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[I] Preambolo - De Ecclesiae Dei fondis

 
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Endymion



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MessagePosté le: Dim Juil 10, 2016 6:24 pm    Sujet du message: [I] Preambolo - De Ecclesiae Dei fondis Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ».







    Preambolo : Il dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Romana e Universale, e le leggi che governano i suoi membri.



    Parte I : Dottrina e Fondamenti della Chiesa di Dio.


    Sezione A : Principi generali

    Articolo 1 : La Chiesa Aristotelica è la Sola, Unica e Legittima Istituzione dell’Onnipotente.

    Articolo 2 : La Chiesa Aristotelica è la Sola detentrice della Verità Divina e della Vera Fede. E' pervasa dall'azione divina ed è l'organo attraverso il quale la volontà dell'Onnipotente si esprime sulla Terra e sulla comunità dei fedeli; essa trascende le leggi e le verità temporali.

    Articolo 3 : La Chiesa Aristotelica prende il nome dal profeta Aristotele, che fu il primo a rivelare la verità divina. Essa venne istituita da Christos.

    Articolo 4 : In quanto istituzione spirituale, universale e divina, la sua missione è diffondere l’aristotelismo ai popoli e alle nazioni per guidarli sul sentiero che conduce al Paradiso Solare.

    Articolo 5 : Non c'è nessun altro profeta se non Aristotele e Christos. La simbiosi della loro rivelazione costituisce il messaggio divino, perfetto e immutabile. Il loro messaggio è complementare ed indispensabile per la comprensione degli altri e della fede aristotelica.

    Articolo 6 : Il dogma della Chiesa Aristotelica si basa su testi dei libri e formano le basi delle credenze inalienabili e necessarie (1)

    N.B. : Si intende per "testi dei libri" ciò che è contenuto nel Libro delle Virtù, cosi come i testi dottrinali e gli scritti dei Santi.

    Articolo 7 : Solo un concilio straordinario, che riunisce il collegio dei vescovi dell'aristotelismo, può rimettere in questione, modificare o raffinare il dogma.

    Articolo 8 : Il libro della Virtù riunisce i libri del Mito Aristotelico, le Vite di Aristotele e Christos così come quelle degli Arcangeli. Si tratta di testi sacri e costituisce la base della Religione Aristotelica. Essi hanno valore dogmatico.

    Articolo 9 : Le Dottrine della Chiesa Aristotelica fanno parte della fede aristotelica. Emanate dai teologi e dottori della Chiesa, esse hanno valore dogmatico.

    Articolo 10 : Gli scritti dei santi forniscono un quadro delle dottrine della Chiesa Aristotelica. Questi sono gli insegnamenti dei nostri predecessori che hanno vissuto le virtù aristoteliche in modo eroico nella fede e in un sempre più profondo rapporto intimo con Dio. Essi sono la viva e costantemente rinnovata Tradizione della chiesa, che chiarisce i misteri sacri rivelati dai profeti.

    Articolo 11 : Il Libro delle Agiografie costituisce un codice di biografie storiche dei santi che serve alla costruzione spirituale e sociale del mondo attuale attraverso l'esempio di molti, che hanno reso testimonianza del paradiso solare in modo eroico per loro fede e per le loro virtù al loro tempo.

    Articolo 12 : Ogni essere umano è figlio di Dio, nessuna distinzione basata su altri criteri che: la fede, la virtù e il merito, deve avere luogo in seno alla chiesa Aristotelica.

    Articolo 13 : Una eterodossia è un atto contrario ai Dogmi aristotelici, alle dottrine promulgate e al Diritto Canonico della Santa Chiesa, dannosa per la comunità dei credenti e per la Santa Istituzione di Dio, attraverso l'induzione di errore nei figli dell’Altissimo.

    Articolo 14 : Le eterodossie sono quattro tipi: eresia, scisma, paganesimo e ateismo.

    Articolo 15 : Le eterodossie sono perseguite dalla Santa Inquisizione nei limiti ad essa assegnati e definiti.

    Articolo 16 : La Chiesa Aristotelica distingue tra due nature differenti per gli incarichi, gli status e le azioni dei suoi membri. Queste differenti nature possono essere In Gratebus (nelle grazie) o Res Parendo (cose che appaiono).

      - Articolo 16 bis : la natura In Gratebus comprende le cose che esistono per la Grazia del Creatore. L'abbreviazione corretta utilizzata nel diritto canonico è IG

      - Articolo 16 ter : La natura Res Parendo include le cose che esistono di per sé pur conseguentemente la Creazione. L'abbreviazione corretta utilizzata nel diritto canonico è RP.

