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[I] 5.5 - Congregazione delle Sante Armate

 
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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:10 pm    Sujet du message: [I] 5.5 - Congregazione delle Sante Armate Répondre en citant

    Indice di presentazione


    I - Prologo - La Congregazione delle Sante Armate
    II - I differenti Consigli della Congregazione delle Sante Armate
    III - Ufficio militare dell'Ordine della Stella di Aristotele
    IV - Il Prefetto dei Vidami
    V - I Vidami
    VI - La Guardia Episcopale
    VII - La Guardia Pontificia Romana
    VIII - Gli Ordini Militaro-Religiosi
    IX - Ordini di Cavalierato Alleati Aristotelici
    X - Collegio Araldico della Chiesa Aristotelica e delle Sante Armate
    XI - Le regole di mobilizzazione (in costruzione)
    XII - Gli incarichi e gli statuti (in costruzione)
    XIII - I messaggi della congregazione (in costruzione)

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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
I - Prologo

La Congregazione delle Sante Armate

Questa Congregazione, posta sotto la direzione del Cardinale Conestabile di Roma, assicura la supervisione e la gestione delle forze militari aristoteliche in tempo di Pace e ne assicura il controllo e il comando in tempi di guerra santa.

I - Presentazione

La Congregazione raggruppa un insieme di fedeli e di chierici legati da uno scopo comune, vale a dire la difesa dei valori e degli interessi della Chiesa Aristotelica. Dipendono da questa Congregazione i diversi elementi che costituiscono le Sante Armate: gli Ordini Militaro-religiosi, la Guardia Episcopale e gli Ordini di Cavalleria Alleati Aristotelici. In ogni momento la Congregazione deve assicurarsi del buon andamento, dello stato, della disposizione, della disponibilità, del censimento, del controllo, del seguito e della preparazione dei combattenti che servono direttamente sotto gli ordini di Roma.

Al fine di arrivare a questo risultato in modo continuo, la Congregazione ha più obbiettivi:

-assicurare la catena di comando dei differenti elementi delle Sante Armate;
-assicurare il controllo e la gestione delle Guardie Episcopale e Papale;
-assicurare il controllo e la gestione degli Ordini Militari riconosciuti dalla Santa Sede;
-organizzare la gestione di truppe che combattono sotto lo Stendardo Pontificio;
-assicurare lo sviluppo e la coerenza delle Sante Armate;
-riconoscere e assicurare il riconoscimento di Ordini nuovi;
-mantenere degli effettivi disponibili in ogni luogo e in ogni momento;
-gestire le crisi e i conflitti che necessitano la presenza di truppe della Santa Sede;
-comandare e dirigere le operazioni decise dalla Santa Curia e dal Santo Padre conformemente ai suo poteri di delega.

II - Organizzazione della Congregazione delle Sante Armate

A) L'Alto Consiglio

E' posto sotto l'autorità del cardinale in carica delle Sante Armate e del cavaliere senatore dell'Ordine del Merito di Aristotele.
E' il cuore della Congregazione delle Sante Armate.
L'Alto Consiglio è un collegio composto dai Grandi Maestri e dai più alti Prelati dei militari della Chiesa Aristotelica. Esso presiede alla Congregazione e alla maggior parte delle sue decisioni. Esso serve ugualmente da luogo di scambio e di discussione con i Cardinali Romani.

B) Il Consiglio Diplomatico

Il Consiglio Diplomatico è il più vasto dei Consigli della Congregazione ed è incaricato di definire le linee di condotta e la diplomazia generale delle Sante Armate sotto la guida dell'Alto Consiglio e della Nunziatura. I suoi membri godono di una solida esperienza militare e diplomatica. L'obbiettivo di questo Consiglio è di essere l'interfaccia tra i chierici della Chiesa, i militari della Chiesa e di coordinare le loro azioni riguardo il mondo temporale.

C) Lo Stato maggiore

Lo stato Maggiore è diretto dall'Alto Consiglio è presieduto dal cardinale in carica delle Sante Armate o, i movimenti delle Sante Armate, decretano la mobilizzazione Generale e discutono delle strategie che r in sua assenza, dal cavaliere senatore. E' costituito dallo Stato Maggiore degli ordini militaro-religiosi in senso largo al fine di facilitare la comunicazione. Essi definiscono iguardano le battaglie.

D) L'Intendenza

Questo Consiglio è costituito dai responsabili dell'Intendenza degli ordini militaro-religiosi. Essi si occupano dei problemi di logistica e in particolare per il cibo e le armi.
In tempi di pace, essi non esitano a prendere delle iniziative per sviluppare dei progetti e la cooperazione tra gli ordini.

E) La Sala delle Informazioni

Accessibile alle Sante Armate nel loro insieme, questa sala permette di pubblicare tutte le informazioni al fine di avere una migliore coordinazione. Essa è il teatro dei resoconti dei diversi consigli e dei loro rispettivi lavori.

F) La Sala degli Annunci

Questo vasto vestibolo è destinato alla visualizzazione e pubblicazione delle decisioni di ordine generale, ai decreti, ai comunicati e alle nomine in seno alle Sante Armate. E' qui che ogni fedele può seguire l'attualità della Congregazione.

G) L'Ufficio dei Segreti

Questo Ufficio è composto dai principali responsabili dei servizi di informazione riguardanti la Congregazione delle Sante Armate e completa il dispositivo di raccolta delle informazioni dell'Inquisizione, per aiutare nel prendere decisioni la Curia, l'Alto Consiglio o lo Stato Maggiore.

H) Il Consiglio Strategico

Questo ristretto Consiglio ha per obbiettivo proporre delle mobilitazioni e delle simulazioni di operazioni e di manovre per preparare le azioni delle Sante Armate.

I) Il Consiglio delle Ammissioni

Questo Consiglio è composto dai responsabili del reclutamento e delle informazioni di ogni componente della Congregazione delle Sante Armate, per vegliare le buone regole e la coerenza degli ingressi negli Ordini riconosciuti da Roma.

J) L'Assemblea Religiosa delle Sante Armate

Questa Assemblea è composta dai diversi Vescovi degli Ordini riconosciuti da Roma e ha per funzione di assicurarsi della buona trasmissione delle cose della teologia, del dogma e della salvaguardia delle anime dei Soldati di Dio.

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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
II - I differenti Consigli della Congregazione delle Sante Armate


Capitolo I: l'Alto Consiglio delle Sante Armate

Articolo I
: della sua composizione

L'Alto Consiglio è costituito:
- dai Gran Maestri degli ordini militaro-religiosi
- dai secondi degli ordini militaro-religiosi
- dal prefetto dei Vidami
- dal Prefetto Aggiunto

Articolo II: della sua presidenza

L'Alto Consiglio è posto sotto l'autorità del Cardinale Conestabile di Roma e del Cavaliere Senatore dell'Ufficio militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III
: delle sue prerogative:
    3.1. L'Alto Consiglio prende in carico l'organizzazione delle Sante Armate, discute del suo funzionamento e prende le grandi decisioni che lo riguardano.
    3.2. L'Alto Consiglio è il luogo di scambi privilegiati tra la Curia e la Congregazione delle Sante Armate.
    3.3. I membri dell'Alto Consiglio hanno diritto d'accesso e di parola in tutti gli altri Consigli.
    3.4. L'Alto Consiglio ha numerosi poteri che sono descritti nelle differenti parti del Diritto Canonico sulle Sante Armate. E' il Consiglio di riferimento e d'arbitrato dei differenti Ordini militaro-religiosi.
    3.5. Il Consiglio dei Cavalieri d'Isendeuil ha diritto d'osservare. Ciò è rappresentato dalla presenza del Cavaliere Senatore. Altri Cavalieri membri del Consiglio potranno essere autorizzati ad accedere all'Alto Consiglio a discrezione del Cardinale Conestabile e potranno veder ritirati i loro diritti d'accesso in qualunque momento. La loro presenza si ridurrà ad un ruolo puramente consultivo.


Capitolo II: il Consiglio Diplomatico delle Sante Armate

Articolo I: della sua composizione

Il Consiglio Diplomatico è costituito dai responsabili diplomatici di ogni Ordine fedele e della Chiesa Aristotelica in senso lato:
- responsabili e quadri diplomatici degli Ordini militaro-religiosi
- Cardinali della Nunziatura Apostolica
- Protonotai Apostolici

I membri dell'Alto Consiglio vi hanno pieno accesso.
Vi hanno egualmente accesso, sotto richiesta e con un ruolo strettamente consultivo:
- i Primati delle Assemblee Episcopali

Articolo II: della sua presidenza

Il Consiglio Diplomatico è posto sotto l'Autorità del Cardinale Conestabile di Roma e del Cavaliere Senatore dell'Ufficio militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III
: delle sue prerogative
    3.1. Il Consiglio Diplomatico definisce il fronte diplomatico comune delle Sante Armate.
    3.2. Esso controlla i Concordati e Trattati firmati con le autorità temporali e le Sante Armate o gli Ordini membri al fine d'essere conformi con il Diritto Canonico e le direttive dell'Alto Consiglio o della Curia.
    3.3. Esso coordina le firme dei nuovi trattati, che devono includere clausole riguardanti la libertà di circolazione per le Sante Armate, diritto di porto d'armi e collaborazione al mantenimento della Pace e del Bene comune.
    3.4. Esso assiste e supervisiona le procedure degli Ordini in vista della stipula dei Trattati con le autorità temporali, dopo che gli Ordini abbiano avuto accordo dal Consiglio Diplomatico per queste procedure.
    3.5. Esso s'assicura della coerenza della politica diplomatica delle Sante Armate, dettata dalla Congregazione in carica e dalla Santa Curia.
    3.6. Esso veglia sulla buona ripartizione degli Ordini e sulla loro presenza sul territorio dei Regni in modo efficiente e coerente.
    3.7. Esso assicura la trasmissione delle informazioni con la Nunziatura e lo scambio permanente delle notizie.


Capitolo III: Lo Stato Maggiore delle Sante Armate

Lo Stato Maggiore è presieduto dal Cardinale Conestabile di Roma, e successivamente dal Cavaliere Senatore.
E' ugualmente posto sotto la vigilanza dell'Alto consiglio.

Articolo I
: della sua composizione
    1.1. Siedono di diritto allo Stato Maggiore delle sante armate:
      - il Cardinale conestabile di Roma
      - il Cavaliere Senatore dell'ufficio militare dell'ordine della Stella d'Aristotele
      - gli Alti Dignitari degli Ordini Militaro-Religiosi e della Guardia Episcopale
        Gran Maestri
        Prefetto dei Vidami
        Vicari dei gran maestri
        Prefetto aggiunto dei Vidami
        Comandante della Guardia Pontificia
        Responsabili militari
        Responsabili diplomatici
        Responsabili dell'intendenza
        Responsabili delle comunicazioni

      - i Primati delle Assemblee Episcopali


    1.2 Secondo le circostanze, il Vidame della Provincia Ecclesiastica riguardata dai problemi può essere condotto a partecipare allo Stato Maggiore a titolo di consigliere

    1.3. A discrezione del Cardinale in carica delle Sante Armate, uno o più Cavalieri d'Isenduil potranno prender parte allo Stato Maggiore delle Sante armate

    1.4. In caso di conflitto di grande intensità o di mobilizzazione generale dell'Ordine Militaro-Religioso, il Cardinale in carica delle sante armate può autorizzare uno o più Gran Maestri ad aggiungere a sé un aiutante di campo proveniente dal Capitolo o dallo Stato maggiore del detto Ordine.

    1.5 In caso di Crociata, sarà nominato un Comandante delle Crociate Laico dalla Curia, egli è incaricato di comandare le Crociate Laiche ed è membro dello Stato maggiore solo per il tempo della detta Crociata.

    1.6 In maniera più generale, l'Alto Consiglio delle Sante Armate o il Conestabile possono dare degli accessi supplementari a degli esperti o consiglieri particolari, o ritirare gli accessi ai membri non permanenti, tutto ciò a titolo discrezionale.

Articolo II: del suo comando

Lo stato maggiore delle sante armate è presieduto dal cardinale in Carica delle Sante Armate e, in caso d'assenza, dal Cavaliere Senatore dell'ufficio militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III: delle sue prerogative
    3.1 Lo stato maggiore delle sante armate dirige le forze militari che combattono in nome della Santissima Chiesa Aristotelica in tempo di guerra e decide i piani di battaglia.

    3.2 Nel tempo ordinario, esso supervisiona l'attività del Consiglio dei Cavalieri di Isenduil che assicura il proseguimento e le relazioni tra le differenti branche delle sante armate.
Articolo IV: delle modalità decisionali
    4.1 Le decisioni sono prese dal Cardinale in carica delle Sante Armate dopo udienza dello Stato Maggiore o in caso d'assenza dal suo vice, il Cavaliere Senatore.

    4.2 In caso d'assenza dei due suddetti, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti entro due giorni. Saranno contati tutti i voti espressi durante questo lasso di tempo e convalidata la decisione che avrà riportato la metà dei voti più uno. In caso di risultato infruttuoso, la decisione sarà nuovamente rimessa ai voti per la durata di un solo giorno. La decisione sarà ratificata a maggioranza relativa.


Capitolo IV: l'Intendenza

Articolo I: della sua composizione

L'Intendenza è composta dai responsabili d'Intendenza degli Ordini Militaro-religiosi.

Articolo II
: della sua presidenza

L'Intendenza è posta sotto l'autorità del Cardinale Conestabile di Roma e del Cavaliere Senatore dell'Ufficio militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III: delle sue prerogative
    3.1 L'intendenza si occupa della costituzione delle scorte di armi e del cibo e della sua conservazione.
    3.2 Essa veglia sul corretto raggiungimento dei propri destinatari da parte dei differenti beni.
    3.3. Essa è incaricata di coordinare la ricerca e il mantenimento dei mandati per assicurare il trasporto sicuro dei beni della Chiesa e delle Sante Armate.
    3.4 E' incaricata di aggiornare un registro generale dei beni e delle scorte delle Sante Armate
    3.5 In tempo di pace, gestisce ugualmente i progetti di cooperazione tra gli ordini.
    3.6 In tempo di guerra, veglia alla buona ripartizione delle armi e del cibo tra i differenti componenti delle Sante Armate. Essi organizzano anche il vettovagliamento.


Capitolo V: la Sala delle Comunicazioni

Articolo I : della sua supervisione

La sua supervisione è affidata a un Cavaliere d'Isenduil, nominato Cavaliere Delegato.

Articolo III: delle sue prerogative
Accessibile alle Sante Armate nel loro insieme, questa sala permette di affiggere tutte le decisioni al fine d'avere una migliore coordinazione. E' il teatro dei resoconti dei differenti consigli e dei loro rispettivi lavori.
Riunisce inoltre le informazioni importanti riguardanti gli Ordini Militaro-religiosi e la Guardia Episcopale.


Capitolo VI: la Sala degli Annunci

Questo grande vestibolo è destinato all'affissione ed alla pubblicazione delle decisioni di ordine generale, ai comunicati e alle nomine in seno alle Sante Armate. E' qui che ogni fedele può seguire l'attualità della Congregazione e delle sue decisioni.


Capitolo VII: il Consiglio delle Ammissioni

Articolo I: della sua composizione
Questo Consiglio è composto dai responsabili del reclutamento e delle comunicazioni di ciascun componente l'Ordine delle sante armate.

Articolo II
: della sua presidenza
Il Consiglio delle Ammissioni è posto sotto l'autorità del Cardinale Conestabile di Roma e del Cavalier Senatore dell'Ufficio Militare dell'Ordine della Stella d'Aristotele.

Articolo III
: delle sue prerogative
    3.1 Il Consiglio delle Ammissioni è incaricato di coordinare e rendere coerenti ed equilibrate le procedure di reclutamento in seno alle Sante Armate, per assicurare la qualità perenne dei suoi membri.
    3.2 E' incaricato di riflettere sui miglioramenti da portare al reclutamento o alla formazione dei novizi degli Ordini.
    3.4. Deve recensire i casi di dimissioni, d'esclusione o di fatti gravi all'interno delle Sante armate.
    3.5 Deve recensire i casi di rifiuto d'ingresso nelle Sante armate.

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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:13 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
De Sanctae Sedis summo administratione
Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede ».

Libro 5: Le Istituzioni Superiori della Chiesa


5.5 La congregazione delle Sante Armate


III - L'Ordine della Stella di Aristotele, Ufficio militare detto Ufficio di Isenduil

Preambolo

    Citation:
    Per mantenere la chiesa che è la casa di Dio, ho creato un ordine nobiliare che ho chiamato della Stella di Aristotele e, il suo Ufficio che ho chiamato di Isenduil.
    La genesi del medesimo ha per nobile causa fondamentale il rispetto dovuto a Dio e, la difesa della santa fede Aristotelica, così come di onorare gli ex cavalieri di Aristotele, che per le loro alte e nobili azioni sono degni di essere affidati alla protezione divina.
    Isenduil essendo il protettore dell'Ufficio Militare dell'Ordine, è per sua natura "cavaliere a titolo onorifico" dell'Ordine.


    Césars de la Tour Saint-Arnault


    Citation:
    Un giorno mi è stato fatto il supremo onore di diventare Cavaliere dell'ordine detto di Isenduil. Si tratta di un riconoscimento che nessun uomo potrà mai dimenticare.
    Da allora, la mia vita ha seguito il suo corso e, ora che sono vicino alla morte, mi riconcilio con la saggezza e muto il mio approccio ravvicinato con la Fede.
    Tuttavia le armi sono state parte integrante della mia vita e, io non posso negarlo, così ho voluto cambiare questo ordine. In precedenza è stato sopratutto onorifico, adesso si vedrà incaricato di un vero e proprio lavoro per la gloria delle Sante Armate e della Santa Chiesa.


    Kreuz de Castelnou von Rosenberg Valendras


Articolo Primo : La Cancelleria
    1. Il Comando supremo dell'ordine della Stella di Aristotele è assicurato dal Papa, tuttavia, il Cardinale responsabile delle Sante Armate, comunemente conosciuto come il Conestabile di Roma, può esserne il Cancelliere Militare. Il Cancelliere Militare è responsabile dell'Ufficio militare. In caso contrario, si richiede al Cardinale responsabile della
    Congregazione dell'Inquisizione di sorvegliare e controllare l'attività dell'Ufficio militare. Quest'ultimo è nominato Revisore Generale dell'Ufficio di Isenduil.

    2. Al massimo quindici giorni dopo la sua nomina a Cardinale responsabile delle Sante Armate, la suddetta persona riceve dai cavalieri dell'ordine un mantello detto "mantello di Aragoth" e una cintura detta "cintura di Isenduil", che sono lì per ricordare al Cardinale la memoria di Aragoth e di Isenduil, che sono stati due dei più grandi cavalieri di Aristotele.
    Il fatto di ricevere queste armi instaura il Cancelliere Militare nella sua carica.

    3. Dopo aver ricevuto le insegne di Aragoth e Isenduil, il nuovo Cancelliere Militare deve prestare obbedienza al Papa come responsabile dell'Ufficio militare dell'ordine.

    4. Se, per disgrazia, il Cardinale responsabile delle Sante Armate non ha ricevuto le insegne di Aragoth e Isenduil entro quindici giorni dalla sua nomina, sarà eletto un "Cavaliere-Senatore".

    5. Il Cancelliere Militare è il responsabile della Congregazione delle Sante Armate. Con questo, egli ha diritto al seggio, di parola e di voto, in tutte le assemblee dell'ordine e della Congregazione delle Sante Armate.

    6. Il Cancelliere Militare può promuovere, degradare o rimuovere i membri dell'ordine, previo parere consultivo del Consiglio dei Cavalieri.

    7. Il Cancelliere militare concede o revoca l'accesso alla Cripta di Isenduil e al Consiglio dei Cavalieri, previo parere consultivo del Consiglio dei Cavalieri.

