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CONCORDATI delle Terre Italiche

 
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Aaron
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MessagePosté le: Ven Sep 04, 2009 6:03 pm    Sujet du message: CONCORDATI delle Terre Italiche Répondre en citant

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Patriarche in Partibus d'Alexandrie
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Tully
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MessagePosté le: Sam Avr 10, 2010 11:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
CONCORDATO TRA LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA ROMANA ED UNIVERSALE E LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA

* Preambolo

Con la presente la Serenissima Repubblica di Venezia ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia come Repubblica di Confessione Aristotelica, indipendente e sovrana.
Questo concordato non può essere modificato che in seguito ad un accordo consensuale di entrambe le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia o della Chiesa.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

Citation:
I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

I.1 : Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana la religione ufficiale della Serenissima Repubblica di Venezia. La Repubblica riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola ed unica Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 : Il solo culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Serenissima Repubblica di Venezia.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente l'Aristotelismo, perciò hanno una visione errata di Dio. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e la Serenissima Repubblica di Venezia, nel rispetto dei suoi sudditi, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:

  • I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio della Repubblica solo con il permesso del Doge, previo consulto del Patriarca di Aquileia.

  • I.3 ter - Le comunità di questi culti potranno praticare, predicare e fare proselitismo solo secondo le indicazioni del Patriarca, previo consulto del Doge. In ogni caso, per ricevere il permesso di pratica, predicazione e proselitismo del culto (In Gratibus , Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.


I.4 : La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre veneziane.

I.5 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.


Citation:
II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

II.1 - La repubblica e la Chiesa veneziana, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano nel creare modi e luoghi atti al continuo e proficuo confronto, in particolare nel binomio Doge/Patriarca, all'assistenza e alla consultazione per conformare la politica ai principi di giustizia ed equità Aristotelica.
Il Patriarca può, se lo ritiene necessario, delegare un membro della Nunziatura Apostolica in sua sostituzione.
Il Doge può, se lo ritiene necessario, delegare un membro della Cancelleria della Serenissima Repubblica di Venezia in sua sostituzione.

II.2 - Il Patriarca o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che possono compromettere la sicurezza della Repubblica s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso l'Arcivescovo è tenuto a informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum Italiae dopo averlo comunicato al Doge ed al Consiglio.

II.3 - Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà previo esplicito permesso del Patriarca, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.4 - Il Doge dovrà essere battezzato, oppure avere un attestato patriarcale che lo dichiara non eretico, apostata o scomunicato. Egli potrà essere intronizzato dal Patriarca.

II.5 - Il Doge di Venezia, se aristotelico, deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero della Repubblica.

II.6 - La Repubblica di Venezia non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato o non in possesso di attestato patriarcale che lo dichiara non eretico, apostata o scomunicato.


Citation:
III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 : I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.

III.2 : Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, per i fedeli della Santa Chiesa Aristotelica è severamente vietato sulle terre della Serenissima Repubblica di Venezia.

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane. Per questo, il Rettore non assegnerà lezioni relative alla Via della Chiesa a eretici, apostati o scomunicati.

III.5 : Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.6 : Il Patriarca e i Vescovi che esercitano sul territorio della Repubblica dovranno assistere alle manifestazioni organizzate dal Doge e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Doge ne sia stato informato per tempo.

III.7 - Il Doge e i suoi Consiglieri dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali hanno ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Patriarca o il Vicario Generale ne sia stato informato per tempo.

III.8 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica (vedi paragrafo IV).

III.9 - Su richiesta del Doge, il Patriarca di Aquileia si impegna ad assegnare un membro del clero veneziano all’Esercito della Serenissima Repubblica di Venezia in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Patriarca di Aquileia si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.


Citation:
IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Il Doge, così come i suoi successori e funzionari, si impegna a prestare ausilio alla Chiesa, se richiesto dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".

IV.2 - La Santissima Inquisizione ed il Tribunale Inquisitoriale di Venezia sono istituiti sul territorio della Serenissima. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e del Tribunale sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Venezia.

  • IV.4 bis : Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione della Repubblica.

  • IV.4 ter : Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica ed in rispetto della Carta dei Giudici.


IV.5 - I condannati potranno fare appello sulle sentenze del tribunale inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dal Patriarca, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Repubblica. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.


Citation:
V - I privilegi del clero

V.1 - Il Patriarca potrà servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini nei suoi spostamenti all’interno della Repubblica. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi della Repubblica stessa e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
In qualsiasi caso l’apertura di un esercito In Gratibus è condizionato all’esplicito consenso del Doge.

V.2 - Il Vicario Generale della Serenissima, qualora il Patriarca fosse assente o impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, subentrerebbe temporaneamente alla cattedra patriarcale, acquisendo diritti e doveri del Patriarca..

V.3 - La Serenissima Repubblica di Venezia aiuterà i chierici a divenire parroci In Gratibus mediante un prestito (non oltre i 1000 dct) su richiesta del Patriarca di Aquileia. Questo prestito sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro parroco In Gratibus rimarrà nella Repubblica di Venezia dopo l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di cinque mesi.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, ed il Patriarca di Aquileia, quale massima autorità ecclesiastica sul territorio, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

V.5 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione (speculazione), il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello della capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella Serenissima Repubblica di Venezia.

V.6 - La Serenissima Repubblica di Venezia, solo ed esclusivamente dopo aver consultato il Consiglio Superiore della Nunziatura, può dichiarare un membro della Congregazione "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dell’immunità diplomatica nella Serenissima Repubblica di Venezia.


Firmato a Palazzo Ducale di Venezia il 10 Ottobre 1457

A nome della Serenissima Repubblica di Venezia:

Sua Serenità Sir Julian Lancaster detto "Miglia Il Sarcastico", Doge di Venezia, Barone di Soave.



Il Gran Ciambellano:

Ludovico I Della Scala detto "Nicuz"
Barone di Sona
Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia




L'Ambasciatore di Venezia presso la Santa Sede:

Messer Aulo "Ardelon" Sinclair d'Eril
Ambasciatore di Venezia presso la Nunziatura Apostolica




A nome della Santa Chiesa Aristotelica locale:

Monsignor Tebaldo Foscari, detto Heldor il randello,
Patriarca Aquileiae,
Archepiscopus Venetiae




A nome della Congregazione degli Affari del Secolo:

Padre Antonio Domenico dell'Ovo detto Andosan,
Pronunzio Apostolico della Serenissima Repubblica




Monsignor Giacomo Borgia detto "Marves",
Protonotario Apostolico,
Serenissimo Vicario Generale e Parroco di Treviso,
Docente Seminariale.




Sua Eminenza il Visconte Aaron di Nagan,
Cardinale Arcivescovo di Césarée,
Cancelliere della Nunziatura Apostolica,
Direttore del Sacro Collegio.



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MessagePosté le: Sam Avr 10, 2010 11:16 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Concordato del Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica Romana

* Preambolo

Con la presente il Regno delle Due Sicilie ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Regno delle Due Sicilie come Regno di Confessione Aristotelica e ne tutela e privilegia i Valori ed il Culto.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.
In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, la Santa Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie, solo ed esclusivamente come extrema ratio, conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

Citation:
I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno

Art. I.1 - L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della Verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 - Il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Regno delle Due Sicilie.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente l'Aristotelismo, perciò hanno una visione errata di Dio. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:

  • I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo consulto del Primate del Regno.

  • I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, luoghi (minimo una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo. Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.


I.4 : Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre del Regno delle Due Sicilie.

I.5: Il Regno delle Due Sicilie, sempre nel rispetto dei suoi sudditi, e la Santa Chiesa Aristotelica, sempre nella sua grande bontà, riconoscono a chiunque si trovi in territorio regio la facoltà di essere non credente, raccomandando fortemente di farsi battezzare in seno alla Santa Madre.


Citation:
II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno

II.1 - I due Arcivescovi del Regno, se risiedono da almeno quattro mesi al suo interno, siederanno nei rispettivi consigli provinciali a discrezione del Governatore Provinciale ed avranno voce consultativa, al fine di aiutare i governi a conformare la propria politica ai principi aristotelici. Il Primate del Regno, se risiede almeno da quattro mesi al suo interno, siederà al Consiglio Reale ed avrà potere consultivo, sempre con il fine succitato. Il Primate o gli Arcivescovi possono, se lo ritengono necessario, delegare un membro della Nunziatura Apostolica (che ha risieduto per almeno quattro mesi all'interno del Regno) a tali compiti o un sacerdote particolarmente fidato, insignito del titolo monsignorile.

II.2 - Il Primate, l'Arcivescovo o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che può compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate/Arcivescovo/delegato è tenuto ad informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum Italiae dopo averlo comunicato al Re ed al Consiglio.

II.3 - Il Re delle Due Sicilie dovrà essere intronizzato dal Primate del Regno. Egli dovrà essere battezzato, o perlomeno avere un attestato cardinalizio che lo dichiara non eretico, apostata, scomunicato o in generale nemico della Santa Chiesa Aristotelica. I fedeli spinozisti ed averroisti non sono ritenuti tali, se rientranti nelle norme di questo concordato e del Diritto Canonico.

  • II.3 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi. Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato cardinalizio che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica. I fedeli spinozisti ed averroisti non sono ritenuti tali, se rientranti nelle norme di questo concordato e del Diritto Canonico.


II.5 - Un membro del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.6 - Il Re delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nominerà un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale lo assisterà nel suo cammino. Nel caso il Re non sia aristotelico, tale chierico sarà ritenuto suo consigliere personale.

  • II.6 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nomineranno facoltativamente ciascuno un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale li assisterà nel loro cammino. Nel caso uno od entrambi i Governatori non siano aristotelici, tale chierico sarà ritenuto loro consigliere personale.


Citation:
III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici ad esser riconosciuti come validi e ad avere effetto civile.

III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate.

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e reali.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni reali. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università abruzzese ed a quella di Terra di Lavoro per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.5 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria del Regno come disturbo dell'ordine pubblico.

III.6 - Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.7 - Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Re e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito (5gg). L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Re od i suoi consiglieri ne sono stati informati per tempo (2gg).

III.8 - Il Re e/o almeno un componente del Consiglio dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale.


Citation:
IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Il Re delle Due Sicilie ed i suoi Governatori In Gratibus si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che potrebbero assumere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico e costituisce un attentato portato contro le fondamenta dell'autorità reale e religiosa.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ha il compito di trovare, interrogare e perseguire gli eretici, i blasfemi, gli stregoni, gli scismatici e i settari.

IV.3 - Dei reati:
- L'Eresia consiste nel rifiuto in tutto o in parte del Dogma Aristotelico.
- L'Apostasia consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica.
- Gli scismatici ingannano con false parole gli uomini conducendoli su sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e ratificati dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale Italiano.
- La stregoneria, che è definita come l'apprendistato e/o la pratica di riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri GDR o IG è considerato come stregoneria.
- Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che tradisce uno dei sacramenti della Chiesa Aristotelica, o che menta dopo aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle reliquie dei santi, anche in ambito civile.
- Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto governa, Aristotele e Christos, i Santi ed ingiuriare membri della Chiesa Aristotelica GDR o IG.

IV.4 - I tribunali religiosi, una volta emessa la sentenza, la trasmetteranno ai tribunali temporali del regno, che si impegneranno a rispettare il verdetto ed a applicare la pena.

IV.5 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo della provincia dell'imputato, da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal giudice della provincia dell'imputato e da un membro della CAI. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dai tre quarti dei membri, sarà insindacabile.

IV.6 - Se giudicato colpevole, un imputato può ricorrere in appello presso il tribunale pontificale dell'Inquisizione. In questo caso, il procuratore ecclesiastico trasmette l'integrità delle parti e dei documenti al tribunale Pontificio.

IV.7 - Le pene dispensate dal Tribunale Religioso sono quelle previste dal Diritto Canonico Art 4.1.

IV.8 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.


Citation:
V - I privilegi del Clero

V.1 - Gli Arcivescovi del Regno potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi della Regno stesso. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico. Essa non dovrà superare i venti membri e dovrà chiedere autorizzazione per transito, dentro e fuori i confini, per spostamento e per stazionamento al Governatore della Provincia dove si trova il reggimento. Il Governatore deciderà se concedere alla Guardia Episcopale di portare il Vessillo Provinciale per il periodo di permanenza nei suoi territori. La Guardia Episcopale ha il dovere di comunicare in anticipo i propri spostamenti al Governatore o ad un suo delegato.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno.

V.3 - Il Regno aiuterà i sacerdoti ordinati a passare dal livello secondo al terzo, impegnandosi economicamente con un prestito/dono, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

V.5 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio del Regno senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello di una capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, un Arcivescovo del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisamente più severa ed esemplare. Altrettanto, verrà vagliata l'ipotesi di espellerli dalla Congregazione degli Affari del Secolo.

V.6 - Un ecclesiastico avente un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza. Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma nel qual caso vi sia necessità, dovrà obbedire alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente il Regno.


Firmato a Napoli il 26 Agosto 1457

A nome del Regno delle Due Sicilie:

Il Re: Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno
Il Ciambellano Reale: Giovanni Montecchi detto "Giovanni89"




A nome della Santa Chiesa Aristotelica locale:

S.E. il Cardinal Primate ed Elettore Lucibello di Borbone, Arcivescovo di Terra di Lavoro.



A nome del Consiglio Superiore della Nunziatura:

Monsignor Giacomo "Marves" Borgia, Protonotario Apostolico.



Sua Eminenza il Visconte Aaron di Nagan,
Cardinale Arcivescovo di Césarée,
Cancelliere della Nunziatura Apostolica,
Direttore del Sacro Collegio.



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MessagePosté le: Lun Oct 31, 2011 8:57 am    Sujet du message: Répondre en citant

Re: Concordato tra Chiesa e Repubblica Genovese OBSOLETO - sostituito da quello firmato il 3 aprile 1468

Da weissmatten il Sab Ott 10, 2009 2:02 pm

.CONCORDATO TRA LA REPUBBLICA DI GENOVA E LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA

* Preambolo

Con la presente la Repubblica di Genova ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Repubblica di Genova come Repubblica di Confessione Aristotelica.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Repubblica di Genova o della Chiesa.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)


I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

Articolo I.1 : Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana la religione ufficiale della Repubblica di Genova. La Repubblica riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola, unica e legittima Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
La Repubblica di Genova riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 : Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Repubblica di Genova.


•I.2 bis: Tuttavia, è consentito che Averroisti o Spinozisti aprano un ed un solo luogo di culto che sarà loro nel municipio di una città a propria scelta, eccetto la capitale della Repubblica o la Sede Episcopale, ma dovranno essere autorizzati dalle autorità ecclesiastiche e temporali. Tale tolleranza non consente loro di diffondere la miscredenza mediante proselitismo al di fuori del loro luogo di culto.


I.3 - Per ricevere il permesso di pratica e predicazione del culto (In Gratibus , Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.

I.4 : La Repubblica di Genova riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre genovesi.

I.5 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.


II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

II.1 - L'Arcivescovo della Repubblica, se risiede al suo interno da almeno quattro mesi, siederà al Consiglio Repubblicano, al fine di aiutarlo a conformare la propria politica ai principi aristotelici. L'Arcivescovo si impegna a non far parte di altri consigli all'infuori di quello della Repubblica di Genova ed avrà diritto di voto per quanto riguarda materie di tipo ecclesiastico e spirituale. L'Arcivescovo può, se lo ritiene necessario, delegare un membro della Nunziatura Apostolica (che ha risieduto per almeno quattro mesi all'interno della Repubblica) a tale compito.

II.2 : L'Arcivescovo o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che possono compromettere la sicurezza della Repubblica s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso L'Arcivescovo è tenuto a informare la Curia e l'Assemblea Episcopale dopo averlo comunicato al Doge ed al Consiglio.

II.3 : Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.4 : Il Doge di Genova, che sarà intronizzato dall'Arcivescovo, i consiglieri ed i funzionari della repubblica devono essere battezzati, e se non lo sono al momento dell'elezione, dovranno esserlo entro due settimane. Ovviamente la Chiesa si impegna a garantirgli l'amministrazione del sacramento in tempi rapidissimi.

II.5 : Il Doge di Genova deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero della Repubblica.

II.6 : La Repubblica di Genova non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato.


III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 : I matrimoni aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.

III.2 : Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, sono severamente vietate nelle terre della Repubblica di Genova, sia per i fedeli che per i non fedeli.

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università genovese per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.5 : Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.6 : Almeno un rappresentante della Diocesi deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Doge e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Doge o il Consiglio ne sono stati informati per tempo.

III.7 - Il Doge e i suoi Consiglieri dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose.

III.8 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, sacerdoti o laici, e di autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria della Repubblica come disturbo dell'ordine pubblico.


IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Per la promessa canonica di intronizzazione nella Cattedrale di Genova, il Doge, come i suoi successori, si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che esse potrebbero prendere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico dal momento che costituisce una attacco alle fondamenta dell'autorità repubblicana e religiosa.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ed il Tribunale Inquisitoriale di Genova sono istituiti sul territorio della Repubblica. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e del Tribunale sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti ; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Genova.


•IV.4 bis - Le sanzioni pesanti, conformi alla Carta dei Giudici, come i roghi pubblici saranno oggetto di approvazione della Repubblica.


•IV.4 ter - Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, ed il condannato dovrà adeguarsi alla sentenza pronunciata dal giudice laico, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica.


IV.5 - I condannati potranno fare appello sulle sentenze del tribunale inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.5 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo genovese, da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal giudice della Repubblica e da un membro della CSMAO. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dai tre quarti dei membri, sarà insindacabile.




V - I privilegi del clero

V.1 - L'Arcivescovi della Repubblica potrà disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi della Repubblica stessa. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere alla Repubblica una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno della Repubblica.

