Alleato Aristotelico.
2.2 Il futuro cavaliere dovrà fare un dono onorevole a secondo dei suoi mezzi alla Chiesa della sua parrocchia e/o ai bisognosi. Potrà chiedere consiglio presso i chierici del suo ordine o della sua diocesi.

3 Cerimonia liturgica
3.1 Il futuro cavaliere si inginocchierà davanti al priore del suo ordine.
3.2 Il priore benedirà la spada che poi darà al cavaliere:
Citation:
Santi Arcangeli che cantate senza tregua le lodi del creatore di tutte le cose, che non respirate altro che la gloria dell’Altissimo, e che risplendete del fuoco del suo amore, che presentate al Padre le miserie e i desideri dei suo Figli, che volate in nostro soccorso, benedite questa spada.
Santi Arcangeli, che ci sostenete in tutti i nostri giusti combattimenti, che ci proteggete da noi stessi come avete protetto i giusti a Oanilonia, che portate le nostre anime davanti al nostro Giudice e Creatore, benedite questa spada.

Che grazie alle preghiere e ai meriti dei beati della comunità aristotelica ciò vi porti la pace, la prosperità, la forza e la salvezza per intercessione della fede e dell’amore del nostro Creatore.

E che questa benedizione permetta alla quintessenza divina di scendere su questa spada e rimanervi per sempre.

3.3 Il priore porge l’arma al maestro della cerimonia che la posa sulla destra del futuro cavaliere.
3.4 Il priore dice:
Citation:
Sant'Uriele, Arcangelo del dono si sé, guida quest’uomo lungo il duro cammino dell’abnegazione per la grandezza della chiesa e il servizio divino!
San Michele, Arcangelo della giustizia, difendi quest’uomo nella sua lotta!
Siate il suo baluardo contro la malvagità e i tranelli della creatura senza nome!
Santa Raffaella, Arcangelo della convinzione, dona a quest’uomo la forza di esprimere la sua fede in ogni circostanza.

3.5 Il maestro di cerimonia mette la spada benedetta nel fodero e cinta il nuovo cavaliere e dice:
Citation:
Con questa spada, sei da ora al servizio dell’Altissimo, ma senza la tua fede non ti servirà a nulla.

3.6 Il maestro di cerimonia colpisce il cavaliere con uno schiaffo.
3.7 Il cavaliere si rialza per abbracciarlo e si inginocchia di nuovo.
3.8 Il cavaliere presta giuramento con o senza ripetizione al seguito del maestro di cerimonia.
3.9 Il cavaliere giura di rispettare il Codice della Cavalleria e lo recita.
3.10 Il cavaliere recita il Credo, con un ginocchio a terra, testa bassa, le mani sull’elsa della spada.
3.11 Il maestro di cerimonia, il priore, l’assemblea tutta riprendono il credo.

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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2014 2:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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X - Collegio Araldico della Chiesa Aristotelica e delle Sante Armate

Il Collegio Araldico della Chiesa Aristotelica e delle Sante Armate è un'assemblea degli intervenienti in materia araldica per conto della chiesa Aristotelica e delle sue Congregazioni o componenti.

In relazione alla diversità dei lavori, del numero e delle origini dei differenti Araldi riconosciuti, specialmente in seno agli Ordini militaro-religiosi, questa assemblea ha per vocazione d’essere il punto di assembramento, di discussioni, di scambi e di reciproco aiuto tra i suoi differenti membri.

I - Della sua composizione

Siedono al Collegio Araldico:
- i Cardinali Cancelliere e Conestabile
- l'Araldo del Clero
- gli Araldi di ogni Ordine Militaro-religioso riconosciuto
- il Cavalcatore della chiesa
- l'alfiere delle Sante Armate
- il Cavaliere Senatore dell'ufficio militare dell'Ordine della Stella di Aristotele
- fino a tre esperti in araldica accreditata dal Cardinale Cancelliere e dal Cardinale Conestabile.

La Santa Curia ha naturalmente diritto di sedere al Collegio Araldico.
È d’uso che il Cardinale Cancelliere faccia anche l'Araldo della Chiesa.

II - Della sua presidenza

Il Collegio Araldico è posto sotto l'autorità congiunta del Cardinale Cancelliere e del Cardinale Conestabile. Le decisioni sono interinate congiuntamente dai due Cardinali salvo eccezione menzionata.

III - Delle sue funzioni e competenze

§3.1. Il Collegio Araldico ha per funzione d’essere luogo di scambi e di discussioni tra gli Araldi al servizio della Chiesa. Potranno mettere in comune le loro difficoltà, le loro esperienze e le loro competenze.

