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[I] Libro 5 - De Sanctae Sedis summo administratione

 
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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:01 pm    Sujet du message: [I] Libro 5 - De Sanctae Sedis summo administratione Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede ».







    Livre 5 : Les Institutions Supérieures de l’Église



    Parte I: La Santa Sede

    Articolo 1 : Roma è la sede del governo della Chiesa Universale. E 'composto da varie istituzioni: I Dicasteri Romani, I Concistori Pontifici e le Prefetture.


    Articolo 2 : Nell'esercizio della sua autorità suprema, piena ed immediata su tutta la Chiesa Universale, il Romano Pontefice amministra le congregazioni, i presbiteri e i collegi attraverso Cardinali, Cancellieri e Prefetti; nel suo nome e per la sua autorità ch'essi rispettato la loro carica.


    Articolo 3 : I dicasteri sono composti da congregazioni e uffici :

    • La Congregazione del Santo Uffizio
      • L'Ufficio di San Teodulo

    • La Congregazione per la Diffusione della Fede
      • L'Ufficio per l'Insegnamento Aristotelico
      • L'ufficio dell' Anticamera degli Esorcisti
      • L'Ufficio della Bibliomélie
      • L'Ufficio degli interpreti

    • La Congregazione degli Affari del Secolo
      • L'Ufficio della Nunziatura Apostolica
      • L'ufficio del partito Ultra-Montanus
      • L'ufficio delle Chiese Rinascenti

    • La Congregazione della Santa Inquisizione

    • La Congregazione della Sante Armate

    • La Cancelleria Pontificia o la Cancelleria Romana
      • L'Ufficio dei Legisti Pontifici
      • L'Ufficio del Collegio Araldico Romano e del Collegio degli Aricieri degli Stati Pontifici
      • L'Ufficio del Gran Cameriere
      • L'Ufficio dell'Indice (Hominum Prohibitorum & Librorum Prohibitorium)
      • L'ufficio delle stampe, giornali e pergamene
      • La Biblioteca Romana

    - Articolo 3.1 : Le congregazioni sono suddivisi in diversi uffici. Questi uffici sono sotto il controllo delle congregazioni a cui sono collegati.

    - Articolo 3.2 : Ogni congregazione è guidata da un Cancelliere che è di fatto Cardinale Romano.

    - Articolo 3.3 : Ogni ufficio è diretto da un console o un prefetto.

    - Articolo3.4 : La Cancelleria Pontificia o la Cancelleria Romana è considerata come una congregazione nella sua totalità.

    Articolo 4 : Il Collegio Cardinalizio, o il Sacro Collegio, o Curia, è l'organo supremo della Chiesa Aristotelica e Romana. Esso include tutti i cardinali, qualunque sia la loro natura o il loro incarico.

    - Articolo 4.1 : La Curia prende le sue decisioni per consenso o attraverso il voto.

    - Articolo 4.2 : Le votazione indette dalla Curia hanno una durata normale di 5 giorni.
      Articolo 4.2.1 : Tutte le decisioni prese dalla Curia sono a maggioranza assoluta dei voti espressi.

        N.B : Per maggioranza assoluta si intende :
        - Se il numero totali dei voti espresso è pari: la metà del totale dei voti più 1
        - Se il numero dei voti espressi è dispari : la metà del totale dei voti arrotondata per eccesso.
        - In ogni caso le schede bianche o le schede di astensione sono sottratte dal numero totale dei voti espressi per determinare la soglia di maggioranza.
        - Una scheda bianca viene considerata come "astensione".


      *Articolo 4.2.2 : Tutte le decisioni messe al voto devono prevedere la scelta di "astensione"

      *Articolo 4.2.3 : Tutte le decisioni messe al voto, in caso vi siano scelte diverse da "a favore o contrario", devono abbligatoriamente prevedere la scelta "contro tutte le altre proposte", oltre alle scelta di "astensione"

      *Articolo 4.2.4 : Un secondo scrutinio è previsto solo se la maggioranza assoluta non è stata ottenuta nel primo. Le proposte rimesse in voto sono necessariamente quelle che possno ottenere una maggioraza assoluta durante un secondo scrutinio.