V.3 - La Repubblica di Genova aiuterà i chierici a divenire parroci IG mediante un prestito/dono (non oltre i 1000 dct) su richiesta dell'Arcivescovo di Genova. Questo prestito/dono sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro parroco IG rimarrà nella Repubblica di Genova dopo l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di quattro mesi.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

V.5 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello di una capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, l'Arcivescovo della Repubblica ed il Giudice di Genova. La pena sarà decisamente più severa ed esemplare. Altrettanto, verrà vagliata l'ipotesi di espellerli dalla Congregazione degli Affari del Secolo.


Firmato a Genova il 09 / ottobre 1457

A nome della Repubblica di Genova:

Ferdinando d'Angiò, Barone di Sarzana
Doge della Repubblica di Genova



Guglielmo VIII degli Aleramici detto "Weissmatten", Conte di Rocca Barbena, Gran Ciambellano della Repubblica di Genova



A nome della Santa Chiesa Aristotelica locale:

S.E. Monsignor Alessandro III de Montemayor detto "Giarru"
Vice Primate del Santo Impero
Arcivescovo di Genova



S.E. Monsignor Ennio "Kemnos" Borromeo Pelagio
Vicario Reggente dell'Arcidiocesi di Milano



A nome della Congregazione degli Affari del Secolo:

S.E. Monsignor Giacomo Borgia detto "Marves",
Protonotario Apostolico,
Arcivescovo di Pisa,
Docente Seminariale
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Rod, Parroco di Genova, Domenicano
Vicario Generale e Ufficiale Giudiziario
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MessagePosté le: Dim Fév 19, 2012 3:20 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica Romana e la Repubblica di Firenze

Con la presente la Repubblica di Firenze ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.

Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Repubblica di Firenze come Repubblica di Confessione Aristotelica.

Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Repubblica di Firenze o della Chiesa.

Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.

Nel caso in cui le condizioni indicate dalle cinque sezioni del Concordato vengano a mancare, e che pertanto lo spirito e la normativa del Concordato vengano contraddetti, si dovrà indire al più presto una riunione amichevole a cui parteciperanno le rappresentative della Repubblica di Firenze e della Chiesa, per discutere del problema e trovare un compromesso amichevole.

Tutti i Laici ed i Chierici che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni delle cinque sezioni del Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione o un Tribunale Episcopale, può decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

Citation:

Precisazioni:

Siano considerati eterodossi tutti coloro che:

  • Palesano in pubblico la propria appartenenza ad una Eresia non-Tollerata od ad uno Scisma non-Tollerato.
  • Sono Scomunicati o Interdetti dalla Santa Chiesa Aristotelica Romana o dalle Santissima Inqisizione.
  • Celebrano culti Pagani o professano in pubblico di credere a più di una divinità.
  • Affermano in pubblico la non-esistenza di alcuna divinità.



IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)



Tale Concordato entra in vigore alla sua ratifica, e tale entrata in vigore annulla ogni precedente Concordato tra la Repubblica di Firenze e la Santa Chiesa Aristotelica.

Citation:
I - Il ruolo della Chiesa nella Repubblica di Firenze.

I.1 - Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana la religione ufficiale della Repubblica di Firenze. La Repubblica di Firenze riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola, unica e legittima Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
La Repubblica di Firenze riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2
- Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Repubblica di Firenze.


  • I.2 bis: Tuttavia, è consentito che Averroisti o Spinozisti aprano un ed un solo luogo di culto che sarà loro nel municipio di una città a propria scelta, eccetto la capitale della Repubblica o la Sede Episcopale, ma dovranno essere autorizzati dalle autorità ecclesiastiche e temporali. Tale tolleranza non consente loro di diffondere la miscredenza mediante proselitismo al di fuori del loro luogo di culto.


  • I.2 ter: Per ricevere il permesso di pratica e predicazione del culto (In Gratibus , Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione e si dovrà essere consapevoli dell’esistenza di questo concordato.



I.3 - Tutte le violazioni alle disposizioni della Sezione I sono Eresie perseguibili dai Tribunali Ecclesiastici, secondo Diritto Canonico Romano.




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II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica.

II.1 - Il Principe di Firenze, che sarà incoronato Signore di Firenze da un Arcivescovo o un Cardinale che è cittadino di Firenze, dovrà essere non-eterodosso, e compiere un giuramento sui Profeti e suoi Santi al fine di ricevere la benedizione spirituale della Santa Chiesa Aristotelica Romana.
Tutti i nobili di Firenze parteciperanno di persona o per rappresentanza a tale cerimonia, e giureranno fedeltà al Signore di Firenze, a Dio, ai Profeti ed ai Santi.

II.2
- Ogni ruolo istituzionale nella Repubblica di Firenze, sia esso In Gratebus, o Res Parendo, sarà ricoperto da non-eterodossi.(compresi i non battezzati che non incorrono nei punti della Precisazione*)

II.3 - Il Principe di Firenze deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale, scegliandolo tra il clero secolare ordinato o tra il clero regolare non oblato della Repubblica. Il Principe, entro i suoi primi venti giorni come Signore di Firenze, deve confessarsi almeno una volta.

II.4 - La Repubblica di Firenze non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia battezzato.

II.5 - Un membro del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, ma non potrà violare in tale missione i princìpi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.



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III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici ad esser riconosciuti come validi e ad avere effetto civile.

III.2 - Non siano concesse adozioni a cittadini della Repubblica di Firenze che non siano battezzati, meno che l'adottato non sia preventivamente battezzato e capace di intendere e di volere.

III.3 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, sono severamente vietate nelle terre della Repubblica di Firenze, sia per i fedeli che per i non fedeli.

III.4 - La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cerchino dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e provinciali.

III.5 - La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni provinciali.

III.6 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti.

III.7 - La nomina e la rimozione di ogni Vescovo discende dalla volontà del relativo Arcivescovo. Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo (Arci)Vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.8 L'Arcivescovo di Pisa nominerà un Decano Universitario, e costui ridistribuirà le ore concesse dal Rettore dell'università di Firenze, per lo studio delle lingue o della Via della Chiesa secondo le esigenze degli studenti della Repubblica di Firenze.
Il Decano Universitario sceglie gli inseganti e gli insegnamenti che questi terranno durante le le lezioni concesse dal Rettore dell'Università di Firenze.
Almeno sedici lezioni universitarie dell'Università della Repubblica di Firenze ogni mese saranno destinate allo studio delle lingue o della Via della Chiesa.
Viene concessa facoltà inoltre, previo accordo tra Rettore e Decano, di diminuire il numero di ore concesse alla facoltà di teologia, in casi di pericoli imminenti per la Repubblica fiorentina (stato di allarme per guerra) per l'intensificazione di materie militari.




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IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Il Signore di Firenze si impegna a contrastare l'eterodossia ed ogni forma di reato nei confronti della Santa Chiesa Aristotelica Romana, laddove questa agisca in maniera non conforme al al Diritto Canonico od al suddetto Concordato di Firenze.
Per tale motivo s'instaura una collaborazione giudiziaria tra la Congregazione della Santissima Inquisizione e la Repubblica di Firenze.
Le sentenze dei tribunali religiosi saranno applicate In Gratebus dal Tribunale In Gratebus della Repubblica di Firenze.

IV.2
- I tribunali religiosi sono:

    I Tribunali Episcopali.
    I Tribunali Inquisitori.



La Repubblica di Firenze riconosce che i poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali Episcopali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana e dalla Carta dei Giudici.
Tutte le sentenze dei Tribunali religiosi dovranno attenersi alla Carta dei Giudici.

IV.3 - La Repubblia di Firenze riconosce i suddetti reati spirituali come Disturbo dell'Ordine Pubblico; come Tradimento; e come Alto Tradimento:


  • L'Eresia Intollerata: consiste nel pubblico rifiuto, in tutto o in parte, del Dogma Aristotelico, con le eccezioni dell'articolo I.3 e delle Eresie munite di Concordato con la Chiesa Aristotelica, con validità nella Repubblica di Firenze.
    È un disturbo all'Ordine Pubblico.

  • L'Apostasia: consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte di un fedele battezzato o di un credente non-battezzato, della Fede in un Unico Dio, rivelato attraverso i Profeti Aristotele e Christos.
    È un Alto Tradimento.

  • Lo Scisma: consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte di un fedele battezzato o di un credente non-battezzato, nei confronti dell'autorità Spirituale della Santa Chiesa Aristotelica Romana nel campo della somministrazione dei sacramenti e nella Dottrina Romana, riconosciuta dalla Santa Chiesa Aristotelica Romana e ratificata dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Cenacolo Episcopale Imperiale.
    È un Tradimento.

  • La Stregoneria: consiste nell'apprendistato e/o la pratica di riti ed espedienti magici, innaturali e blasfemi. La levitazione, la lettura del pensiero, i sacrifizi di animali, i feticci blasfemi e quantaltro possa essere identificato dalla Santissima Inquisizione, dai Teologhi del Cenacolo di Roma e dai Vescovi del Cenacolo Imperiale come una forma di contratto con forze ultraterrene nemiche della Religione Aristotelica, tutto ciò è ulteriormente considerato come un potenziale atto di stregoneria.
    È un disturbo all'Ordine Pubblico.

  • La Blasfemia: consiste nel disturbare veementemente l'officiarsi delle funzioni religise, o la somministrazione dei sacramenti.
    È un disturbo all'Ordine Pubblico.

  • La Menzogna Blasfema: Consiste nel mentire o protrarre falsa testimonianza, o atti indegni ed indecorosi, a seguito di un giuramento, istituzionale o privato, in nome di Dio, dei Profeti, dei Santi, delle Sacre Scritture.
    È un Alto Tradimento.

  • La Bestemmia: Consiste nell'offesa diretta a Dio, ai Profeti, ai i Santi alle Sacre Scritture. Consiste altresì nell'ingiuriare veementemente i membri della Chiesa Aristotelica nel compiersi della loro funzione spirituale.
    È un Disturbo all'Ordine Pubblico.


Chiunque può accusare chiunque al Procuratore Ecclesiastico di una Diocesi nel territorio della Repubblica di Firenze per uno di questi reati.

Nessuna sentenza In Gratebus per questi reati sarà comprensiva di pena pecuniaria.

IV.4 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.

IV.5 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo di Firenze o di Pisa(a seconda del fatto che la contestazione avvenga nei confronti di una sentenza emanata all'interno di una o dell'altra Provincia Ecclesiastica), da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal Signore della Repubblica, dal Giudice della Repubblica e da un membro della Nobilta' fiorentina scelto in una rosa di 3 candidati, non appartenenti alla medesima famiglia, presenti fisicamente sul territorio fiorentino, voluti dall'Arcivescovo di Firenze o Pisa e indicato dal Signore di Firenze. Ogni nobile potrà partecipare ad un massimo di 3 processi. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso ed il suo verdetto, scaturito dai tre quinti dei membri, sarà insindacabile.
Si precisa che la richiesta potrà riguardare solo le pene fisiche in gratibus da infliggere all'imputato mentre per ricorsi alle pene spirituali si dovrà ricorrere alla sacra rota.



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V - I Diritti e Doveri del Clero

V.1 - I Vescovi cittadini della Repubblica di Firenze potranno disporre di un qualsiasi corpo armato scelto, se e solo se ufficialmente riconosciuto dalla Congregazione delle Sante Armate, che non agirà mai contro gli interessi della Repubblica stessa e difenderà l'incolumità fisica e spirituale dei fedeli della Repubblica di Firenze.
La Guardia Episcopale e le Sante Armate sono regolate dalle norme dal Diritto Canonico e da un apposito Trattato con la Repubblica di Firenze.

V.2 - Il Signore di Firenze deciderà se concedere alle Sante Armate di costituirsi come Esercito IG.

V.3 - La Repubblica di Firenze aiuterà i chierici a divenire parroci IG mediante un prestito (non oltre i 1000 dct) su richiesta di un Arcivescovo o di un membro della Nunziatura Apostolica.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi i seguenti:


  • Frode

  • Brigantaggio

  • Compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione

  • L’assalto ai municipi, l’assalto al castello della capitale, istigazione alla ribellione e tutti i reati che vengono a configurarsi come tradimento secondo l'ordinamento fiorentino

    Per i quali potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, l'Arcivescovo di Pisa, Roma, Siena o Firenze (a seconda del fatto che il reato avvenga all'interno di una o dell'altra Provincia Ecclesiastica) ed il Giudice di Firenze.



V.5 - I rapporti tra la Repubblica di Firenze e l'Ufficio del Gran Cameriere saranno regolati da un apposito Trattato.



Firenze , 16 Giugno 1459

Per la Repubblica di Firenze:

Anna Beatrice Merisi
Signora di Firenze




Giovanni de Medici Ridolfi
Gran Ciambellano della Repubblica fiorentina




Per la Chiesa Secolare:

L'Arcivescovo Metropolita di Firenze
Sua Eccellenza Reverendissima
Bassiano Eliogabalo Emesio Borgia



L'Arcivescovo Metropolita di Pisa
Sua Eccellenza Reverendissima
Tacuma de' Giustiniani Borgia



L'Arcivescovo Metropolita di Siena
S.E.R.SSMA Astuzia


L'Arcivescovo Vicario di Roma




Per il Consiglio Superiore della Nunziatura Apostolica

Il Cardinale Vice Cancelliere della Nunziatura Apostolica

Sua Eminenza Tully Farnese



Il Protonotario Apostolico



L'Arcinunzio Apostolico Onorario
Sua Eminenza Reverendissima Raniero Borgia detto "Quarion"

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MessagePosté le: Dim Fév 19, 2012 3:22 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica ed il Ducato di Modena

Preambolo

Con la presente il Ducato di Modena ufficializza i suoi rapporti con la Santa Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'Aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Ducato di Modena come Provincia di Confessione Aristotelica.

Questo Concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio Ducale di Modena o della Chiesa.
Il presente Concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.
Tale Concordato annulla ogni precedente trattato tra il Ducato di Modena e la Santa Chiesa Aristotelica.

Precisazioni lessicali:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

I.1- Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana la religione ufficiale del Ducato di Modena.
Il Ducato riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola, unica e legittima Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
Il Ducato di Modena riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 - Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei Municipi e negli altri edifici ed Istituzioni del Ducato di Modena.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente l'Aristotelismo, perciò hanno una visione errata di Dio. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, ed il Ducato di Modena, nel rispetto dei suoi sudditi, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:
• Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Ducato solo con il permesso congiunto dell’Arcivescovo di Ravenna e del Duca di Modena.
• È consentito che i fedeli di tali religioni tollerate aprano uno ed un solo luogo di culto che sarà loro nel municipio di una città a propria scelta, eccetto la capitale del Ducato e la sede Arciepiscopale, ma dovranno essere autorizzati dalle autorità ecclesiastiche e temporali. Tale tolleranza non consente loro di diffondere la miscredenza mediante proselitismo al di fuori del loro luogo di culto.
• Per ricevere il permesso di pratica e predicazione del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.

I.4 – Il Ducato di Modena riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui Vescovi delle terre modenesi.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce al Ducato di Modena il diritto esclusivo di esercitare, entro i confini del territorio modenese, la potestà e di guida temporale degli uomini.

I.5 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.

II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Ducato

II.1 - Il Ducato e la Chiesa modenesi, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano nel creare modi e luoghi atti al continuo e proficuo confronto, in particolare nel binomio Duca/Arcivescovo, all'assistenza e alla consultazione per conformare la politica ai principi di giustizia ed equità Aristotelica.
L'Arcivescovo può, se lo ritiene necessario, delegare nel dialogo con il Ducato un membro della Nunziatura Apostolica in sua sostituzione.
Il Duca può, se lo ritiene necessario, delegare nel dialogo con la Chiesa ravennate un membro dell’ambasciata del Ducato di Modena in sua sostituzione.

II.2 – L’Arcivescovo di Ravenna, se il Consiglio del Ducato di Modena lo ritiene opportuno, potrà sedere in Consiglio senza avere diritto di voto per aiutare quest’ultimo a legiferare e ad agire secondo i dettami dell’Unica Vera Fede.

II.3 - L'Arcivescovo o il Nunzio che, in seguito alla collaborazione con le autorità temporali, venga a conoscenza di informazioni confidenziali che possano compromettere la sicurezza del Ducato s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso L'Arcivescovo è tenuto a informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum Italiae, dopo averlo comunicato al Duca ed al Consiglio.

II.4 - Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.5 - Il Duca di Modena dovrà essere intronizzato dall’Arcivescovo.
Egli dovrà essere battezzato.
Se il Duca non fosse battezzato al momento della elezione dovrà esserlo entro quattordici giorni con cerimonia pubblica, mentre i consiglieri che non fossero battezzati, dovranno fare esplicita dichiarazione di esercitare il proprio ruolo esclusivamente per le vicende riguardanti il Ducato, esimendosi dal partecipare ad eventuali discussioni o trattazioni riguardanti la fede o su quanto previsto dal presente Concordato.
I fedeli spinozisti ed averroisti non saranno ritenuti nemici della Santa Chiesa Aristotelica se non violano le norme di questo Concordato e del Diritto Canonico.

II.6 - Il Duca di Modena deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero del Ducato.

II.7 - Il Duca di Modena non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato o per chi non sia in possesso di attestato dell’Arcivescovo di Ravenna che lo dichiari comunque meritevole.

II.8 – I nobili del Ducato di Modena non peroreranno patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato o per chi non sia in possesso di attestato dell’Arcivescovo di Ravenna che lo dichiari comunque meritevole.

II.9 - L'Assemblea Episcopale dello SRING terrà un elenco Aere Perennius della nobiltà elevata nel Ducato di Modena.

III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.

III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo sono severamente vietate nelle terre del Ducato di Modena, sia per i fedeli aristotelici che per i non fedeli.

III.3 - Un'unione more uxorio (convivenza senza matrimonio) è considerata peccaminosa e non benedetta dall'Altissimo. I figli che nasceranno da tale unione, come quelli che avverranno all'interno di matrimoni non Aristotelici di qualsivoglia tipo, sono considerati figli naturali non legittimi, ossia bastardi. Se un'unione more uxorio viene successivamente regolarizzata tramite il matrimonio, i figli verranno quindi riconosciuti come legittimi.