    (1) Il libro delle Virtù disponibile presso la Biblioteca romana non è completo perché è una traduzione. Il testo originale è conservato negli archivi segreti di Roma, i teologi del Santo Uffizio sono al lavoro per terminare la sua traduzione.


    Sezione B : della santitificazione, beatificazione e canonizzazione

    Articolo 17 : Un Beato è un defunto aristotelico beatificato dalla Santa Chiesa in relazione alla sua vita passata, esemplare, virtuosa, degna di esempio sociale e spirituale per la comunità aristotelica.

      - Articolo 17 bis : Le regole e le precedure che portano alla beatificazione sono riportate nella parte del Diritto Canonico che riguarda la Congregazione del Santo Uffizio.

    Articolo 18 : Un santo è un Beato canonizzato dalla Santa Chiesa in relazione alla sua vita passata, più esemplare, più virtuosa rispetto a quella del Beato, e degna di esempio sociale e spitiruale per la comunità aristotelica.

      - Articolo 18 bis : Le norme e le procedure che portano alla canonizzazione sono riportate nella parte del Diritto Canonico che riguarda la Congregazione del Santo Uffizio.


    Sezione C : dei fondatori, i padri e i dottori della Chiesa

    Articolo 19 : I Padri della Chiesa sono i fondatori della Chiesa aristotelica alle sue origini e durante il rinnovamento della fede sotto i pontificati dei Santissimi Padri Nicolas V e Eugene V.

    Articolo 20 : I Dottori della Chiesa sono eminenti teologi e canonisti che hanno prodotto o lavorato su testi dottrinali, dogmatici o canonici d’importanza universale.


    Sezione D : Dei miracoli


    Articolo 21 : Il quadrittico causale:
    La causa materiale = un evento straordinario imputabile unicamente all'intervento divino, senza possibilità che sia dovuto ad un intervento umano o naturale.
    La causa efficiente = esso è riportato da testimonianze degne di fiducia
    La cusa formale = inchiesta approfondita effettuata congiuntamente dall'Ufficio San Teodoro e il Santo Uffizio, con parere emesso dal Cenacolo del Santo Uffizio.
    Causa finale = il miracolo è riconosciuto dalla Santa Curia.

    Articolo 22 : Ogni miracolo ipotizzato deve essere riportato da un fedele o un chierico.

    Articolo 23 : Una inchiesta rigorosa sarà effettuata dai teologi dell'uffizio San Teodoro e i teologi del cenacolo del Santo Uffizio. Esso si baserà sulla raccolta di testimonianze circostanziate, sulla moralità dei testimoni, sulla veridicità dei fatti. Le date, i luoghi e gli avvenimento saranno registrati in dettaglio.

    Articolo 24 : Solo a seguito dell'inchiesta, il cenacolo del Santo Uffizio depone un parere favorevole o sfavorevole riguardo la veridicità del miracolo presso la santa Curia.

    Articolo 25 : Il cenacolo del Santo Uffizio e l'uffizio di San Teodoro definiscono se vi sia stato oppure no l'intercessione di un Santo presso l'Altissimo nella manifestazione del miracolo.

    Articolo 26 : La Santa Curia è la sola abilitata a riconoscere il miracolo come tale.

    N.B. : In caso di invalidazione, un annuncio sarà pubblicato spiegando le ragioni che hanno portato la Curia a considerare che non si tratta di un miracolo. In caso di validazione, un annuncio sarà pubblicato dalla Curia che spiega il miracolo, i suoi effetti e le sue conseguenze.




    Testo canonico sui Principi della Chiesa di Dio,
    Dato e approvato a Roma dal Sacro Collegio durante il pontificato del Molto Santo PadreInnocenzo VIII il ventiquattro settembre, lunedì, anno di grazia MCDLX.

    Prima Pubblicazione dal defunto Sua Eminenza Jeandalf l'undici di febbraio, Domenica dell'anno MCDLV; rivisto, ristampato e sigillato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, il tredicesimo giorno del mese di aprile, Lunedi di Pasqua, nell'anno di grazia MCDLVII, rivisto, modificato, sigillato e pubblicato nuovamente da Sua Eminenza Tibere de Plantagenet, Cardinale Camerlengo, il ventisettesimo giorno del mese di novembre, l'anno di grazia MCDLVII . Ultima pubblicazione e revisione in data da sua Eminenza Aaron de Nagan, cardinale e arcicancelliere del Santo Soglio.