      *Articolo 4.2.5 : Un terzo scrutinio è previsto solo se la maggioranza assoluta non è stata ottenuta nel secondo. Il terzo scrutinio è obbligatoriamente l'ultimo. Solo le due proposte che hanno raccolto più voti durante il secondo scrutinio sono messe ai voti. Il terzo scrutinio rispetta le gecole stabilite agli articoli 4.2.2 e 4.2.3

      *Articolo 4.2.6 : Nessun quorum è richiesto per gli scrutini, salve indicazioni particolari previste dal Diritto Canonico e eccettuato i casi seguenti:
      -l'elezione del Papa (se opportuno) necessita di un quorum ugual o superiore ai due terzi dei cardinali designati come elettori in questa elezione ;
      -l'elezione del Camerlengo (veere i dettaglio previsti all'articolo 7.1) ;
      -i cambiamenti dei punti fondamentali del Dogma o del Diritto Canonico necessitano di un quorum uguale o supreiore ad un terzo dei cardinali elettori.

      *Articolo 4.2.7 : Le schede di astenzione sono calcolabili del colcolo del quorum.

    - Articolo 4.3 : La durata della votazione può essere ridotto a 24 ore nel caso di una situazione di emergenza o esteso a 10 giorni per una decisione importante.

    - Articolo 4.4 : Il carattere urgente o importante di un provvedimento è di competenza del Camerlengo o del'Arcidiacono di Roma.


    Articolo 5 : Ogni zona linguistica che conta più di 4 diocesi o 10 parrocchie è elevata dalla Curia al rango di zona geodogmatica. Tuttavia, la Curia è in grado di concedere questo rango ad una zona linguistica più piccola in caso di necessità.

    - Articolo 5.1 : Una zona linguistica è composta da parrocchie, i cui fedeli parlano la stessa lingua.

    - Articolo 5.2 : Una Zona Geodogmatica è diretta da un concistoro pontificio.

    - Articolo 5.3 : Le zone linguistiche troppo piccole per qualificarsi come le zone geodogmatiche sono gestite direttamente dalla Curia che può, in casi eclatanti, nominare un legato pontificio in loco.

    - Articolo 5.4 : La Curia può anche temporaneamente allegare un'area linguistica ad una zone geodogmatica vicina, o riunire provvisoriamente più zone linguistiche in un'unica zone geodogmatica.


    Articolo 6 : I concistori pontifici sono delle suddivisioni collegiali linguistiche della Curia. Essi hanno autorità sulla zone geodgmatica della quale sono responsabili. Essi sono composti da almeno un cardinale nazionale elettore.

    - Articolo6.1 : Ogni concistoro papale è composto da un numero variabile di cardinali, la loro natura è ugualmente variabile.

    - Articolo 6.2 : Ogni concistoro papale conta un cardinale nazionale suffragante per ogni sezione completa di dieci parrocchie, con un massimo di tre cardinali nazionali.

    - Articolo 6.3 : A partire da 20 parrocchie o da 7 diocesi, il concistoro pontificale riceve un elettorato, cioè uno dei due cardinali nazionali suffraganti è elevato a Cardinale Nazionale Elettore. Non ci può essere che un solo cardinale nazionale elettore per concistoro pontificio.

    - Articolo 6.4 : La missione dei concistori è di mantenere l'unità dogmatica dei fedeli e la gestione delle specificità linguistica e culturale dei fedeli sotto la loro giurisdizione.

    - Articolo 6.5 : I concistori pontifici possono legiferare e prendere decisioni nei loro settori di competenza come descritto nello statuto di ogni concistoro e approvato dalla curia, in conformità con il Diritto Canonico.



    Parte II : Gli incarichi e gli status nelle Istituzioni Superiori della Chiesa

    Articolo 1 : Il Sommo Pontefice, o Papa, come diretto rappresentante di Dio sulla Terra, è il capo supremo della Chiesa Universale. Ha tutti i diritti ed i poteri accumulati degli altri chierici. Inoltre pubblica e promulga le bolle papali che hanno valore perpetuo e irrevocabile.
    - Articolo 1.1 : Il quadrittico causale:
    La causa materiale = deve essere cardinale romano elettore in carica al momento della sua nomina. Non ci può essere un altro papa in carica.
    La causa efficiente = E 'designato dal Collegio dei Cardinali elettori, suffraganti e emeriti.
    La causa formale = E' intronizzato dal Camerlengo o l'Arcidiacono di Roma.
    La causa finale = E' la più alta autorità della Chiesa e presiede il Sacro Collegio.

    - Articolo 1.2 : Il medaglione di Aristotele è d'oro, circondato da una corona d'alloro dello stesso colore.

    Articolo 2 : I Cardinali compongono la Curia, organo supremo del governo della Santa Sede.