III.4 - Il Ducato riconosce che l'educazione della prole debba avvenire all'interno di un nucleo familiare timorato dell'Altissimo e della Santa Chiesa. Per questo motivo le coppie sposate hanno la priorità in caso di adozione. L'adozione da parte di persone non sposate è consentita, ma deve essere seguita la "Procedura di adozione per cittadini non sposati" presentata al termine di questa sezione come appendice.
In caso di annullamento di matrimonio l'adozione decade poichè il matrimonio risulta come mai celebrato. Se c'è il desiderio, da parte di un membro della coppia, di mantenere un figlio adottivo, la "Procedura di adozione per cittadini non sposati" dovrà essere applicata.
La Santa Chiesa Aristotelica è l'unica istituzione che possa rendere un'adozione valida a livello civile.

III.5 - La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e ducali.
Il Diritto Canonico regola i doveri dei parroci e di ogni altra carica ecclesiastica verso la comunità.

III.6 - La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni ducali.
Per questo motivo il Rettore assegnerà le cattedre dei corsi relativi alla via della Chiesa dando precedenza a coloro che hanno seguito la Via della Chiesa, in collaborazione con l'Arcivescovo.
Inoltre, l'Arcivescovo od un suo rappresentante avrà il ruolo di Consigliere per le Materie Ecclesiastiche all'interno dell'Università.

III.7 - Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo Vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.8 - Almeno un rappresentante della diocesi deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Duca e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Duca o il Consiglio ne siano stati informati per tempo.

III.9 - Il Duca o un rappresentante del Consiglio deve essere presente alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali ha ricevuto preventivo invito.
L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora l'Arcivescovo o il Vicario Generale ne sia stato informato per tempo.

III.10 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, sacerdoti o laici, e di autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria del Ducato come disturbo dell'ordine pubblico.

III.11 - La Chiesa riconosce l'importanza della diffusione della conoscenza, e ritiene che solo persone dalla irreprensibile condotta morale possano trasmettere nei luoghi del sapere le competenze ad essa riconducibili. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università modenese per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.12 – Il Ducato di Modena aiuterà i chierici a divenire parroci IG mediante un prestito (non oltre i 1000 ducati) su richiesta dell'Arcivescovo di Ravenna.
Questo prestito sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro parroco IG rimarrà nel Ducato di Modena dopo l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di quattro mesi.
Tale prestito assumerà la caratteristica di dono se il Duca ed il Consiglio di Modena voteranno all’unanimità, la non restituzione della somma assegnata.
Questa votazione avverrà prima dell’erogazione della somma.

III.13 – Gli Arcivescovi di Ravenna, Aquileia e Pisa si impegnano ad assegnare un membro del Clero modenese all’Esercito Ducale in qualità di Cappellano Militare, affinché possa portare conforto spirituale ai soldati. Per svolgere al meglio tale missione, egli avrà accesso alle sale alle quali hanno accesso i soldati, in modo da essere più presente tra di loro ed avere la possibilità di accompagnarli nelle loro missioni. E' fatto divieto, se il Cappellano è un Sacerdote, di prendere le armi contro un fratello aristotelico, mentre è concesso ad un Fratello Cappellano, laico, di combattere al fianco di coloro dei quali ha la cura spirituale.


Citation:
Appendice: Procedura di adozione per cittadini non sposati

I
Nel caso un cittadino di Modena non regolarmente sposato, mosso da misericordia e pietà verso un'infante ancora in fasce o verso un orfano, decidesse di prenderlo seco ed ammetterlo al proprio casato o famiglia, può farlo ma deve descrivere [in RP] nella Taverna del Ducato di Modena o in Piazza Italica:

• l'incontro con il figlio che intende adottare, in che occasione, condizioni, luogo, ecc.;
• compiere l'azione di prendere il pargolo e portarlo ad un monastero o ad una chiesa, affinchè i monaci oppure il parroco ne possano aver cura (al massimo specificare il nome del curato a cui si intende affidarlo);
• trascorso un periodo indicativo di 15/20 giorni dalla consegna del piccolo all'autorità ecclesiastica, se si è ancora intenzionati ad adottare, si dovrà fare richiesta [sempre nel RP] al parroco o al monaco che ha in custodia il piccolo, che a sua discrezione potrà richiedere da voi una prova della vostra buona fede (una donazione alla chiesa oppure ad un municipio, un pellegrinaggio verso una destinazione designata, non più distante di 3 giorni di marcia, ecc.). Il richiedente dovrà provvedere a fornire una prova dell'avvenuta missione all'autorità ecclesiastica che ha la custodia del pargolo.

II
Nel caso il richiedente sia non battezzato, una volta che avrà consegnato il pargolo al monastero/parrocchia, prima di presentare la richiesta definitiva di adozione egli dovrà procedere a seguire un corso sulla pastorale aristotelica presso un luogo che gli verrà indicato e dopo riceverà il battesimo.

III
L'adozione verrà negata a persone dichiarate eretiche dalla Santa Chiesa.

IV
Nel caso il richiedente, entro il periodo di custodia del pargolo presso l'autorità ecclesiastica, convoli a giuste nozze, potrà non attendere il termine prestabilito per la richiesta di adozione e ricevere la patria podestà sul pargolo, sempre previa attestazione del certificato di matrimonio e dopo verifica da parte del curato.



IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Per la promessa canonica di intronizzazione nella Cattedrale di Modena, il Duca, come i suoi successori, si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che esse potrebbero prendere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico dal momento che costituisce una attacco alle fondamenta dell'autorità ducale e religiosa.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ed il Tribunale Inquisitoriale di Ravenna sono istituiti sul territorio del Ducato. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e del Tribunale sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 – I reati giudicati dal Tribunale Religioso sono quelli previsti dal Diritto Canonico, riportati qui di seguito:.
Dei reati:
- Dell'Apostasia: consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica.
- Dello Scisma: inganno degli uomini attraverso false parole, conducendoli su sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e ratificato dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale Italiano.
- Della Stregoneria: è definita come l'apprendistato e/o la pratica di riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri Res Parendo o In Gratibus è considerato come stregoneria. Il reato di condivisione dell’anima (multi account) In Gratibus, per la sua particolare esecrabilità e ripugnanza, ed il bisogno di punirne i colpevoli velocemente, sarà giudicato direttamente dal Tribunale del Ducato, senza il bisogno di alcun consulto presso le autorità religiose.
- Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che menta dopo aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle reliquie dei santi, anche in ambito civile.
- Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto governa, Aristotele e Christos, i santi ed in particolare il santo protettore del Provincia o di una delle sue città o ingiuriare membri della Chiesa Aristotelica Res Parendo (RP) o In Gratibus (IG).

IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico trasmettendo, attraverso la Vidamia di Ravenna, la sentenza. In seguito, il tribunale temporale locale emetterà la propria sentenza, conforme a quella pronunciata della procura ecclesiastica.
IV. 4 bis - Le sanzioni pesanti, conformi alla Carta del Giudice, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione da parte del Ducato.
IV.4 ter - Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica ed in rispetto della Carta del Giudice.

IV.5 - I tribunali ecclesiastici hanno precedenza su quelli temporali, i primi possono dissentire dai secondi per i casi di loro competenza specificati nel punto IV.3.

IV.6 - I condannati potranno fare appello sulle sentenze del tribunale inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.7 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo ravennate, da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal giudice del Ducato e da un membro della CAI. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dai tre quarti dei membri, sarà insindacabile.

IV.8 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.

V - I privilegi del clero

V.1 – Gli Arcivescovi di Ravenna, Aquileia e Pisa potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi del Ducato stesso. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico.
I rapporti tra il Ducato di Modena e la Guardia Episcopale sono regolati da specifico Trattato.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere al Ducato una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno od all'esterno del Ducato.

V.3 - I chierici non potranno essere trascinati in tribunale se non con il patrocinio di un altro chierico.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, gli Arcivescovi di Ravenna, di Venezia e di Pisa e i Vescovi delle Diocesi presenti nel Ducato, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.
V.4 bis - Il Ducato di Modena, solo ed esclusivamente dopo aver consultato il Consiglio Superiore della Nunziatura, può dichiarare un membro della Congregazione "persona non gradita". Ciò comporta il decadimento per tale membro dell’immunità diplomatica nel Ducato di Modena.

V.5 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio del Ducato senza previa autorizzazione (speculazione), il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello della capitale, i funzionari apostolici, i Vescovi e l'Arcivescovo rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nel Ducato di Modena.

V.6 – I membri del clero saranno giudicati dal tribunale episcopale anche per crimini commessi non riguardanti la loro missione; in seguito potranno essere giudicati anche dalla giustizia civile.

V.7 - Coloro a cui viene concesso asilo presso una struttura religiosa da parte del responsabile della detta struttura sono sotto la protezione della Santa Chiesa.

V. 8 - Colui il quale sia ricercato poiché accusato di aver infranto una o più leggi modenesi, potrà ottenere asilo presso una struttura religiosa solo nel caso in cui non sia recidivo nel reato e nei reati che gli vengono contestati. In ogni caso il responsabile della struttura è tenuto, trascorsi 59 giorni, a consegnare il rifugiato alle autorità ducali.
V.8 bis - Nel caso in cui tale rifugiato, durante la sua permanenza nella struttura, venga attratto dalla vita sacerdotale, verrà personalmente esaminato dall’Arcivescovo di competenza e se la sua richiesta sarà ritenuta sincera, basata sul desiderio di servire Dio anziché sul desiderio di fuggire dalla giustizia ducale, verrà ordinato sacerdote dopo un’eventuale penitenza e sarà graziato dalla giustizia temporale.
V.8 ter - Il ricercato che abbia ottenuto asilo presso una struttura religiosa si vedrà immediatamente al di fuori della protezione della Chiesa nel momento in cui esce dalla struttura, in particolare se viene sorpreso a lasciare la città o a frequentare le Taverne In Gratibus o se viene sorpreso mentre discute con altre persone nelle Pubbliche Piazze Ducali o Cittadine, e in generale in tutti i cosiddetti Fori Res Parendo ed In Gratibus.

V.9 - L’Arcivescovo può concordare con un nobile del Ducato di Modena la donazione di un feudo con la seguente formula: le terra della signoria di XXX sono donate al Vescovo di XXX che ne diviene signore a partire dalla sua nomina all'episcopato.
Tale donazione ha valore perpetuo, a meno di diversa decisione dell'Arcivescovo, e rende autonome le terre donate dal Nobile donatario a tutti gli effetti.
Il Ducato di Modena si impegnerà a verificare che tale accordo avvenga nel pieno rispetto delle regole stabilite e darà pieno riconoscimento alla nomina.

V.10 - Il Ducato di Modena riconosce le Taverne aristoteliche quali luoghi di culto della fede aristotelica.
Per tale motivo, si impegna (attraverso le singole Municipalità) a sostenere economicamente i costi settimanali di tali taverne, almeno nelle città di Modena, Mirandola e Guastalla.
Se la taverna aristotelica non avrà fondi a sufficienza per pagare la tassa settimanale, richiederà un contributo al Sindaco, il quale dovrà fornirli (tramite mandato ovvero tramite scambio di merce) entro 48 ore dalla richiesta.
Nel caso il Sindaco sia impossibilitato al pagamento, verrà sostituito dallo Sceriffo.
L'aiuto economico non potrà eccedere l'importo della tassa settimanale.

V.11 - Per qualsiasi dubbio interpretativo del presente Concordato fanno fede, quali fonti, il Diritto Canonico, il Dogma Aristotelico, La Carta dei Giudici e le Leggi Ducali in vigore.



Firmato a Modena il giorno 05 del mese di dicembre dell’anno di grazia MCDLVIII

Per il Ducato di Modena

Giovanni Marcolando Borromeo
Duca di Modena





Per la Santa Chiesa Aristotelica:

S.E. Rev.ma Mons. Ennio "Kemnos" Borromeo Pelagio
Arcivescovo Primate del Concilio Episcopale del Santo Impero
Arcivescovo Metropolita di Ravenna




S.Beat. Emin.ma Frà Tebaldo Foscari detto Heldor il randello
Cardinale Elettore ed Inquisitore Italico
Patriarca Metropolita di Aquileia
Arcivescovo delle Venezie
Padre Generale dell'Ordine di San Domenico




Arcivescovo di Pisa
S.E.Monsignor Tacuma de' Giustiniani
vice primate imperiale
sottosegretario apostolico italico
arcivescovo metropolita di Pisa



Protonotario Apostolico
S.E. Rev.ma Cardinal Raniero Borgia detto "Quarion
Cardinal-Primate degli Stati Pontifici e del Mezzogiorno D'italia
Vicarius Urbis
Protonotario Apostolico
Missus Inquisitionis


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MessagePosté le: Dim Fév 19, 2012 3:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica ed il Ducato di Milano

Con la presente il Ducato di Milano ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'Aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Ducato di Milano come Provincia di Confessione Aristotelica.

Questo Concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio Ducale di Milano o della Chiesa.
Il presente Concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.
Tale Concordato annulla ogni precedente trattato tra il Ducato di Milano e la Santa Chiesa Aristotelica.

Precisazioni lessicali:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Ducato

I.1 - Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana la religione ufficiale del Ducato di Milano. Il Ducato riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola, unica e legittima Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
Il Ducato di Milano riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 - Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Ducato di Milano.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente l'Aristotelismo, perciò hanno una visione errata di Dio. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, ed il Ducato di Milano, nel rispetto dei suoi sudditi, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:
• Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Ducato solo con il permesso degli Arcivescovi di Milano e Ravenna, previo consulto del Duca di Milano.
• È consentito che i fedeli di tali religioni tollerate aprano uno ed un solo luogo di culto che sarà loro nel municipio di una città a propria scelta, eccetto la capitale del Ducato e sede Arcivescovile, ma dovranno essere autorizzati dalle autorità ecclesiastiche e temporali. Tale tolleranza non consente loro di diffondere la miscredenza mediante proselitismo al di fuori del loro luogo di culto.
• Per ricevere il permesso di pratica e predicazione del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.

I.4 - Il Ducato di Milano riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre milanesi.

I.5 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.


II - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Ducato

II.1 - dell'Aristotelismo del Duca eletto

II.1.1
Il Credo Aristotelico, in quanto unica Vera Via alla salvezza, dev'essere la stella guida nella gestione del Ducato di Milano. Non esiste infatti benessere materiale se quello spirituale non è presente.
Il Duca di Milano, come massimo rappresentante del Ducato che governa, ne è il primo garante. Per questo motivo il Duca di Milano deve appartenere alla comunità dei fedeli (essere battezzato) oppure deve possedere un attestato ufficiale, firmato dagli Arcivescovi di Milano e Ravenna e da lui medesimo, in cui egli riconosce l'autorità della Chiesa Aristotelica come religione ufficiale dello Stato e giura di combattere eresia e blasfemia, e gli Arcivescovi lo dichiarano idoneo a governare il Ducato.

II.1.2
Nel caso in cui le condizioni indicate dal precedente paragrafo vengano a mancare, il presente Concordato verrà immediatamente rimesso in discussione. Si dovrà indire al più presto una riunione a cui parteciperanno il Duca, l'Arcivescovo, e chiunque essi desiderino, per discutere del problema e trovare una soluzione.

I Consiglieri di Fede Aristotelica che hanno contribuito all'elezione di un Duca non soddisfacente le condizioni del precedente paragrafo devono essere consapevoli che la Chiesa può decidere di aprire un'istruttoria per giudicare le loro azioni.

II.1.3
I Consiglieri ducali non battezzati dovranno possedere un attestato arcivescovile di stima (nulla osta) altrimenti non potranno assumere alcun incarico in Consiglio, a meno che non vi sia penuria (permanente o temporanea) di Consiglieri ducali battezzati.


II.2 - della compatibilità tra uomini di Chiesa ed incarichi temporali

Come indicato dall'Enciclica "De Politeïa et Ecclesia", un membro del clero che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà. In questi casi è consigliabile chiedere sempre l'esplicito permesso dell’Arcivescovo.
Egli non potrà violare in tale missione i princìpi della Vera Fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria, ossia compiere degli atti che vanno contro i dettami descritti dal dogma e dal diritto canonico.

Questo articolo si integra con le indicazioni date dal Primo Concilio della Santa Chiesa Aristotelica Italiana, che stabilisce che un parroco e un Vescovo non si devono candidare a sindaco, a meno di situazioni di eccezionale gravità stabilite dall’Arcivescovo, e un Arcivescovo non si deve candidare al Consiglio ducale.


II.3 - del rappresentante della Chiesa Aristotelica nel Consiglio ducale

II.3.1
In caso il Duca non sia un fedele aristotelico, egli si impegna a chiamare l'Arcivescovo di Milano a sedere in Consiglio ducale, per consigliarlo in merito a questioni religiose e morali.
Nel caso il Duca sia battezzato, l'Arcivescovo di Milano siederà nel Consiglio ducale se il Duca lo riterrà opportuno.

II.3.2
L'Arcivescovo si impegna a non far parte di altri Consigli all'infuori di quello del Ducato di Milano.
L'Arcivescovo può, se lo ritiene necessario, delegare un membro della Nunziatura Apostolica che ha risieduto per almeno quattro mesi all'interno del Ducato in sua sostituzione. Tale delegato dovrà avere l'approvazione del Duca.


II.4 - dei diritti e doveri degli uomini di Chiesa in Consiglio ducale

Persone appartenenti alla gerarchia ecclesiale possono accedere alle sale del Consiglio ducale in due modi: come rappresentante ecclesiastico ufficiale, secondo le modalità descritte dall'articolo II.3 del presente Concordato, o come Consiglieri in liste di partito regolarmente eletti, secondo l’articolo II.2 del presente Concordato.