Articolo Secondo : Il Cavaliere-Senatore
    1. Il ruolo del Cavaliere-Senatore è quello di assicurare le attività correnti dell'Ufficio e, di dirigere il Consiglio dei Cavalieri di Isenduil. Non può investire i cavalieri, ma può proporre dei candidati per il titolo al Consiglio dei Cavalieri e alla Curia. Potrà ugualmente proporre dei candidati per la Stella di Rubino. Assiste il Cardinale responsabile delle Sante Armate nella gestione della Congregazione.

    2. Il Cavaliere-Senatore non è in alcun caso Cancelliere Militare.

    3. Se il Cardinale responsabile delle Sante Armate riceve le insegne di Aragoth e Isenduil, avrà la possibilità di nominare un Cavaliere-Senatore tra i membri del Consiglio dei Cavalieri.

    4. Se il Cardinale responsabile delle Sante Armate non ha potuto ricevere le insegne di Aragoth e Isenduil entro quindici giorni dalla sua nomina o, se questi non nomina alcun Cavaliere per aiutarlo, il Cavaliere-Senatore sarà eletto dal Consiglio dei Cavalieri di Isenduil se ha più di tre membri in vita.

    5. Il Cavaliere-Senatore viene nominato in un periodo di tempo che va dai quindici giorni a un mese dopo la nomina del Cardinale responsabile delle Sante Armate.

    6. Il Cavaliere-Senatore deve prestare obbedienza al Papa e al Cardinale responsabile delle Sante Armate, o in mancanza di questi, al Cardinale responsabile della Congregazione dell'Inquisizione, al fine di poter garantire la sua carica.

    7. In caso di assenza del Cancelliere Militare, il Cavaliere-Senatore presenzia ugualmente ai differenti Consigli della Congregazione delle Sante Armate sotto la supervisione del Cardinale Camerlengo.

    8. In qualità di secondo del Cancelliere Militare, il Cavaliere-Senatore è parte dello Stato Maggiore delle Sante Armate e ha accesso a ogni Consiglio della Congregazione delle Sante Armate.

    9. In qualità di secondo del Cancelliere Militare, il Cavaliere-Senatore potrà avere in gestione degli incartamenti o delle missioni importanti, tramite delega scritta del Cancelliere Militare.

Articolo Terzo : Il Consiglio dei Cavalieri
    1. Il Consiglio dei Cavalieri è composto dai migliori Cavalieri dell'ordine. Il numero dei titoli di cavaliere che si possono concedere non è limitato e, per regolare gli accessi al Consiglio dei Cavalieri e alla cripta di Isenduil, il titolo di Cavaliere di Isenduil non prevede l'accesso diretto alla cripta dell'Ufficio.

    2. Il Consiglio dei Cavalieri ha il compito di stabilire l'ammissibilità di un nuovo cavaliere nell'Ordine, l'ingresso di un Cavaliere di Isenduil nel Consiglio e di garantire la conformità con gli statuti dlla Congregazione delle Sante Armate.

    3. Il Consiglio dei Cavalieri può rifiutare un Cardinale responsabile delle Sante Armate, per questo, la Curia dovrà comunicare al consiglio il nome del futuro Cardinale dai due ai tre giorni prima della nomina, in modo che il Consiglio possa votare per accettare il Cardinale.
      3.1. Se il Consiglio lo accetta, il nuovo Cardinale riceve le insegne e presta obeddienza al Papa come Cancelliere Militare.
      3.2. Se il Consiglio lo rifiuta, il nuovo Cardinale non riceverà le insegne e non sarà Cancelliere Militare. In questo caso sarà eletto un Cavaliere-Senatore.
      Per rifiutare un Cardinale, il voto dovrà avere la maggioranza dei due terzi e, il rifiuto dovrà essere motivato con una delle ragioni seguenti:
      - Non conoscenza degli affari militari
      - Posizione chiaramente ed estremamente pacifista
      - Manifesto disprezzo per l'ordine

    4. In caso di vacanza della Cancelleria militare, il Consiglio ha il compito di nominare un Cavaliere-Senatore che sbrigherà gli affari correnti.

    5. Il Consiglio dei Cavalieri si riunisce in una cripta della Basilica di San Tito: la cripta di Isenduil dove sono custodite diverse reliquie del leggendario Gran Maestro del Tempio.

    6. Se il Cardinale responsabile delle Sante Armate non ha ricevuto le insegne, verrà convocato il Consiglio dei Cavalieri per decidere il destino del Cardinale, un mese dopo l'elezione del Cavaliere-Senatore. Il Consiglio, deciderà quindi, se vuole riconoscere il Cardinale come Cancelliere Militare con un voto a maggioranza di due terzi dei votanti, le votazioni saranno aperte per un periodo di due giorni. Spetta al Cavaliere-Senatore annunciare l'apertura del voto.
      6.1. Se il Consiglio sceglie di scartare il Cardinale dalla Cancelleria Militare, dovrà scrivere una lettera al Papa e alla Curia, chiedendo loro di riconsiderare la loro scelta del Cardinale responsabile delle Sante Armate; il Cavaliere-Senatore dovrà inviare questa lettera al Papa e a tutti i Cardinali. Al contrario, se il consiglio lo riconosce come Cancelliere Militare, il Cardinale prende possesso delle sue funzioni.

    7. Il Consiglio dei Cavalieri è abilitato a modificare la carta dell'ordine su proposta del Cardinale responsabile delle Sante Armate o del Cavaliere-Senatore con voto a maggioranza dei due terzi.

    8. Il Consiglio dei Cavalieri può assimilirarsi ad un consiglio di saggi delle Sante Armate, salvo la diversità dei suoi membri e, per le loro alte azioni così come per il loro piccolo numero.

    9. Il Cancelliere Militare può proporre l'entrata nel Consiglio dei Cavalieri o una mozione maggioritaria della Curia.
    Il Consiglio dei Cavalieri dovrà esprimere il proprio parere consultivo con un voto.

    10. I cavalieri del Consiglio, possono presentare dei nomi per l'investitura. I nominativi devono in primo luogo essere sottoposti al diritto di veto del Cancelliere Militare prima di seguire la procedura stabilita.

    11. Alla sua accettazione, il nuovo membro del Consiglio dovrà prestare giuramento
      11.1.
        Citation:
        Io giuro qui di servire la Chiesa Aristotelica
        Io giuro obbedienza al Revisore Generale, al Cancelliere Militare e al Cavaliere-Senatore.
        Io mi uniformerò alla Regola dell'Ufficio Militare e assolverò le mie funzioni in seno al Consiglio dei Cavalieri di Isenduil, osservando fedeltà ad esso.
        Io porterò e farò onore alle insegne che mi avete dato durante la mia investitura.
        Io non abuserò mai della mia posizione e resterò imparziale nei confronti delle decisioni prese o da prendere.
        Io faccio voto di silenzio per quanto riguarda le osservazioni formulate in seno al Consiglio dei Cavalieri di Isenduil e ne parlerò solo con gli altri Cavalieri o la Santa Curia.

        Io ho ricevuto la spada in nome dell'Altissimo, di Aristotele e di Christos.

        Io giuro di servirmene solo per la mia difesa, per quella della Santa Chiesa, per quella della Fede Aristotelica e per quella della Santa Sede. Fintanto che la fragilità umana me lo consentirà, non ferirò ingiustamente nessuno con essa.

        Io sono consapevole del fatto che non è con la spada, ma con la Fede che i Santi hanno sconfitto i pagani!


      11.2. Il giuramento dei Cavalieri di Isenduil ha precedenza su qualsiasi altro. Essi servono direttamente la Congregazione delle Sante Armate. Anche se essi conservano la loro appartenenza e funzioni all'interno di un altro ordine militare-religioso, di un'organizzazione laica o di uno Stato, la preminenza del loro legame è verso la Chiesa e il Consiglio dei Cavalieri.


Articolo Quarto : Le funzioni effettive del Consiglio
    1. Il Consiglio dei Cavalieri dovrà dare il suo assenso, con un voto a maggioranza relativa, alla decisione della Curia o del Papa di elevare un fedele al rango di Stella di Rubino.

    2. Il Consiglio dei Cavalieri dovrà dare il suo assenso, con un voto a maggioranza relativa, alla decisione della Curia o del Papa di elevare un fedele al rango di Cavaliere di Isenduil. Questo voto può essere anteriore alla decisione curiale, se si tratta di un fedele proposto dall'Ufficio, o posteriore, se si tratta di un fedele proposto dalla Santa Curia. In tutti i casi, l'accordo del Consiglio dei Cavalieri è imperativo per consentire la vestizione del futuro cavaliere, che deve farsi riconoscere tra i suoi pari.

    3. Il Consiglio dei Cavalieri può opporsi alla nomina o alla consegna della Stella nell'Ufficio di Nicola V e chiedere lo studio del caso, se esso dispone di fatti o elementi che lasciano supporre che la persona nominata non sia degna. Questa opposizione non obbliga la Curia a rinunciare alla sua decisione, ma la obbliga a riconsiderare il caso sollevato dal Consiglio dei Cavalieri.

    4. Il Consiglio dei Cavalieri potrà opporsi alla candidatura per la carica di Prefetto dei Vidami, motivando le sue ragioni con una relazione al Cancelliere Militare.

    5. Il Consiglio dei Cavalieri potrà opporsi alla candidatura per la carica di Vice Prefetto della Guardia Episcopale, motivando le sue ragioni con una relazione al Cardinale Conestabile di Roma.

    6. Il Consiglio dei Cavalieri potrà indagare su qualsiasi membro delle Sante Armate, compresi il Cancelliere Militare o il Revisore Militare se nominato, dopo una votazione con maggioranza dei due terzi , al fine di iniziare la procedura. Un Cavaliere di Isenduil sarà nominato dal Consiglio dei Cavalieri e, sara chiamato Cavaliere Magistrato. Al termine dell'inchiesta,l'incartamento dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio dei Cavalieri. Un voto unanime comporterà l'effettiva ed immediata rimozione dell'incriminato e l'incartamento verrà trasmesso al Tribunale Interno Ecclesiastico o alla Santa Inquisizione per eventuali azioni penali complementari.

    7. Il Consiglio dei Cavalieri potrà controllare o mettere sotto inchiesta amministrativa qualsiasi ente o persona facente parte della Congregazione delle Sante Armate, allo scopo di garantire l'efficienza, l'accuratezza o la regolarità di questi o quelle. La procedura sarà avviata dopo un voto a maggioranza dei due terzi. Un Cavaliere di Isenduil sarà nominato dal Consiglio dei Cavalieri e sarà chiamato Cavaliere Questore. Al termine dell'inchiesta, l'incartamento dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio dei Cavalieri. Un voto a maggioranza dei due terzi obbligherà l'ente ad una riorganizzazione profonda, secondo i voleri e con i suggerimenti del Consiglio dei Cavalieri. Per quanto riguarda i singoli individui, esse dovranno mettersi in conformità con le raccomandazioni del Consiglio entro un periodo stabilito, sotto pena di vedersi infliggere un inchiesta conforme al comma 6 con la nomina di un Cavaliere Magistrato.

    8. Il Consiglio dei Cavalieri potrà opporsi alla candidatura per la carica di Luogotenente dell'Ufficio dei Tre Scudi.

    9. Il Consiglio dei Cavalieri ha facoltà di dimettere il Luogotenente dell'Ufficio dei Tre Scudi.

Articolo Quinto: Il Cavaliere Delegato
    1. Il Cavaliere Legato è responsabile della raccolta e della sintesi delle informazioni provenienti dalle varie assemblee.

    2. Viene proposto dalla Cancelleria Militare tra i Cavalieri dell'ordine e, nominato con un voto del Consiglio dei Cavalieri.

    3. Il Cavaliere Legato è il portavoce delle Sante Armate.

    4. Deve mantenere una condotta irreprensibile in qualsiasi luogo e circostanza, poiché un errore da parte sua getterebbe discredito su tutta la Congregazione.

    5. Alla sua nomina, il Cavaliere Legato presta giuramento dinanzi al Consiglio.
      5.1. Il Giuramento del Cavaliere Legato:
        Citation:
        Io, {nome}, Cavaliere di Isenduil, davanti a Dio e agli uomini, giuro che non trasmetterò alcuna informazione senza aver ricevuto il consenso esplicito del Consiglio dei Cavalieri.
        Io giuro, davanti ad Aristotele e Christos, che se ciò dovesse accadere, mi sottomerò al giudizio della Santa Inquisizione.
        In forza di questo giuramento, io divengo Cavaliere Legato e servitore del segreto religioso e militare.

Articolo Sesto : I Cavalieri Prefetti
    1. I Cavalieri Prefetti sono dei Cavalieri di Isenduil membri del Consiglio. Non sono necessariente membri di un Ordine Militaro-religioso.

    2. I Cavalieri Prefetti sono distaccati presso ciascun Ordine militaro-religioso. Si deve avere obbligatoriamente un Cavaliere Prefetto per Ordine militaro-religioso ed eventualmente un secondo, in funzione della grandezza dell'Ordine e delle disponibilità dei Cavalieri Prefetti. Se sono due, uno sarà considerato come Prefetto principale e, il secondo potrà agire solo come assistente e supplente.

    3. Il loro ruolo è di assicurare un collegamento permanente tra gli Ordini militaro-religiosi e la Congregazione delle Sante Armate, di trasmettere le informazioni e le raccomandazioni di questa verso l'Ordine, di fare presenti le proteste, le anomalie o le irregolarità concernenti l'Ordine presso il quale sono distaccati.

    4. Essi sono nominati dal Consiglio su proposta del Cancelliere Militare e, sono revocabili in qualsiasi momento dallo stesso o dal voto del Consiglio.

    5. In caso di assenza durante una crisi, il Cancelliere o il Cavaliere-Senatore che lo supplisce, può nominare senza ritardo un nuovo Cavaliere Prefetto, al fine di non penalizzare la condotta delle operazioni nel corso della crisi.

    6. Gli Ordini Cavallereschi detti Alleati Aristotelici, sulla base del loro impegno, della loro importanza e delle loro attività, possono vedersi assegnati un Cavaliere Prefetto per completare il collegamento con la Congregazione delle Sante Armate.

    7. In conseguenza di questi fatti, i Cavalieri Prefetti dovranno avere accesso allo Stato Maggiore degli Ordini militaro-religiosi e, dovranno fare dei rapporti regolari sull'attività dell'ordine a cui sono stati assegnati.

    8. Per diventare Cavaliere Prefetto, un Cavaliere di Isenduil deve presentare la sua candidatura al Cavaliere Senatore.
    Questi la presenterà al Consiglio dei Cavalieri e all'Alto Consiglio che decideranno della sua validità. Se la candidatura viene accettata, il Consiglio darà un'assegnazione al nuovo Cavaliere Prefetto che non potrà rifiutarla.

    9. In caso di sostituzione ai sensi del comma 5, il Cavaliere di Isenduil nominato non potrà rifiutare l'incarico nel periodo di crisi o dovrà avere una necessità reale giustificata e giustificabile per essere esentato da questo compito.

Articolo Settimo : I Cavalieri Magistrati
    1. I Cavalieri Magstrati sono dei Cavalieri di Isenduil. Non sono necessariamente membri di un Ordine militaro-religioso.

    2. Il loro ruolo principale è quello di effettuare un'indagine su un atto reprensibile commesso da una o più persone affiliate o unite alla Congregazione delle Sante Armate, qualunque sia il loro grado, titolo o incarico.

    3. Generalmente viene nominato un solo Cavaliere Magistrato per inchiesta. Tuttavia, a seconda della complessità del caso, il Cardinale Conestabile con l'accordo del Consiglio dei Cavalieri può nominare dei Cavalieri Magistrati supplementari per aiutare e sostenere il Magistrato principale.

    4. I Cavalieri Magistrati sono nominati dopo un voto a maggioranza dei due terzi del Consiglio dei Cavalieri che consente di aprire un'inchiesta. I Cavalieri sono in seguito nominati con l'assenso del Consiglio dei Cavalieri.

    5. La Sacra Curia può richiedere la nomina di un Cavaliere Magistrato, allo scopo di aprire un'indagine su una o più persone affiliate direttamente alla Congregazione delle Sante Armate, ad un Ordine militaro-religioso o ad un Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico.

    6. L'Alto Consiglio delle Sante Armate può richiedere la nomina di un Cavaliere Magistrato, allo scopo di aprire un'indagine su una o più persone affiliate direttamente ad un Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico.

    7. Il Cavaliere di Isenduil nominato Magistrato non potrà rifiutare questo incarico, essendo stato scelto come colui che ha più possibilità di portare a termine correttamente e imparzialmente l'inchiesta. In caso di una necessità reale giustificata e giustificabile potrà richiedere di essere esentato da questo compito.

    8. I Cavalieri Magistrati sono nominati solo per il tempo necessario alle indagini. Alla fine di queste, il Cavaliere perde la sua carica e le sue prerogative. Tuttavia, un Cavaliere Magistrato può indagare su diversi casi contemporaneamente o essere riconfermato nelle sue funzioni per un'altra inchiesta a seguito di una chiusa.

    9. I Cavalieri Magistrati dovranno redigere un resoconto dettagliato della loro inchiesta al termine di essa e rimetterlo all'autorità che ha richiesto l'indagine così come al Consiglio dei Cavalieri, mandante d'ufficio.

    10. I Cavalieri Magistrati hanno pieni poteri per portare a termine la loro inchiesta: interrogatori, ispezioni, consultazione dei registri o delle pergamene anche se segrete. Qualsiasi tentativo di ostruzione o di occultamento verso un Cavaliere Magistrato sarà considerato come un'ammissione di colpevolezza.

Articolo Ottavo : I Cavalieri Questori
    1. I Cavalieri Questori sono dei Cavalieri di Isenduil presenti al Consiglio dei Cavalieri. Sono membri di un Ordine militaro-religioso o della Guardia Episcopale.

    2. Il loro ruolo principale è quello di effettuare una consultazione, un controllo o un'indagine amministrativa su qualsiasi ente o personale della Congregazione delle Sante Armate, per assicurarsi dell'efficienza, dell'accuratezza o della correttezza del loro operato o, ancora su qualsiasi malfunzionamento, difetto, o disaccordo sulle regole tra Ordini Fratelli.

    3. Generalmente viene nominato un solo Cavaliere Questore per inchiesta. Tuttavia, a seconda della complessità del caso, il Cardinale Conestabile con l'accordo del Consiglio dei Cavalieri può nominare dei Cavalieri Questori supplementari per aiutare e sostenere il Magistrato principale.

    4. I Cavalieri Questori sono nominati dopo un voto a maggioranza dei due terzi del Consiglio dei Cavalieri che consente di aprire un'inchiesta amministrativa. I Cavalieri sono in seguito nominati con l'assenso del Consiglio dei Cavalieri.

    5. La Sacra Curia può richiedere l'apertura di un'indagine amministrativa su un ente o del personale della Congregazione delle Sante Armate, o di un Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico.

    6. L'Alto Consiglio delle Sante Armate può richiedere l'apertura di un'indagine amministrativa su un ente o del personale della Congregazione delle Sante Armate, o di un Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico.

    7. Il Cavaliere di Isenduil nominato Questore non potrà rifiutare questo incarico, essendo stato scelto come colui che ha più possibilità di portare a termine correttamente e imparzialmente questo compito di controllo. In caso di una necessità reale giustificata e giustificabile potrà richiedere di essere esentato.

    8. I Cavalieri Questori sono nominati solo per il tempo necessario alle indagini. Alla fine di queste, il Cavaliere perde la sua carica e le sue prerogative. Un Cavaliere Questore può indagare al massimo su due casi contemporaneamente.

    9. I Cavalieri Questori dovranno redigere un resoconto dettagliato del loro controllo o della loro inchiesta amministrativa, al termine di esse e, rimetterlo all'autorità che ha richiesto l'indagine così come al Consiglio dei Cavalieri, mandante d'ufficio.