    - Articolo 2.1 : I Cardinali agiscono in collegio e le loro decisioni devono essere convalidate anche a posteriori dal Collegio dei Cardinali.

    - Articolo 2.2 : I Cardinali possono celebrare tutti i sacramenti della Chiesa aristotelica.

    - Articolo 2.3 : I Cardinali sono i soli autorizzati ad imporre una scomunica.

    - Articolo 2.4 : I Cardinali sono i soli in grado di convalidare una separazione o un annullamento di matrimonio.

    - Articolo 2.5 : I Cardinali sono i soli in grado di convalidare uno scioglimento dei voti sacerdotali, volontario o meno.

    - Articolo 2.6 : I Cardinali Romani hanno diritto di veto su qualsiasi decisione presa da un membro del clero al di fuori del Papa, i Cardinali Nazionali hanno il diritto di veto su ogni decisione presa da un membro del clero della zona geodogmatica dipendente dal suo concistoro papale al di fuori del Papa.

    - Articolo 2.7 : Il titolo di cardinale non vieta qualsiasi combinazione con un'altra carica nel clero secolare o regolare.

    - Articolo 2.8 : Seppur può comandare le armate, non può essere considerato un militare

    - Articolo 2.9 : I Cardinali assenti per più di un mese senza informare della loro assenza possono essere nominati Emeriti ed essere sostituiti. Se loro fanno la loro comparsa entro un mese dopo la loro nomina come emerito, hanno la priorità su qualsiasi posizione del cardinale liberatasi, nonostante quanto deliberato in Curia.


    Articolo 3 : I Cardinali sono divisi in categorie diverse a seconda della loro natura e dello status. Essi possono essere elettori o suffraganti, romani o nazionali.


    Articolo 4 : I Cardinali elettori hanno diritto di voto presso la Curia e l'accesso a tutti i palazzi, assemblee e collegi romani.
    - Articolo 4.1 : Il quadrittico causale:
    La causa materiale = deve essere vescovo titolare o detenere qualsiasi altra carica con rango di vescovo per la sua nomina.
    La causa efficiente = È nominato dal Collegio dei Cardinali o direttamente dal Papa.
    La causa formale = E' intronizzato dal Camerlengo o dall' Arcidiacono di Roma.
    La causa finale = E' membro della Curia con diritto di voto.

    - Articolo 4.2 : Il Medaglione di Aristotele è porpora.

    Articolo 5: I Cardinali Suffraganti hanno solo diritto di parola nel Sacro Collegio. I loro accessi sono limitati all'interno dei palazzi, delle assemblee e dei collegi romani.

    - Articolo 5.1: Il quadrittico causale:
    La causa materiale = Egli deve essere vescovo titolare o detenere un qualsiasi altro ufficio con il rango di vescovo per la sua nomina.
    La causa efficiente = Egli è nominato dal collegio dei cardinali o direttamente dal Papa.
    La causa formale = E' intronizzato dal Camerlengo o dall'Arcidiacono di Roma.
    La causa finale = E' membro consulente della Curia.

    - Articolo 5.2 : Il Medaglione di Aristotele è porpora.

    - Articolo 6:I Cardinali Romani hanno una carica universale.

    - Articolo 6.1 : I Cardinali Romani sono divisi in cardinali romani congregazionali (elettori) e cardinali emeriti (suffraganti).

    - Articolo 6.2 : Il numero dei cardinali della congregazione è fissato a 13

    - Articolo 6.3 : Ogni cardinale congregazionale ha una funzione precisa ed è scelto dalla Curia, sulla base della sua capacità di adempiere a tale funzione.


    Articolo 7 : Il Camerlengo è il rappresentante diretto della Curia, egli può parlare a suo nome e deve rendere conto solo al Papa e al Collegio dei Cardinali elettori.

    - Articolo 7.1 : Il Camerlengo è eletto per sei mesi dall'insieme dei Cardinali tra i Cardinali Romani congregazionali. Il camerlengo entra in funzione dal 1° aprile al 1° ottobre.

      Articolo 7.1.1 : Sono elegibili tutti i cardinali romani congregazionali nominati all'ultima carica da almeno 6 mesi interi al momenti del primo turno.

        Articolo 7.1.1.1 : Nel caso in cui nessun candidato rispetti le condizioni esposte nell'articolo 7.1.1, è possibile estendedere la lista dei candidati a tutti i cardinali romani congragazionali senza condizioni di durata di incarico. Nel caso in cui anche questo non fosse abbasanza, la lista può essere estesa a tutti i cardinali elettori, ed infine all'intero Sacro Collegio.