Esse sono nella situazione speciale di avere dei doveri verso due istituzioni distinte: la Santa Chiesa Aristotelica e il Ducato di Milano. Per evitare conflitti di interesse e di coscienza si definiscono qui di seguito i rispettivi diritti e doveri.

II.4.1
L'eventuale rappresentante ecclesiastico nel Consiglio ducale dovrà giurare secondo il testo riportato qui di seguito. Egli si impegna pertanto a non rivelare mai informazioni che possano compromettere la sicurezza del Ducato, pena l'accusa di Alto Tradimento.

Nel caso in cui apprenda in Consiglio informazioni di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, dovrà indicare la natura del problema al Duca ed ai Consiglieri e cercare di trovare una soluzione in accordo con essi. Se i problemi persistono, è tenuto a informare la Curia ed il Cenacolum Episcoporum Italiae dopo averlo comunicato al Duca ed al Consiglio, ed eventualmente informare la popolazione milanese della presenza di atteggiamenti antiaristotelici in Consiglio ducale, spiegando la situazione nelle sue linee generali.

Se il Duca ritiene che il rappresentante aristotelico abbia abusato della sua posizione per diffondere dati sensibili, potrà chiedere l'apertura di un procedimento civile, presso il Tribunale ducale, ed ecclesiale, chiedendo una verifica del caso presso il Viceprimate Italico dello SRING.

Citation:
Giuramento per il rappresentante ecclesiastico
Io, ..., come rappresentante ufficiale della Santa Chiesa Aristotelica nel Consiglio del Ducato di Milano, giuro che mi adopererò al massimo delle mie facoltà per il Bene del popolo di Milano, nel rispetto delle sue istituzioni e dei dettami di Santa Chiesa, seguendo le indicazioni contenute nel Concordato.


II.4.2
Un membro della Chiesa che, tramite regolari elezioni ducali, arrivi a sedere in Consiglio, deve giurare fedeltà al Duca e al Ducato e manterrà la segretezza sui temi discussi nelle sale del Consiglio secondo i termini stabiliti dalla legislazione ducale per i consiglieri eletti.

Nel caso in cui apprenda in Consiglio informazioni di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, egli seguirà le indicazioni del rappresentante ecclesiastico, e non potrà comunicare in prima persona al di fuori del Consiglio.

Se non vi è alcun rappresentante ecclesiastico in Consiglio, egli potrà svolgerne le funzioni come indicato nel paragrafo precedente.
Nel caso vi siano più membri della Chiesa eletti, in questo particolare frangente è necessario che parlino con una voce sola in difesa della Chiesa, e pertanto occorre che si consultino tra loro prima di ogni intervento. In caso di contrasti potranno chiedere al Duca di parlarne con una figura imparziale e di comprovata autorità (si consiglia il confessore personale del Duca) per un parere di terzi. Questi non potrà parlare di tale discussione ad alcuno, come sotto il segreto della confessione.


II.5 - della presenza di ecclesiastici nei Consigli cittadini

È fortemente auspicabile che il Vescovo (o, se la città non è sede vescovile, il parroco) sieda nel Consiglio Comunale della sua città, se esiste, in modo da aiutare il sindaco a conformare la politica cittadina ai principi aristotelici. Costui può, se lo ritiene necessario, delegare un chierico che ha risieduto almeno per quattro mesi nella città in sua sostituzione.


II.6 – del confessore personale del Duca

Se il Duca è Aristotelico, dovrà nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero del Ducato, con cui confidarsi e chiedere consiglio quando lo ritiene opportuno.
Il confessore ducale non siederà in Consiglio Ducale, a meno che non lo voglia il Duca.


II.7 - delle perorazioni araldiche dei nobili milanesi

II.7.1
Al momento di proporre patenti di nobiltà, il Duca è tenuto a ricordare che la Fede non è un valore secondario. Per tale motivo è fortemente auspicabile che egli si informi della condotta morale dei candidati che intende proporre, presso i Vescovi delle Diocesi di residenza dei candidati (o, in loro mancanza, ai parroci).

Nel caso il Duca proponga un nome che ha avuto parere negativo, l'Arcivescovo di Milano o Ravenna ha la possibilità di informare il Collegio di Araldica della situazione.

II.7.2
I nobili del ducato di Milano sono consapevoli dell’importanza che ha l’Aristotelismo, religione ufficiale, agli occhi dell’Imperatore. Per questo motivo essi, prima di perorare ufficialmente una causa di nobilato presso il Collegio Araldico Imperiale Italofono, sono tenuti a chiedere il parere del Vescovo (o, in sua mancanza, del parroco) della diocesi in cui risiede il loro candidato.

Come nel caso del paragrafo precedente, tale parere non sarà vincolante ma l'Arcivescovo può informare il Collegio di Araldica della contrarietà del clero verso tale nome.

III - Del ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi a livello civile.
Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, sono severamente vietate nelle terre del Ducato di Milano, sia per i fedeli Aristotelici che per i non fedeli.

III.2 - Un'unione more uxorio (convivenza senza matrimonio) è considerata peccaminosa e non benedetta dall'Altissimo. I figli che nasceranno da tale unione, come quelli che avverranno all'interno di matrimoni non Aristotelici di qualsivoglia tipo, sono considerati figli naturali non legittimi, ossia bastardi. Se un'unione more uxorio viene successivamente regolarizzata tramite il matrimonio, i figli verranno quindi riconosciuti come legittimi.

III.3 - Il Ducato riconosce che l'educazione della prole debba avvenire all'interno di un nucleo familiare timorato dell'Altissimo e della Santa Chiesa. Per questo motivo le coppie sposate hanno la priorità in caso di adozione. L'adozione da parte di persone non sposate è consentita, ma deve essere seguita la "Procedura di adozione per cittadini non sposati" presentata al termine di questa sezione come appendice.
In caso di annullamento di matrimonio l'adozione decade poichè il matrimonio risulta come mai celebrato. Se c'è il desiderio, da parte di un membro della coppia, di mantenere un figlio adottivo, la "Procedura di adozione per cittadini non sposati" dovrà essere applicata.
La Santa Chiesa Aristotelica è l'unica istituzione che possa rendere un'adozione valida a livello civile.

III.4 - La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e ducali.
Il Diritto Canonico regola i doveri dei parroci e di ogni altra carica ecclesiastica verso la comunità.

III.5 - Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò di cui è venuto a conoscenza a seguito del Sacramento della Confessione.

III.6 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica.

III.7 - La Chiesa riconosce l'importanza della diffusione della conoscenza, e ritiene che solo persone dalla irreprensibile condotta morale possano trasmettere nei luoghi del sapere le competenze ad essa riconducibili. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università milanese per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.8 - Almeno un rappresentante dell’alto clero milanese dovrà assistere alle manifestazioni organizzate dal Duca e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Duca ne sia stato informato per tempo.
Parimenti, il Duca e i suoi Consiglieri, se battezzati, dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali hanno ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora l’Arcivescovo o il Vicario Generale ne sia stato informato per tempo.

III.9 – Gli Arcivescovi di Milano e Ravenna si impegnano ad assegnare un membro del Clero milanese, se richiesto, ad ogni Compagnia Militare Milanese riconosciuta dal Ducato di Milano in qualità di Cappellano Militare, affinché possa portare conforto spirituale ai soldati.

III.10 - In caso di conflitti (scontri dell'esercito con briganti o guerre ufficialmente dichiarate) la Chiesa Aristotelica Romana garantisce che i membri del clero daranno supporto allo Stato nella maniera che gli stessi ed i loro Arcivescovi riterranno più opportuna, dalla cura delle anime sul campo di battaglia alla partecipazione diretta agli scontri, in accordo alle disposizioni concordate col Duca stesso o, in sua vece, con il Capitano delle armate ducali.

Citation:
Appendice: procedura di adozione per cittadini non sposati

I
Nel caso un cittadino di Milano non regolarmente sposato, mosso da misericordia e pietà verso un'infante ancora in fasce, decidesse di prenderlo seco ed ammetterlo al proprio casato o famiglia, può farlo ma deve descrivere [in RP] nella Taverna del Ducato di Milano o in Piazza Italica, che contenga i seguenti passi:

• l'incontro con il figlio che intende adottare, in che occasione, condizioni, luogo, ecc.;
• compiere l'azione di prendere il pargolo e portarlo ad un monastero o ad una chiesa, affinchè i monaci oppure il parroco ne possano aver cura (al massimo specificare il nome del curato a cui si intende affidarlo);
• trascorso un periodo indicativo di 15/20 giorni dalla consegna del piccolo all'autorità ecclesiastica, se si è ancora intenzionati ad adottare, si dovrà fare richiesta [sempre nel RP] al parroco o al monaco che ha in custodia il piccolo, che a sua discrezione potrà richiedere da voi una prova della vostra buona fede (una donazione alla chiesa oppure ad un municipio, un pellegringgio verso una destinazione designata, non più distante di 3 giorni di marcia, ecc.). Il richiedente dovrà provvedere a fornire una prova dell'avvenuta missione all'autorità ecclesiastica che ha la custodia del pargolo.

II
Nel caso il richiedente sia non battezzato o apostata, una volta che avrà consegnato il pargolo al monastero/parrocchia, prima di presentare la richiesta definitiva di adozione egli dovrà procedere a seguire un corso sulla pastorale aristotelica presso un luogo che gli verrà indicato e dopo riceverà il battesimo.

III
L'adozione è proibita a persone dichiarate eretiche dalla Santa Chiesa.

IV
Nel caso il richiedente, entro il periodo di custodia del pargolo presso l'autorità ecclesiastica, convoli a giuste nozze, potrà non attendere il termine prestabilito per la richiesta di adozione e ricevere la patria podestà sul pargolo, sempre previa attestazione del certificato di matrimonio e dopo verifica da parte del curato.



IV - Della giustizia della Chiesa

IV.1 - La Santissima Inquisizione ed il Tribunale Inquisitoriale di Milano sono istituiti sul territorio del Ducato. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e del Tribunale sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.2 - Il Tribunale Inquisitoriale è competente nei casi di: eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture o sulle reliquie dei Santi Aristotelici.

IV.3 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Milano.
Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, oppure questa preveda delle pene IG, il Duca e i suoi Consiglieri si impegnano a prestare ausilio alla procura ecclesiastica aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico", se richiesto dalla Chiesa.

IV.4 - I condannati potranno fare appello sulle sentenze del tribunale inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma. Si specifica che la CAI non ha alcuna voce per quanto riguarda procedimenti giudiziari religiosi.

IV.5 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall’Arcivescovo di residenza dell'imputato, dal Duca, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice del Ducato. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.


V - Dei privilegi del clero

V.1 – Gli Arcivescovi di Milano e Ravenna potranno disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi del Ducato stesso. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico.

V.2 - I chierici aristotelici potranno richiedere al Ducato una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Ducato.

V.3 – Il Ducato di Milano potrà aiutare i fedeli che vogliono diventare teologi [passare al livello 3 Via della Chiesa], con lo scopo successivo di assumere un ruolo ufficiale all'interno della Santa Chiesa, mediante un prestito oppure un dono (non oltre i 1000 dct) su richiesta dell'Arcivescovo di Milano o di quello di Ravenna, se fatta per parrocchie ricadenti sotto l’autorità del Ducato di Milano.
Questo prestito/dono sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro teologo rimarrà nel Ducato di Milano dopo l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di quattro mesi.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica sono riconosciuti come Ambasciatori della Santa Sede.

V.5 – I membri del Clero Aristotelico e i funzionari della Nunziatura Apostolica non saranno processabili dal Tribunale temporale per reati commessi riguardanti la propria missione. Sarà competente in questo caso solo il Tribunale Ecclesiastico dell’Arcidiocesi.
V.5.1 – Nel caso in cui il reato nulla abbia a che fare con lo svolgimento del proprio ministero, dunque nei casi di speculazione, schiavismo, brigantaggio, assalto ai municipi o assalto al castello della capitale, i membri dell'alto clero ed i funzionari della Nunziatura Apostolica saranno giudicati da un Tribunale composto dal giudice del Ducato e da un funzionario della Santissima Inquisizione; il verdetto di tale Tribunale, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.
Per i membri del basso clero la giustizia civile seguirà il suo corso consueto. È comunque consigliabile, particolarmente in caso di dubbio sulle motivazioni dell'atto, che venga sentita l'opinione dei superiori dell'ecclesiastico incriminato per un consulto.


Fatto in Milano, il vigesimoquarto giorno del quinto mese dell'anno MCDLVIII

Per il Ducato di Milano
Maria Jolanda Stibbert
Duchessa di Milano
Baronessa di Bellusco


Per il Ducato di Milano
Perlesvaus della Groana del Grillo
Ministro dei rapporti con la Chiesa
Barone di Castelcorniglio



Per la Santa Chiesa Aristotelica Universale Romana

S.E. Mons. Ennio "Kemnos" Borromeo Pelagio
Arcivescovo Metropolitano di Milano


S.E. Saintgermain degli Ordelaffi
Arcivescovo di Ravenna


Per il Consiglio Superiore della Nunziatura Apostolica

Tully de Nivellus de Sparte
Protonotaire Apostolique
Seigneur d'Arborio et de Sonnaz


Segretariato Apostolico Italico
S.E. Mons. Raniero Borgia detto "Quarion"
Vice Primate del CESE
Arcivescovo Metropolita di Pisa
Segretario Apostolico per le terre Italiche
Missus Inquisitionis


Per gli Uffici locali della Nunziatura Apostolica

S.E. Mons. Edoardo "Egal" Borromeo Galli
Nunzio Apostolico presso il Ducato di Milano
Vicario Generale dell'Arcidiocesi Metropolita di Milano



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MessagePosté le: Dim Fév 19, 2012 3:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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CONCORDATO TRA LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA ROMANA ED UNIVERSALE E LA REPUBBLICA DI SIENA

* Preambolo

Con la presente la Repubblica di Siena ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale, riconosce l'Aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Repubblica di Siena come Repubblica di Confessione Aristotelica.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Repubblica di Siena o della Chiesa.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)


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I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

I.1 : Il presente Concordato fa della religione Aristotelica la religione ufficiale della Repubblica di Siena. La Repubblica riconosce quindi la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola ed unica Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
La Repubblica di Siena riconosce l'esistenza della Santa Sede con tutte le sue istituzioni e la Provincia Ecclesiastica di Siena governata dall'Arcivescovo Metropolita di Siena.

I.2 : Il solo culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne e nei fori, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Repubblica di Siena.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata dell'Altissimo Onnipotente, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e la Repubblica di Siena, nel rispetto dei suoi cittadini, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:

* I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio della Repubblica solo con il permesso del Signore, previa richiesta all'Arcivescovo di Siena e sua autorizzazione scritta.

* I.3 ter - Le comunità di questi culti potranno praticare, predicare e fare proselitismo solo secondo le indicazioni dell'Arcivescovo di Siena, previo consulto del Signore. In ogni caso, per ricevere il permesso di pratica, predicazione e proselitismo del culto (In Gratibus , Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta con dichiarazione scritta pubblica la Chiesa Aristotelica come istituzione, e gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare d'esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.

I.4 : La Repubblica di Siena riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre senesi. Nonché la potestà sulla Provincia Ecclesiastica di Siena.

I.5 : La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità della Repubblica di Siena nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essa governa.

I.6 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dall'autorità temporale.





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II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

II.1 - L'Arcivescovo di Siena, se cittadino senese, potrà sedere, su concessione del Signore, nel Consiglio Repubblicano, al fine di aiutarlo a conformare la sua politica ai principi aristotelici. L'Arcivescovo si impegna a non far parte di altri Consigli all'infuori di quello della Repubblica di Siena ed il Consiglio Senese avrà facoltà di accordargli il diritto di voto.

II.1bis- Il Signore di Siena, se in comunione con la Chiesa, potrà sedere, su concessione dell'Arcivescovo, nel Consiglio Arcidiocesano, al fine di aiutarlo a conformare la sua azione sociale alle leggi della Repubblica. Il Signore si impegna a non far parte di altri consigli all'infuori di quello dell'Arcidiocesi Metropolitana di Siena ed il Consiglio Arcidiocesano avrà facoltà di accordargli il diritto di voto.

II.2 - L'Arcivescovo che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che possono compromettere la sicurezza della Repubblica s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, nonché il dogma e la dottrina aristotelici, in questo caso l'Arcivescovo è tenuto a informare la Curia e l'Assemblea Episcopale dello SRING, dopo averlo comunicato al Signore ed al Consiglio.

II.3 - Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria. Per quanto non contemplato da questo Concordato, difronte a tale incompatibilità, il chierico lascerà l'incarico temporale.

II.4 - Il Signore di Siena, che sarà incoronato dall'Arcivescovo, ed i consiglieri della Repubblica devono essere battezzati, e, se non lo sono al momento dell'elezione, dovranno esserlo entro una settimana, poichè rappresentano in pubblico la Repubblica di Siena, incarnando i valori ed i precetti Aristotelici.

II.4bis- Nel caso in cui persistano Consiglieri non battezzati, l'Arcivescovo Metropolita di Siena, dietro loro impegno scritto a non operare contro la Dottrina ed il Dogma Aristotelici, impartirà la benedizione, scritta, a che operino proficuamente per il bene della collettività.

II.5 - Il Signore di Siena nomina al principio del suo mandato un confessore personale scelto tra il Clero della Repubblica di Siena.

II.6 - Il Signore di Siena non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato, né per chi sia scomunicato o indagato dalla Santa Inquisizione.

II.7 - L'Assemblea Episcopale dello SRING terrà un elenco aere perennius della nobiltà elevata nella Repubblica di Siena ed in quanti ducati abbiano lo stesso accordo.

II.8 - Il Signore di Siena, su invito dell'Arcivescovo Metropolita di Siena, si fa garante, presso il Collegio d'Araldica Italofono, a che tali informazioni vengano trasmesse all'Assemblea Episcopale dello SRING.

II.9 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte II saranno considerate come un atto di apostasia e perseguite come reato di Disturbo dell'Ordine Pubblico dalla giustizia temporale.