    10. I Cavalieri Questori hanno pieni poteri per portare a termine la loro inchiesta o il loro controllo: interrogatori, consultazione dei registri o delle pergamene, sondaggi, collaborazione con il personale a conoscenza del caso, ecc. Riguardo i dati classificati come confidenziali, l'Alto Consiglio delle Sante Armate dovrà abilitare il Cavaliere Questore
    all'accesso. Qualsiasi tentativo di ostruzione o di occultamento verso un Cavaliere Questore sarà considerato come colpa grave, essendo il suo obbiettivo quello di migliorare una situazione problematica.

    11. Dopo la consegna del rapporto dettagliato, i Cavalieri Questori dovranno redigere in collaborazione con le autorità richiedenti delle soluzioni o alternative alla situazione problematica. Verrà fissato un periodo di risoluzione.

    12. I Cavalieri Questori, dopo aver raccolto i dati e studiato il caso, dovranno assistere l'ente o il personale della Congregazione delle Sante Armate o dell'Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico ad eseguire le modifiche adeguate e a metterle in pratica durante il periodo impartito.

    13. In caso di non risoluzione della problematica o di mancanze grave dell'ente o del personale della Congregazione delle Sante Armate o dell'Ordine Cavalleresco Alleato Aristotelico, i Cavalieri Questori o le autorità richiedenti potranno richiedere l'apertura di una procedura di voto riguardante la nomina e l'invio di un Cavaliere Magistrato.

Articolo Nono : Il Cavaliere Banneret
    1. Il Cavaliere Banneret è un Cavaliere di Isenduil. Non è necessariamente membro di un Ordine militaro-religioso.

    2. Il suo ruolo principale è quello di inquadrare, coordinare, sovraintendere e seguire tutti i movimenti di una scorta spettante ad una componente delle Sante Armate.

    3. E' nominato e può esserci un solo Cavaliere Banneret.

    4. Il Cavaliere Banneret è nominato con un voto a maggioranza dei due terzi del Consiglio dei Cavalieri.

    5. Il Cavaliere di Isenduil nominato Banneret non potrà rifiutare questo incarico, essendo stato scelto come colui che ha più possibilità di portare a termine correttamente e imparzialmente questo compito. In caso di una necessità reale giustificata e giustificabile, il Cavaliere nominato Banneret potrà richiedere di essere esentato da questo compito.

    6. Il Cavaliere Banneret potrà nominare un Luogotenente per farsi assistere nelle sue funzioni di coordinatore e controllore delle scorte. Dovrà ottenere il consenso del Consiglio dei Cavalieri.

    7. Il Luogotenente non è necessariamente ne un Cavaliere di Isenduil, ne un membro di un Ordine militaro-religioso o delle Santa Armate. Può essere revocato in qualsiasi momento dal Cavaliere Banneret, dal Consiglio dei Cavalieri, dall'Alto Consiglio o dal Cardinale Conestabile di Roma.

    8. Il Cavaliere Banneret non potrà dare ordini diretti ad un membro delle Sante Armate, tuttavia, egli deve decidere e definire in funzione delle risorse disponibili i dettagli di una scorta.

    9. Tutti i componenti delle Sante Armate devono collaborare il più efficacemente possibile con il Cavaliere Banneret.

    10. Per assisterlo nel monitoraggio e nel controllo delle scorte, la Congregazione delle Sante Armate e il Consiglio dei Cavalieri, mettono a disposizione del Cavaliere Banneret e sotto il suo comando l'Ufficio dei Tre Scudi.

    11. La missione principale della Congregazione delle Sante Armate in tempo di pace è di assicurare la protezione del clero, l'Ufficio dei Tre Scudi ha per compito di coordinare i movimenti delle Sante Armate riguardanti le scorte in tempo di guerra e, di assicurare la consegna di lettere e messaggi per conto della Congregazione.

    12. L'Ufficio dei Tre Scudi è gestito dai chierici della Congregazione delle Sante Armate e gestisce una rete di posti di cambio e di scuderie.

    13. Tutte le Commende o installazione di una componente della Congregazione delle Sante Armate, devono fornire una cavalcatura riposata e veloce ad un messaggero dell'Ufficio dei Tre Scudi allo scopo di facilitare la buona trasmissione delle informazioni.

Articolo Decimo : I Cavalieri
    1. I Cavalieri devono tutti essere ferventi Aristotelici e non dovranno mai mettere in discussione il primato del papato su qualsiasi altra corona o fedeltà.

    2. E' il Cancelliere Militare che investe i cavalieri, a tal fine, il Consiglio dei Cavalieri deve dare il suo consenso, se è composto da più di tre cavalieri. Se ha meno di tre cavalieri, il Cancelliere Militare può investire chi vuole.

    3. Le uniche persone che sono ammissibili a diventare cavalieri sono: gli ex e gli attuali Vidami, gli attuali e gli ex Gran Maestri di ordini sotto vassalaggio papale, gli ex comandanti di Crociate, che abbiano raggiunto il loro scopo, gli ex Cardinali responsabili delle Sante Armate, i cavalieri d'ordine o gli ex Luogotenenti della Guardia papale. Tuttavia, il Cancelliere Militare può nobilitare, sempre con il consenso del Consiglio dei Cavalieri, le persone che hanno fortemente operato per la gloria della Chiesa e della Congregazione delle Sante Armate.
    Inoltre, il Cancelliere Militare può proporre l'investitura di persone a titolo onorifico.

    4. In cambio di questo, i Cavalieri si impegnano ad aiutare in ogni modo possibile un'eventuale crociata sia per via militare, diplomatica, tecnica, finanziare o anche religiosa, ...

    5. Se un Cavaliere, che era in condizioni fisiche e morali tali da poterlo fare, non lo ha fatto, è passibile di esclusione dall'ordine dopo il giudizio del Consiglio dei Cavalieri.

    6. I Cavalieri sono dei modelli per i fedeli ed in particolare per i membri degli ordini militari, essi devono e dovranno essere il meglio della cavalleria, mostrando valori massimi della cavalleria quali l'onore, il coraggio, ...

    7. Durante la cerimonia di investitura, il nuovo Cavaliere di Isenduil dovrà prestare giuramento. Il Cancelliere Militare gli porrà la domanda:

    In nome della Sacra Curia e di tutti i fedeli,

    Ricevi questa spada nel nome dell'Altissimo, di Aristotele e di Christos.
    Ti serva per la tua difesa, per quella della Santa Chiesa, per quella della Fede Aristotelica e per quella della Santa Sede. Fintanto che l'umana fragilità te lo consentirà, non ferire ingiustamente nessuno con essa. Si degni di concederti questo.

    Ricevi questa spada sulla tua coscia, ma sii consapevole del fatto che non è con la spada, ma tramite la Fede che i Santi hanno sconfitto i pagani!

    Poni attenzione alla perfidia della creatura senza nome e, sii vigile nelle Fede e nella virtù.

    Hai compreso? Lo accetti?


    Il Cavaliere dovrà rispondere:

    Ho compreso e lo accetto!

    Il Cardinale gli domanderà allora:

    Continuerai a servire la Chiesa, l'Altissimo e i fedeli, secondo i precetti che ti sono stati insegnati?

    Se la risposta è senza dubbi affermativa, egli diviene Cavaliere di Isenduil dopo la conferma del Cardinale:

    Oggi, {nome}, io vi faccio, in nome della Sacra Curia, della Chiesa Aristotelica, dell'Altissimo e dei due profeti, Cavaliere dell'Ufficio Militare dell'Ordine della Stella di Aristotele. Possa Dio continuare ciò che ha iniziato in voi.

Articolo Undicesimo : Distinzioni di grado e funzioni
    1. Il Cavaliere-Senatore indosserà un collare rosso con una stella d'oro e d'argento (vedi Appendice § 1 alla carta dell'ordine).

    2. Un Cavaliere di un ordine sotto vassallaggio papale indosserà un collare rosso con 4 croci di Gerusalemme (2 a destra e 2 a sinistra) (vedi Appendice § 2 alla carta dell'ordine), contrariamente al Cavaliere normale (vedi Appendice § 3 alla carta dell'ordine).

    3. Il Cavaliere Legato indosserà un collare rosso bordato di nero (vedi Appendice § 4 alla carta dell'ordine).

    4. I Cavalieri Prefetti indosseranno una collana d'argento bordato di rosso (vedi Appendice § 5 alla carta dell'ordine).


Appendice

1. Cavaliere-senatore



2. Cavaliere di un ordine sotto vassallaggio papale (Ordini militaro religiosi)



3. Cavaliere


4. Cavaliere Legato



5. Cavalieri Prefetti


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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:14 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
De Sanctae Sedis summo administratione
Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede ».

Libro 5: Le Istituzioni Superiori della Chiesa


5.5 La congregazione delle Sante Armate


IV – Il Prefetto dei Vidami

Definizione:
    1.1 Il Prefetto dei Vidami è l’autorità superiore e dirige l’insieme dei Vidami.
    1.2 Il Prefetto dei Vidami è un militare che rappresenta la Chiesa e dirige la Guardia Episcopale nella sua unitarietà: dalle Guardie Episcopali di ogni Provincia ecclesiastica alla prestigiosa Guardia Pontificia Romana. Deve agire nobilmente e saggiamente. Il suo dovere è quello di dare una immagine positiva della Chiesa Aristotelica e della Guardia Episcopale. Deve assicurarsi della lealtà, dell’efficacia e del morale dei suoi subordinati.

Della Nomina:
    2.1 Ogni fedele Aristotelico può diventare Prefetto dei Vidami se non è soggetto a una interdizione.
    2.2 Il postulante dovrà in ogni modo soddisfare le seguenti condizioni:
    - essere stato al servizio della Chiesa da oltre sei mesi
    - avere un’esperienza militare rilevante
    - aver conseguito efficacemente delle missioni di comando
    - avere tre lettere di raccomandazione da Prelati della Chiesa
    - essere pronto a pronunciare i voti di monaco-soldato
    2.2 Il postulante dovrà superare un colloquio presso l’Alto Consiglio delle Sante Armate, così come un colloquio privato presso il Cardinale Conestabile.
    2.3 La Congregazione dell’Inquisizione dovrà indagare sul postulante e potrà opporsi alla sua nomina in caso di mancanza all’etica e al rispetto del dogma.
    2.4 Il Consiglio dei Cavalieri d'Isenduil potrà opporsi alla candidatura del postulante motivando le sue ragioni attraverso un rapporto al Cardinale Connestabile di Roma.
    2.5 Il Postulante, con l’accordo dell’Alto Consiglio delle Sante Armate, sarà accettato tramite una votazione della Curia per prendere le funzioni di Prefetto dei Vidami senza investirsi di attributi e gradi.
    2.6 Il Prefetto novizio sarà messo alla prova durante un periodo probatorio di almeno tre mesi; il tempo passato col grado di Vidame potrà essere diminuito di un minimo.
    2.7 Il Cardinale Conestabile di Roma valuterà il Prefetto novizio.
    2.8 La convalida finale al grado di Prefetto dei Vidami può essere oggetto di votazione della Curia, a discrezione di quest'ultima. Altrimenti spetta al Cardinale Conestabile di Roma di prendere la decisione finale. Una volta convalidata la nomina, la Congregazione delle Sante Armate produrrà l'atto ufficiale "patente di nobiltà" all'Araldo del Clero che lo registrerà all’interno dell’Araldica nel momento in cui il Prefetto dei Vidami avrà prestato il suo giuramento di vassallaggio a Sua Santità il Papa e alla Curia.
    2.9 Una volta stabilita la patente di nobiltà, il Cardinale Conestabile di Roma procederà alla cerimonia, convalidando davanti a Dio l’impegno del Prefetto dei Vidami; durante la celebrazione, egli pronuncerà il suo giuramento di impegno verso la Chiesa e i suoi voti di monaco-soldato.
    2.10 Ogni sei mesi, il Cardinale Conestabile di Roma presenterà alla Curia un rapporto concernente l’attività del Prefetto dei Vidami. Il rapporto dovrà riassumere l’azione di costui e vi sarà l’opinione del Cardinale per quanto riguarda il suo impegno e la sua efficacia per l’incarico. Il Santo Collegio prenderà atto e convaliderà o meno il rapporto, rinnovando o meno la continuità del servizio del Prefetto dei Vidami. In caso di non rinnovo, il Prefetto dei Vidami dovrà assicurare le sue funzioni fino alla scelta del suo sostituto.

Della revoca:
    3.1 Su richiesta del Cardinale Conestabile di Roma, la Curia e l'Alto Consiglio delle Sante Armate avvieranno una votazione distinta con lo scopo di destituire il Prefetto dei Vidami. Entrambe le votazioni dovranno avere la maggioranza.
    3.2 Il Conestabile di Roma ha autorità, se lo ritiene opportuno, di revocare un Prefetto dei Vidami novizio senza l’accordo delle altre parti o di metterla in pratica.
    3.3 A seconda della grave mancanza, che avrebbe portato alla revoca, il Prefetto dei Vidami o il Prefetto Novizio potrà vedersi infliggere una sanzione definita dall’Alto Consiglio delle Sante Armate.
    3.4 In caso di grave mancanza, spetterà alla Santa Congregazione dell’Inquisizione di incaricarsi del fascicolo.
    3.5 La revoca o le dimissioni non rompono i voti pronunciati dal Prefetto dei Vidami.

Della Funzione del Prefetto dei Vidami:
    4.1 Il Prefetto dei Vidami ha per funzione principale di dirigere e inquadrare la Guardia Episcopale nel suo insieme.
    4.2 Il Prefetto dei Vidami dirige e inquadra le procedure di reclutamento concernenti i Vidami.
    4.3 Il Prefetto dei Vidami presiede al Consiglio dei Vidami.
    4.4 Il Prefetto dei Vidami ha ogni autorità sui suoi subordinati, ossia di tutta la Guardia Episcopale. Può promuovere o retrocedere qualsiasi membro di tutta la Guardia Episcopale, con o senza il parere del Vidame interessato.
    4.5 Il Prefetto dei Vidami è per mancanza il Vidame di ogni Provincia, a meno che questa sia provvista di un Vidame o di un Aspirante Vidame.
    4.6 Il Prefetto dei Vidami ha l’ufficio e le funzioni di Vidame di Roma e degli Stati Pontifici. Di fatto, è il governatore militare di Roma e della sua provincia religiosa.
    4.7 Sotto gli ordini del Cardinale Conestabile, deve mettere in sicurezza ed assicurare la difesa di Roma, dei suoi luoghi di culto, delle istituzioni pontificie, di proteggerne i chierici presenti come dei fedeli che vi abitano.
    4.8 Il Prefetto dei Vidami ha l’autorità per reclutare dei fedeli già messi alla prova che entreranno direttamente come Guardie Episcopali provinciali o potranno essere sottoposti alla formazione per integrare la Guardia Pontificia Romana. Dovrà tenere aggiornato un registro preciso dei membri di quest’ultima, assistito dal suo Capitano, registro che sottoporrà mensilmente al Cardinale Conestabile di Roma.
    4.9 In qualità di governatore militare di Roma, il Prefetto dei Vidami deve e ha il diritto di conoscere i membri degli OMR e degli Ordini Aristotelici presenti sui territori degli Stati Pontifici, per poter rispondere in ogni circostanza ad una minaccia o ad una richiesta da parte della Curia o del Cardinale Conestabile di Roma.
    4.10 Ogni membro delle Sante Armate, a meno di un ordine di missione debitamente compilato dal Gran Maestro del suo Ordine, si trova sotto al Comando del Prefetto dei Vidami per il tempo del suo soggiorno a Roma.
    4.11 In qualità di governatore militare, il Prefetto dei Vidami è responsabile delle diverse scorte sui territori degli Stati Pontifici, che siano svolte dalla Guardia Pontificia Romana, da un OMR o dalla Guardia Episcopale. Deve assicurarsi del loro seguito, del loro buon svolgimento e può domandare il concorso di ogni membro delle Sante Armate conformemente all’articolo 4.10.
    4.12 Il Prefetto dei Vidami è incaricato della sicurezza urbana di Roma e ha ogni autorità per far assicurare la tranquillità pubblica e il mantenimento della pace.
    4.13 Il Prefetto dei Vidami è Ufficiale di diritto di Roma e delle sue province. Ha ugualmente come incarico – nel quadro delle Ufficialità – di verificare l’esecuzione delle pene pronunciate.
    4.14 In caso di Mobilitazione decretata a Roma o nelle sue province o ancora decretata dalla Congregazione delle Sante Armate, il Prefetto dei Vidami dovrà mettere a disposizione della suddetta Congregazione le truppe sotto il suo comando.
    4.15 Se la Santa Chiesa Aristotelica chiede ai fedeli di prenderne la croce, il Prefetto dei Vidami dovrà rispondere all’appello del Sacro Collegio mettendo a disposizione della Crociata la totalità delle sue risorse umane e materiali e dovrà assicurare la coordinazione dei differenti Vidami implicati così come quella delle diverse Guardie Episcopali provinciali.
    4.16 Il Prefetto dei Vidami è sottoposto alle stesse regole del Vidame (art. 4.9 del Diritto Canonico sul Vidame) e non dovrà interferire nelle prerogative dei conti/duchi e del loro consiglio. Allo stesso modo, gli sono interdetti i posti in seno al consiglio del Ducato e della Contea, eccetto il posto di portavoce.
    4.17 Il Prefetto dei Vidami deve obbedienza alla sua scala gerarchica. È posto sotto gli ordini diretti del Conestabile di Roma e della Curia.
    4.18 Il Prefetto dei Vidami dovrà assicurarsi della collaborazione dei propri Vidami con il loro rispettivo Arcivescovo affinché lavorino di concerto con lui e rispondere al meglio alle sue richieste nell’ambito della sicurezza militare.
    Allo stesso modo, dovrà assicurarsi che gli Arcivescovi collaborino con il proprio rispettivo Vidame, e lo lascino agire per quanto riguarda gli ordini affidati alla Guardia e al Vidame.
    In caso di mancanza del Vidame, spetta al Prefetto dei Vidami di riprenderlo o di infliggere una sanzione.
    In caso di mancanza dell’Arcivescovo, il Prefetto dei Vidami dovrà informare il Cardinale Conestabile di Roma.

Delle Caratteristiche all’interno dell’araldica:
    5.1 Il Prefetto dei Vidami prende anche l’appellativo. Ha libertà di movimento e mantiene il titolo ovunque vada. L’appellativo d’uso da dargli è Monsignore.
    5.2 L’attributo del Prefetto dei Vidami è la seguente corona:
    5.3 Il Prefetto dei Vidami non è considerato come un chierico ma come un militare della Chiesa. Questa carica è considerata come una carica primaria e sottomessa alle stesse interdizioni di accumulo.
    Può tuttavia cumularlo con altri titoli laici (conte, duca, ecc.), a patto che ciò non nuoccia alla sua funzione.
    5.4 Della blasonatura:
      5.4.1 Il blasone e la corona del Prefetto dei Vidami prevalgono sugli altri titoli del suo detentore.
      5.4.2 Il Prefetto dei Vidami non dovrà inalberare che la corona del Prefetto dei Vidami.
      5.4.3 Il Prefetto dei Vidami nobile userà le sue armi personali; se è plebeo, si farà fare la blasonatura.
      5.4.4 Il blasone della Guardia Episcopale dovrà obbligatoriamente apparire sopra il tutto senza divisione supplementare.
      5.4.5 Queste armi non saranno portate dal Prefetto novizio.
      5.4.6 La corona non sarà portata dal Prefetto novizio.

    5.5 Il posto di Prefetto dei Vidami non ha alcun ruolo gerarchico sul resto della nobiltà.
    5.6 Il titolo non è né cedibile, né trasmissibile, e si perde immediatamente nel momento del ritiro dal posto e dalla funzione.