      Articolo 7.1.2 : Tutto i candidati eleggibili secondo l'articolo 7.1.1 (o 7.1.1.1) sono automaticamente in competizione. Essi hanno tuttavia la possibilità di ritirarsi volontariamente prima di ciascun turno.

      Articolo 7.1.3 : Tutti i cardinali della Curia Romana votano, indipendentemente che siano nazionai o romani, elettori, suffraganti o emeriti.

      Articolo 7.1.4 : L'elezione del Camrlengo può avvenire in un massimo di 4 turni. Per essere eletto un candidato deve ricevere la maggioranza assoluta dei voti (N.B.; Si applicano le regole del Can-I-5 4.2.1)

        Articolo 7.1.4.1 : E' necessario un quorum superiore al cinquanta per cento (50%) dei cardinali che possono votare per l'elezione al primo turno.

        Articolo 7.1.4.2 : Quando un altro turno è necessario, solo i candidati con la percentuale più alta sono qualificati, secondo il seguente criterio :
        • Non più di 4 candidati si possono qualificare per il secondo turno, se ha luogo, e tutti devono aver ricevuto più del 15% dei voti ;
        • Non più di 3 candidati possono qualificarsi per il terzo turno, se ha luogo, e tutti devono aver ricevuto più del 20% dei voti ;
        • Non più di 2 candidati possono qualificarsi per il quarto e ultimo tuno se ha luogo.


        Articolo 7.1.4.3 : Quando nessun candidato ottiene la soglia della percentuale dei voti richiesti, i due candidati con la più alta percentuale si qualificano per l'ultimo turno.

        Articolo 7.1.4.4 : Le parità sono risolte scartando quei cadidati che è necessario per soddisfare gli articoli precedenti, iniziado dai candidati di più recente nomina in Curia.



    - Articolo 7.2 : Il Camerlengo accumula i diritti riservati agli altri cardinali romani, oltre ai propri.

    - Articolo 7.3 : Camerlengo, in assenza del Papa e del Connestabile nomina il capo supremo delle Sante Armate.

    - Articolo 7.4 : Il Camerlengo nomina l'Arcidiacono di Roma e determina le sue missioni.

    - Articolo 7.5 : Non vi può essere più di un Camerlengo in carica, colui che è in carica perde il suo titolo alla nomina del suo successore.

    - Articolo 7.6 : Il quadrittico causale:
    La causa materiale = Egli deve essere cardinale romano in carica da 6 mesi dalla sua nomina.
    La causa efficiente = Egli è nominato dal Collegio dei Cardinali elettori e suffraganti.
    La causa formale = E' intronizzato dal Camerlengo o dall'Arcidiacono di Roma.
    La causa finale = In caso di assenza o impedimento del Papa, egli lo rappresenta in qualità di rappresentante della Chiesa.

    - Aticolo 7.7 : Il medaglione di Aristotele è color porpora, circondato da una corona d'alloro d'oro.

    Articolo 8 : L'arcidiacono di Roma è il secondo rappresentante della Curia. Assiste il Camerlengo nel suo compito, soprattutto intramurale, e ne fa le veci in sua assenza, con tutti i poteri legali di rappresentanza,seggio o voto.

    - Articolo 8.1 : L'arcidiacono di Roma unisce i diritti riservati ai Cardinali Romani, più i propri.

    - Articolo 8.2 : In caso di dimissioni o di decesso del Camerlengo, l'Arcidiacono riprende la carica, fine del mandato e il titolo di quest' ultimo. Si procede dunque alla nomina di un nuovo Arcidiacono.

    - Articolo 8.3 : Non ci può essere più di un Arcidiacono di Roma in carica, colui che è in carica perde il titolo e se ne nomina uno nuovo.

    - Articolo 8 : Il quadrittico causale:
    La causa materiale = Egli deve essere cardinale in carica per la sua nomina.
    La causa efficiente = Egli è nominato dal Camerlengo.
    La causa formale = Egli viene intronizzato dal Camerlengo.
    La causa finale = In caso di assenza o impossibilità del Camerlengo, egli lo sostituisce con tutti i poteri giuridici di rappresentanza, sede o voto fino al risorgimento di tale impossibilità da parte del Camerlengo.

    - Articolo 8.5 : Il Medaglione di Aristotele è color porpora.