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III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 : I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.

III.2 : Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, per i fedeli della Santa Chiesa Aristotelica sono severamente vietati sulle terre della Repubblica di Siena.

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università senese per tutti i corsi relativi alla "Via della Chiesa".

III.5 : Ogni chierico aristotelico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.6 I Vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del Clero della loro Diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti.
Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria della Repubblica come disturbo dell'ordine pubblico.

III.7 : Almeno un rappresentante della diocesi deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Signore di Siena e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Signore di Siena o il Consiglio ne siano stati informati per tempo.

III.8 - Il Signore di Siena e i suoi Consiglieri dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali hanno ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora l'Arcivescovo o il Vicario Generale ne sia stato informato per tempo.

III.9 – Le Adozioni in seno alla Chiesa Aristotelica sono le uniche riconosciute come valide.
Nel caso un singolo, o una famiglia, volesse adottare un infante o un cittadino già maggiorenne, lo farà sotto la guida spirituale del parroco della città di residenza del cittadino adottante o, su dispensa del Vescovo, presso altra parrocchia aristotelica o monastero riconosciuto.
Ad adozione avvenuta, il padre spirituale che ha seguito l'adozione, rilascerà attestazione di testimonianza di quanto avvenuto.

III.10 – L'Esercito Repubblicano accoglierà cappellani aristotelici. L'Arcivescovo di Siena si impegna ad assegnare almeno un membro del Clero senese, cittadino senese, all’Esercito Repubblicano in qualità di Cappellano Militare, affinché possa portare conforto spirituale ai soldati. Per svolgere al meglio tale missione, egli avrà accesso alle sale alle quali hanno accesso i soldati, in modo da essere più presente tra di loro ed avere la possibilità di accompagnarli nelle loro missioni. E' fatto divieto, se il Cappellano è un Sacerdote, di prendere le armi contro un fratello aristotelico, mentre è concesso ad un Fratello Cappellano, laico, di combattere al fianco di coloro dei quali ha la cura spirituale.

III.11 - La Repubblica di Siena riconosce il diritto d'asilo presso la Santa Chiesa Aristotelica Romana a coloro i quali ne abbiano fatta richiesta ed essa sia stata concessa dal responsabile della struttura religiosa riconosciuta presso la quale è stata presentata detta richiesta di protezione.L'Asilo non potrà protarsi per oltre trenta giorni consecutivi, esso costituisce di fatto una sospensione della condanna ed inibisce al reo qualunque azione esterna alla struttura ospitante eccetto che il diritto-dovere di comparire in giudizio.

III.12 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte III saranno considerate come un atto di apostasia e perseguite come reato di Disturbo dell'Ordine Pubblico dalla giustizia temporale.



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IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Per la promessa canonica di intronizzazione nella Cattedrale di Siena, il Principe, come i suoi successori, si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che esse potrebbero prendere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ed il Tribunale Inquisitoriale di Siena sono istituiti sul territorio della Repubblica. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e del Tribunale sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 - L'Inquisizione, gli Arcivescovi e l'Assemblea Episcopale dello SRING collaboreranno con la giustizia della Repubblica al fine di ottenere la concordia e l'armonia tra i cittadini fedeli aristotelici, combattere le minacce alla società civile e provvedere alla salvezza delle anime.

IV.5 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Siena.

* IV.4 bis - Le sanzioni pesanti, conformi alla Carta dei Giudici, come i roghi pubblici saranno oggetto di approvazione della Repubblica.

* IV.4 ter - Nel caso il tribunale episcopale non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, ed il condannato dovrà adeguarsi alla sentenza pronunciata dal giudice laico, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica.

IV.5 - I tribunali episcopali hanno precedenza su quelli temporali, i primi possono dissentire dai secondi per i casi di loro competenza.

IV.6 - I condannati potranno fare appello: sulle sentenze del Tribunale Episcopale, alla Rota Apostolica; sulle sentenze del tribunale inquisitoriale, al Tribunale Pontificio. Entrambi a Roma.

IV.7 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo senese, da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal giudice della Repubblica o da un membro della Consulta Giuridica Senese. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dai tre quarti dei membri, sarà insindacabile.

IV.8 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.

IV.9 - Le pene dispensate dal Tribunale Religioso sono quelle previste dal Diritto Canonico, riportate qui di seguito:.
Dei reati:
- L'Apostasia consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica.
- Gli scismatici ingannano con false parole gli uomini conducendoli su sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e ratificati dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale Italiano.
- La stregoneria, che è definita come l'apprendistato e/o la pratica di riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri Res Parendo o In Gratibus è considerato come stregoneria.
- Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che menta dopo aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle reliquie dei santi, anche in ambito civile.
- Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto governa, Aristotele e Christos, i santi ed in particolare il santo protettore del Provincia o di una delle sue città o ingiuriare membri della Chiesa Aristotelica Res Parendo o In Gratibus.

IV.11 - La procedura tradizionale:
L'Arcivescovo, dopo aver avvertito l'autorità giudiziaria ed il Signore di Siena, può istituire un procuratore episcopale.
Il procuratore episcopale ha in carico l'istruzione del processo, che conduce in segreto.
Raccoglie le prove, interroga le parti ed i testimoni, e raccoglie le confessioni.
Giudica l'opportunità di incriminare, redige e fa lettura dell'atto d'accusa.
Le autorità del tribunale della Provincia, ricevute le prove, procederanno ad allestire il processo civile il cui verdetto sarà pronunciato e ratificato In Gretibus da una commissione che riunisca un Arcivescovo ed il Giudice della Repubblica.
Tale commissione, Res Parendo, è detta Tribunale Religioso.
Se un imputato durante un processo civile si dimostrasse uno spergiuro il giudice civile sarebbe tenuto a segnalare all'Arcivescovo la cosa in modo che questi possa indire il Tribunale Religioso.
Qualora la Curia Romana in persona dovesse pronunciare una accusa di stregoneria, apostasia, scisma o bestemmia dopo indagine della Santissima Inquisizione Romana, allora la pena inflitta dal Tribunale Religioso dovrebbe essere esemplare.

IV.12 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte IV saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.





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V - Le prerogative del clero senese

V.1 - L'Arcivescovo Metropolita di Siena potrà disporre di corpi armati riconosciuti dalla Chiesa e regolamentati dalle norme del Dritto Canonico, che non agiranno mai contro gli interessi della Repubblica stessa. La Repubblica s'impegna a stipulare appositi concordati specifici con i corpi armati indicati dall'Arcivescovo Metropolita di Siena.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere alla Repubblica una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno della Repubblica.

V.3 - La Repubblica di Siena si impegna ad aiutare i chierici a divenire parroci IG mediante un prestito (non oltre i 1000 ducati) su richiesta dell'Arcivescovo di Siena. Questo prestito potrà essere convertito, tutto o in parte, in dono. Tali agevolazioni vincoleranno il futuro parroco IG a rimanere nella Repubblica di Siena dopo l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di quattro mesi. Questi dovrà altresì non essersi macchiato di alcun crimine grave nei confronti della Repubblica. Il debito andrà saldato entro i termini dettati all'atto dall'erogazione o ne risponderà egli personalmente per come stabilito da questo Concordato. il dono andrà definito tale all'atto dell'erogazione del prestito.

V.3bis - A discrezione del Consiglio, e solo se non vi siano presenti candidati al sacerdozio già cittadini senesi, su richiesta dell'Arcivescovo di Siena, il prestito (questa volta non oltre 500,00 dct) con l'opzione di dono potrà essere concesso a quel chierico, già Teologo IG, che prenderà residenza presso una delle città senesi per operare presso la locale parrocchia e ve la manterrà per almeno quattro mesi.

V.4 - I chierici aristotelici non potranno essere trascinati in tribunale se non con il patrocinio di un altro chierico.

V.5 - La Repubblica si impegna a cercare di velocizzare la vendita di beni immobili di sacerdoti che debbano prendere in carica la direzione di una parrocchia ricadente entro la repubblica tramite affissioni nei municipi di avvisi pubblici all'acquisto dei suddetti beni.

V.6 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

V.7 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello di una capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, un Arcivescovo del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisamente più severa ed esemplare. Inoltre, verrà vagliata l'ipotesi di espellerli dalla Congregazione degli Affari del Secolo.

V.8 - Un chierico aristotelico avente un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza. Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma nel qual caso vi sia necessità, dovrà obbedire alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente la Repubblica.

V.9 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte V saranno considerate come un atto di apostasia e perseguite come reato di Disturbo dell'Ordine Pubblico dalla giustizia temporale.





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VI - Dell'utilizzo di alcune strutture della Repubblica

VI.1 - La Repubblica, su richiesta dell'Arcivescovo di Siena, concederà la costruzione di navi di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino equiparabili alle navi repubblicane. Tali navi, su richista del Consiglio Repubblicano, concorreranno a supportare la Repubblica in caso di necessità fino ad annullamento Concordato e saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane. L'Arcivescovo di Siena si rivolgerà a cantieri navali non senesi solo se la tipologia di nave richiesta non è disponibile per limitazioni IG del porto.

VI.2 - La Repubblica garantisce l'approdo alle navi il cui uso rientra nel presente Concordato, sia a quelle armate nei cantieri senesi, sia a quelle di altra provenienza e che si rendano disponibili ad eventuali necessità della Repubblica. Tale garanzia è da intendersi estesa all'approdo circoscritto al tempo utile per completare le manovre di sbarco e imbarco di passeggeri, o di riparazione del natante. l'Arcivescovo di Siena, perorerà il soccorso di navi senesi, presso qualunque porto aristotelico.

VI.3 - L'Arcidiocesi, usufruirà della Banca Senese, ovvero, delle casse del Castello di Siena, o dei municipi, per depositare eventuali somme di denaro, o merci, nei tempi e nei modi che verranno specificati in un apposito regolamento, ad integrazione del presente articolo.

VI.4 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di apostasia e perseguite come reato di Disturbo dell'Ordine Pubblico dalla giustizia temporale.




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VII - Della collaborazione militare

VII.1 - La Repubblica di Siena secondo le proprie leggi e l'Arcidiocesi Metropolitana di Siena secondo il Diritto Canonico, si impegnano alla collaborazione militare finalizzata al mutuo soccorso; ovvero, alla difesa dell'Unica Vera Fede con la Santa Chiesa Aristotelica Romana, alla difesa dei Fedeli Senesi con le istituzioni Aristoteliche Repubblicane. A tal fine sarà istituito un ufficio di collegamento tra la Vidamia militare di Siena e la Repubblica di Siena.

VII.2 - La Repubblica di Siena garantisce libero accesso e circolazione ai gruppi armati aristotelici di cui al Diritto Canonico, purchè rispettino le vigenti leggi senesi e non operino contro il legittimo governo repubblicano

VII.3 - La Repubblica di Siena acconsente alla formazione, ingresso, transito, circolazione, permanenza di eserciti aristotelici purchè collaborino attivamente alla difesa della Repubblica Aristotelica. L'azione di tali eserciti sarà concordata con il Signore di Siena. eventuali dinieghi all'azione, dovranno pervenire, da ambo le parti, entro due giorni solari dall'avanzamento della stessa, diversamente, varrà il silenzio assenzo. Il Signore di Siena, dietro giustificato motivo, potrà richiedere la chiusura di tali eserciti in qualsiasi momento lo riterrà opportuno con effetto immediato. Tutti i costi operativi e di gestione di tali eserciti non potranno essere considerati a carico della Repubblica di Siena.

VII.4 - In caso di Crociata, la Repubblica di Siena, vi contribuirà, sotto la propria bandiera, con uomini, mezzi e supporto logistico.

VII.5 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VII saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.


Firmato a Siena il VII giorno del IX mese dell'Anno Domini MCDLVIX

A nome della Repubblica di Siena:

Sua Grazia Beatrice Dondi de Falconieri detta "Beatrice77",
Principessa della Repubblica di Siena




Sua Eccellenza Niccolo Diego Cagliostro D'Altavilla detto "Diego73",
GranCiambellano della Repubblica di Siena




A nome della Santa Chiesa Aristotelica locale:

Sua Eccellenza Monsignor Valentino Borgia detto "Astuzia",
Arcivescovo Metropolita di Siena,
Segretario Apostolico per gli Stati Indipendenti





A nome della Congregazione per gli Affari del Secolo:

Sua Eccellenza Maria Costanza Della Gherardesca De'Benci Turchi in Cagliostro D'Altavilla detta "V.i.o.l.e.t",
Ambasciatore Apostolico





Sua Eminenza Cardinal Raniero Borgia detto "Quarion",
Vice Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo,
Cardinal Camerlengo di Roma,
Arcivescovo di Ravenna








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MessagePosté le: Mar Avr 09, 2013 10:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica Universale e Romana e la Serenissima Repubblica di Venezia


Preambolo

Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana e della religione Aristotelica la religione ufficiale della Serenissima Repubblica di Venezia. La Repubblica riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola ed unica Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola ed unica detentrice della Vera Fede.
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia, le sue istituzioni e le sue leggi, come Repubblica indipendente e sovrana.
Questo Concordato può essere modificato, ed eventualmente allegato con aggiunta di allegati, solo in seguito ad un accordo consensuale di entrambe le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia o della Chiesa.
Questo concordato non può essere emendato o annullato se non a seguito di votazione in seno al consiglio della Repubblica di Venezia a favore di 8 consiglieri incluso il principe, o come prescrive il Diritto Canonico e gli Statuti delle Congregazioni della Chiesa, previa approvazione del consiglio superiore della Nunziatura.


I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

I.1: Il solo culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne e piazze pubbliche,nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Serenissima Repubblica di Venezia.della Repubblica di Venezia.

I.2: La religione Spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e la Serenissima Repubblica di Venezia, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:


• I.2 bis - Le comunità di questi due culti possono installarsi nel territorio della Repubblica solo con il permesso del Doge Sovrano e del Serenissimo Principe, previo consulto ed assenso del Primate delle Venezie.
• I.2 ter - Le comunità di questi due culti potranno praticare, predicare e fare proselitismo solo secondo le indicazioni del Primate, previo consulto del Doge Sovrano e del Serenissimo Principe. In ogni caso, per ricevere il permesso di pratica, predicazione e proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) le comunità di questi due culti dovranno comunque riconoscere la Chiesa Aristotelica come istituzione e dichiarare di esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato e di quanto esso stabilisce.
• I 2 quater – Ognuno di questi due culti dovrà nominare un rappresentante che avrà contatti diretti e costanti con il Primate.

I.3: La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica Universale e Romana nel dominio spirituale e sul clero delle terre veneziane.

I.4: La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità della Serenissima Repubblica di Venezia nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essa governa.

I.5: Tutte le violazioni alle disposizioni della parte I di questo concordato saranno considerate come un atto di eresia.

II - Del Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

II.1 - La Repubblica e la Chiesa veneziana, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto tra il Doge Sovrano, il Serenissimo Principe e il Primate in sale appositamente create o già esistenti, all’assistenza e alla consultazione per conformare la politica interna ed estera e i rapporti diplomatici della Repubblica ai principi di giustizia, amicizia ed equità della Religione Aristotelica.
Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, in sua sostituzione.
Il Doge Sovrano e il Serenissimo Principe possono, se lo ritengono necessario, delegare per tale dialogo un membro della Cancelleria della Serenissima Repubblica di Venezia in loro sostituzione.
II.2 - Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, venga a conoscenza di informazioni confidenziali che possano compromettere la sicurezza della Repubblica, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte, se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso il Primate è tenuto a informare la Curia e l’Assemblea Episcopale Veneziana.
II.3 - Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà previo esplicito permesso del proprio Arcivescovo, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.
II.4 Il Doge Sovrano e il Serenissimo Principe dovranno essere battezzati, oppure avere un attestato da parte del Primate; detto attestato verrà rilasciato entro una settimana dalla richiesta a persone che non siano eretici condannati, apostati o scomunicati oppure persone che non siano sotto processo per supposta eresia e in attesa di sentenza

Con i termini “eretici condannati” ci si riferisce a due possibili casi:

• persone che, partendo dalla situazione di eterodossi tollerati (quali uno spinozista o un averroista), divengono eretici condannati a seguito di denuncia e condanna da parte della Santissima Inquisizione,
• persone definite in partenza eretici condannati perché dediti al culto del senza nome.

Il Doge Sovrano delle Venezie e dello Stato de Mar potrà essere intronizzato e incoronato dal Primate in Piazza Italica.
Qualora lo volesse, il Primate potrà farsi sostituire nella cerimonia d'intronizzazione da un Arcivescovo facente parte dell'Assemblea Episcopale delle Venezie.
L’incoronazione sancirà il riconoscimento ufficiale dalla Chiesa Aristotelica.
La cerimonia del Principe di Venezia verrà celebrata dal Primate o da un Arcivescovo facente parte dell'Assemblea Episcopale delle Venezie nella cattedrale di Venezia [gdr in taverna veneziana].
La benedizione sancirà il riconoscimento ufficiale dalla Chiesa Aristotelica.
Nel caso non fossero battezzati, il Doge Sovrano e il Serenissimo Principe devono comunque riconoscere ufficialmente l'autorità della Chiesa e della religione Aristotelica come religione ufficiale dello Stato ed impegnarsi a garantire il pieno rispetto di quanto stabilito in questo concordato
II.5 - Il Doge Sovrano e il Serenissimo Principe, se aristotelici, devono nominare al principio del loro mandato un confessore personale tra il clero della Repubblica.
II.6 – La Repubblica di Venezia non proporrà patenti di nobiltà per chi
• non sia battezzato e non sia in possesso di attestato del Primate o in assenza dal suo vice che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato, e tale attestato dovrà essere emesso entro cinque giorni dalla richiesta o il si riterrà il supposto del silenzio assenso.
• sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento,
• sia nella netta posizione di ostilità verso la fede e/o la Chiesa

III - Del ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1: I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e gli unici a produrre effetti civili riconosciuti dalla Repubblica di Venezia.