Del Prefetto dei Vidami membro di un OMR:
    6.1 Il membro di un OMR può essere in completo distaccamento durante la durata del suo servizio.
    È reintegrato al suo grado al rientro nell’Ordine alla fine del suo servizio.
    6.2 Durante la sua presenza, il Prefetto dei Vidami serve unicamente la Chiesa Aristotelica. Non può avere nessun altro impegno di fedeltà.
    6.3 Anche in caso di imperiosa necessità, l’Ordine non può reclamare il rientro del suo membro. Il suo completo distaccamento può essere un freno alla partecipazione della vita interna dell'Ordine.
    6.4 In quanto membro di un OMR, il giuramento del Prefetto dei Vidami può essere in contraddizione con il suo servizio. Saranno le regole della Guardia Episcopale e del Diritto Canonico ad avere la precedenza durante il periodo del suo servizio. Il Prefetto dei Vidami non è autorizzato a mantenere i suoi colori e l’appartenenza al suo Ordine: egli è al servizio diretto di Roma.

Del Prefetto Aggiunto:
    7.1 Il Prefetto dei Vidami dovrà nominare un Prefetto Aggiunto atto ad assisterlo e a sostituirlo durante le sue assenze od obblighi.
    7.2 Il Prefetto Aggiunto è sottomesso alle stesse regole di reclutamento del Prefetto dei Vidami, con l'eccezionalità della sua accettazione, che sarà sancita da un voto positivo dell’Alto Consiglio e l’accordo congiunto del Cardinale Conestabile di Roma. Lo stesso vale per il rinnovo o la revoca della sua carica.
    7.3 Il Prefetto Aggiunto gode degli stessi poteri del Prefetto del Prefetto dei Vidami, con la notevole differenza che le sue decisioni potranno essere invalidate dal Prefetto dei Vidami.
    7.4 Il Prefetto Aggiunto avrà accesso all’Alto Consiglio delle Sante Armate.
    7.5 Il Prefetto Aggiunto può esercitare congiuntamente la carica di Vidame, di Capitano della Guardia Pontificia Romana o di Capitano di una Guardia Episcopale provinciale.
    7.6 Il Prefetto Aggiunto non ha una corona propria ma porterà sulle sue armi la blasonatura delle Sante Armate sopra tutte le altre.
    7.7 Il Prefetto novizio non potrà avere ufficialmente un Prefetto Aggiunto, ma potrà designare un aiuto di campo che non avrà prerogative particolari.

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Libro 5: Le Istituzioni Superiori della Chiesa


5.5 La congregazione delle Sante Armate


V - Il Vidame


Definizione:
    1.1 Il Vidame è il governatore militare di una provincia religiosa .

    1.2 Il Vidame è un militare della Chiesa che rappresenta e dirige la Guardia Episcopale nella sua provincia ecclesistica. E' tenuto ad agire nobilmente e a rappresentare un'immagine positiva della Chiesa Aristotelica e della Guardia Episcopale.

Della nomina:
    2.1 Qualsiasi fedele Aristotelico può divenire Vidame se non è soggetto ad interdizioni e se ha il suo domicilio nella Provincia Ecclesiastica in cui si presenta come Aspirante vidame.

    2.2 Il postulante dovrà passare un colloqui con il Prefetto che costituirà un fascicolo che sottoporra al cardinale Conestabile di Roma, e all'Arcivescovo della provincia interessata.

    2.3 La Congregazione dell'Inquisizione dovrà indagare sul postulante o Aspirante Vidame e si potrà opporre alla sua nomina in caso di mancanze all'etica ed al rispetto del Dogma.

    2.4 La selezione del Vidame di una provincia avverrà col voto del Cardinale Conestabile di Roma, del Prefetto dei Vidame e dell'Arcivescovo della provincia interessata. Il voto dovrà essere unanime per essere convalidato ed assegnare il posto e la carica di Aspirante Vidame.

    2.5 Il passaggio dallo status di Aspirante Vidame a Vidame sarà sottoposto allo stesso voto unanime del Cardinale Conestabile di Roma, del Prefetto dei Vidame e dell'Arcivescovo.

    2.6 La durata del rango di Aspirante Vidame dovrà essere di un minimo di tre mesi, il tempo passato in qualità di Capitano potrà essere dedotto da questo minimo.

    2.7 Solo il Cardinale Conestabile di Roma può nominare un Vidame, dopo il secondo voto ed il periodo di prova in qualità di Aspirante Vidame.

    2.8 La convalida finale al rango di Vidame potrà essere oggetto di votazione presso l'Alto Consiglio delle Sante Armate, a discrezione del Cardinale Conestabile di Roma. Una volta convalidata la nomina, la Congregazione responsabile delle Sante Armate produrrà un atto ufficiale di nobilitazione ad un araldo del clero che lo registrerà presso il Collegio Araldico una volta che il Vidame avrà pronunciato il suo giuramento di vassallaggio al suo Vescovo.

    2.9 Una volta stabilita la patente di nobiltà, l'Arcivescovo procederà alla cerimonia che convalida dinnanzi a Dio l'impegno del Vidame e nel corso della quale pronuncerà il suo giuramento di impegno verso la Chiesa.

Della revoca:
    3.1 Su domanda del prefetto dei Vidame o dell'Arcivescovo interessato, una votazione all'unanimità potrà essere aperta per destituire il Vidame o Aspirante Vidame.

    3.2 Il conestabile di Roma ha l'autorità, se così ritiene, di revocare un Vidame o Aspirante Vidame senza l'accordo delle altre parti o di licenziarlo.

    3.3 A seconda del fatto che avrà portato alla revoca, il Vidame o Aspirante Vidame si potrà vedere inflitta una sanzione definita dal Consiglio dei Vidame.

    3.4 In caso di un'infrazione grave, spetterà alla Congregazione della Santa Inquisizione occuparsi del caso.

Della funzione del Vidame:
    4.1 Il Vidame ha per funzione principale rendere sicuri i luoghi di culto della Provincia che ha in carico, di proteggere i chierici che vi si trovano così come i fedeli rifugiati presso le chiese.

    4.2 Il Vidame ha autorità per reclutare fedeli battezzati che entreranno nella Guartdia Episcopale della sua Provincia. Dovrà tenere aggiornato un registro preciso dei suoi effettivi, che consegnerà al suo Arcivescovo Metropolitano.

    4.3 In qualità di governatore militare, il Vidame ha il dovere ed il diritto di conoscere gli effettivi degli ordini Militaro-Religiosi e degli Ordini Aristotelici sul territorio sua Provincia, per poter far fronte in qualsiasi circostanza ad una minaccia o ad una sollecitazione da parte dello Stato Maggiore delle Sante Armate.

    4.4 In qualità di governatore militare, il Vidame è responsabile delle varie scorte nella sua provincia che siana fatte dalla Guardia Episcopale o da ordini Militaro-Religiosi o miste. Deve assicurarsi del loro disbrigo, della loro buona riuscita e puà domandare il contributo dei membri degli ordini della sua provincia, per delle scorte combinate o meno. Gli Ordini possono rifiutare la domanda in base ai loro effettivi ed alla loro disponibilità.

    4.5 Il Vidame è il giudice dell'Ufficialità della sua provincia. Ha anche come incarico nel quadro dell'Ufficialità di verificare l'applicazione delle pene comminate.

    4.6 Il vidame non ha alcuna prerogativa sugli Ordini Militaro-Religiosi. Può comunque domandare un aiuto in caso di necessità, che saranno liberi di accettare o meno. Tuttavia, buoni rapporti d'intesa e di collaborazione sono fortemente raccomandati.

    4.7 In caso di Mobilitazione decretata nella sua provincia dalla Congregazione delle Sante Armate, il Vidame dovrà mettere a disposizione alla suddetta Congregazione le guardie episcopali della sua provincia.

    4.8 Se la Santa Curia Aristotelica chiede ai fedeli Aristotelici di prendere parte ad una Crociata, il Vidame dovrà rispondere all'appello del Sacro Collegio mettendo a disposizione della Crociata la totalità delle sue risorse umane e materiali che potrà dirigere secondo un eventuale accordo delle Sante Armate.

    Allo stesso modo, il Vidame dovrà fare tutto il possibile per riunire i fedeli della sua Provincia, sensibilizzarli e spingerli a prendere la croce per la maggior Gloria dell'Altissimo.

    4.9 Il Vidame non dovrà interferire nelle prerogative dei Conti/Duchi e dei loro Consigli. inoltre incarichi in seno al consiglio gli sono vietato, eccetto quello di portavoce.
    Su domanda congiunta del Conte/Duca e del Vidame, l'Alto Consiglio delle sante Armate o il Conestabile di Roma potranno accordare una deroga al detto Vidame perché possa esercitare la carica di Capitano o Sergente della sua provincia.

    4.10 Il Vidame, in qualità di governatore militare, deve obbedienza alla sua catena gerachica. benchè solo padrone della valutazione della fattibilità dei compiti e delle missioni che gli affiderà il suo Arcivescovo, dovrà lavarorare in concerto con lui e rispondere al megli alle sue domande nel settore della sicurezza e del militare. L'Arcivescovo dovrà collaborare col Vidame che gli è assegnato lasciandolo agire per quanto riguarda questi settori specifici. Resta tuttavia il promotore della maggior parte dei compiti che sarà chiamato a compiere il Vidame.

Delle caratteristiche nell'ambito dell'Araldica:
    5.1 Il Vidame prende il titolo di "Vidame di..." seguito dalla capitale della provincia religiosa che protegge. Se lascia la provincia religiosa, perde il suo titolo di Vidame eccetto che in caso di Crociata.
    Es: X diventa vidame della provincia religiosa di Besançon, prende il nome di: " X, vidame di Besançon".

    5.2 L'attributo del Vidame è la corona seguente:

    5.3 Il Vidame non è considerato come un chierico, ma come un militare della Chiesa. Questa carica è considerato come una carica primaria e sottoposta allo stesso divieto di cumulo.

    5.4 Del blasone:
      5.4.1 Il blasone e la corona di Vidame prevalgono sugli altri titoli del suo detentore.
      5.4.2 Il Vidame dovrà portare soltanto la corona di Vidame.
      5.4.3 Il Vidame nobile utilizzerà il suo blasone personale.
      5.4.4 Il vidame plebeo si farà fare un blasone.
      5.4.5 Il blasone della provincia religiosa dovrà obbligatoriamente apparire "sul tutto" senza partizioni supplementari.
      5.4.6 Queste armi non saranno portate dagli Aspiranti Vidame.
      5.4.7 La corona non sarà portata dagli Aspiranti Vidame.

    5.5 Il posto di Vidame non ha alcun ruolo gerarchico sul resto della nobiltà.

    5.6 Il titolo non cedibile, nè trasmissibile si perde immediatamente in caso di ritiro di posto e funzione.

Del Vidame membro di un Ordine Militaro-Religioso:
    6.1 Il membro di un Ordine Militaro-Religioso è in distaccamento per la durata del suo servizio presso la guardia Episcopale.
    E' reintegrato al suo rango al suo ritorno nell'Ordine alla fine del suo servizio.

    6.2 Durante la sua presenza, il Vidame serve in primo luogo la guardia episcopale.

    6.3 In caso di necessità imperiose l'Ordine può richiedere il ritorno dei suoi membri distaccatoi presso la Guardia Episcopale. Il suo completo distaccamento non deve tuttavia impedirgli di partecipare alla vita interna del suo Ordine, ma a qualsiasi intervento o esercizio esterno di quest'ultimo.

    6.4 Come membro d' un Ordine Militaro-Religioso, il giuramento del suddetto Vidame può entrare in contraddizione con il suo servizio. Sono le norme della Guardia Episcopale che preverranno per il tempo del servizio. Il Vidame può e deve comunque conservare fieramente e con onore i suoi colori e l'appartenenza al suo Ordine.

    6.5 In caso di Crociata, il Vidame membro d'un Ordine rimarrà al servizio della Guardia Episcopale, per garntire al meglio la sua missione e non amputare la Guardia di un governatore militare.

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Libro 5: Le Istituzioni Superiori della Chiesa


5.5 La congregazione delle Sante Armate


VI – La Guardia Episcopale


Capitolo I: Prologo
La Guardia Episcopale ha per postulato quello di difendere i precetti di Aristotele e della Fede, la Chiesa Aristotelica e i suoi rappresentanti.
Esiste anche per far mantenere e regnare la giustizia, la pace e la fede aristotelica sui Regni.
È parte integrante delle Sante Armate dirette dal Cardinale Conestabile di Roma.
Per questi fatti, è sottoposta esclusivamente all’autorità atemporale di Roma e del Santo Padre il Papa Eugène V.
Di conseguenza, ogni membro della Guardia Episcopale si adopererà unicamente a questo postulato.

Articolo 1.1: L'essenza spirituale del Postulato della Guardia Episcopale.
Una Guardia Episcopale ha il suo primo dovere nei confronti della Chiesa Aristotelica e deve difenderla, così come i suoi precetti e i suoi valori secondo Aristotele e il Libro delle Virtù.
Riconosce, rispetta ed è fedele alla Chiesa Aristotelica.
Riconosce, rispetta, crede, applica e fa applicare ciò che è contenuto nel dogma aristotelico.
Deve essere un fervente Aristotelico e non deve mai rimettere in causa la supremazia del Papato su qualsiasi altra corona.
Deve essere battezzato.

Articolo 1.2: L’essenza militare del Postulato della Guardia Episcopale.
L'azione è definita dal Diritto Canonico del Vidame, essendo quest’ultimo il mandante di ogni azione della Guardia. Da sapere:
Come funzione principale, di proteggere i luoghi di culto della provincia che ha in carico, di proteggerne i chierici che vi si trovano così come i fedeli rifugiato in seno alle chiese;
Potrà essere di rinforzo a una scorta richiesta dal suo Vidame anche se questa si effettua al di fuori della sua diocesi o provincia.
In caso di mobilitazione decretata nella sua provincia da parte delle Sante Armate, potrà essere messo a disposizione della detta Congregazione.


Capitolo II: Precetti della Guardia Episcopale:

Articolo 2.1: I dodici comandamenti che guidano la vita della Guardia Episcopale
    1) Adorerai e amerai perfettamente un solo Dio.
    2) Rispetterai il Suo Santo Nome, rifuggendo dalla blasfemia e dalla falsa testimonianza.
    3) Osserverai il giorno del Signore, servendo Dio devotamente Dio.
    4) Onorerai il padre e la madre, così come i tuoi superiori.
    5) Eviterai l’omicidio e lo scandalo, così come l’odio e la collera.
    6) Osserverai scrupolosamente la purezza nei tuoi atti.
    7) Non prenderai né tratterrai il bene d’altri.
    8 ) Bandirai la maldicenza e la menzogna.
    9) Veglierai a restare interamente puro in pensieri e desideri.
    10) Non agognerai il bene d’altri per averlo disonestamente.
    11) Fede e Ragione ti faranno contemporaneamente da guida
    12) Loderai Solo Aristotele e Christos, eviterai i falsi profeti.

Articolo 2.2 : Il Codice particolare di condotta della Guardia Episcopale.
    La Guardia Episcopale deve sempre tenere a mente e deve sempre rispettare i dodici comandamenti.
    Deve sempre agire nello spirito e nel rispetto del suo giuramento e della fede aristotelica.
    Deve credere ciò che la Chiesa insegna e deve applicare le sue direttive per mezzo della sua gerarchia.
    Deve pentirsi di tutte le proprie debolezze e difendersi contro di esse.
    Deve assolvere a tutti i suoi compiti verso la Chiesa Aristotelica e verso i suoi rappresentanti.
    Non deve mai mentire e deve sempre mantenere la parola data.
    Deve restare fermo e affrontare l’avversità senza scoraggiarsi.
    Deve dare prova di coraggio, di ardimento e di generosità.
    Non deve mai comportarsi con vigliaccheria o slealtà.


Capitolo III : Del reclutamento e dell’integrazione in seno alla Guardia Episcopale

Articolo 3.1 : Condizioni di reclutamento
    - Ogni uomo o donna aristotelico/a e battezzato/a può essere postulante.
    - Ogni postulante dovrà presentarsi al Castello, iscrivendovi il suo vero vero nome nei Regni o nello SRING e senza usare alcun artificio malefico mirato a dissimularlo.
    Inoltre:
    - Lui o lei non dovrà essere inserito come membro/a di un’organizzazione eterodossa, segreta o criminale.
    - Lui o lei non dovrà essere stato indagato/a o bollato/a come criminale.
    - Lui o lei avrà la possibilità di far parte di un OMR riconosciuto dalla Chiesa; il Vidame veglierà affinché l’integrità della Guardia sia rispettata.
    - Lui o lei dovrà essere residente nella città (da almeno 3 mesi o essere di preferenza nato in questa città) dove sarà impegnato.
    Non possono pretendere di entrare nella Guardia:
    - I fedeli facenti parte di un’organizzazione militare non collegata alle Sante Armate.
    - I fedeli facenti parte di un Consiglio Ducale/Principale, salvo per il posto di Portavoce.

Articolo 3.2: Procedura di reclutamento.
I postulanti dovranno presentarsi al ponte levatoio del Castello, per avervi accesso.
Una volta registrata la domanda, i postulanti dovranno quindi lasciare un messaggio all’ingresso per presentarsi, dare la loro motivazione e rispondere alle domande del Prefetto:
    - Quali sono le Vostre motivazioni?
    - Giurate d’essere attivo al Castello?
    - Siete già membro di gilde o partiti politici (eccetto che di Cooperative di Mercanti)?
    - Siete già membro di un corpo militare o di un OMR?
    - Sareste pronto a lasciarli per unirVi a noi?
    - Occupate attualmente o in un prossimo futuro delle funzioni o delle cariche?
    - Avete occupato delle funzioni o delle cariche?
    - Siete stato perseguito dalla giustizia di un Regno o di un Ducato? Se sì, perché?
    - Avete letto la Carta e i nostri precetti?


Capitolo IV: Della formazione delle guardie episcopali

Per via della sua funzione e delle sue assegnazioni, la Guardia Episcopale beneficia di una formazione.
La recluta dovrà passare un mese all’interno di una caserma della Guardia Pontificia Romana per seguire il suo allenamento.
La formazione si svolgerà in due fasi distinte: la formazione teorica e la formazione pratica. Le due fasi durano entrambe 15 giorni.
La recluta potrà essere interrogata, e le potrà essere assegnato un voto, in qualsiasi momento, da un istruttore papale al momento della formazione, durante la quale potrà ricevere delle interrogazioni valutate con voti.
I voti andranno da 0 a 20, con 20 come miglior voto.
Il fatto di essere presente in una delle caserme della Guardia Pontificia Romana non dà alcun diritto alla Guardia Allieva. Non appartiene ad alcun corpo della Guardia Pontificia Romana, e solo le più meritevoli delle Guardie Allieve potranno compiere alcuni compiti subalterni per conto di questa (la GPR) con l’assenso diretto del proprio ufficiale superiore.

Articolo 4.1: Formazione teorico-religiosa
    - Apprendimento religioso del Dogma Aristotelico che è affisso nella Caserma Papale.
    - Comprensione della Religione Aristotelica.
    - Lettura del Diritto Canonico
    - Assimilazione dei valori aristotelici.

Articolo 4.2 : Formazione pratica, fisica e militare
    - La padronanza perfetta del linguaggio e del RP.
    - Apprendimento del maneggio delle armi.
    - Allenamenti sul terreno (duello-simulazione RP battaglia)

Articolo 4.3: Della verifica del sapere acquisito dalle formazioni
La padronanza perfetta del linguaggio sarà valutata durante tutta la formazione della recluta.
Durante tutta la fase di formazione pratica, fisica e militare, la recluta potrà essere interrogata sulle sue conoscenze teoriche e potrà essere valutata se l’istruttore papale della recluta lo ritiene opportuno.
Sarà valutata durante i combattimenti (duello-simulazione RP battaglia)
I voti andranno da 0 a 20, con 20 come miglior voto.
Nota: durante tutta la durata della formazione, il Prefetto dei Vidami possiede un diritto di veto su ogni decisione presa dagli istruttori della Guardia Pontificia Romana o sulla decisione finale del luogotenente episcopale interessato dalla formazione della recluta.