    Articolo 9 : Il cardinale emerito non detiene che i diritti relativi ad un'altra eventuale carica, ma conserva un posto consultivo nella Curia e può celebrare tutti i sacramenti della Chiesa Aristotelica.

    - Articolo 9.1 : Il Cardinale emerito può essere Romano o Nazionale, secondo lo status (Romano o Nazionae) che possedeva durante l'esercizio delle sue funzioni.

    - Articolo 9.2 : il Cardinae emerito romano ha priorità durante le elezioni fatte per riempire tutti i seggi curiali vacanti. Il cardinale merito nazionale è prioritario durate le elezioni fatte per riempire un seggio nazionale vacante.

    - Articolo 9.3 : Il quadrittico causale:
    La causa materiale = Il cardinale emerito romano deve essere stato Cardinale elettore in modo corretto e regolare per più di 12 mesi. Il cardinale emerito nazionale deve essere stato Cardinale duffragante in modo corretto e regolareper più di 24 mesi.
    La causa efficiente = Egli è confermato dalla Curia per un periodo di 6 mesi.
    La causa formale = Egli viene confermato emerito dal Collegio Cardinalizio.
    La causa finale = Egli è membro consulente della Curia.

    - Articolo 9.4 : Il Medaglione di Aristotele è color porpora.

    Articolo 10 : I Cardinali nazionali per vocazione assicurano la gestione delle loro zone geodogmatiche.

    - Articolo 10.1 : I Cardinali nazionale sono nominati dalla Curia su proposta di un Cardinale Romano o dei membri del concistoro pontificio preesistente.

    - Articolo 10.2 : I Cardinali Nazionali sono assegnati al concistoro pontificio della zona geodogmatica da cui provengono.


    Testo canonico « Del Massimo Governo della Santa Sede », concesso a Roma sotto il Pontificato del Santissimo Padre Eugène V, il giorno primo del mese di agosto, martedì, dell'anno di grazia MCDLV.

    Ultima integrazione e modifica dal Sacro Collegio dei Cardinali il sesto giorno del mese di agosto, giovedì, dell'anno di grazia MCDLXIII.

    Pubblicato da Sua Eminenza Jeandalf il primo del mese di agosto, martedì, dell'anno di grazia MCDLV ; emendato, rivisto, corretto e pubblicato da Sua Eminenza Maisse Arsouye il giorno settimo del mese di marzo, venerdì, giorno di S. Tommaso dell'anno di grazia MCDLVI ; emendato, rivisto, corretto, pubblicato nuovamente e licenziato da Sua Eminenza Aaron da Nagan, Cardinale-Camerlengo, il ventuno del mese di novembre, venerdì, dell'anno di grazia MCDLVI di Nostro Signore; emendato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Decano del Sacro Collegio & pubblicato da Sua Eminenza Cyril Kad d'Azayes, arcidiacono di Roma, il dodicesimo giorno del mese di luglio, lunedì, dell'anno di grazia MCDLVIII ; emendato & pubblicato da Sua Eminenza Éminence Cyril Kad d'Azayes l'ottavo giorno del mese di Agosto, martedì dell'anno di grazia MCDLX ; emendato, rivisto e corretto, pubblicato e licenziato da Sua Eminenza Aaron da Nagan, Cardinale, Decano del Sacro Collegio & Arcicancelliere della Sede Apostolica, l'ottavo del mese di novembre, venerdì, dell'anno di grazia MCDLXII di Nostro Signore ; emendato, rivisto, corretto, pubblicato e licenziato da Sua Eminenza Arnault d'Azayes, Cardinale Camerlengo, il sesto giorno del mese di febbraio, venerdì, dell'anno di grazia MCDLXIII di Nostro Signore; emendato, rivisto, corretto, pubblicato, e licenziato da Sua Eminenza Arnault d'Azayes, Cardinale Camerlengo, l'ottavo giorno del mese di giugno, giovedì, dell'anno di grazia MCDLXIII di Nostro Signore; emendato, rivisto, corretto, pubblicato, e licenziato da Sua Eminenza Arnault d'Azayes, Cardinale Camerlengo, il tredicesimo giorno del mese di giugno, giovedì, dell'anno di grazia MCDLXIIIdi Nostro Signore; emendato, rivisto, corretto, pubblicato e licenziato da Sua Eminenza Arnault d'Azayes, Cardinale Camerlengo, il seso giorno del mese di agosto, giovedì dell'anno di grazia MCDLXIII di Nostro Signore.




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