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Endymion



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MessagePosté le: Dim Juil 10, 2016 6:27 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ».







    Preambolo : Il dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Romana e Universale, e le leggi che governano i suoi membri.



    Parte II: Gli Status dei membri della comunità aristotelica.


    Articolo 1 : Per la Santa Chiesa Aristotelica e Romana, ogni essere umano ha uno status. Egli può essere credente, fedele, sacerdote o eterodosso.

    Articolo 2 : Il credente è una persona non battezzata che condivide la fede aristotelica, crede in un solo Dio e riconosce la Chiesa di Roma come l'unica istituzione dell'Onnipotente.

      - Articolo 2 bis : Un Credente ha diritto a ricevere il sacramento del battesimo, se le sue azioni e i suoi pensieri sono in conformità con i precetti e le dottrine stabilite dalla Santa Chiesa Aristotelica, rispettando le regole canoniche applicabili a questo sacramento.

    Articolo 3 : Il fedele è un credente che ha ricevuto il sacramento del battesimo e integrato con la comunità dei fedeli della Chiesa Aristotelica.

      - Articolo 3 bis : Il Fedele ha il diritto di ricevere i sacramenti della confessione, del matrimonio, dell'ordinazione e del funerale se le sue azioni, i suoi pensieri e le sue condizioni sono conformi alle regole canoniche e dottrinali che riguardano i sacramenti.

    Articolo 4 : Il Sacerdote è un fedele che ha ricevuto il sacramento dell'ordinazione.

      - Articolo 4 bis : Il Sacerdote ha diritto di ricevere i sacramenti della confessione e del funerale se le sue azioni, i suoi pensieri e le sue condizioni sono in linea con le regole dottrinali e canoniche che riguardano i sacramenti.

    Articolo 5 : L’Eterodosso è una persona che si trova al di fuori della comunità dei credenti, sia perché è colpito da una sentenza canonica, sia perché non condivide la fede e la credenza aristotelica in un solo Dio o non riconosce la Chiesa di Roma come unica istituzione dell’Onnipotente, sia perché è fedele di un'altro culto.

    N.B. : Per la natura dei vari eterodossi, vedere gli articoli della prima parte (Dottrina e fondamenta della Chiesa di Dio) del preambolo.

    Articolo 6 : Gli status di fedele e sacerdote possono essere modificati o sospesi da una sanzione disciplinare di ordine canonico.



    Testo canonico sui Principi della Chiesa di Dio
    Dato a Roma, e approvato dal Sacro Collegio durante il pontificato del Santo Padre Eugenio V il ventunesimo giorno del mese di aprile, Martedì, nell'anno di grazia MCDLVII.

    Prima Pubblicazione dal defunto Sua Eminenza Jeandalf l'undici febbraio, Domenica dell'anno MCDLV; rivisto, ristampato e sigillato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, il ventunesimo giorno del mese aprile, Martedì, dall'anno della nostra MCDLVII.




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MessagePosté le: Dim Juil 10, 2016 6:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bolla pontificia « Principi della Chiesa di Dio ».







    Preambolo : Il dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Romana e Universale, e le leggi che governano i suoi membri.



    Parte III : Le cariche all’interno della comunità aristotelica


    Articolo 1 : Una carica è una funzione religiosa riconosciuta sia nel presente Diritto Canonico, sia nei regolamenti interni delle Congregazioni romane, sia nel regolamento di un ordine religioso riconosciuto dalla Curia.

    Articolo 2 : E' considerata occupata una carica che il fedele o il sacerdote hanno, la cui nomina o elezione rispetta le procedure descritte nel regolamento che l’ha originata.

    Articolo 3 : E' chierico colui che detiene una funzione religiosa secolare, è regolare colui che detiene una carica religiosa regolare; è milites colui che ricopre una carica - come definito all'articolo 3 ter o nel diritto canonico della Sante Armate- nella Congregazione delle Sacre Armate, a differenza di fedeli che non occupano nessuna di queste tre cariche.

    N.B. : La carica di chierico, e le norme ad esso relative, prevale su quella di regolare, e quella di regolare sul quella milites.

      -Articolo 3 bis: sono considerati regolari della Chiesa, i fedeli che hanno abbracciato una regola di vita monastica, i fedeli membri di ordini religiosi aristotelici, o ramo di un ordine religioso militare e i fedeli radunati in comunità nelle abbazie In Gratebus.