III.2: Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il cosiddetto "matrimonio civile" e tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietati per i fedeli della Santa Chiesa Aristotelica nelle terre della Serenissima Repubblica di Venezia.

III.3: La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

III.4: La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane. Per questo, il Rettore dell’Università non assegnerà lezioni relative alla Via della Chiesa a eretici condannati, apostati o scomunicati.
III.5: Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione, tranne che dal Santo Padre o dal Sacro Collegio dei Cardinali.
III.6: Il Primate e i Vescovi (o coloro che sono a loro equiparati per rango) che esercitano sul territorio della Repubblica dovranno assistere alle manifestazioni organizzate dal Doge Sovrano, dal Serenissimo Principe e dal Consiglio per le quali abbiano ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Doge Sovrano o il Serenissimo Principe ne siano stati informati per tempo.

III.7 - Il Doge Sovrano, il Serenissimo Principe e i Consiglieri dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali abbiano ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Primate o il Vice-Primate Generale ne sia stato informato per tempo.

III.8 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, si tratti di sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica (vedi paragrafo IV).

III.9 - Su richiesta del Doge Sovrano o del Serenissimo Principe, il Primate delle Venezie si impegna ad assegnare un membro del clero veneziano all’Esercito della Serenissima Repubblica di Venezia in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Primate si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.

III.10 Ogni due mesi, al cambio di ogni legislatura, il Nunzio o un suo sostituto dovrà recarsi a Palazzo ducale e informare il Gran Ciambellano o l'ambasciatore serenissimo presso la Chiesa, sottoponendo una lista i nomi di tutti i Vescovi e parroci operanti nella serenissima, e i nomi dei membri della Nunziatura Apostolica oltre al Vice-Primate e al Primate che godranno di immunità come disposto nell'articolo V. Inoltre il Gran Ciambellano o un suo sostituto dovrà fornire al Nunzio apostolico i nomi dell’ambasciatore presso la Santa Sede e del rispettivo Consigliere di Legazione

IV. – Della Giustizia della Chiesa


IV.1 - Il Doge Sovrano e il Serenissimo Principe, così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa,qual'ora vi fosse un rifiuto ad un processo GND e alla conseguente sentenza,ad aprire un processo In Gratibus con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".

IV.2 – Sul territorio della Serenissima sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale Aquileiano e i Tribunali Episcopali nelle varie Diocesi. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Venezia.

•IV.4 bis: Le sanzioni pesanti (conformi alla carta dei giudici) come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione della Repubblica.
IV.4 ter: Nel caso in cui la sentenza del tribunale ecclesiastico non venga rispettata , si chiedera alla Repubblica di aprire un nuovo processo secondo CIV Articolo 5.8 – della Disubbidienza in cui il reo sarà sottoposto a nuovo processo per non aver adempiuto alla sentenza emessa

IV.5 - I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Repubblica. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.


V – Delle prerogative del clero

V.1 - Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione del Doge Sovrano, del Serenissimo Principe e del Prefetto della Repubblica, per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno della Repubblica. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi della Repubblica stessa e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
V.2 - Il Vice-Primate, qualora il Primate fosse assente o impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, subentrerà temporaneamente alla cattedra della Primazia, acquisendo diritti e doveri del Primate, come sancito dallo Statuto della Primazia Veneziana.

V.3 - La Serenissima Repubblica di Venezia potrà aiutare i chierici a divenire parroci In Gratibus mediante un prestito (non oltre i 1000 ducati) su richiesta del Primate, se le finanze repubblicane lo consentono, e con l’approvazione del consiglio. Questo prestito sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro parroco In Gratibus si impegni a rimanere nella Repubblica di Venezia dopo l'ordinazione per un periodo di tempo minimo di cinque mesi e dovrà essere restituito entro e non oltre 5 mesi dal prestito o verrà denunciato per frode.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, in qualità di ambasciatori della Santa Sede, insieme al Vice-Primate e al Primate, quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno della Serenissima Repubblica di Venezia, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale, che ha per effetto la non processabilità, salvo per i reati previsti nell’articolo V.5.

V.5 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento, l'omissione di atti d'ufficio o di doveri verso la Repubblica, l’appropriazione indebita, la compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione (speculazione), il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o al castello della capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella Serenissima Repubblica di Venezia.

V.6 - La Serenissima Repubblica di Venezia, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto il consenso dal Consiglio Superiore della Nunziatura, dal Doge Sovrano, dal Serenissimo Principe e dal Gran Ciambellano, può dichiarare un membro della Nunziatura "persona non grata" (con termine italico: non gradita). Ciò comporta il decadimento per tale membro dell’immunità diplomatica nella Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Consiglio Superiore si impegnerà comunque a far trionfare sempre la giustizia, dunque vigilerà costantemente sul comportamento dei suoi funzionari, punendo severamente qualsiasi atto volto a ledere diritti altrui e a violare le leggi della Repubblica ove i funzionari risiedono.
V.7 - Qualora un membro della Chiesa, si macchi di reato contro la repubblica, il Gran Ciambellano o il Doge Sovrano potranno chiedere alla Chiesa di allontanarlo e sospenderlo dal Corpo Ecclesiastico Veneziano. La decisione finale, tuttavia, spetta alle autorità ecclesiastiche.

VI - Della collaborazione militare e navale

VI.1 – La Repubblica di Venezia secondo le proprie leggi e la Primazia secondo il Diritto Canonico, si impegnano alla collaborazione diplomatica e, ove possibile militare, finalizzata al mutuo soccorso; ovvero, alla difesa dell'Unica Vera Fede con la Santa Chiesa Aristotelica Romana, alla difesa dei Fedeli Veneziani con le istituzioni Aristoteliche Repubblicane.

VI.2 – La Repubblica di Venezia dovrà cercare di favorire la circolazione ai gruppi armati o ai reggimenti aristotelici di cui al Diritto Canonico, purché rispettino le vigenti leggi veneziane e non operino contro il legittimo governo repubblicano.
Qualora gruppi armati, reggimenti aristotelici, truppe o eserciti della Guardia Episcopale, e ogni organizzazione militare che faccia parte della Chiesa, avessero il bisogno di entrare entro i confini veneziani, le autorità ecclesiastiche dovranno chiedere permesso al Doge Sovrano delle Venezie che, sentito il parere del Principe della Serenissima Repubblica di Venezia, concederà o meno tale passaggio.
In via generale, sostenendo la Repubblica di Venezia gli ideali e i principi, oltre che lo Spirito della Santissima Chiesa Aristotelica, il passaggio sarà concesso, salvo improrogabili situazioni interne, che saranno chiarificate al Patriarca o all'Arcivescovo delle Venezie.

Della Guardia Episcopale

VI.3-Il Serenissimo Principe e il Doge Sovrano riconoscono l'autorità ecclesiastica della Guardia Episcopale nel territorio della Repubblica di Venezia, per la Primazia di Venezia, e con essa le sue gerarchie, descritte in modo dettagliato nel Diritto Canonico relativo alle Sante Armate.
La Guardia Episcopale, altresì, riconosce l'autorità temporale della Repubblica di Venezia, terra di Vera Fede Aristotelica, e si impegna a non andare contro gli interessi del potere amministrativo ducale e urbano.

VI.4.1 La Guardia Episcopale può richiedere alla Serenissima Repubblica di Venezia il permesso di alzare orifiamma e costituire un esercito all'interno dei serenissimi territori.
Tale permesso deve essere concesso dalle autorità veneziane, che decideranno nel pieno delle loro prerogative e dei diritti e doveri sanciti dal Corpus Iuris Venetiae.
La risposta, sia positiva che negativa, deve essere fornita entro 5 giorni dalla data della richiesta
La Repubblica di Venezia e la Guardia Episcopale si impegnano a collaborare pienamente, compresi lo scambio di informazioni, la difesa della Repubblica di Venezia (con sostegno economico da parte della Repubblica nel caso in cui la GE si trovasse ad aiutare militarmente Venezia, relativo al mantenimento dei soldati per la metà delle spese documentate) e l'eventuale partecipazione alla lotta contro le minacce alla Santa Chiesa, compatibilmente alle disponibilità e agli impegni. A tale fine, sarà aperto un ufficio di collegamento per gli scambi tra la Repubblica di Venezia e la Guardia Episcopale.
Questo ufficio sarà accessibile al Serenissimo Principe e al Doge Sovrano e/o ad uno o più loro rappresentanti, al Cancelliere delle Sante Armate, al Primate e/o ad uno o più loro rappresentanti.

VI.4.2 I membri della Guardia Episcopale non beneficiano di alcuna immunità e, in caso di infrazioni alla legge, saranno perseguiti davanti alla Corte di Giustizia della Repubblica di Venezia, come definito dalle leggi in vigore.
Le autorità giudiziarie si impegneranno a notificare al Vidame o suo pari responsabile l'azione intrapresa.

Della Marina

VI.5– La Santa Chiesa Aristotelica, rappresentata dal Primate, potrà chiedere la costruzione di navi di proprietà del clero, di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino secondo lo Statuto della Marina e le leggi veneziane. Queste navi saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane della Santa Chiesa Aristotelica o al responsabile indicato dal Primate.

VI.6 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio repubblicano, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare la Repubblica in caso di necessità e secondo le proprie possibilità. Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, la Repubblica rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la metà delle spese documentate sostenute per le riparazioni.

VI.7.1 Il Primate è tenuto ad esprimere il proprio parere su tali richieste ufficiali di collaborazione entro e non oltre le 48 ore seguenti. La concessione verrà regolata da un apposito accordo temporaneo che fissi i termini di responsabilità della missione.

VI.7.2 Il Primate ed il Capitano della nave in questione dovranno avere accesso alle sale di coordinamento delle manovre navali ( solo nello specifico caso, di navi da guerra)

VI.8 Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.

firmato a Venezia il 24 marzo 1461

Per la
Serenissima Repubblica di Venezia

Sua Altezza Serenissima, la Dogaressa Sovrana delle Venezie e dello Stato de Mar



Sua Serenità, la Principessa della Serenissima Repubblica di Venezia



Sua Eccellenza, il Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia



Per la Santa Chiesa Aristotelica.

Sua Eminenza Reverendissima, Il Cardinal Camerlengo e Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo



Sua Beatitudine Eminentissima, il Cardinal Primate delle Venezie



Sua Beatitudine Reverendissima, il Cardinal Patriarca di Aquileia e Vice Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo



Sua Eccellenza, il Nunzio Apostolico per Serenissima Repubblica di Venezia



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Attanasio
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MessagePosté le: Lun Fév 24, 2014 10:31 am    Sujet du message: Répondre en citant

Annulla e sostituisce il precedente concordato:

Citation:
Charta Aristotelica di Napoli
Concordato tra Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica Romana

* Preambolo

Con la presente il Regno delle Due Sicilie ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Regno delle Due Sicilie come Regno di Confessione Aristotelica e ne tutela e privilegia i Valori ed il Culto.

Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Concilio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.

Nel caso in cui lo spirito o le condizioni indicate dal Concordato venissero a mancare, o nel caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, si dovrà indire al più presto una riunione a cui parteciperanno le rappresentative del Regno delle Due Sicilie e della Chiesa, per discutere del problema e trovare un compromesso amichevole.
Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione, un Tribunale Episcopale o il Regno tramite il tribunale di una delle sue Province possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno

Art. I.1 - L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della Verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 – Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Regno delle Due Sicilie.

I.2: La religione spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:



  • I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio del Regno solo con il permesso del Re, previo parere scritto e vincolante del Primate del Regno.
  • I.3 ter - Il Primate del Regno ha facoltà di decidere, previa consultazione con il Sovrano, il luogo(non più di una città) e mezzi attraverso i quali i culti autorizzati dal Re e dal Primate potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
  • I.3 quater - Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettare tutti i commi dell’art. I.3
  • I.3 quinquies - Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e l’autorità temporale potrà decidere di perseguirli con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico




I.4 : Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi in accordo con l’ordinamento giuridico Duosiciliano delle terre del Regno delle Due Sicilie.

I.5: La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità del Regno delle Due Sicilie, del Sovrano e dei Governatori nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essi governano.


I.6 - Tutte le violazioni alle disposizioni della parte I di questo concordato saranno considerate come un atto di eresia.

II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno

II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto consultivo tra il Sovrano ,il Primate e i Governatori in carica in sale appositamente create o già esistenti, per cercare di conformare l'azione di governo del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
Tale confronto non sarà mai vincolante ma avrà solo carattere consultivo ed ispiratore, senza limitare il potere temporale dei governi provinciali e regio che, nell'ambito dei princìpi sopra esposti, potranno rispondere alle diverse necessità amministrative nella maniera più adeguata per conseguire il bene del Regno e del popolo duosiciliano.
Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, o un membro del clero a sua scelta in sua sostituzione.
Il Sovrano e i Governatori possono, se lo ritengono necessario, delegare per tale dialogo un membro accreditato del Concilio Reale o del Consiglio Provinciale o un membro della Cancelleria in loro sostituzione.

II.2 - Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che può compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate o suo delegato è tenuto ad informare la Curia e l’Assemblea Episcopale del Regno dopo averlo comunicato al Sovrano ed al Concilio Reale.

II.3 – Il Sovrano delle Due Sicilie dovrà essere battezzato, oppure avere un attestato da parte del Primate che dichiari che esso non è eretico condannato, apostata o scomunicato. Con i termini “eretici condannati” ci si riferisce a due possibili casi:
• persone che, partendo dalla situazione di eterodossi tollerati (quali uno spinozista o un averroista), divengono eretici condannati a seguito di denuncia e condanna da parte della Santissima Inquisizione,
• persone definite in partenza eretici condannati perché dediti al culto del senza nome.
Il Sovrano dovrà essere intronizzato e incoronato dal Primate L’incoronazione sancirà la legittimità del suo governo, riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa Aristotelica.
Nel caso non fosse battezzato il Sovrano del Regno dovrà comunque riconoscere ufficialmente l'autorità della Chiesa e della religione Aristotelica come religione ufficiale dello Stato ed impegnarsi a garantire il pieno rispetto di quanto stabilito in questo concordato.

  • II.3 bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo) dovranno essere intronizzati dai rispettivi Arcivescovi o da un loro delegato. Essi dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato da parte dell’Arcivescovo competente che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica.


II.4 - Un membro del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, previo assenso scritto del Primate o del proprio Arcivescovo competente , ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.5 - Il Sovrano delle Due Sicilie, all'inizio del proprio mandato, nominerà un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale lo assisterà nel suo cammino. Nel caso il Sovrano non sia battezzato, tale chierico sarà ritenuto suo consigliere personale.


  • II.5bis - I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo), all'inizio del proprio mandato, nomineranno ciascuno un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale li assisterà nel loro cammino. Nel caso uno od entrambi i Governatori non siano aristotelici, tale chierico sarà ritenuto loro consigliere personale.


II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie (Sovrano, Governatori) non proporranno mai all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per:
• i non battezzati che non siano in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
• chi sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.
III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 - I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e gli unici a produrre effetti civili riconosciuti dal Regno delle Due Sicilie

III.2 - Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietate nelle terre del Regno delle Due Sicilie

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e reali.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni reali.
Per questo essa attiverà una stretta collaborazione con gli Atenei del Regno per garantire l'insegnamento delle materie della Via della Chiesa in maniera puntuale e precisa.
L'elenco dei docenti di tale via sarà oggetto di confronto mensile dal Primate del Regno in modo da evitare che eretici/scomunicati possano insegnare tali materie fuorviando il messaggio Aristotelico nell'insegnamento.

III.5 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica (Vedi paragrafo IV)

III.6: Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione, tranne che dal Santo Padre o dal Sacro Collegio dei Cardinali.

III.7 - Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Sovrano e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante della Primazia può essere tollerata, solo nel caso in cui il Sovrano o i suoi consiglieri ne siano stati preventivamente informati.

III.8 - Il Sovrano e almeno un componente dei Governi d’Abruzzo e di Terra di Lavoro dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale svolte in Taverna del Regno o in pubblica piazza. L'assenza del Sovrano o di un rappresentante delle Province può essere tollerata solo nel caso in cui il Primate o il Vice Primate ne siano stati preventivamente informati.

III.9 - Su richiesta del Sovrano , il Primate si impegna ad assegnare un membro del clero duosiciliano all’Esercito del Regno in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Primate si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.


IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno, così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica di colpevolezza, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo dell'Ordine pubblico".

IV.2 – Sul territorio del Regno delle Due Sicilie sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Roma e il Tribunale Archiepiscopale di Capua. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.
IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie competenti.
• IV.4 bis: Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione da parte del Regno.
• IV.4 ter: Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica e nel rispetto della Carta dei Giudici.

IV.5 - I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Provincia il cui tribunale in gratibus sia competente. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.

V – Delle prerogative del Clero

V.1 - Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione al Sovrano e ai Prefetti interessati per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno del Regno. Tutti gli spostamenti e le azioni intraprese da compagnie militari che assistano il Primate e il clero dovranno essere concordate con lo Stato Maggiore Regio e il Ministro della Difesa al fine di non intralciare i compiti delle rispettive forze armate, non mettere a rischio vita ed integrità dei soldati e non arrecare danno al territorio. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi del Regno stesso, impegnandosi a seguire le leggi dello stesso e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
Per la regolamentazione degli aspetti militari della collaborazione tra la Chiesa e il Regno si rimanda alla parte VI.

V.2 - Il Vice-Primate o qual’ora ve ne fossero due entrambi e di comune accordo, qualora il Primate fosse assente o impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, subentreranno temporaneamente alla cattedra della Primazia, acquisendo diritti e doveri del Primate, come sancito dallo Statuto della Primazia degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano.

V.3 - I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza, compatibilmente con le risorse economiche e militari disponibili al momento, si impegnano a fornirla in tempi brevi.