Articolo 4.4: Della disciplina durante la formazione
Durante questo periodo, la recluta si impegnerà a passare in caserma almeno una volta al giorno, pena il ricevimento di una nota di biasimo dai suoi istruttori.
Due note di biasimo generano una pena di detenzione. Se questo avvenimento si rinnova per due volte, gli istruttori papali possono depositare una domanda di licenziamento della Guardia Allieva.

Articolo 4.5: Visita medica
La recluta dovrà passare una visita medica durante la quale riceverà un’ispezione totale delle sue capacità fisiche. Il medico in carica dell’auscultazione dovrà presentare un rapporto scritto al corpo degli istruttori papali. Quest’ultimo inserirà una nota nel fascicolo.

Articolo 4.6: Dell'integrazione definitiva
Dopo questa formazione, gli istruttori della Guardia Pontificia Romana dovranno consegnare un fascicolo completo ai rappresentanti della Guardia Episcopale con parere favorevole o contrario.
La decisione finale spetta al luogotenente episcopale della regione della recluta, dopo approvazione del suo Vidame. Il Prefetto dei Vidami conserva il suo diritto di veto per quanto riguarda l’accettazione definitiva della Guardia Allieva.
La Guardia Allieva così integrata sarà Guardia Episcopale.
Dovrà allora prestare giuramento:
Io giuro di servire con onore e lealtà la Chiesa,
di essere al servizio della Guardia Episcopale, dei miei superiori e di Roma.
Accetto e comprendo la supremazia del mio impegno verso l’Altissimo e le Sue Sante Istituzioni in rapporto ai poteri temporali.
Giuro di proteggere la Chiesa, i suoi chierici, i suoi beni e i suoi luoghi di culto.
Giuro di rispettare il Dogma e il Diritto Canonico.
Giuro di servire al mio meglio la causa e gli ideali, vivendo nel rispetto dei Libro delle Virtù.
Per questo giuramento, divento e resterò membro della Guardia Episcopale. E giuro di essere attivo all’interno della Guardia Provinciale che integro.



Capitolo V: Della gerarchia della Guardia Episcopale:
La Guardia Episcopale è sottoposta a gerarchia.
È composta come segue:
    - Di Alti Dignitari
    - Di Dignitari
    - Del Corpo di Guardia

Articolo 5.1:
Degli Alti Dignitari :
Rappresentano l’alta autorità della Guardia Episcopale e vegliano al suo buon funzionamento nel suo insieme.

Del Prefetto dei Vidami:
È l’autorità superiore e diretta dell’insieme dei Vidami.
Il Prefetto dei Vidami è un militare della Chiesa che rappresenta e dirige la Guardia Episcopale nella sua totalità, dalle Guardie Episcopali di ogni provincia ecclesiastica alla prestigiosa Guardia Pontificia Romana. Vedere l’Allegato I del Diritto Canonico del Prefetto dei Vidami.

Del Prefetto Aggiunto:
Il Prefetto Aggiunto è un militare della Chiesa. Fa da vice al Prefetto dei Vidami e lo sostituisce durante le sue assenze o i suoi obblighi. Vedere l’Allegato I del Diritto Canonico del Prefetto dei Vidami.
Presiede la Camera dei Vidami.

Del Primo Maresciallo:
Ufficiale superiore, può esercitare in parallelo la funzione di Vidame.
Supervisiona il mantenimento operativo, l’istruzione militare e gli istruttori della Guardia Pontificia Romana.
Inoltre, è incaricato del mantenimento dello stato generale della Guardia.

Del Primo Magistrato:
Ufficiale superiore, può esercitare in parallelo la funzione di Vidame.
È incaricato della disciplina, del rispetto dei regolamenti, così come del rispetto delle sanzioni disciplinari prese dal Prefetto dei Vidami, dal Consiglio della Guardia Episcopale o dall’Alto Consiglio delle Sante Armate.

Del Primo Cappellano:
Ufficiale Superiore, dev’essere lui stesso cappellano. Può appartenere a un OMR o a un Ordine Monastico.
Ha in carica la spiritualità della Guardia.
Supervisiona gli Elemosinieri di ogni Guardia Episcopale Provinciale.

Del Primo Intendente:
Ufficiale superiore, può esercitare in parallelo la funzione di Vidame o di Capitano Episcopale.
Ha in carica l’equipaggiamento, l’allenamento e l’intendenza della Guardia in tempi di pace come in tempi di guerra.

Del Commendatore della Guardia Pontificia Romana:
Assimilato Ufficiale Superiore, per la sua posizione specifica e prestigiosa, dirige la Guardia Pontificia Romana.
Assume la maggior parte del compito del Vidame di Roma, in concomitanza con il Prefetto dei Vidami.

Articolo 5.2 :
Dei Dignitari
Sono i garanti della rappresentatività militare della Chiesa nelle province.

Dei Vidami:
Ufficiale, il Vidame è il capo militare di una provincia religiosa.
Vedere l’Allegato II del Diritto Canonico dei Vidami.
Può appartenere a un OMR.
Ha per funzione principale, quella di render sicuri i luoghi di culto della provincia dove è in carica, di proteggere i chierici che vi si trovano così come dei fedeli che si trovano dentro alle chiese.
Ha l’autorità per reclutare dei fedeli battezzati, che entreranno nella Guardia Episcopale della sua provincia.
Per coordinare le azioni che coinvolgano più provincia religiose, compongono la Camera dei Vidami sotto l’autorità del Prefetto Aggiunto.

Del Capitano Episcopale:
Ufficiale, ha la funzione di fare da vice del Vidame nella sua provincia religiosa, e sostituisce il Vidame in assenza dello stesso.
È designato tra i luogotenenti della diocesi. È promosso al grado di Capitano Episcopale; ciononostante conserva in parallelo le sue funzioni di luogotenente diocesano.

Del Luogotenente Diocesano:
Ufficiale responsabile di una diocesi, gestisce i Maggiori messi sotto la sua responsabilità.
Informa il suo Vidame della situazione della diocesi di cui è incaricato.
Deve risiedere nella capitale diocesana.
Gestisce le richieste di scorte e le scorte dei chierici della Chiesa. Allo stesso modo, potrà rinforzare una scorta intra o extra moenia della sua diocesi o della sua provincia su richiesta del suo Vidame.
È responsabile dell’integrità fisica della Cattedrale della sua diocesi.

Articolo 5.2 :
Del Corpo di Guardia
Perno portante della Guardia Episcopale, il Corpo di Guardia assicura la presenza relativa alla sicurezza quotidiana della Chiesa in ogni città e villaggio delle province.

Del Maggiore:
Sottufficiale superiore, è responsabile della città dove risiede.
Esercita e fa esercitare dai suoi uomini di rango una sorveglianza passiva dei luoghi di culto della sua città, così come dei chierici e credenti, e ne renderà conto regolarmente alla propria gerarchia.
Potrà rinforzare o far rinforzare dai suoi uomini di rango una scorta intra o extra moenia della sua diocesi o della sua provincia su domanda del proprio Vidame o del proprio Luogotenente.
Può rimpiazzare il suo Luogotenente alla fine del suo mandato, in caso di assenza di quest’ultimo e su domanda del proprio Vidame.

Del Sergente:
Sottufficiale subalterno, esercita una sorveglianza passiva dei luoghi di culto della propria città, così come dei chierici e dei credenti sotto l’autorità del proprio Maggiore o del proprio Luogotenente (per la capitale) e ne renderà conto regolarmente alla propria gerarchia.
Potrà rinforzare una scorta intra o extra moenia della sua diocesi o della sua provincia su richiesta della propria gerarchia.


Capitolo VI: Del Consiglio della Guardia Episcopale

Dal momento che la Guardia Episcopale ha come postulato e vocazione la protezione militare temporale della Chiesa Aristotelica, in virtù del Capitolo I della presente Carta, la stessa deve avere un funzionamento simile ad un OMR, ed essere conseguentemente diretta da un consiglio.

Articolo 6.0: Della composizione del Consiglio della Guardia Episcopale
Il Consiglio è composto dagli Alti Dignitari:
    - il Prefetto dei Vidami
    - il Prefetto Aggiunto
    - il Primo Maresciallo
    - il Primo Magistrato
    - il Primo Cappellano
    - il Primo Intendente
    - il Commendatore della Guardia Pontificia Romana

Tutti i membri del Consiglio dovranno scegliere un supplente che li rimpiazzerà in tutto in caso di assenza, compreso in caso di votazioni del Consiglio.
Questi supplenti dovranno presentare un profilo conforme alle particolarità degli Alti Dignitari che possono essere chiamati a rimpiazzare, ed essere debitamente autorizzati dal Prefetto dei Vidami nella loro funzione di supplenti.
Ogni membro del Consiglio è tenuto ad assistere regolarmente alle riunioni del detto Consiglio, a costo di ricevere sanzioni in caso di mancanza.

Articolo 6.1 : Della posizione del Consiglio
Il Consiglio rappresenta l’alta autorità dirigente della Guardia Episcopale, sia verso i propri membri, sia verso le Sante Armate in tempi di pace.

Articolo 6.2 : Delle competenze del Consiglio in tempi di Pace
Di fatto, le sue attribuzioni si estenderanno in tutti gli ambiti necessari alla buona organizzazione, alla buona tenuta morale e fisica e alla buona gestione temporale della Guardia, affinché resti operativa e reattiva in ogni circostanza.
Di fatto, tutte le decisioni che si riferiscano alla vita detta ordinaria saranno prese dal Consiglio della Guardia Episcopale. Ciononostante, il Cardinale Conestabile disporrà del diritto di decreto e di emendamento se lo ritiene necessario.

Articolo 6.3: Delle competenze del Consiglio in tempo di guerra
Di fatto, in tempo di guerra, il Consiglio si metterà automaticamente sotto la diretta autorità del Cardinale Conestabile delle Sante Armate o del suo supplente in caso di assenza.
Il Consiglio non potrà prendere decisioni senza consiglio e accordo del Cardinale Conestabile o dell’Alto Consiglio delle Sante Armate.
Il Consiglio dovrà seguire senza restrizione alcuna le direttive date dal Cardinale Conestabile o dall’Alto Consiglio, sotto pena di scioglimento immediato e di procedimento verso i suoi membri per Tradimento o Alto Tradimento.
In caso di scioglimento del Consiglio, la Guardia Episcopale sarà rappresentata dal Cavaliere Senatore.

Articolo 6.4 : Delle decisioni e dei voti in seno al Consiglio
Le decisioni dette ordinarie per il buon andamento della Guardia Episcopale dovranno essere prese dopo una votazione all’interno del Consiglio.
Le votazioni dovranno durare 48 ore per una domanda o una decisione non urgente, e 24 ore per una decisione urgente.
Nei Consigli che contano 7 membri, 4 voti saranno necessari perché una decisione sia accettata. Spetta al Prefetto dei Vidami definire l’importanza e la qualificazione della votazione.
I voti in seno al Consiglio si effettuano nel modo seguente:
- se la votazione riguarda una modifica o un emendamento riguardante la presente Carta, la decisione dovrà esser presa con la maggioranza dei due terzi (ossia in teoria con 5 voti su 7) e sottomessa al veto del Cardinale Conestabile di Roma.
- se la votazione riguarda una decisione contestata su un’azione di giustizia maggiore riguardante lo status di un membro della Guardia, decisione presa dal Prefetto dei Vidami o dal Prefetto Aggiunto in assenza del primo (destituzione, esclusione, retrocessione di grado), la decisione dev’essere presa all’unanimità, ossia con 7 voti su 7 votanti.
- se la votazione riguarda una decisione minore ordinaria, può essere presa con la maggioranza relativa di 4 voti su 7 votanti.
In caso di assenza, la votazione non prenderà in conto le voci mancanti.


Capitolo VII: Della Camera dei Vidami

La Camera dei Vidami è in sostanza il consiglio collegiale dei vidami.

Articolo 7.1 : Della posizione della Camera
La Camera dei Vidami rappresenta un organismo costituzionale della Guardia Episcopale, sia verso i propri membri, sia della propria posizione di fronte al Prefetto dei Vidami e al Consiglio della Guardia Episcopale.

Articolo 7.2: Delle competenze della Camera
La Camera dei Vidami non possiede potere decisionale.
È di fatto un’istituzione di comunicazione e di relazione tra tutti i Vidami delle province religiose e del Prefetto dei Vidami, così come del suo Aggiunto.
Discute al suo interno delle questioni sollevate dai suoi membri e ne porta a conoscenza il Prefetto dei Vidami attraverso un quaderno delle lamentele.
Può, attraverso il detto quaderno, presentare proposte al Prefetto dei Vidami, che le riferirà al Consiglio della Guardia; proposte che riguardano il miglioramento della vita detta ordinaria della Guardia Episcopale Provinciale.
A titolo consultativo, l’Alto Consiglio delle Sante Armate e la Curia hanno accesso alla Camera dei Vidami.
Un Cavaliere Prefetto sarà nominato dalla Guardia Episcopale e avrà accesso alla Camera dei Vidami per far da tramite con il Consiglio dei Cavalieri d’Isenduil.

Articolo 7.3 : Dei rapporti con il Prefetto dei Vidami
La Camera dei Vidami designerà uno dei suoi pari per essere il portavoce della stessa presso il Prefetto dei Vidami.
Il portavoce sarà depositario del quaderno delle lamentele e lo terrà aggiornato.
Egli informerà la Camera dei Vidami delle decisioni prese dal Prefetto dei Vidami riguardo alle domande della stessa (Camera).


Capitolo VIII: Della disciplina presso la Guardia Episcopale

Il rispetto della disciplina è una necessità per il buon funzionamento interno, e per la vita detta ordinaria della Guardia Episcopale.
Ogni mancamento alla disciplina porterà il membro incriminato della Guardia ad essere sanzionato.

Articolo 8.1: Colpe minori
    - Mancato rispetto della presente Carta
    - Mancato rispetto della gerarchia
    - Mancata esecuzione di un ordine ricevuto dai superiori in tempi di pace
    - Rifiuto di ottemperare a una decisione dei propri superiori in tempi di pace

La lista non è esaustiva e non raggruppa che qualche esempio.

Articolo 8.2 : Colpe maggiori
    - Rifiuto di eseguire un ordine ricevuto dai propri superiori in tempo di guerra
    - Rifiuto di ottemperare a una decisione dei propri superiori in tempi di guerra
    - Diserzione dal proprio posto in tempi di pace
    - Diserzione dal proprio posto in tempi di guerra
    - Fallimento della missione ricevuta con pretesto fallace in tempi di pace
    - Fallimento della missione ricevuta con pretesto fallace in tempi di guerra

La lista non è esaustiva e non raggruppa che qualche esempio.

Articolo 8.3 : Delle sanzioni in cui si incorre
Di fatto, la tabella delle sanzioni si riassume nel modo descritto come segue.
    8.3.1 Sanzioni per colpa minore:
    - Ammonimento
    - Porto di un’insegna di penitenza
    - Penitenza
    - Espulsione temporanea

    8.3.2 Sanzione per colpa maggiore:
    - Retrocessione di grado
    - Espulsione definitiva
    - Scomunica

Articolo 8.4 : Della decisione delle sanzioni
Le sanzioni saranno decise dalla Camera Disciplinare.


Capitolo IX: Della Camera Disciplinare della Guardia

Essa sarà composta da Alti Dignitari, dal Prefetto dei Vidami e da un Cardinale (in caso di colpa maggiore).

Articolo 9.1 : Del suo ruolo
Di fatto, la Camera Disciplinare si riunirà per rendere giustizia interna e temporale nei confronti della Guardia Incriminata in base agli articoli 8.1 e 8.2.

Articolo 9.2: Della sua composizione
La Camera Disciplinare sarà composta dagli Alti Dignitari e dal Prefetto dei Vidami per le colpe minori.
La Camera Disciplinare sarà composta dagli Alti Dignitari, dal Prefetto dei Vidami e da un Cardinale per le colpe maggiori.

Articolo 9.3 : Delle sanzioni prese
Le sanzioni saranno decise per mezzo di votazione con maggioranza relativa dei membri presenti attivi della Camera Disciplinare per le colpe minori. Ciononostante, un Vidame può decidere alcune sanzioni autonomamente, come i suoi ufficiali, verso un membro di rango inferiore per delle colpe leggere, dopo averne informato il Prefetto dei Vidami attraverso la Camera dei Vidami .
Spetterà all’imputato di appellarsi alla Camera Disciplinare, con il rischio di vedere la propria sanzione aggravata in caso di domanda ingiustificata.
Spetta al Vidame di presentare appello alla Camera Disciplinare per sanzionare un membro di rango inferiore per una colpa maggiore. Le sanzioni saranno decise per mezzo di votazione con maggioranza assoluta dei membri presenti attivi della Camera Disciplinare per le colpe maggiori.

Articolo 9.4 : Dell’applicazione delle sanzioni
Dal momento in cui la sanzione è votata dalla Camera Disciplinare, la messa in atto della stessa (sanzione) sarà effettiva dopo convalida del Prefetto dei Vidami per le sanzioni relative alle colpe minori, e dopo convalida del Cardinale per le sanzioni relative alle colpe maggiori.

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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:15 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
De Sanctae Sedis summo administratione
Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede ».

Libro 5: Le Istituzioni Superiori della Chiesa


5.5 La congregazione delle Sante Armate


VII - La Guardia Pontificia Romana


Capitolo I : Prologo

La Guardia Pontificia Romana ha come postulato di difendere i precetti di Aristotele e della Fede, la Chiesa Aristotelica e i suoi rappresentanti a Roma e nello Stato Pontificio, in modo particolare Sua Santità il Papa.
Essa è parte integrante delle Sante Armate, dirette dal Cardinale Conestabile di Roma ed è il meglio delle Armate Papali.
Da ciò deriva che essa è soggetta solo all'autorità atemporale di Roma e di Sua Santità il Papa.
In conseguenza di ciò, qualsiasi membro della Guardia Pontificia Romana si adeguerà unicamente a questo postulato.

Articolo 1.1 : Il significato spirituale del Postulato della Guardia Pontificia
    - Una Guardia Pontificia deve servire e difendere la Chiesa Aristotelica, così come i suoi precetti ed i suoi valori secondo Aristotele ed il Libro delle Virtù.
    - Riconosce, rispetta ed è fedele alla Chiesa Aristotelica.
    - Riconosce, rispetta, crede, applica e fa applicare il contenuto del dogma Aristotelico.
    - Deve essere un fervente aristotelico e non deve mai mettere in discussione il primato del papato su qualsiasi altra autorità.
    - Deve essere battezzata.

Essere Guardia Pontificia è un grande onore, è il miglior corpo armato della Chiesa ed è composto dai migliori uomini.
Tutta la vita di una Guardia Pontificia deve essere dedicata al servizio del nostro Santo Padre e della Chiesa.


Articolo 1.2: Il significato militare del Postulato della Guardia Pontificia

La Guardia Pontificia ha il dovere di garantire la sicurezza della Santa Sede, di Roma e dello Stato Pontificio.
    - Ha quindi l'obbligo di proteggere Roma contro qualsiasi tentativo di aggressione, disgregazione, destabilizzazione o distruzione della Santa Sede, di Roma e dello Stato Pontificio, con qualsiasi mezzo necessario per la buona riuscita del suo dovere di guardia e di difensore.
    - Ha inoltre il dovere di prevenire o di agire nei confronti di qualsiasi tentativo di aggressione fisica contro il Papa e i rappresentanti della Santa Chiesa Aristotelica presso la Santa Sede, a Roma e nello Stato Pontificio, con qualsiasi mezzo necessario per la buona riuscita del suo dovere di guardia e di difensore.

La Guardia Pontificia Romana è l'ultimo baluardo tra le forze del male ed il Santo Padre.