      - Articolo 3 ter : sono considerati milites della Chiesa, i fedeli membri delle branche armate degli ordini militari facenti parte delle Sacre Armate Aristoteliche, cosi come i fedeli che si trovano individualmente o collettivamente sotto gli ordini dello Stato Maggiore delle Sacre Armate.

    Articolo 4 : Salvo la necessità di difendere la Vera Fede e di combattere gli infedeli che ricorrono all'uso della forza, o come diversamente specificato per determinate cariche in altri libri di Diritto Canonico o nei regolamenti interni dei dicasteri Romani, i chierici e i regolari, siano essi milites o meno, non possono portare armi diverse da quelle di corredo legate al loro rango sociale.

    Articolo 5 : Un fedele non può amministrare un sacramento e un chierico non può amministrare che quelli autorizzati dal suo ufficio.

    Articolo 6 : Solo un fedele o un sacerdote può ricoprire una carica all'interno della Chiesa.

    Articolo 7 : Lo stato accademico del teologo (HRP : livello VI via della Chiesa) non è uno status religioso, ma è richiesto per occuparsi di determinati incarichi.

    Articolo 8 : Gli incarichi all’interno della Chiesa Aristotelica si dividono in tre categorie: primaria, secondaria e terziaria.

    Articolo 9 :Gli incarichi principali sono il fondamento della gerarchia della Chiesa aristotelica. Essi hanno la precedenza su tutti gli altri.

      -Articolo 9 bis : Un singolo chierico può occupare una sola carica principale

    Articolo 10 : Gli incarichi secondari sono cariche complementari della Chiesa Aristotelica. La maggior parte delle volte cariche ausiliarie alle principali.

      -Articolo 10 bis : Un singolo chierico può assumere solo due cariche secondarie oltre ad un’eventuale carica primaria.

    Articolo 11 : Le cariche terziarie sono incarichi relativi alle congregazioni e ordini religiosi, o che non rientrano in una delle prime due categorie.

      - Articolo 11 bis : l'accumulo di cariche terziarie è definito nel regolamento di ogni ordine e congregazione. Se non diversamente indicato, le cariche terziarie sono cumulabili con eventuali incarichi primari e secondari.

    Articolo 12 : I sacerdoti che occupano una carica episcopale portano il titolo di prelato, un privilegio concesso per meriti, dei quali la loro carica fa fede.

    N.B. : Questa "dignità episcopale" si riflette negli ornamenti araldici da un minimo di tre file di nappe.

    Articolo13 : Nel clero secolare, un chierico può essere sottoposto all'autorità diretta di un solo altro chierico. Egli non può quindi accumulare che delle cariche conformi a questo imperativo.

    Articolo 14 :Le cariche onorarie e emerite non sono prese in considerazione nella regola del cumulo.


    Testo canonico sulle cariche all'interno della comunità aristotelica.
    Donato a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Eugenio V, il primo giorno di agosto dell'anno di grazia MCDLV.

    Ultima approvazionedal Sacro Collegio dei Cardinali il X giorno di gennaio dell'anno di grazia MCDLVII, Sabato.

    Pubblicato dal defunto Sua Eminenza Jeandalf il primo agosto dell'anno come MCDLV come preambolo del Libro 2 sul clero secolare ; modificato, riveduto e ristampato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, l'undici gennaio, la Domenica, dell’anno di grazia MCDLVII di nostro Signore.




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MessagePosté le: Dim Juil 10, 2016 6:40 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    De Ecclesiae Dei fundis
    Costituzione Apostolica « Delle Fondamenta della Chiesa di Dio ».
    - Seguito -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Parte IV : Principi generali e disposizioni particolari


    Articolo 1 : Il Sommo Pontefice emana e promulga le leggi, i canoni e i regolamenti della Santa Chiesa Aristotelica sotto forma di costituzione apostolica o di breve apostolico.

      Articolo 1.1 : Il Sacro Collegio dei Cardinali è abilitato, su delega del Sommo Pontefice, a promulgare le leggi, i canoni e i regolamenti della Santa Chiesa Aristotelica sotto forma di bolla papale o di indulto.

      Articolo 1.2 : Ogni aggiunta o modifica sostanziale e significativa del Diritto Canonico, segnatamente quando corregge, riforma o rinnova più sezioni o articoli in profondità, è promulgata sotto forma di costituzione apostolica, recante il sigillo in oro o piombo del Sommo Pontefice, o sotto forma di bolla papale, recante il sigillo in oro o piombo della Santa Chiesa Aristotelica.