§3.2. Il Collegio Araldico ha per funzione di progettare il futuro dell'Araldica della Chiesa e degli Ordini Militaro-religiosi, della loro politica ed aspirazioni.

§3.3. Il collegio Araldico ha per funzione di censire e di conservare i lavori, saperi, nobiliari, trattati ed archivi araldici della Chiesa Aristotelica e delle sue Congregazioni o componenti.

§3.4. Il Collegio Araldico è competente per giudicare della qualità di un Blasone e per aiutare a migliorare la qualità di quest’ultimo.

§3.5. Il Collegio Araldico è competente per creare Stemmi e Blasoni ad ogni chierico, nobile e membro armato dipendente della Chiesa Aristotelica.

§3.6. Il Collegio Araldico è competente per creare ogni elemento (blasone, gonfalone, eccetera...) necessario alla Congregazione delle Sante Armate e più generalmente all'insieme della chiesa.

§3.7. Il Collegio Araldico è competente per proporre o consigliare l'Araldo del Clero in quanto all'utilizzazione dei mobili o altri elementi araldici di competenza della Chiesa.

IV - Della validità dei lavori

§4.1. Blasoni
I blasoni usciti dal Collegio Araldico saranno convalidati da co-decisione tra gli Araldi del Clero e gli araldi degli Ordini Militaro-religiosi.

§4.2. Gonfalone, stendardi ed uniformi
Saranno convalidati dal Cardinale Conestabile su parere del Collegio Araldico.

V - Della sua sede e della registrazione

§5.1. Il Collegio Araldico siede alla Cancelleria di Roma nel Palazzo San Benedetto.

§5.2. Il Grande Araldico del Clero servirà a presentare ufficialmente sotto controllo esclusivo del Collegio Araldico:
- Un elenco degli ornamenti riservati al Clero ed alla Chiesa Aristotelica
- Un elenco di figure riservate al Clero ed ai soli Ordini Militaro-religiosi
- Un elenco degli stemmi e gonfaloni ufficiali delle Sante Armate
- Una raccolta di stemmi aggiornati per Ordine Militaro-religioso
- Le collane ufficiali dei Cavalieri di Isenduil ed altri ornamenti e regolamenti relativi alla Cavalleria degli Ordini Militaro-religiosi
- I distintivi e Grandi Armi delle Congregazioni e componenti della Chiesa
- L'elenco dei Cavalieri di Isenduil ed altre personalità distinte da una decorazione della Chiesa.

§5.3. Le decisioni concernenti la registrazione degli ornamenti relativi alla Chiesa Aristotelica saranno prese unicamente dall'Araldo del Clero.

§5.4. Ogni nuova attribuzione di blasone relativo alla Chiesa Aristotelica dovrà raffigurare nel Grande Araldico e essere archiviato. Un brevetto di stemma sarà rimesso ad ogni nuovo Vidame avendo ricevuto un blasone dal Cardinale Conestabile e repertoriato.

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MessagePosté le: Mer Aoû 13, 2014 2:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Ingeburge a écrit:

ADDENDUM : DEI “MILITES” CHE DESIDERANO IMPEGNARSI NELLA VIA DELLA CHIESA

1) Richiamo preliminare
Sono considerati come milites della Santissima Chiesa Aristotelica, i fedeli membri dei rami armati degli OMR riconosciuti e della Guardia Episcopale e Pontificia Romana.
I chierici e i regularis, che siano milites o meno, non possono portare armi eccetto quelle di rappresentanza legate al loro rango sociale.


2) Eccezione legata all’appartenenza alle Sante Armate
Ogni milite che desideri impegnarsi nella via della Chiesa secolare, dovrà ottenere in via preliminare il consenso del responsabile del ramo religioso del suo corpo d’appartenenza. *
Una volta ottenuto il consenso, potrà diventare diacono o consigliere diocesano, restando membro del ramo combattente delle Sante Armate e, di fatto, resterà autorizzato a portare armi.



Redatto e sigillato il primo giorno di marzo dell’Anno di Grazia MCDLVII.

Sua Eminenza Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg,
Cardinale in Carica delle Sante Armate,
Conestabile di Roma.




Citation:


* Allegato informativo

RESPONSABILI DEI RAMI RELIGIOSI DEI CORPI DELLE SANTE ARMATE

* Guardia Episcopale: Primo Elemosiniere

* Ordine dei Cavalieri Franchi: Abate dell’Ordine

* Ordine di San Giacomo alla Spada, detto Ordine di Santiago: Gran Priore

* Ordine Teutonico: Grande Ospitaliere

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