V.4 - Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus,elargendo loro un prestito/dono, compatibilmente alle disponibilità di cassa del Regno o delle Province, affinchè essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi. Tale prestito sarà restituito immediatamente alla provincia/regno appena raggiunto il livello necessario In gratibus.

V.5 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede,insieme ai Vice-Primate e al Primate, quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno del Regno godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo V.6

V.6 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento , l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, tuttavia una commissione composta da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate del Regno, il Governatore della Provincia competente ed il Sovrano saranno chiamati a deliberare un parere consultivo a maggioranza, seppur non vincolante, per il giudice che si troverà ad arbitrare la causa.

V.7 - Un ecclesiastico in possesso di un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza, egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma non potrà essere costretto a compiere atti contrari ai precetti o alla morale Aristotelica.

V.8 – Il Regno delle Due Sicilie nella persona del Sovrano, si impegna a creare il Ministero Ecclesiale del Regno. La nomina del Ministro di tale dicastero sarà a scelta del Sovrano, tra Primate e i due Arcivescovi del Regno in carica, e oltre a svolgere la funzione di Ministro del Regno, sarà di diritto il Consigliere privato di Sua Maestà. Il membro della Primazia che avrà tale onere sarà vincolato dall'obbligo di fedeltà e segretezza di ogni membro del Concilio, tranne per i casi in cui vi sia una reale minaccia alla Fede aristotelica.

V.9 - La Corona Duosiciliana offre al Primate degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano il titolo di "Principe di Benevento" con annessi feudi, proprietà e latifondi. Il Primate amministrerà questo territorio a nome e per conto della Santa Chiesa del Sud Italia. Tale titolo è legato al ruolo che ricopre.
Il Primate adempirà ai doveri dell'essere nobile tranne a quelli contrari alla morale aristotelica (es. eventuale discesa in guerra) per i quali potrà o astenersi o inviare un suo emissario (solo a difesa del Regno).

VI - Della Marina

VI.8 – Il Regno delle Due Sicilie, su richiesta del Primate, favorirà la costruzione di navi di proprietà del clero, di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino equiparabili alle navi reali quindi senza nessuna commessa aggiuntiva rispetto al costo di costruzione. Queste navi saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane della Santa Chiesa Aristotelica o al responsabile indicato dal Primate.
Le navi costruite saranno della Santa Chiesa Aristotelica o di una sua Congregazione ma non riguardano questo documento navi concesse in costruzione a Ordini terzi.

VI.9 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio della Provincia interessata o della Corona, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare il Regno in caso di necessità e secondo le proprie possibilità.
Tale collaborazione sarà obbligatoria per tutte le navi per i primi 6 mesi dalla data del varo della nave stessa.
Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, il Regno delle Due Sicilie rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la totalità delle spese documentate sostenute per le riparazioni.
Nessuna di queste navi, senza il consenso del Sovrano, non potrà mai attaccare un naviglio o un porto Duosiciliano pena l'annullamento di questo Concordato.

VI.9.1 Il Primate è tenuto ad esprimere il proprio parere su tali richieste ufficiali di collaborazione entro e non oltre le 72 ore seguenti. La concessione verrà regolata da un apposito accordo temporaneo che fissi i termini di responsabilità della missione.

VI. 9.2 Il Primate ed il Capitano della nave in questione dovranno avere accesso alle sale di coordinamento delle manovre navali.

VI.9.3 Il Regno delle Due Sicilie garantirà l'approdo alle navi il cui uso rientra nel presente Concordato, sia a quelle armate nei cantieri duosiciliani, sia a quelle di altra provenienza ma iscritte in un apposito registro fornito al Regno. Tale garanzia è da intendersi estesa all'approdo per completare le manovre di sbarco e imbarco di passeggeri, o di riparazione del natante.

VI.10 Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.

VI.11 Tutte le navi dovranno regolarmente pagare le tasse portuali, siano esse tasse provinciali o reali, previste per il soggiorno nelle banchine del Regno, a meno che non vi sia esplicita dispensa scritta del Sovrano regnante in comune accordo col Governatore coinvolto.
Tutti i navigli saranno soggetti alle leggi marittime vigenti nel Regno e pagheranno secondo legge ogni danno o mancanza compiuta contro tale legge.

Firmato a Napoli il giorno XX del secondo mese dell'anno di grazia MCDLXII

Per il Regno delle Due Sicilie

Sua Maestà Aristotelica Aurora I Brigitte Geneviève d'Arborea
Regina del Regno delle Due Sicilie




Sua Signoria Illustrissima Filippo Francesco Vasa,
Real Ministro degli Affari Esteri delle Due Sicilie






Sua Altezza Allison Melhany Ludovisi,
Governatrice della Provincia di Terra di Lavoro






Sua Altezza Pein Foscari Mukaza,
Governatore della Provincia degli Abruzzi






Per la Santa Chiesa Aristotelica Romana:

Sua Eminenza Reverendissima, Il Cardinal Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo





Sua Eminenza Reverendissima, il Cardinale Vice-cancelliere della Congregazione degli affari del Secolo




Sua Eminenza Reverendissima, il Prelato Plenipotenziario della Santa Chiesa Aristotelica Romana e Secondo Vice-Cancelliere della Congregazione degli affari del Secolo




Sua Eminenza Reverendissima, il Cardinal Primate degli Stati Pontifici e del Regno Duosiciliano, Vicarius Urbis, Segretario Generale della Congregazione degli affari del Secolo



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MessagePosté le: Mar Oct 09, 2018 12:50 pm    Sujet du message: Répondre en citant

ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI CONCORDATI.

Citation:
Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica Universale e Romana e la Serenissima Repubblica di Venezia


Preambolo

Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana e della religione Aristotelica la religione ufficiale della Serenissima Repubblica di Venezia. La Repubblica riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola ed unica Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola ed unica detentrice della Vera Fede.
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia, le sue istituzioni e le sue leggi, come Repubblica indipendente e sovrana.
Questo Concordato può essere modificato, eventualmente anche con aggiunta di allegati, solo in seguito ad un accordo consensuale di entrambe le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia o della Chiesa.
Questo concordato non può essere emendato o annullato se non a seguito di votazione in seno al consiglio della Repubblica di Venezia a favore di 8 consiglieri incluso il Doge Serenissimo, o come prescrive il Diritto Canonico e gli Statuti delle Congregazioni della Chiesa, previa approvazione del consiglio superiore della Nunziatura.


I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

I.1: Il solo culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne e piazze pubbliche, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Serenissima Repubblica di Venezia.

I.2: La religione Spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e la Serenissima Repubblica di Venezia, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:


• I.2 bis - Le comunità di questi due culti possono installarsi nel territorio della Repubblica solo con il permesso del Doge Serenissimo, previo consulto ed assenso del Primate delle Venezie.
• I.2 ter - Le comunità di questi due culti potranno praticare, predicare e fare proselitismo solo secondo le indicazioni del Primate, previo consulto del Doge Serenissimo. In ogni caso, per ricevere il permesso di pratica, predicazione e proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) le comunità di questi due culti dovranno comunque riconoscere la Chiesa Aristotelica come istituzione e dichiarare di esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato e di quanto esso stabilisce.
• I 2 quater – Ognuno di questi due culti dovrà nominare un rappresentante che avrà contatti diretti e costanti con il Primate.

I.3: La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica Universale e Romana nel dominio spirituale e sul clero delle terre veneziane.

I.4: La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità della Serenissima Repubblica di Venezia nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essa governa.

I.5: Tutte le violazioni alle disposizioni della parte I di questo concordato saranno considerate come un atto di eresia.

II - Del Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

II.1 - La Repubblica e la Chiesa veneziana, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto tra il Doge Serenissimo e il Primate in sale appositamente create o già esistenti, all’assistenza e alla consultazione per conformare la politica interna ed estera e i rapporti diplomatici della Repubblica ai principi di giustizia, amicizia ed equità della Religione Aristotelica.
Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, in sua sostituzione.
Il Doge Serenissimo può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro della Cancelleria della Serenissima Repubblica di Venezia in sua sostituzione.
II.2 - Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, venga a conoscenza di informazioni confidenziali che possano compromettere la sicurezza della Repubblica, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte, se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso il Primate è tenuto a informare la Curia e l’Assemblea Episcopale Veneziana.
II.3 - Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà previo esplicito permesso del proprio Arcivescovo, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.
II.4 Il Doge Serenissimo dovrà essere battezzato, oppure avere un attestato da parte del Primate; detto attestato verrà rilasciato entro una settimana dalla richiesta a persone che non siano eretici condannati, apostati o scomunicati oppure persone che non siano sotto processo per supposta eresia e in attesa di sentenza.

Con i termini “eretici condannati” ci si riferisce a due possibili casi:

• persone che, partendo dalla situazione di eterodossi tollerati (quali uno spinozista o un averroista), divengono eretici condannati a seguito di denuncia e condanna da parte della Santissima Inquisizione,
• persone definite in partenza eretici condannati perché dediti al culto del senza nome.

Il Doge delle Venezie e dello Stato de Mar potrà essere intronizzato e incoronato dal Primate in Piazza Italica.
Qualora lo volesse, il Primate potrà farsi sostituire nella cerimonia d'intronizzazione da un Arcivescovo facente parte dell'Assemblea Episcopale delle Venezie.
L’incoronazione sancirà il riconoscimento ufficiale dalla Chiesa Aristotelica.
La cerimonia tuttavia potrà essere celebrata dal Primate o da un Arcivescovo facente parte dell'Assemblea Episcopale delle Venezie nella cattedrale di Venezia [gdr in taverna veneziana].

Nel caso non fosse battezzato, il Doge Serenissimo deve comunque riconoscere ufficialmente l'autorità della Chiesa e della religione Aristotelica come religione ufficiale dello Stato ed impegnarsi a garantire il pieno rispetto di quanto stabilito in questo concordato
II.5 - Il Doge Serenissimo, se aristotelico, deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero della Repubblica.
II.6 – La Repubblica di Venezia non proporrà patenti di nobiltà per chi
• non sia battezzato e non sia in possesso di attestato del Primate o in assenza dal suo vice che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato, e tale attestato dovrà essere emesso entro cinque giorni dalla richiesta o il si riterrà il supposto del silenzio assenso.
• sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento,
• sia nella netta posizione di ostilità verso la fede e/o la Chiesa

III - Del ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1: I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e gli unici a produrre effetti civili riconosciuti dalla Repubblica di Venezia.

III.2: Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il cosiddetto "matrimonio civile" e tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietati per i fedeli della Santa Chiesa Aristotelica nelle terre della Serenissima Repubblica di Venezia.

III.3: La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

III.4: La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane. Per questo, il Rettore dell’Università non assegnerà lezioni relative alla Via della Chiesa a eretici condannati, apostati o scomunicati.
III.5: Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione, tranne che dal Santo Padre o dal Sacro Collegio dei Cardinali.
III.6: Il Primate e i Vescovi (o coloro che sono a loro equiparati per rango) che esercitano sul territorio della Repubblica dovranno assistere alle manifestazioni organizzate dal Doge Serenissimo e dal Consiglio per le quali abbiano ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può esere tollerata, qualora il Doge ne sia stato informato per tempo.

III.7 - Il Doge Serenissimo e i Consiglieri dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali abbiano ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Primate o il Vice-Primate Generale ne sia stato informato per tempo.

III.8 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, si tratti di sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica (vedi paragrafo IV).

III.9 - Su richiesta del Doge Serenissimo, il Primate delle Venezie si impegna ad assegnare un membro del clero veneziano all’Esercito della Serenissima Repubblica di Venezia in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Primate si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.

III.10 Ogni due mesi, al cambio di ogni legislatura, il Nunzio o un suo sostituto dovrà recarsi a Palazzo ducale e informare il Gran Ciambellano o l'ambasciatore serenissimo presso la Chiesa, sottoponendo una lista i nomi di tutti i Vescovi e parroci operanti nella serenissima, e i nomi dei membri della Nunziatura Apostolica oltre al Vice-Primate e al Primate che godranno di immunità come disposto nell'articolo V. Inoltre il Gran Ciambellano o un suo sostituto dovrà fornire al Nunzio apostolico i nomi dell’ambasciatore presso la Santa Sede e del rispettivo Consigliere di Legazione

IV. – Della Giustizia della Chiesa


IV.1 - Il Doge Serenissimo, così come i suoi successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, qualora vi fosse un rifiuto ad un processo GDR e alla conseguente sentenza, ad aprire un processo In Gratibus con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".

IV.2 – Sul territorio della Serenissima sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale Aquileiano e i Tribunali Episcopali nelle varie Diocesi. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Venezia.

•IV.4 bis: Le sanzioni pesanti (conformi alla carta dei giudici) come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione della Repubblica.
IV.4 ter: Nel caso in cui la sentenza del tribunale ecclesiastico non venga rispettata , si chiedera alla Repubblica di aprire un nuovo processo secondo CIV Articolo 5.8 – della Disubbidienza in cui il reo sarà sottoposto a nuovo processo per non aver adempiuto alla sentenza emessa

IV.5 - I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Repubblica. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.


V – Delle prerogative del clero

V.1 - Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione del Doge Serenissimo e del Prefetto della Repubblica, per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno della Repubblica. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi della Repubblica stessa e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
V.2 - Il Vice-Primate, qualora il Primate fosse assente o impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, subentrerà temporaneamente alla cattedra della Primazia, acquisendo diritti e doveri del Primate, come sancito dallo Statuto della Primazia Veneziana.

V.3 - La Serenissima Repubblica di Venezia potrà aiutare i chierici a divenire parroci In Gratibus mediante un prestito (non oltre i 1000 ducati) su richiesta del Primate, se le finanze repubblicane lo consentono, e con l’approvazione del consiglio. Questo prestito sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro parroco In Gratibus si impegni a rimanere nella Repubblica di Venezia dopo l'ordinazione per un periodo di tempo minimo di cinque mesi e dovrà essere restituito entro e non oltre 5 mesi dal prestito o verrà denunciato per frode.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, in qualità di ambasciatori della Santa Sede, insieme al Vice-Primate e al Primate, quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno della Serenissima Repubblica di Venezia, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale, che ha per effetto la non processabilità, salvo per i reati previsti nell’articolo V.5.

V.5 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento, l'omissione di atti d'ufficio o di doveri verso la Repubblica, l’appropriazione indebita, la compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione (speculazione), il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o al castello della capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella Serenissima Repubblica di Venezia.

V.6 - La Serenissima Repubblica di Venezia, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto il consenso dal Consiglio Superiore della Nunziatura, dal Doge Serenissimo e dal Gran Ciambellano, può dichiarare un membro della Nunziatura "persona non grata" (con termine italico: non gradita). Ciò comporta il decadimento per tale membro dell’immunità diplomatica nella Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Consiglio Superiore si impegnerà comunque a far trionfare sempre la giustizia, dunque vigilerà costantemente sul comportamento dei suoi funzionari, punendo severamente qualsiasi atto volto a ledere diritti altrui e a violare le leggi della Repubblica ove i funzionari risiedono.
V.7 - Qualora un membro della Chiesa, si macchi di reato contro la repubblica, il Gran Ciambellano o il Doge Serenissimo potranno chiedere alla Chiesa di allontanarlo e sospenderlo dal Corpo Ecclesiastico Veneziano. La decisione finale, tuttavia, spetta alle autorità ecclesiastiche.

VI - Della collaborazione militare e navale

VI.1 – La Repubblica di Venezia secondo le proprie leggi e la Primazia secondo il Diritto Canonico, si impegnano alla collaborazione diplomatica e, ove possibile militare, finalizzata al mutuo soccorso; ovvero, alla difesa dell'Unica Vera Fede con la Santa Chiesa Aristotelica Romana, alla difesa dei Fedeli Veneziani con le istituzioni Aristoteliche Repubblicane.

VI.2 – La Repubblica di Venezia dovrà cercare di favorire la circolazione ai gruppi armati o ai reggimenti aristotelici di cui al Diritto Canonico, purché rispettino le vigenti leggi veneziane e non operino contro il legittimo governo repubblicano.
Qualora gruppi armati, reggimenti aristotelici, truppe o eserciti della Guardia Episcopale, e ogni organizzazione militare che faccia parte della Chiesa, avessero il bisogno di entrare entro i confini veneziani, le autorità ecclesiastiche dovranno chiedere permesso al Doge della Serenissima Repubblica di Venezia, concederà o meno tale passaggio.
In via generale, sostenendo la Repubblica di Venezia gli ideali e i principi, oltre che lo Spirito della Santissima Chiesa Aristotelica, il passaggio sarà concesso, salvo improrogabili situazioni interne, che saranno chiarificate al Patriarca o all'Arcivescovo delle Venezie.

Della Guardia Episcopale

VI.3-Il Serenissimo Doge riconosce l'autorità ecclesiastica della Guardia Episcopale nel territorio della Repubblica di Venezia, per la Primazia di Venezia, e con essa le sue gerarchie, descritte in modo dettagliato nel Diritto Canonico relativo alle Sante Armate.
La Guardia Episcopale, altresì, riconosce l'autorità temporale della Repubblica di Venezia, terra di Vera Fede Aristotelica, e si impegna a non andare contro gli interessi del potere amministrativo ducale e urbano.

VI.4.1 La Guardia Episcopale può richiedere alla Serenissima Repubblica di Venezia il permesso di alzare orifiamma e costituire un esercito all'interno dei serenissimi territori.
Tale permesso deve essere concesso dalle autorità veneziane, che decideranno nel pieno delle loro prerogative e dei diritti e doveri sanciti dal Corpus Iuris Venetiae.
La risposta, sia positiva che negativa, deve essere fornita entro 5 giorni dalla data della richiesta
La Repubblica di Venezia e la Guardia Episcopale si impegnano a collaborare pienamente, compresi lo scambio di informazioni, la difesa della Repubblica di Venezia (con sostegno economico da parte della Repubblica nel caso in cui la GE si trovasse ad aiutare militarmente Venezia, relativo al mantenimento dei soldati per la metà delle spese documentate) e l'eventuale partecipazione alla lotta contro le minacce alla Santa Chiesa, compatibilmente alle disponibilità e agli impegni. A tale fine, sarà aperto un ufficio di collegamento per gli scambi tra la Repubblica di Venezia e la Guardia Episcopale.
Questo ufficio sarà accessibile al Serenissimo Doge e/o ad uno o più loro rappresentanti, al Cancelliere delle Sante Armate, al Primate e/o ad uno o più loro rappresentanti.