      Articolo 1.3 : Ogni aggiunta o modifica minore del Diritto Canonico, segnatamente quando corregge o modifica un piccolo numero di articoli la cui portata è ridotta, è promulgata in forma di breve apostolico, recante il sigillo in cera rossa del Sommo Pontefice, o in forma di indulto, recante il sigillo in cera verde del Sacro Collegio dei Cardinali.

      Articolo 1.4 : Costituzioni apostoliche, bolle papali, brevi apostolici e indulti hanno un valore perpetuo e universale e subentrano ai Canoni che sostituiscono.

      Articolo 1.5 : Il Codice di Diritto Canonico viene revisionato ogni volta che viene modificato, controllato regolarmente e costantemente aggiornato e disponibile in diverse traduzioni nella Biblioteca Apostolica Vaticana.

    Article 2 : Qualsiasi decisione presa da un'istituzione, collegio o assemblea della Chiesa Aristotelica e Romana può essere riesaminata, modificata o soppressa solo dall'istituzione che l'ha prodotta o da un'istituzione superiore da cui questa dipende.

    Articolo 3 : Il Sommo Pontefice promulga testi di interesse dogmatico o dottrinale che si aggiungono al Dogma della Chiesa aristotelica sotto forma di costituzione dogmatica.

      Articolo 3.1 : La Congregazione del Sant'Uffizio e delle Cause dei Santi è abilitata, su delega del Sommo Pontefice, a promulgare testi di interesse dogmatico o dottrinale che si aggiungono al Dogma della Chiesa Aristotelica sotto forma di decreto dei suoi Cancellieri.

      Articolo 3.2 : Ogni aggiunta sostanziale e significativa al Dogma della Chiesa Aristotelica è promulgata esclusivamente sotto forma di costituzione dogmatica, recante il sigillo d'oro del Sommo Pontefice. Una costituzione dogmatica è necessaria anche per dare validità alle decisioni di un concilio ecumenico o straordinario che possano rimettere in discussione, modificare o perfezionare un dogma.

      Articolo 3.3 : Ogni aggiunta minore o non incisiva al Dogma della Chiesa aristotelica è promulgata sotto forma di decreto dei Cancellieri della Congregazione del Sant'Uffizio e delle Cause dei Santi recante il sigillo di azzurrite della Santa Chiesa Aristotelica.

      Articolo 3.4 : Costituzioni dogmatiche e decreti dei Cancellieri della Congregazione del Sant'Uffizio e delle Cause dei Santi hanno valore perpetuo e universale; essi possono essere modificati solo da una costituzione dogmatica.

      Articolo 3.5 : L'intero Dogma che è stato recuperato o tradotto dagli antichi e poi promulgato viene controllato regolarmente ed è costantemente aggiornato e disponibile in diverse traduzioni presso la Biblioteca Apostolica Vaticana.




    Costituzione Apostolica su « Le fondamenta della Chiesa di Dio »,
    Data a Roma, sulla veneratissima tomba di San Titus Principe degli Apostoli, il terzo giorno del mese di ottobre, giovedì, ricorrenza di San Francesco di Genova, dell'anno di grazia MCDLXVII, il primo del Nostro Pontificato.




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Sixtus
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MessagePosté le: Jeu Déc 12, 2019 7:54 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Licet Dominum laudare
    Sulla Pace e la Tregua di Dio




    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam



    È bene e giusto lodare il Signore sempre e ovunque; eppure, come ci hanno insegnato i nostri venerabili padri, è ancora meglio e più giusto riunirsi come fratelli e sorelle nella Vera Fede nei luoghi santi e nei giorni dedicati al Suo culto per ringraziarLo meglio all' insegna dell'Amore attraverso il quale Egli ha ben voluto unirci. Per preservare la santità del giorno del Signore e dei templi a Lui dedicati, la Santa Chiesa, attraverso i nostri venerati predecessori o dei concili generali, ha istituito e prescritto le misure della Pace e della Tregua di Dio, riaffermate e modificate più volte nel tempo e più recentemente da un editto del Sacro Collegio dei Cardinali per delega del nostro venerabile predecessore. In considerazione delle varie e susseguenti disposizioni in materia, che rendono necessaria la raccolta e l'aggiornamento di quanto già in vigore, e desiderando noi estendere questa protezione a coloro che sono degni e cari all'Altissimo, abbiamo deciso, stabilito, decretato, e sancito, e decretiamo e sanciamo i seguenti canoni, che sostituiscono e soppiantano tutte le precedenti disposizioni sulla Pace e la Tregua di Dio.