    Articolo 1.2 bis: Le missioni specifiche della Guardia Pontificia
      - La Guardia Pontificia ha il dovere di tutelare l'integrità fisica del Santo Padre.
      - Si impegna a controllare le entrate e le uscite dalla città di Roma.
      - Essa, è "de facto" responsabile degli accessi al Palazzo Pontificio, agli uffici del Segretario di Stato e agli appartamenti privati del Papa come di quelli dei Palazzi delle differenti Congregazioni e Uffici.
      - Ha il dovere di accompagnare il Papa in tutti i suoi viaggi.
      - E' incaricata di scortare i Cardinali o gli inviati commerciali stranieri presso la Santa Sede, a Roma e nello Stato Pontificio.
      - E' responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico presso la Santa Sede.
      - E' responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico a Roma, in collaborazione con la Milizia Romana.
      - E' responsabile della sicurezza e dell'ordine pubblico nello Stato Pontificio, in collaborazione con i Vice Prefetti dei vari villaggi e paesi.
      - In caso di crociata, la Guardia Pontificia seguirà i crociati solo in casi di estrema urgenza e unicamente su richiesta esplicita del Papa, della Curia e del Cardinale incaricato delle Sante Armate.


Articolo 1.3 : Il diritto di ricorso alle armi per la Guardia Pontificia

Il diritto di ricorso alle armi è garantito nei seguenti casi:
    - La legittima difesa
    - La ribellione alla legittima autorità dei chierici della Chiesa Aristotelica
    - La ribellione alla Guardia Pontificia nell'esercizio delle sue funzioni
    - Il superamento con la forza di posti di controllo, sbarramenti o blocchi
    - L'ingresso non autorizzato nel Palazzo Pontificio o in un Ministero di un individuo non riconosciuto
    - L'ingresso non autorizzato negli alloggi riservati alla Guardia Pontificia Romana di un individuo non riconosciuto
    - Tentativi di fuga
    - Per richiesta scritta del Conestabile, del Camerlengo o del Papa
    - Per insulti verso il Santo Padre o verso la Chiesa Aristotelica


Capitolo II : Precetti della Guardia Pontificia Romana

Articolo 2.1 : I dodici comandamenti che reggono la vita della Guardia Episcopale
    1) Adorerai e amerai perfettamente un solo Dio.

    2) Rispetterai il Suo Santo Nome, rifuggendo dalla blasfemia e dalla falsa testimonianza.

    3) Osserverai il giorno del Signore, servendo Dio devotamente.

    4) Onorerai il padre e la madre, così come i tuoi superiori.

    5) Eviterai l’omicidio e lo scandalo, così come l’odio e la collera.

    6) Osserverai scrupolosamente la purezza nei tuoi atti.

    7) Non prenderai né tratterrai il bene d’altri.

    8 )Bandirai la maldicenza e la menzogna

    9) Veglierai a restare interamente puro in pensieri e desideri.

    10) Non agognerai il bene d’altri per averlo disonestamente.

    11) Fede e Ragione ti faranno contemporaneamente da guida.

    12) Loderai Solo Aristotele e Christos, eviterai i falsi profeti.


Articolo 2.2 : Il Codice Generale di Condotta della Guardia Pontificia

La Guardia Pontificia deve sempre ricordare e rispettare i dieci comandamenti.
    Deve sempre agire nello spirito e nel rispetto del suo giuramento e della fede aristotelica.

    Deve credere a quello che la Chiesa insegna e, deve attuare le sue direttive.

    Deve pentirsi di tutte le sue debolezze e difendersi contro di esse.

    Deve eseguire tutti i suoi doveri verso la Chiesa Aristotelica o i suoi rappresentanti.

    Non deve mentire e, deve rispettare la parola data.

    Deve rimanere ferma e affrontare le avversità con abnegazione.

    Non deve comportarsi con codardia o tradimento.

Articolo 2.3 : Il Codice Specifico di Condotta della Guardia Pontificia
    Deve dare prova di onore e giustizia, anche in situazioni estreme.

    Deve restare, a rischio della propria vita, se questo sacrificio può salvare il Santo Padre.

    Non teme la morte, poichè ha dedicato la sua vita alla Chiesa Aristotelica.

    Non deve lasciar insultare Sua Santità il Papa o le Istituzioni Romane.

    Deve dare prova di moderazione e temperanza.

    Deve mantenere il più assoluto segreto sui suoi compiti, missioni o ciò che ha udito.

    Non deve accumulare più di due ingiunzioni.

    Userà con moderazione la coercizione, in base ai principi di Aristotele.

    Tratterà con rispetto le persone che arresterà.

    La Guardia Pontificia Romana rappresenta lo scudo personale del Papa, la sua immagine deve essere brillante, impenetrabile e irreprensibile.


Capitolo III : Reclutamento e arruolamento nella Guardia Pontificia Romana

Articolo 3.1 : Condizioni generali di reclutamento
    - Tutti i fedeli, uomini o donne, aristotelici e battezzati possono candidarsi.
    - Tutti i candidati devono presentarsi al Castello inserendo il loro vero nome nei Regni o nel Sacro Romano Impero e, senza usare alcun artificio malefico per nasconderlo.

Inoltre:
    - Egli o essa non dovrà essere schedato come appartenente ad un'organizzazione eterodossa, segreta o criminale.
    - Egli o essa non dovrà essere schedato come criminale.

Articolo 3.2 : Condizioni particolari di reclutamento
    - Tutti i candidati dovranno avere un'esperienza significativa nella professione delle armi.
    - Tutti i candidati dovranno essere veterani ed aver partecipato almeno ad un combattimento.
    - Tutti i candidati dovranno avere la raccomandazione ed il sostegno alla loro candidatura di tre Prelati.
    - Tutti i candidati dovranno essere membri di un Ordine Militare-Religioso riconosciuto o della Guardia Episcopale da diversi mesi.
    Di fatto tutti i candidati dovranno mostrare stati di servizio impeccabili all'interno di questi Ordini o della Guardia Episcopale, tramite documenti o certificati che attestino ciò che dicono.

Non possono pretendere di entrare nella Guardia:
    - I fedeli facenti parte di un'organizzazione militare , non collegata alle Sante Armate.
    - I fedeli facenti parte di un Consiglio Ducale/Repubblicano, eccetto il ruolo di Portavoce.
    - I religiosi
    - I Vidami

Articolo 3.3 : Processo di reclutamento

I candidati dovranno presentarsi alla Caserma principale della Guardia Pontificia Romana.

Una volta registrata la domanda, i candidati dovranno lasciare un messaggio all'ingresso per presentarsi.

Nello stesso tempo i richiedenti dovranno presentare un fascicolo contenente:
    - Lettera di motivazione indirizzata al Comandante della Guardia Pontificia.
    - Lettere di raccomandazione richieste ai sensi dell'articolo 3.1.2 della presente Carta.
    - Certificato del Gran Maestro dell'Ordine al quale appartengono convalidante la loro appartenenza ed il loro stato di servizio
    - Certificato di partecipazione ad almeno un combattimento maggiore o battaglia.

Questo fascicolo sarà sottoposto al Consiglio della Guardia Episcopale
I candidati avranno diversi incontri con il Prefetto dei Vidami e con il Comandante della Guardia Pontificia per verificare la loro moralità.

Dopo l'accettazione della candidatura, i richiedenti diventeranno reclute con il grado di Guardie Novizie.


Capitolo IV : La formazione delle Guardie Pontificie

Per le sue funzioni ed i suoi compiti, la Guardia Pontificia beneficerà di una formazione.

La recluta dovrà trascorrere un mese all'interno di una Caserma della Guardia Pontificia Romana per il suo addestramento.

La formazione si svolgerà in due fasi distinte: la formazione teorica e, la formazione pratica. Le due fasi dureranno tutto il tempo necessario.

La recluta potrà essere interrogata e valutata in qualsiasi momento, da un istruttore papale, durante la sua formazione.

Nelle interrogazioni riceverà dei voti da 0 a 20, essendo 20 il punteggio più alto.

Il fatto di essere presenti in una Caserma della Guardia Pontificia non dà alcun diritto alla Guardia Novizia. Appartiene ad un Battaglione d'Istruzione, ma non può agire senza il consenso diretto del suo Ufficiale Superiore.

L'arruolamento delle Guardie Novizie nel Battaglione d'Istruzione dura un periodo indeterminato, in funzione delle necessità. Anche se,dopo due mesi, le Guardie Novizie saranno convocate per stabilire la continuità o meno della loro formazione.

Articolo 4.1 : Formazione teorico religiosa
    - Apprendimento religioso del Dogma Aristotelico che viene affisso all'interno della Caserma Papale
    - Comprensione della Religione Aristotelica
    - Lettura del Diritto Canonico
    - Assimilazione dei valori aristotelici

Articolo 4.2 : Formazione pratico fisica e militare
    - Padronanza perfetta del linguaggio e del RP
    - Apprendimento del maneggio delle armi
    - Allenamento sul terreno (duelli - simulazione RP delle battaglie)

Articolo 4.3 : Verifica delle conoscenze acquisite

La padronanza perfetta del linguaggio sarà valutata durante tutto il periodo di formazione della recluta.
Nella fase di formazione pratico fisica e militare, la recluta potrà essere interrogata sulle sue conoscenze teoriche e potrà essere valutato a discrezione dell'istruttore papale incaricato della recluta.
Sarà valutato durante i combattimenti (duelli - simulazione RP delle battaglie)
I voti vanno da 0 a 20, essendo 20 il voto più alto.

Nota: Durante tutta la durata della formazione, il Prefetto dei Vidami ha diritto di veto su tutte le decisioni prese dagli istruttori della Guardia Pontificia Romana o dell'Ufficiale incaricato della recluta.

Articolo 4.4 : La disciplina durante la formazione

Durante questo periodo, la recluta si obbliga a passare almeno una volta al giorno dalla caserma sotto la pena di ricevere un rimprovero dai suoi istruttori.

Due richiami comportano una pena detentiva, Se questo evento si ripete in due occasioni, gli istruttori papali possono richiedere il licenziamento della Guardia Novizia.

Articolo 4.5 : Visita medica

La recluta deve passare una visita medica, durante la quale sarà esaminato a fondo per determinare le sue capacità fisiche. Il medico incaricato dell'esame dovrà presentare un rapporto scritto al corpo degli istruttori papali, che verrà accluso al fascicolo personale.

Articolo 4.6 : Arruolamento definitivo

Dopo questa formazione, gli istruttori della Guardia Pontificia Romana dovranno redigere un rapporto completo ai loro superiori con un parere favorevole o sfavorevole.
La decisione finale spetta al Comandante della Guardia Pontificia. Il prefetto dei Vidami conserva il suo diritto di veto riguardo all'accettazione definitiva della Guardia Novizia.

La Guardia Novizia così arruolata sarà Guardia Pontificia.
La sua destinazione definitiva sarà determinata da una commissione in funzione degli effettivi e dei desiderata della Guardia Novizia.

Essere Guardia Pontificia è un onore ed un privilegio raro.
Fare parte della Guardia Pontificia Romana, vuol dire fare parte del meglio, ma è anche un onere dove le parole d'ordine sono Fede e Abnegazione verso la Chiesa Aristotelica e il Santo Padre.

I membri degli Ordini Militari-Religiosi o degli Ordini Cavallereschi Alleati Aristotelici saranno distaccati a tempo pieno durante il loro periodo di servizio. Saranno sotto il comando unificato del Comandante della Guardia Pontificia Romana. Il loro compito sarà di non soffrire dispersione.

Dovranno poi prestare un giuramento:

"Io giuro di servire con fedeltà, lealtà ed onore il Sovrano Pontefice {nome del Papa} ed i suoi legittimi successori, di dedicarmi a loro con tutte le mie forze, offrendo, se necessario la mia vita per la loro difesa. Assumo ugualmente questi impegni nei confronti della Curia e dei Cardinali durante la vacanza del Seggio Apostolico. Prometto inoltre al Comandante e agli altri superiori rispetto, fedeltà e obbedienza. Io giuro di osservare tutto quello che l'onore esige dal mio stato."

La nuova recluta, avanzerà poi solennemente, porrà la sua mano sulla bandiera della Guardia e alzerà il pollice, l'indice ed il medio della mano destra (simbolo della Trinità) dicendo:
"Io, {nome}, giuro di osservare lealmente e in buona fede tutto quello che mi è stato letto. Come è vero che Dio e i nostri Santi Patroni mi assistono.
In forza di questo giuramento, diventerò e rimarrò membro della Guardia Pontificia Romana"



Capitolo V : La gerarchia della Guardia Pontificia Romana

La Guardia Pontificia Romana è sottomessa ad una gerarchia e non deve rendere conto o prendere ordini se non da questa. Per la natura particolare delle proprie funzioni, le guardie pontificie non posso ricevere ordini se non dai propri diretti superiori, dai propri Ufficiali, dal Prefetto Aggiunto, dal Prefetto dei Vidami, dal Cavaliere Senatore, dal Cardinale Conestabile, dal Cardinale Camerlengo e dal Santo Padre.

Un Cavaliere d’Inseduil o un gran maestro di un ordine Militaro-religioso può dare consegne o ordini alle Guardie Pontificie, a meno che non entri in contraddizione con i propri ordini precedenti o al di fuori delle caserme della Guardia Pontificia.

E’ composta nel modo seguente:
    -Un Alto Dignitario
    -Corpo degli Ufficiali
    -Corpo dei Sottoufficiali
    -Corpo di Guardia

Articolo 5.1:
L’Alto Dignitario

Rappresenta la più alta autorità della Guardia Pontificia e bada al suo buon funzionamento generale.

Del Comandante

E’ l’autorità superiore e diretta della Guardia Pontificia

Ufficiale Superiore Scelto per la sua posizione specifica e prestigiosa.
Dirige la Guardia Pontificia Romana.
Assume la maggioranza dei doveri di Vidame di Roma, insieme al Prefetto dei Vidami.
E’ dotato di poteri di Prevosto della città di Roma, proprio come il Prefetto dei Vidami suo superiore.
E’ idoneo a sanzionare le violazioni minori e i disturbi all’ordine pubblico.

Articolo 5.2: il corpo degli Ufficiali

E’ così composto:

il Primo capitano

Ufficiale incaricato del buon funzionamento della caserma, è inoltre l’assistente di campo e il secondo del Comandante della Guardia Pontificia.

il Capitano

Ufficiale a capo del Reggimento di Sicurezza.

I Luogotenenti

Ufficiali aventi il comando di un Battaglione. Assumono a turno la funzione di Capo di Posto nella Caserma principale e nei suoi due annessi.

I Porta Bandiera

Ufficiali Scelti, sono, in numero di quattro, selezionati tra i veterani più esperti della Guardia Pontificia. Sono responsabili a costo della propria vita dei Gonfaloni e delle insegne della Guardia e della Santa Sede.


Articolo 5.3: il Corpo dei Sottufficiali

I Sergenti Maggiori

Sottufficiali che assistono i luogotenenti nel comando di un Battaglione. Possono essere portati a condurre delle operazioni complesse. Abitualmente dirigono una Centuria.

I Sergenti

Sottufficiali responsabili di una Compagnia che può comprendere fino a 6 decurie (o sezioni)

I Caporalmaggiori

Sottufficiali Scelti responsabili di una sezione d’élite. Sono inoltre autorizzati ad essere capi di missioni speciali.

I Caporali

Sottufficiali Scelti responsabili di una decuria (o sezione)

Articolo 5.4: il Corpo di Guardia

Guardia Pontificia di Prima Classe

Il Soldato d’élite di Prima Classe è la colonna portante della Guardia. Le sue missioni sono diverse. Guardia, scorta, cerimonie, sicurezza urbana, protezione ravvicinata, secondo la sua unità di appartenenza.

Guardia Pontificia di Seconda Classe

Soldato di rango, è il titolo attribuito alla guardia novizia confermata nelle proprie funzioni. Serve sotto la responsabilità di una Guardia Pontificia di Prima Classe, durante un ultimo periodo di prova.


Capitolo VI : Della disciplina nella Guardia Pontificia Romana

Il rispetto della disciplina è un obbligo ed una parola chiave in seno alla Guardia Pontificia.
Ogni mancanza alla disciplina comporterebbe sanzioni nei confronti della Guardia incriminata.

Articolo 6.1: Colpe minori:
    - Abbigliamento non regolamentare
    - Non rispetto del passo regolamentare
    - Non rispetto della guardia statica
    - Propositi ingiuriosi

La lista non è esaustiva e raggruppa solo alcuni esempi.

Articolo 6.2 : colpe maggiori:
    - Non rispetto della presente carta
    - Non rispetto nei confronti della gerarchia
    - Non esecuzione di un’ ordine ricevuto dalla gerarchia
    - Abbandono del proprio posto in tempo di pace
    - Diserzione del proprio posto in tempo di guerra
    - Fallimento nella missione ricevuta dalla gerarchia

La lista non è esaustiva e raggruppa solo alcuni esempi.

Articolo 6.3: sanzioni previste

De facto la misura delle sanzioni si riassume della maniera descritta qui sotto:
    6.3.1: sanzioni per colpe minori:

    - Avvertimento
    - Porto di una bandiera di penitenza
    - Penitenza
    - Pena di reclusione
    - Degradazione

    6.3.2: sanzioni per colpe maggiori:

    - Pena d’incarcerazione
    - Espulsione definitiva
    - Scomunica

Articolo 6.4: la decisioni delle sanzioni

Le sanzioni sono prese dalla Camera Disciplinare

Articolo 6.5: regolamento della caserma

Riguardo agli accessi:
    - Divieto di passeggiare o penetrare all’interno delle mura di cinta della guarda pontificia
    - Divieto di visita, salvo lasciapassare dal Papa, dal Cardinale Camerlengo o del Cardinale Conestabile


In funzione delle sanzioni, secondo le disposizioni del Comandante o le mancanze del Capo di Posto o secondo il Mandato d’isolamento preso dalla curia o uno dei cardinali, i detenuti della prigione della caserma sono sottoposti ad un regolamento rigido.
    - I prigionieri non sono autorizzati ad alzare la voce
    - I prigionieri sono autorizzati a pregare se sono fedeli aristotelici
    - I prigionieri non sono autorizzati a praticare qualsiasi altro culto in cella
    - I prigionieri devono conformarsi alle disposizioni della Guardia
    - I prigionieri devono comportarsi onorevolmente
    - I prigionieri possono confessarsi
    - I prigionieri devono prendere cura dei beni messi a loro disposizione
    - I prigionieri hanno diritto a due pasti al giorno

In caso di non rispetto di queste disposizioni, il Capo di Posto è autorizzato a prendere misure d’eccezione: ferri, bavaglio, messa in isolamento.

La prigione della caserma non ha per scopo d’incarcerare prigioniere per lunga durata. Si tratta principalmente di consegne o di prigionieri in attesa di processo. I prigionieri o i condannati a lunghe pene saranno affidati alla Congregazione della Santa Inquisizione o alle autorità civili della città di Roma.

Capitolo VII: Dell’organizzazione della Guardia Pontificia Romana

La Guardia Pontificia Romana è composta da più unità distinte, ognuna con funzioni e attribuzioni specifiche.

L’unità di base è la Sezione o Decuria, composta da 10 Guardie Pontificie guidate dal Caporale.
In dispiegamento, l’unità tattica è la Compagnia, composta da 3 a 6 decurie e guidate da un Sergente.
In manovra, l’unità dispiegata è la Centuria, composta da 10 Decurie e guidata da un Sergente Maggiore.
L’unità organizzativa della Guardia Pontificia Romana è il Battaglione, composto da 3 a 5 Centurie e comandato da un Luogotenente,

Articolo 7.1 : Battaglione Palatino

Il Primo Battaglione Palatino è incaricato della protezione ravvicinata del Sovrano Pontefice e del Palazzo Pontificio, dei suoi giardini, dagli uffici del Segretario di Stato agli appartamenti privati del Santo Padre.
Solo le miglior Guardie Pontificie sono integrate a questo battaglione.

Articolo 7.2: I Battaglioni di Guardia

I tre Battaglioni di Guardia, chiamati rispettivamente Primo, Secondo e Terzo sono incaricati della protezione delle Istituzioni, delle Congregazioni e degli uffici del Governo della Chiesa Aristotelica. Assicurano il pattugliamento e il controllo delle entrate in tutti gli edifici della Santa Chiesa, ad eccezione del Palazzo Pontificio.