    Parte I. La pace di Dio

    Can. 1 : La Pace di Dio è la protezione divina e sacrosanta che la Santa Chiesa riconosce perpetuamente in difesa di luoghi o persone particolarmente care all'Altissimo.

    Can. 2 : La violazione della Pace di Dio è un atto sacrilego e blasfemo contro l'Altissimo e la Sua Santa Chiesa; a causa della sua gravità, esso comporta la scomunica latae sententiae.

    Can. 3 : La Pace di Dio è violata da chiunque, in armi o con intenzioni ostili, ad eccezione della nostra Guardia Pontificia, entri o dia ordine di entrare in un tempio dell'Altissimo, che si tratti di un'umile chiesa di campagna o di una maestosa cattedrale.

    Can. 4 : La Pace di Dio è violata da chiunque si appropri, cerchi di appropriarsi o dia ordine di appropriarsi di una parrocchia o di una cattedrale, sia con le armi che con sotterfugi; la liberazione dei detti templi dell'Altissimo che sono stati profanati non costituisce una violazione della Pace di Dio.

    Can. 5 : La Pace di Dio è violata da chiunque percuota, aggredisca, colpisca o ferisca un chierico ordinato o dei milites impegnati nella guerra santa, che sia con le armi o con la violenza fisica.

    Can. 6 : La Pace di Dio è violata da chiunque attacchi un regno, ducato, contea, contea, repubblica, città o qualsiasi altro stato posto eccezionalmente sotto la protezione della Pace di Dio da parte della Santa Sede.


    Parte II. La tregua di Dio

    Can. 7 : La Tregua di Dio è il divieto assoluto di commettere atti di violenza, spargere sangue o ferire qualcuno durante la giornata di domenica, posto dalla Santa Chiesa per preservare la purezza del giorno consacrato a Dio.

    Can. 8 : La violazione della Tregua di Dio è un atto sacrilego e di profanazione del giorno del Signore e dell'Amicizia Aristotelica; per la sua gravità, esso comporta la scomunica latae sententiae.

    Can. 9 : La Tregua di Dio è violata da chiunque, a capo di un esercito, dia l'ordine, tra l'alba del sabato e l'alba della domenica, di compiere un movimento aggressivo.

    Can. 10 : La Tregua di Dio è violata da chiunque, sia esso un generale, un comandante militare o un capo politico, ordini ad un esercito di compiere un movimento aggressivo tra l'alba del sabato e l'alba della domenica.

    Can. 11 : La Tregua di Dio è violata da chiunque, come soldato di un esercito, segua il suo comandante in un movimento aggressivo, sapendo che un tale movimento avrà effetto la domenica, e sparga sangue o ferisca qualcuno durante la giornata di domenica; se l'azione del suddetto soldato non si traduce in atti di violenza, essa costituisce solo una violazione parziale della Tregua di Dio ed è oggetto di un processo inquisitoriale.

    Can. 12 : Nel contesto della Tregua di Dio, per movimento aggressivo si intende: il movimento di un esercito verso un territorio o una città su cui l'esercito o lo stato di cui è al servizio o gli alleati di questi ultimi non hanno alcun controllo de facto ; come pure circondarli, assediarli o cercare di entrarvi; il movimento di un esercito contro un altro esercito che non è sulla sua lista bianca.

    Can. 13 : Nella giornata di domenica, l'uso degli scontri in lizza dovrebbe essere limitato, anche a fini amichevoli, e se possibile senza l'uso di armi. I duelli d'onore sono sempre proibiti di domenica.

    Can. 14 : I duelli d'onore, gli scontri in lizza con intenzioni ostili o l'uso di armi di domenica sono solo una violazione parziale della Tregua di Dio e sono oggetto di un interdetto.

    n.b. : per maggiori dettagli si veda il Diritto Canonico sull'interdetto, testo canonico « La Virtù sta nel mezzo » parte V: Delle pene e delle penitenze.

    Can. 15 : La Santa Sede, in circostanze eccezionali e solo durante la guerra santa o la lotta contro il male, può concedere eccezioni all'osservanza della Tregua di Dio per garantire la difesa della Vera Fede.


    Costituzione Apostolica sulla Pace e la Tregua di Dio,
    Data a Roma, sulla veneratissima tomba di San Titus Principe degli Apostoli, il dodicesimo giorno del mese di dicembre, giovedì, ricorrenza di San Corentino, dell'anno di grazia MCDLXVII, il primo del Nostro Pontificato.




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