Articolo 7.3: I Battaglioni di Cerimonie e d’ Onore

I due Battaglioni delle Cerimonie e Onori, chiamati relativamente Primo e Secondo, sono incaricati della Guardia statica durante le cerimonie e sono incaricati delle sfilate militari e corteo.
Il primo Battaglione è composto da Guardia Pontificie con esperienza, abilitate a sostenere il Battaglione Pontificio, durante degli spostamenti o delle cerimonie del Sovrano Pontefice a Roma.

I Porta Bandiera sono generalmente in testa ai cortei, portando con onore le insegne e vessilli di Roma e della Chiesa Aristotelica.

Articolo 7.4: I Battaglioni di Sicurezza

I sei battaglioni di Sicurezza, chiamati rispettivamente, Primo, Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto, sono incaricati della protezione generale della città Pontificia Romana, della sicurezza urbana e del mantenimento della pace e dell’ordine pubblico. Al di fuori della Città Pontificia, i Battaglioni di Sicurezza collaborano con la Milizia Romana.

Questi sei Battaglioni di Sicurezza sono raggruppati in seno al reggimento di Sicurezza, guidato dal Capitano della Guardia Pontificia Romana.

Articolo 7.5: I Battaglioni di Marcia

I quattro Battaglioni di Marcia, chiamati rispettivamente Primo, Secondo, Terzo e Quarto sono incaricati della sicurezza negli Stati Pontifici in collaborazione con le prepositure locali. Pattugliano principalmente a piedi le strade e le vie per guidare i pellegrini e assicurarsi della loro sicurezza e mantenimento della stazioni nei dintorni di Roma con l’assistenza dell’Ufficio dei Tre Scudi.

Articolo 7.6: I Battaglioni d’Istruzione e di Riserva.

I due battaglioni d’Istruzione e di Riserva, chiamati rispettivamente Primo e Secondo, sono incaricati della formazione e della valutazione della Guardie Novizie e sono inquadrate dagli istruttori della Guardia Pontificia Romana. Possono essere portati a servire di rinforzo o di sostegno agli altri Battaglioni, in funzione delle necessità.

Articolo 7.7: Il Battaglione della Cavalleria.

L’unità di base è la Lancia, composta da 8 Guardie Pontificie a sopporto, guidati dal Caporale.
In manovra, l’unità dispiegata è la Bandiera, composta da 8 Lance e guidata da un Sergente Maggiore.
Il Battaglione di Cavalleria della Guardia Pontificia Romana è composta da 5 a 10 Bandiere ed è comandata dal Luogotenente di Cavalleria.

Il Battaglione di Cavalleria è incaricato della scorta delle carrozze del Sovrano Pontefice o dei Cardinali e rafforza gli altri battaglioni in funzione delle missioni. Può essere portato a sfilare durante le cerimonie, ad assistere i Battaglioni di Sicurezza o di Marcia o ancora L'ufficio dei Tre Scudi, per trasportare missive urgenti all’interno degli stati pontifici.


Capitolo VIII : I poteri della polizia della Guardia Pontificia Romana

Articolo 8.1. Sotto gli ordini della sua gerarchia, la Guardia Pontificia assicurare la difesa di Roma, dei suoi luoghi di culto, delle istituzioni pontificie, di proteggerne il clero che vi si trova e i fedeli che vi vivono.

Articolo 8.2. Sotto gli ordini della sua gerarchia, la Guardia Pontificia è incaricata della sicurezza urbana di Roma ed ha tutta l’autorità per assicurare la tranquillità pubblica e il mantenimento della pace.

Articolo 8.3. Ogni membro della Guardia Pontificia ha il diritto di fermare o interrogare un individuo e trattenerlo contro la sua volontà.

Articolo 8.4. Ogni membro della Guardia Pontificia ha il diritto di mettere agli arresti un individuo che figuri all’indice o che commetta un disturbo all’ordine pubblico o un delitto palese.

Articolo 8.5. Ogni membro della Guardia Pontificia ha il diritto di procedere alla perquisizione di un individuo, dei bagagli o del trasporto di merci.

Articolo 8.6. Ogni Sottufficiale della Guardia Pontificia ha il diritto di mettere agli arresti un individuo contro la sua volontà.

Articolo 8.7. Ogni Sottufficiale della Guardia Pontificia ha il diritto di procedere alla perquisizione di una carrozza.

Articolo 8.8. Ogni ufficiale della Guardia Pontificia, per delega del Comandante della Guardia Pontificia e del prefetto dei Vidami ha il diritto di fermare, interpellare, trattenere contro la sua volontà, di procedere ad una perquisizione o di mettere agli arresti ogni individuo di rango inferiore a quello di Vescovo, di rango inferiore a quello di alto funzionario di una Congregazione, di rango inferiore a quello di Duca o Conte.

Articolo 8.9. Per Mandato d’isolamento, un Cardinale della Santa Curia può fare mettere agli arresti ogni individuo di rango inferiore a quello di Vescovo, di rango inferiore a quello di alto funzionario di una Congregazione, di rango inferiore a quello di Duca o Conte.

Articolo 8.10 Per Mandato d’isolamento, un Cardinale della Santa Curia può fare mettere agli arresti ogni individuo dipendente dalla sua Congregazione in carica.

Articolo 8.11. Per mandato d’isolamento, il Santo Padre o il cardinale Camerlengo può fare mettere agli arresti ogni individuo presente nella Santa Sede, a Roma o negli Stati Pontifici.


Capitolo IX: Sulla sede e i possedimenti della Guardia Pontificia Romana

La Guardia Pontificia Romana, per decreto di Sua Santità il Papà Eugenio V, ha a sua disposizione diversi poderi per assicurare l’alloggio, il vitto, l’accasermamento, il comando e l’allenamento dei suoi elementi.

Articolo 9.1: Accasermamento principale

In piazza Sant'Angelo, in prossimità della grande piazza d’Aristotele, il Forte Sant'Angelo ospita la caserma principale della Guardia Pontificia.

Articolo 9.2: Accasermamento del Battaglione di Cavalleria

Sulle rive del Tevere a sud della Città Pontificia, all’angolo del ponte di Probo, la caserma di Pagus ospita la Cavalleria della Guardia Pontificia. Dispone di vaste scuderie parzialmente sotto suolo.

Articolo 9.3: Fortezza

A nord della Città Pontificia e della Porta Flaminia, si trova la fortezza di Chirene, ospita il grosso dei membri della Guardia Pontificia ed è lì che stanno le Guardie Allieve e le Guardie Novizie in formazione.

Articolo 9.4: Accasermamento succursale

La guardia Pontificia dispone di due altri accasermamenti, per ospitare i Battaglioni della Sicurezza, in modo da distribuirsi nell'insieme della Città Pontificia e i suoi dintorni.
    - Palazzo Verde, piazza San Michele
    - Palazzo di Milano, Via Cesare

Articolo 9.5: Accasermamento del Battaglione Palatino

Attaccato direttamente al Palazzo Pontificio, la Casa della Guardia ospita il Battaglione Palatino. Le Guardie Pontificie detti Palatini vi soggiornano stabilmente, si succedono regolarmente per assicurare la difesa permanente del santo Padre. La Casa della Guardia permette un acceso diretto da diverse gallerie e passaggi al Palazzo Pontificio e dispone di una piccola ala al piano terra di quest’ultimo.

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De Sanctae Sedis summo administratione
Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede ».

Libro 5: Le Istituzioni Superiori della Chiesa


5.5 La congregazione delle Sante Armate


VIII - Gli Ordini Militaro-Religiosi


Articolo I : presentazione.

1. E' detto Ordine Militaro-Religioso ogni ordine d'impostazione militare al servizio esclusivo della Santa Chiesa. Dunque, il suo primo impegno è quello verso il Papa e la Curia.

2. Gli OMR, visto che fanno parte della Congregazione delle Sante Armate, sono sotto l'egida del Cardinale Connestabile di Roma in carica della Congregazione delle Sante Armate.

3. Il loro primo scopo è la difesa della Pace e della Fede, dei suoi ministri, dei suoi fedeli e dei suoi edifici. Hanno anche il ruolo di trovare e di combattere i nemici della Fede.


Articolo II : il riconoscimento

1. Per avere lo status di OMR della Santa Chiesa Aristotelica e il riconoscimento papale dei privilegi e degli obblighi che ciò comporta, l'ordine richiedente deve innanzitutto riunire numerosi criteri in diversi ambiti che corrispondono alle tappe del riconoscimento.

2. Dopo un periodo di osservazione durante il quale l'ordine richiedente avrà chiesto numerose volte la volontà di unirsi alle Sante Armate, questo sarà messo alla prova durante operazioni e missioni per verificare la sua buona fede, la profondità del suo impegno e i suoi membri. Questo periodo iniziale può essere molto lungo e non ha durata massima. La durata minima è fissata a quattro mesi di impegni ripetuti e giustificabili. Questa durata è abbastanza corta visto la lunga vita di un OMR.

3. Una volta provata la motivazione sincera, può essere emesso un documento di validità, ma non è assolutamente obbligatorio. Comincia allora la procedura di riconoscimento vera e propria.
    3.1 Della verifica
    Un membro della Santa Inquisizione sarà incaricato di verificare che tutte le condizioni siano accettate. Per questo, dovrà avere un accesso totale all'Ordine richiedente. Inoltre, tutti i membri dell'Ordine dovranno rispondergli direttamente e senza nascondere nulla.
    L'inquisitore farà un rapporto indirizzato alla Congregazione delle Sante Armate.

    3.2. Della composizione
    - L'Ordine deve essere composto di almeno venti membri attivi.
    - L'Ordine deve avere almeno un chierico capace di amministrare i diversi sacramenti.
    - Tutti i membri devono essere Aristotelici.
    - Tutti i membri devono essere battezzati.
    - I membri che avessero precedentemente commesso crimini o delitti, devono avere espiato la loro pena e avere confessato i loro sbagli.
    - I membri dirigenti e gli alti quadri dell'ordine non possono avere avuto alcun problema con la Giustizia.
    - La metà dei membri deve possedere spada e/o scudo.
    - Nessun membro deve fare parte di un altro ordine religioso, ma uno stesso membro può fare parte nello stesso momento di un ordine militare e di un ordine non-militare.
      3.2b
      Questo primo periodo si conclude con una cerimonia avendo per tema la fraternità nell’Ordine dopo l'accetazione da parte del rappresentante della Santa Inquisizione.

    3.3a. Della Struttura gerarchica.
    - L'Ordine deve avere una Regola.
    - Questa Regola deve imporre la religione Aristotelica come unica Fede nell'Ordine.
    - Questa Regola deve essere in conformità col Diritto Canonico.
    - Questa Regola deve contenere: almeno le modalità di elezioni e controlli di tutti i membri
    - Le strutture di comando dovranno essere in conformità con le regole in vigore presso lo Stato Maggiore delle Sante Armate.
    - I membri dirigenti o fondatori devono essere riconosciuti ed eletti dai loro pari.
    - L'Ordine deve chiaramente distinguere tre vie: clero regolare, clero secolare e terziaria (laici).
    - Statuti specifici devono essere creati per permettere questo distinguo.
    - L'Ordine deve assicurare una formazione ai suoi membri con uno statuto di noviziato di almeno 60 giorni prima di essere accettato definitivamente nell'ordine.
      3.3b
      Questo secondo periodo si conclude con una cerimonia di benedizione da un Prelato, dopo l'accordo dalla Congregazione delle Sante Armate. Se il documento di validità non è stato dato prima, è alla fine di questo periodo che viene creato.

    3.4a. Dell'instaurazione geografica
    - Instaurazione in accordo con i bisogni delle Sante Armate
    - Un cambiamento nello schieramento dei membri può essere imposto parzialmente o totalmente dalla Congregazione delle Sante Armate.
    - Instaurazione che permette il controllo dei punti strategici o di importanza per la Chiesa Aristotelica.
      3.4b
      Questo terzo periodo si conclude con una cerimonia interna che dimostra l'importanza della devozione di fronte alla Chiesa Aristotelica.

    3.5a Della fedeltà
      - L'Ordine deve giurare fedeltà a Sua Santità il Papa e alla Santa Curia.
      - L'Ordine non può più giurare fedeltà a nessun altro.
      - L'Ordine deve difendere la Fede Aristotelica dovunque possa.
      - L'Ordine deve riconoscere la superiorità della Congregazione dell'Inquisizione e della Congregazione delle Sante Armate per gli aspetti militari.
      - L'Ordine deve giurare di partire in crociata quando la detta Congregazione glielo chiede.
      - L'Ordine deve giurare di sottomettersi agli ordini e volontà delle dette Congregazioni.
      3.5b
      Questo quarto periodo si conclude con la più grande cerimonia, a Roma, cerimonia di giuramento di fedeltà alla Chiesa e alla Santa Curia e di riconoscimento dell'Ordine.

4. Quando l'Ordine è finalmente giudicato degno di unirsi alle Sante Armate, un’importante cerimonia è organizzata a Roma nella basilica dedicata a San Tito. Durante questa cerimonia, il Gran Maestro dell'Ordine giura fedeltà di fronte ai fedeli in assemblea e di fronte ai rappresentanti della Santa Chiesa.

5.L'Ordine presta giuramento di fedeltà al Papa e alla Curia. Questo giuramento lo fa diventare parte integrante della Congregazione delle Sante Armate.

6. Il giuramento proclamato sarà il seguente :
    [rp]“Io......, Gran Maestro e rappresentante dell'ordine ...........
    In accordo con la nostra regola e i nostri principi,
    Auspica oggi di mettere il nostro ordine al servizio della Santa Chiesa Aristotelica.

    In conseguenza, ci impegniamo a sempre difendere i valori, i beni, i credenti e i dirigenti di questa Santa Istituzione,
    Ci impegniamo a portare le armi, ogni volta che sarà necessario, contro i nemici delle fede e ad aiutare sempre i membri di questa Chiesa.

    In questo giorno................. Giuriamo fedeltà alla Santità il Papa e alla Curia.

    Ogni volta che ce lo chiederanno, lasceremo le nostre famiglie e le nostre case.
    E se dobbiamo fare il sacrificio di alcuni beni materiali o anche della nostra vita,
    lo faremo senza esitare perché servire la causa giusta è il nostro scopo.”[/rp]

Articolo III : Degli Ordini Militari riconosciuti

A- Del predominio delle regole del Diritto Canonico

1. Gli OMR dovranno rispettare in toto il Diritto Canonico e dovranno essere in conformità con le regole enunciate per gli Ordini richiedenti.

2. Alcune deroghe eccezionali potranno essere attribuite a alcuni Ordini come privilegi particolari o come riconoscimenti. Queste eccezioni saranno oggetto di un Decreto del Conestabile di Roma, convalidato dalla Curia in assemblea.

3. Gli OMR dovranno essere particolarmente attenti alle definizioni delle cariche e funzioni, che evolvono spesso.

B- Del rispetto del Dogma.

1. Gli OMR dovranno rispettare in toto il dogma e considerarlo come unica verità.

2. Gli OMR sono i garanti fisici del suo rispetto per l'intera comunità dei fedeli.

C- Della conformità delle Regole.

1. Le Regole interne agli OMR, anche se proprie e libere di essere redatte dagli stessi, dovranno piegarsi alle esigenze del Diritto Canonico e del Dogma.

2. Le Regole interne agli OMR potranno essere oggetto di domanda di modifica da parte dell’Alto Consiglio con l'avallo della Curia, o da parte della Curia direttamente. In entrambi casi, almeno una proposta di cambiamento dovrà essere proposta.

3. L’emissione del Documento di Validità potrà essere dato soltanto se le Regole sono in conformità con il Diritto Canonico.

Articolo IV: Dei doveri e degli obblighi degli Ordini e dei loro membri.

A- Dell'annuncio dei doveri

1. Gli OMR riconosciuti dalla Santa Chiesa Aristotelica devono obbedire alla volontà del Papa e della Curia, conformemente al loro giuramento, senza il quale possono perdere il loro status di Ordine riconosciuto dalla Chiesa dopo una sentenza del Tribunale Interno dalla Chiesa o per bolla papale.

2. Gli Ordini devono partecipare alla vita della Congregazione delle Sante Armate nominando dei membri attivi ai diversi Consigli.

3. Gli Ordini devono scambiare informazioni in ogni maniera possibile con il Cardinale Conestabile a proposito delle grande evoluzioni dell'Ordine e delle informazioni importanti riguardo alla Chiesa.

4. Gli Ordini devono dare un accesso totale ai loro locali al Cardinale Conestabile o al Cardinal Inquisitore se quest'ultimo ne fa domanda.

5. Tutti i membri di un OMR è di fatto membro della Chiesa. In conseguenza, deve rispettare i Dignitari della Chiesa.

6. Le informazioni scambiate tra i diversi Consigli della Congregazione delle Sante Armate sono segrete. In conseguenza, tutte le persone che integrano uno o l'altro dei Consigli sono considerate come sotto giuramento di segreto in maniera permanente e non devono rivelare queste informazioni senza l'autorizzazione del Cardinale Conestabile.

7. Gli Ordini Militaro-Religiosi, essendo forza militare della Chiesa Aristotelica, devono combattere militarmente durante le chiamate della Curia o del Cardinale Conestabile. Inoltre, in caso di chiamata alla Crociata, almeno il 90% del ramo militare attivo (esclusa la parte in ritiro) deve parteciparci, salvo decisione contraria o adattata dello Stato Maggiore.
    6bis. Gli OMR riconoscono la Santa Inquisizione e l'autorità del suo Tribunale e danno accesso totale ai servizi dell'Inquisizione dopo richiesta al Cardinale Conestabile. Gli OMR riconoscono anche l'autorità e la competenza del Tribunale Interno della Chiesa.

    7bis. Gli OMR devono rispettare le decisioni prese dai diversi Consigli della Congregazione delle Sante Armate poiché ne sono membri.

8. Tutte le strutture degli Ordini legate a Roma, cioè ogni commenda, ogni monastero, ogni abbazia, ogni convento, sono sotto l'autorità dell'Arcivescovo Metropolitano del Arcidiocesi, sottomesso alla Curia e al Papa.
I poteri dell'Arcivescovo si limitano a:
    - Accettare o meno l'instaurazione di un ordine e la fondazione di una struttura nel loro campo giuridico.
    - Esercitare un controllo sugli ordini installati nella sua provincia. In caso di non rispetto degli ordini della Curia, del Diritto Canonico o del Dogma, egli può chiamare l'Inquisizione.

9. Essendo un Ordine Militare e Religioso, deve distinguere chiaramente il temporale dallo spirituale.
I chierici del ramo religioso non potranno partecipare alla guerra e dovranno rimanere soltanto nei loro obblighi spirituali. Soltanto i laici e i monaci potranno portare le armi.

10. Gli OMR o i loro membri non potranno appartenere a un'altra formazione armata che quella della Congregazione delle Sante Armate. Non potranno nemmeno agire sotto la bandiera di un qualsiasi esercito temporale. Ma, in maniera eccezionale, l'Alto Consiglio o il Cardinale Conestabile potranno dare una deroga.

11. I membri di un OMR dovranno seguire una procedura lunga e rigorosa per integrarsi definitivamente. Questa procedura può subire un colloquio o un controllo per verificare la qualità del reclutamento.

12. Se deve lasciare il suo Ordine, un membro di un OMR deve fare richiesta al suo Gran Maestro o al suo Dignitario responsabile. La richiesta sarà studiata e sarà trasmessa col parere dell'Ordine al Cardinale Conestabile. Un’indagine potrà essere aperta a discrezione dell'Alto Consiglio delle Sante Armate. E' l'Alto Consiglio chi convaliderà o meno la richiesta di dimissioni di un membro.
Rinunciare unilateralmente ai propri incarichi o alla propria appartenenza a un OMR può condurre a un condanna davanti all'Inquisizione e a un scomunica.

13. Un membro di un OMR dimissionario potrà raggiungere di nuovo il suo Ordine se questo lo desidera e lo riammette. In caso di nuove dimissioni, il membro non potrà più essere accettato da un OMR o per un incarico nelle Sante Armate.

14. Un membro di un OMR dimissionario non potrà entrare in un altro OMR. In alcuni casi particolari, per esempio un ex Dignitario o un ex Cavaliere, l'Alto Consiglio delle Sante Armate e il Consiglio dei Cavalieri d'Isenduil potranno essere interpellati e dovranno pronunciarsi in maniera favorevole alla reintegrazione del membro dimissionario.

15. Un membro espulso di un OMR non potrà raggiungere un altro OMR o avere un incarico nelle Sante Armate. Una richiesta motivata può essere mandata al Cardinale Conestabile. E’ competenza della Curia fare reintegrare il membro espulso. Ma, in nessun caso, il membro potrà raggiungere il suo OMR di origine.

16. Un membro dimissionario di un OMR che non rientra nel proprio ordine perderà i suoi titoli e i suoi ranghi. Sarà la stessa cosa se ha l'autorizzazione per rientrare in un altro OMR o riceverà un incarico nelle Sante Armate.

17. Un membro dimissionario o espulso di un OMR perderà i suoi titoli, ranghi e decorazioni.

18. Un membro di un OMR, come tutti i membri della Chiesa, dovrà fare prevalere in ogni caso il suo giuramento nei confronti della stessa. Ma, se proviene della nobiltà, è suo dovere di precisare, ogni volta che presta giuramento, che il suo giuramento principale è quello nei confronti della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

B- Del rispetto dei doveri e degli obblighi.

1. In caso di mancanza ai doveri e obblighi da parte di un membro di un OMR, il Cardinale Conestabile potrà chiamare la Santa Inquisizione o il Tribunale Interno, che avrà il potere di indagare sui fatti e di condannare la persona secondo la legislazione in corso al momento dell'atto. Questo giudizio avrà luogo, se possibile, in cooperazione con il rappresentante della giustizia dell'Ordine. L'Inquisizione non prenderà conto delle sanzioni che l'accusato subirà in più in seno al suo Ordine.

2. In caso di mancanza ai doveri e obblighi da parte di un Dignitario di un OMR, la Curia potrà occuparsi direttamente della questione e decidere come per i membri della Chiesa Aristotelica.

3. L'Ordine deve inchinarsi di fronte a una decisione della Santa Inquisizione, del Tribunale Interno o della Santa Curia come tutti i membri della Chiesa Aristotelica.

4. In caso di sospetto di mancanza ai doveri e obblighi da parte di un membro di un OMR facente parte di un consiglio della Congregazione delle Sante Armate, il Cardinale Conestabile potrà decidere di escluderlo temporaneamente dal Consiglio fino alla presa di una decisione dalla Santa Inquisizione, o fino a che il Cardinale non decida del suo ritorno. L'esclusione sarà fatta dopo un voto dell'Alto Consiglio. La durata dell’esclusione sarà determinata durante quel voto.

5. In caso di mancanza grave ai doveri e obblighi da parte di un OMR riconosciuto, la Curia potrà decidere di cancellare il riconoscimento dell'Ordine dopo richiesta della Santa Inquisizione.

6. Per le mancanze disciplinari, un Cardinale può sanzionare un membro di un OMR.

Articolo V.- Dei privilegi degli Ordini e dei loro membri

Visto la loro appartenenza di diritto alla Chiesa, la loro devozione e il loro riconoscimento, gli OMR dispongono di privilegi inalienabili. Altri privilegi specifici potranno essere eccezionalmente attribuiti o annullati in funzione degli atti degli Ordini.

A- Dei privilegi degli OMR.

1. Gli Ordini Militari sottomessi al Papa e chi si conformano al presente Diritto Canonico sono gli unici a potere godere dal nome “Ordine Militaro-Religioso”.

2. Al contrario degli Ordini non sottomessi, gli OMR possono avere tanti chierici quanti ne vogliono e possono reclutarne.

3. Gli OMR possono reclutare laici, chierici o preti che appartengono ad altri ordini monastici non militari.

4. L'Ordine del Tempio è l'unico OMR a poter reclutare e avere di monaci-soldati, definiti comunemente Paladini. I Grandi Maestri degli OMR possono avere quello status particolare. Le Regole interne di ogni OMR possono anche imporlo.

5. Gli OMR saranno sostenuti per ottenere i riconoscimenti delle diverse nazioni dei Regni.

6. Gli OMR, in deroga all'Araldica della Chiesa, possono avere il proprio Araldo.

7. Gli OMR, essendo Ordini della Chiesa Aristotelica, sono beneficiari in ogni circostanza del suo sostegno incondizionato.

8. Gli OMR dispongono totalmente dei loro membri. Questi non possono lasciare l'Ordine senza seguire una procedura particolare.

9. Gli OMR hanno una grande indipendenza. La Congregazione delle Sante Armate e i suoi diversi Consigli stanno presenti soltanto per assicurare una coesione globale e una efficacia accresciuta dai diversi OMR.

10. Fuori dei periodi di crisi o di mobilitazione, gli OMR sono liberi di gestire i propri territori, Regole, funzionamento interno e membri come vogliono. Dovranno, comunque, conservare per lo spirito l'importanza degli equilibri e della coerenza dei loro status tra Ordini fratelli.

11. Gli OMR avranno l'onore di vedersi affidare la custodia di preziose reliquie in nome della Chiesa, per assicurarne la sicurezza e per riceverne le grazie.

B-Dei privilegi del Gran Maestro.

1. Il Gran Maestro, essendo il rappresentante dell'Ordine, avrà un posto alla Congregazione delle Sante Armate. Farà parte dello Stato Maggiore e dell'Alto Consiglio delle Sante Armate.

2. Vista la sua posizione di Gran Maestro di un Ordine riconosciuto dalla Chiesa, il cosiddetto Maestro avrà lo stesso rango di un Vescovo e potrà cosi trattare con lui alla pari.

3. Il Gran Maestro o il suo rappresentante diretto può avere accesso a l'Assemblea Episcopale senza Confine e anche alle Assemblee Episcopali per essere aggiornato sugli eventi.

4. Il Gran Maestro può avere un seguito e fratelli al suo servizio per facilitare il compimento delle sue mansioni. Non dovrà, però, ostentare questo aspetto.

5. Il Gran Maestro potrà circolare a cavallo o in carrozza a Roma e sulla grande Piazza di Aristotele.

6. Il Gran Maestro avrà accesso ai giardini Pontifici, alle parte basse e ai saloni del Palazzo Pontificio. Potrà inoltre ottenere facilmente un colloquio con un qualsiasi membro della Curia, in funzione comunque di quanto sono occupati.

7. Il Gran Maestro potrà dare gli ordini o istruzioni a tutti i membri delle Sante Armate se non è contrario alle direttive dei superiori o di una missione particolare. Quel diritto non è applicabile per la Guarda Pontificia Romana, che rimane sotto il dominio e il comando unico del Santo Padre e dei suoi rappresentanti romani.

C-Dei privilegi dei Dignitari e Cavalieri.

1. I Dignitari e Cavalieri degli OMR, per il loro status rappresentano l'élite degli Ordini. E' per questo che potranno avere accesso, con l'accordo del Cardinale Conestabile o del Cavaliere Senatore che possono rifiutare senza giustificazione, allo Stato Maggiore delle Sante Armate.

2. I Dignitari degli OMR avranno accesso ai diversi Consigli che sono loro attribuiti dal loro Ordine; in caso di loro assenza sarà dato accesso a un supplente che sarà nominato dall'Ordine per il solo periodo di assenza. Se nessun assistente sostituisce il Dignitario per un’assenza maggiore di una settimana, l'Ordine avrà l'obbligo di nominarne uno per non bloccare le Sante Armate.

3. Tutti i Cavalieri di un OMR vedranno il proprio titolo di nobiltà riconosciuto dalle Istituzioni Araldiche degli altri Regni o Imperi dove la Religione ufficiale è l'Aristotelismo.

4. Ogni Dignitario e ogni Cavaliere potrà circolare a cavallo a Roma eccetto che nella grande Piazza di Aristotele.

5. Tutti i Dignitari e Cavalieri avranno accesso ai giardini Pontifici e alle sale basse del Palazzo Pontificio.

D-Dei privilegi dei membri di un OMR.

1. Il membro di un OMR è di fatto considerato come membro della Chiesa e deve essere trattato come tale. Ha gli stessi vantaggi previsti dai Concordati. Il fedele avrà diritto al rispetto dei fedeli in ogni terra Aristotelica.
Chiunque mancasse a questo rispetto sarebbe passibile azione giudiziaria da parte della Santa Inquisizione.

2. I membri di un OMR potranno ricevere vitto e alloggio in tutte le Case del Signore e saranno trattati come fratelli da tutti i chierici o servitori della Chiesa.

3. I membri degli OMR sono sottomessi all'autorità del loro Ordine e alla Congregazione delle Sante Armate, non sono tenuti di obbedire a un ordine di un chierico se egli non è un Cardinale o un Cavaliere d'Isenduil, a condizione che l’ordine non intralci una missione in corso. Sua Santità il Papa, come il Cardinali Conestabile o il Carmerlengo e il Cavaliere Senatore possono dare un ordine contrario e prioritario.

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Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede ».

Libro 5: Le Istituzioni Superiori della Chiesa


5.5 La congregazione delle Sante Armate


IX - Ordini di Cavalierato Alleati Aristotelici


A) valori e codici della Cavalleria
Un ordine che desidera ottenere lo status di Ordine Alleato Aristotelico dovrà essere in accordo con i valori della Cavalleria.

1. I valori della Cavalleria
    - Lealtà: il cavaliere deve sempre essere leale verso i suoi compagni d’armi. Sia che riguardi la caccia o il braccare un nemico, deve sempre essere presente al combattimento fino alla fine insieme ai suoi compagni, pronto ad aiutarli in qualsiasi momento con coraggio.
    - Prodezza: il cavaliere deve essere prode e possedere un grande vigore muscolare. La forza dell’anima è altrettanto importante in modo da combattere gli avversari temibili che incontra durante le sue inchieste. Deve combatterli per servizio della giustizia e non per vendetta personale.
    - Saggezza e misura: il cavaliere deve avere il controllo della propria ira. Deve rimanere padrone di se stesso in ogni situazione.
    - Generosità e cortesia: un cavaliere deve dividere quante ricchezze possiede con amici e paesani che siano sotto la sua protezione.
    - Giustizia: un cavaliere deve sempre scegliere la retta via senza essere gravato da interessi personali. La giustizia tramite la spada può essere orribile, perciò umiltà e pietà devono temperare la giustizia del cavaliere.
    - Difesa: un cavaliere deve sempre difendere in modo fermo e leale il suo paese, la sua famiglia e quelli in cui crede.
    - Coraggio: un cavaliere deve scegliere la strada più difficile e non essere spinto sul cammino dai suoi interessi personali. Dev'essere pronto a fare sacrifici.
    - Fede: un cavaliere deve avere fede nel suo credo e nelle sue origini in modo da avere sempre speranza.
    - Umiltà: un cavaliere non si deve vantare delle sue prodezze, ma lasciare caso mai che siano gli altri a farlo per lui. Deve raccontare le prodezze altrui prima delle proprie per dare rilevanza a quelle altrui.
    - Sincerità: un cavaliere deve parlare il più sinceramente possibile.

Tutti questi valori si possono trovare nel Codice di Cavalleria.

2. Il Codice di Cavalleria.
    Citation:
    I. Crederai a tutto ciò che insegna la Santa Chiesa Aristotelica e osserverai ogni suo comandamento.
    II. Proteggerai la Santa Chiesa e i suoi fedeli.
    III. Rispetterai e difenderai i deboli.
    IV. Non arretrerai davanti al nemico e sarai prode e coraggioso in ogni circostanza.
    V. Farai guerra all'eresia senza tregua né pietà.
    VI. Porterai a termine i tuoi doveri feudali, se non sono contrari all’insegnamento della Vera Fede.
    VII. Sarai, ovunque e sempre, il faro della Giustizia e del Bene contro l’Iniquità e il Male
    VIII. Non mentirai mai e sarai fedele alla parola data.
    IX. Sarai umile e leale verso i tuoi compagni d’armi.
    X. Sarai caritatevole e generoso.
    XI. Sarai saggio e padrone di te stesso.


B) Degli impegni dell’Ordine.

1. Battesimo e scomunica.
    1.1 Ogni membro dell’ordine dovrà essere battezzato.
    1.2 Ogni membro dell’ordine dovrà rispettare la Chiesa in ogni luogo e in ogni istante.
    1.3 Ogni membro scomunicato dovrà essere espulso senza alcuna condizione, perderà titoli, gradi, funzioni e riconoscimenti.
    1.4 Ogni membro irrispettoso o irriverente verso la Chiesa dovrà essere avvisato, poi espluso senza alcuna condizione in caso di recidiva, con la perdita delle sue attribuzioni in caso di scomunica.

2. Presenza religiosa.

    2.1 Un priore religioso dovrà figurare tra i ranghi dell’Ordine Alleato Aristotelico in modo da guidare i Cavalieri verso la strada della virtù e vegliare sul rispetto dell’insegnamento della Chiesa e del Dogma.
    2.2 A differenza degli ordini laici semplici, un Ordine Alleato Aristotelico potrà avere fino a tre chierici, ordinati o meno.
    Questi due chierici supplementari potranno ufficiare in seno all’Ordine Alleato Aristotelico.
    2.3 Conformemente al diritto canonico per quanto riguarda le parrocchie comunitarie, il Priore dovrà essere nominato dall'Ordine di Cavalieri Alleati Aristotelici in accordo con il vescovo locale dal quale quest’Ordine e i suoi commendatari dipendono, e in accordo con il Cardinale Conestabile di Roma.

3. Decisioni della Santa Chiesa
    3.1 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà rispettare le decisioni della Santa Chiesa in materia di ordini di tregua o di raccomandazioni.
    3.2 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà portare assistenza alla Guardia e, nel limite del possibile, collaborare con essa per aiutare i chierici e proteggerli durante i loro spostamenti.

4. Impegno verso le Sante Armate

    4.1 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà accettare di aiutare le Sante Armate.
    4.2 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà accettare di essere mobilizzato dalle Sante Armate, se ne ha i mezzi e gli effettivi.
    4.3 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà accettare l'eventuale presenza di un Cavaliere Prefetto del Consiglio dei Cavalieri di Isenduil.
    4.4 L'Ordine Alleato Aristotelico dovrà obbligatoriamente seguire le Sante Armate in crociata.
    4.5 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà portare a temine tutte le missioni affidate ed accettate, facendone una priorità.
    4.6 L’Ordine Alleato Aristotelico dovrà accettare le raccomandazioni o gli editti della Congregazione delle Sante Armate per assicurasi della conformità con il Diritto Canonico e il Dogma, così come rimanere nello spirito Aristotelico.

5. Della notifica dello status dell’Ordine Alleato Aristotelico

    5.1 Lo status di Ordine Alleato Aristotelico non può essere denunciato unilateralmente dall’Ordine neanche in caso di cambiamento della composizione del suo inquadramento.
    5.2 L'Ordine che desidera perdere il suo status deve indirizzare una missiva sigillata al Cardinale Conestabile di Roma spiegandone i motivi.
    L’Alto consiglio delle Sante Armate dovrà pronunciarsi favorevolmente alla richiesta.
    5.3 In caso di mancanze gravi o ripetute, l’Alto consiglio delle Sante Armate potrò mandare un Cavaliere Questore o un Cavaliere Magistrato facente parte dell’Ordine Alleato al fine di costituire un rapporto di attività o un’inchiesta.
    5.4 L’Alto Consiglio delle Sante Armate potrà dimettere un Ordine Aristotelico dal suo status, con o senza preavviso con o senza aver prima mandato un Cavaliere d’Isenduil.
    5.5 La Santa Curia ha la possibilità di scavalcare l’Alto Consiglio delle Sante Armate, ma si rivolgerà ad esso per avere un parere consultivo.


C) Dell'investitura
1. Principio

    1.1 Ogni ordine che desidera ottenere lo status di Ordine Alleato Aristotelico dovrà investire i suoi cavalieri secondo un cerimoniale preciso, in accordo con gli insegnamenti della Vera Fede.
    1.2 Conformemente alle leggi araldiche, un Cavaliere non potrà ricevere l'investitura che da un altro Cavaliere.
    1.3 Al di fuori della benedizione dell’arma, l’Ordine Alleato è libero di aggiungere altri riti specifici, fintanto che questi rispettino i comandamenti aristotelici e che sia stato ricevuto il benestare dalla Congregazione delle Sante Armate.
    1.4 Senza riconoscimento o stipula contraria, un Gran Maestro di un Ordine Alleato Aristotelico non dev'essere obbligatoriamente un Cavaliere.
    1.5 Non può diventare Cavaliere altro che un membro i cui atti, la cui bravura, il cui impegno e la cui regolarità siano stati esemplari per un periodo di tempo minimo che va dai sei a nove mesi, come da norma comunemente accettata.

2. Preparativi
    2.1 Il futuro cavaliere sarà confessato dal piore dell’Ordine Alleato Aristotelico.
    2.2 Il futuro cavaliere dovrà fare un dono onorevole a secondo dei suoi mezzi alla Chiesa della sua parrocchia e/o ai bisognosi. Potrà chiedere consiglio presso i chierici del suo ordine o della sua diocesi.

3. Cerimonia liturgica

    3.1 Il futuro cavaliere si inginocchierà davanti al priore del suo ordine.
    3.2 Il priore benedirà la spada che poi darà al cavaliere:
      Citation:
      Santi Arcangeli che cantate senza tregua le lodi del creatore di tutte le cose, che non respirate altro che la gloria dell’Altissimo, e che risplendete del fuoco del suo amore, che presentate al Padre le miserie e i desideri dei suo Figli, che volate in nostro soccorso, benedite questa spada.
      Santi Arcangeli, che ci sostenete in tutti i nostri giusti combattimenti, che ci proteggete da noi stessi come avete protetto i giusti a Oanilonia, che portate le nostre anime davanti al nostro Giudice e Creatore, benedite questa spada.

      Che grazie alle preghiere e ai meriti dei beati della comunità aristotelica ciò vi porti la pace, la prosperità, la forza e la salvezza per intercessione della fede e dell’amore del nostro Creatore.

      E che questa benedizione permetta alla quintessenza divina di scendere su questa spada e rimanervi per sempre.

    3.3 Il priore porge l’arma al maestro della cerimonia che la posa sulla destra del futuro cavaliere.
    3.4 Il priore dice:
      Citation:
      Sant'Uriele, Arcangelo del dono si sé, guida quest’uomo lungo il duro cammino dell’abnegazione per la grandezza della chiesa e il servizio divino!
      San Michele, Arcangelo della giustizia, difendi quest’uomo nella sua lotta!
      Siate il suo baluardo contro la malvagità e i tranelli della creatura senza nome!
      Santa Raffaella, Arcangelo della convinzione, dona a quest’uomo la forza di esprimere la sua fede in ogni circostanza.

    3.5 Il maestro di cerimonia mette la spada benedetta nel fodero e cinta il nuovo cavaliere e dice:
      Citation:
      Con questa spada, sei da ora al servizio dell’Altissimo, ma senza la tua fede non ti servirà a nulla.

    3.6 Il maestro di cerimonia colpisce il cavaliere con uno schiaffo.
    3.7 Il cavaliere si rialza per abbracciarlo e si inginocchia di nuovo.
    3.8 Il cavaliere presta giuramento con o senza ripetizione al seguito del maestro di cerimonia.
    3.9 Il cavaliere giura di rispettare il Codice della Cavalleria e lo recita.
    3.10 Il cavaliere recita il Credo, con un ginocchio a terra, testa bassa, le mani sull’elsa della spada.
    3.11 Il maestro di cerimonia, il priore, l’assemblea tutta riprendono il credo.

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