VI.4.2 I membri della Guardia Episcopale non beneficiano di alcuna immunità e, in caso di infrazioni alla legge, saranno perseguiti davanti alla Corte di Giustizia della Repubblica di Venezia, come definito dalle leggi in vigore.
Le autorità giudiziarie si impegneranno a notificare al Vidame o suo pari responsabile l'azione intrapresa.

Della Marina

VI.5– La Santa Chiesa Aristotelica, rappresentata dal Primate, potrà chiedere la costruzione di navi di proprietà del clero, di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino secondo lo Statuto della Marina e le leggi veneziane. Queste navi saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane della Santa Chiesa Aristotelica o al responsabile indicato dal Primate.

VI.6 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio repubblicano, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare la Repubblica in caso di necessità e secondo le proprie possibilità. Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, la Repubblica rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la metà delle spese documentate sostenute per le riparazioni.

VI.7.1 Il Primate è tenuto ad esprimere il proprio parere su tali richieste ufficiali di collaborazione entro e non oltre le 48 ore seguenti. La concessione verrà regolata da un apposito accordo temporaneo che fissi i termini di responsabilità della missione.

VI.7.2 Il Primate ed il Capitano della nave in questione dovranno avere accesso alle sale di coordinamento delle manovre navali ( solo nello specifico caso, di navi da guerra)

VI.8 Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.

firmato a Venezia il 14 MAGGIO 1462

Per la Serenissima Repubblica di Venezia


Sua Serenità, Il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia
Mikelius di Sanseverino


Sua Eccellenza Jacopo Foscari detto il Carcarodon, Visconte di Oderzo, Signore di San Giacomo, il Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia






Per la Santa Chiesa Aristotelica

Sua Eminenza Reverendissima Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia, Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo




Sua Eminenza Reverendissima Tacuma de' Giustiniani Borgia, Cardinale Nazionale Elettore e Patriarca di Aquileia





Sua Eccellenza Reverendissima Raffaello I Carroz di Savorgnan Collalto, Primate delle Venezie e Nunzio Apostolico





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MessagePosté le: Dim Aoû 18, 2019 10:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant

IL PRESENTE CONCORDATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

Citation:
[rp]Charta Aristotelica di Napoli

Concordato tra Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica Romana

* Preambolo

Con la presente il Regno delle Due Sicilie ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Regno delle DueSicilie come Regno di Confessione Aristotelica e ne tutela e privilegia i Valori ed il Culto.

Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Concilio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.

Nel caso in cui lo spirito o le condizioni indicate dal Concordato venissero a mancare, o nel caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, si dovrà indire al più presto una riunione a cui parteciperanno le rappresentative del Regno delle Due Sicilie e della Chiesa, per discutere del problema e trovare un compromesso amichevole.
Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione, un Tribunale Episcopale o il Regno tramite il tribunale di una delle sue Province possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)


I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno


Art. I.1 – L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della Verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 – Solo il culto Aristotelico, così come insegnato dalla Santa Chiesa Aristotelica Romana e Universale,potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Regno delle Due Sicilie.

I.3 –Nessuna setta, pseudo religione o culto verrà tollerato ad eccezione della religione spinozista e dei discepoli di Averroè. Questi ultimi due hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:


I.3 bis – Le comunità di questi culti che intendano stabilirsi nel Regno delle Due Sicilie dovranno farne pubblica richiesta, elencando un referente responsabile e la totalità dei membri incorporati.
I.3 ter – Il Primate ha facoltà, previa consultazione e assenso del Sovrano, di decidere sulla concessione, sull'eventuale luogo (non più di una città) e sui mezzi attraverso i quali i culti autorizzati potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
I.3 quater – Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo), queste comunità dovranno comunque riconoscere la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettarne ogni parte.
I.3 quinquies – Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa di "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e saranno perseguiti dall’autorità temporale con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico
I.3 sesties – Qualora le suddette Comunità non prendano pubblicamente le distanze dai membri coinvolti nella violazione e provvedano esse stesse ad espellerli prontamente, tutte le concessioni a loro favore decadranno immediatamente
I.3 septies –I gruppi non riconosciuti e non tollerati non potranno esercitare pubblicamente le proprie convinzioni; se lo faranno saranno processati dalla giustizia della Chiesa e ricadranno nei casi previsti dall'articolo IV.1 del presente concordato.


I.4 – Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi e sempre favorirà la difesa e re instaurazione del clero legittimato dalla Chiesa stessa, anche attraverso la creazione di eserciti cui potrà essere assegnato vessillo delle Chiese Diocesane del Regno, in accordo con le autorità regie preposte.

I.5 – La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità del Regno delle Due Sicilie, del Sovrano e dei Governatori nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essi governano.

I.6 – Tutte le violazioni alle disposizioni della parte I di questo concordato saranno considerate come un atto di eresia e saranno perseguite, su richiesta del Primate, del Sovrano, dell’Assemblea Episcopale o del Concilio della Corona, dalla Chiesa Aristotelica e dal Regno delle Due Sicilie.



II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno


II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di mantenere e rafforzare i rapporti di collaborazione e fratellanza, si impegnano al continuo e proficuo confronto consultivo tra il Sovrano, i Governatori in carica e il Primate o suo delegato, per cercare di conformare l'azione di governo del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
Tale confronto non sarà mai vincolante ma avrà solo carattere consultivo ed ispiratore, senza limitare il potere temporale dei governi provinciali e regio che, nell'ambito dei principi sopra esposti, potranno rispondere alle diverse necessità amministrative nella maniera più adeguata per conseguire il bene del Regno e del popolo duosiciliano.

II.2 – Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che possono compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate o suo delegato è tenuto ad informare la Curia e l’Assemblea Episcopale del Regno dopo averlo comunicato al Sovrano ed al Concilio Reale.

II.3 – Il Sovrano delle Due Sicilie dovrà essere battezzato, oppure avere un attestato da parte del Primate che dichiari
- che egli non è stato condannato in precedenza dalla Santa Inquisizione,
- che non è stato scomunicato o interdetto dalle autorità della Santa Chiesa Aristotelica Romana.
Il Primate non potrà rifiutarsi di concedere tale attestato qualora il Sovrano rispetti i requisiti.

Il Sovrano dovrà essere intronizzato e incoronato dal Primate. L’incoronazione sancirà la legittimità del suo governo, riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa Aristotelica.
Nel caso non fosse battezzato, il Sovrano del Regno dovrà comunque riconoscere ufficialmente l'autorità della Chiesa e della religione Aristotelica come religione ufficiale dello Stato ed impegnarsi a garantire il pieno rispetto di quanto stabilito in questo concordato.

II.3 bis – I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo) dovranno essere benedetti dai rispettivi Arcivescovi o da un loro delegato. Sia i Governatori che i Consiglieri dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato da parte dell’Arcivescovo competente che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica.
I Governatori delle Province si impegnano a diffidare da eretici, apostati, scomunicati o nemici della Santa Chiesa nella gestione temporale della Provincia di loro competenza.

II.4 – Un membroordinato del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, previo assenso scritto del Primate o del proprio Arcivescovo competente e nel rispetto dei documenti della Santa Chiesa Aristotelica che normano l'attività politica del Clero, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.5 – Il Sovrano delle Due Sicilie, entro cinque giorni dalla sua elezione e prima della sua incoronazione, che sarà avviata entro e non oltre i sette giorni successivi alla sua elezione nominerà un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale lo assisterà nel suo cammino. Nel caso il Sovrano non sia battezzato, tale chierico sarà ritenuto suo consigliere personale.
In caso di mancata nomina sarà ritenuto confermato il precedente confessore o, in sua assenza, il Primate o suo delegato.

II.5bis – I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie entro cinque giorni dalla loro elezione e prima della loro benedizione nomineranno ciascuno un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale li assisterà nel loro cammino. Nel caso uno od entrambi i Governatori non siano aristotelici, tale chierico sarà ritenuto loro consigliere personale.
In caso di mancata nomina saranno ritenuti confermati i precedenti confessori o, in loro assenza, gli Arcivescovi delle due province o loro delegati.

II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie nelle persone del Sovranoe dei Governatorinon proporranno mai all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per:
• i non battezzati che non siano in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
• chi sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.
La violazione dell'articolo II.6 comporta l'apertura di processo inquisitoriale e/o procedura di scomunica.

III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile


III.1 – I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e gli unici a produrre effetti civili riconosciuti dal Regno delle Due Sicilie

III.2 – Conformemente alla bolla pontificia Matrimonium Prohibitem
, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare due persone sono severamente vietate nelle terre del Regno delle Due Sicilie

III.2.bis – Ogni violazione degli art. III.1 e 2 sarà punita dalla giustizia ecclesiastica tramite la Santa Inquisizione e dall'autorità secolare tramite i tribunali delle Province con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico".

III.3 – La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti si adopereranno con ogni mezzo a loro disposizione per mettere in atto azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e reali.

III.4 – La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni reali.
Per questo essa attiverà una stretta collaborazione con gli Atenei del Regno per garantire l'insegnamento delle materie della Via della Chiesa in maniera puntuale e precisa.
L'elenco dei docenti di tale via sarà oggetto di confronto mensile dal Primate in modo da evitare che eretici/scomunicati possano insegnare tali materie fuorviando il messaggio Aristotelico nell'insegnamento.

III.5 – I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti, come pure nella conferma o apposizione di veto all’elezione dei Parroci IG.
Nel caso di elezione non confermata dall'autorità ecclesiastica, il Parroco IG sarà considerato usurpatore e ogni sua azione sarà considerata nulla.
Ogni abuso delle prerogative ecclesiastiche In Gratibus e Res Parendo contrario alle norme canoniche e primaziali sarà giudicato dalla giustizia ecclesiastica tramite la Santa Inquisizione e dall'autorità secolare tramite i tribunali delle Province con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico".
Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche o con l'uso della forza verrà giudicato dalla giustizia ecclesiastica tramite la Santa Inquisizione e dall'autorità secolare tramite i tribunali delle Province con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico".
Il Regno delle Due Sicilie favorirà qualsiasi intervento, anche militare e con la collaborazione delle forze armate del Regno, al fine di ripristinare un legittimo e avallato chierico della Santa Chiesa Aristotelica.

III.6 – Ogni ecclesiastico ]avallato dall’autorità religiosa non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. I Parroci eletti In Gratibus hanno facoltà di amministrare la propria parrocchia secondo le direttive del proprio vescovo e secondo le norme del Diritto Canonico.
Ogni violazione o comportamento sospetto dovrà essere riferito all’autorità episcopale, o in sua assenza o latenza, all’Arcivescovo o al Primate perché possa essere valutata eventuale azione giudiziaria necessaria.
Foro competente per i Parroci IG non confermati dall'autorità ecclesiastica sarà di diritto il tribunale provinciale competente con facoltà di ascolto, da parte del giudice e del PM, dell’autorità ecclesiastica competente.
A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione, tranne che dal Santo Padre o dal Sacro Collegio dei Cardinali.

III.7 – Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Sovrano e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante della Primazia può essere tollerata, solo nel caso in cui il Sovrano o i suoi consiglieri ne siano stati preventivamente informati.

III.8 – Il Sovrano o un suo delegato e almeno un componente dei Consigli degli Abruzzi e di Terra di Lavoro dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale svolte in Taverna del Regno o in pubblica piazza. L'assenza del Sovrano o di un rappresentante delle Province può essere tollerata solo nel caso in cui il Primate o il Vice Primate ne siano stati preventivamente informati.

III.9 – Su richiesta del Sovrano , il Primate si impegna ad assegnare un membro del clero duosiciliano all'Esercito del Regno in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Primate si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.


IV - La Giustizia della Chiesa


IV.1 – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno, così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica di colpevolezza, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo dell'Ordine pubblico".

IV.2 – Sul territorio del Regno delle Due Sicilie sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Roma e il Tribunale Archiepiscopale di Capua. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 – Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 – Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie competenti.

IV.4 bis: Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione da parte del Regno.
IV.4 ter: Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica e nel rispetto della Carta dei Giudici.

IV.5 – I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 – Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Provincia il cui tribunale in gratibus sia competente. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.


V – Delle prerogative del Clero


V.1 – Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione al Sovrano e ai Prefetti interessati per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno del Regno. Tutti gli spostamenti e le azioni intraprese da compagnie militari che assistano il Primate e il clero dovranno essere concordate con lo Stato Maggiore Regio e il Ministro della Difesa al fine di non intralciare i compiti delle rispettive forze armate, non mettere a rischio vita ed integrità dei soldati e non arrecare danno al territorio. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi del Regno stesso, impegnandosi a seguire le leggi dello stesso e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico e dovranno coordinarsi con gli organi militari del Regno.

V.2 - Il Regno riconosce alla Santa Chiesa Aristotelica piena autorità e autonomia nella gestione del Consiglio Diocesano, dei suoi membri e delle sue funzionalità nel rispetto del Diritto Canonico.
La Santa Chiesa Aristotelica potrà organizzare propri eserciti battenti vessillo Diocesano, previo accordo con lo Stato Maggiore Regio e il Ministro della Difesa, per garantire la difesa delle sedi episcopali, dei fedeli e della Vera Fede. Le eventuali responsabilità penali o economiche a seguito di errori alla guida delle armate saranno in capo alla Primazia.

V.3 - Il Regno riconosce alla Santa Chiesa Aristotelica piena autonomia economica e finanziaria, ivi compresa la possibilità di istituire un obolo per le confessioni o una decima per i fedeli previo accordo con la Provincia interessata, al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle Diocesi, così come di eventuali azioni caritatevoli in favore dei fedeli. Il pagamento di tale obolo o decima sarà di natura totalmente volontaria e il mancato pagamento non comporterà alcuna denuncia presso tribunali Provinciali.

V.4 – I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza, compatibilmente con le risorse economiche e militari disponibili al momento, si impegnano a fornirla in tempi brevi.

V.5 – Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus, elargendo loro un prestito/dono, compatibilmente alle disponibilità di cassa del Regno o delle Province, affinché essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi. Tale prestito sarà restituito immediatamente alla provincia/regno appena raggiunto il livello necessario In gratibus.

V.6 – I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, il Primate e i Vice-Primate , quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno del Regno godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo V.7.

V.7 – Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento, l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, tuttavia una commissione composta da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate, il Governatore della Provincia competente ed il Sovrano saranno chiamati a deliberare un parere consultivo a maggioranza, seppur non vincolante, per il giudice che si troverà ad arbitrare la causa.

V.8 – Un ecclesiastico in possesso di un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza, egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma non potrà essere costretto a compiere atti contrari ai precetti o alla morale Aristotelica.

V.9 – Il Regno delle Due Sicilie nella persona del Sovrano, si impegna a creare il Ministero Ecclesiale del Regno. La nomina del Ministro di tale dicastero sarà a scelta del Sovrano, tra Primate e i due Arcivescovi del Regno in carica, e oltre a svolgere la funzione di Ministro del Regno, sarà di diritto il Consigliere privato di Sua Maestà. Il membro della Primazia che avrà tale onere sarà vincolato dall'obbligo di fedeltà e segretezza di ogni membro del Concilio, tranne per i casi in cui vi sia una reale minaccia alla Fede aristotelica.

V.10 – La Corona Duosiciliana concede al Primate degli Stati Pontifici e del Meridione il titolo di "Principe di Benevento" con annessi feudi, proprietà e latifondi. Il Primate amministrerà questo territorio in nome e per conto della Santa Chiesa. Tale titolo è legato al ruolo che ricopre.
Il Primate adempirà ai doveri dell'essere nobile tranne a quelli contrari alla morale aristotelica (es. eventuale discesa in guerra) per i quali potrà o astenersi o inviare un suo emissario (solo a difesa del Regno).


Firmato a Napoli il giorno XVII del VII mese dell'anno di grazia MCDLXVII[/i]



Per il Regno delle Due Sicilie
Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie

Alessio Godeoc Aldobrandeschi




Il Real Ministro degli Esteri e Segretario Reale

Nerissa Gregoria Zara Del Drago


La Governatrice di Terra di Lavoro
(Alberica Ines Kyle Alfieri della Torre nota come Ladymarien)




Il Governatore degli Abruzzi.

Adriano Ares Niccolò "Susaku" Meridio D'Oria




Per la Santa Chiesa Aristotelica Romana:

Sua Eminenza Rev.ma Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia
Cardinale-cancelliere della Congregazione per gli Affari del Secolo





Sua Eminenza Rev.ma Mons. Arduino I "Gropius" Della Scala
Decano del Sacro Collegio e Protonotario Apostolico




Sua Eminenza Rev.ma Gianvitus Tarcisius De'Reame
Primate e Arcivescovo di Capua





Sua Eminenza Rev.ma Cristoforo Borgia
Vicarius Urbis Romae





[/rp]


Code:
[quote][rp][color=black][i][u][b][size=24]Charta Aristotelica di Napoli[/size][/b][/u]

[b][size=18]Concordato tra Regno delle Due Sicilie e la Santa Chiesa Aristotelica Romana[/size][/b]

[u]* Preambolo[/u]

Con la presente il Regno delle Due Sicilie ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce il Regno delle DueSicilie come Regno di Confessione Aristotelica e ne tutela e privilegia i Valori ed il Culto.

Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Concilio del Regno delle Due Sicilie o della Chiesa.

Nel caso in cui lo spirito o le condizioni indicate dal Concordato venissero a mancare, o nel caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli seguenti, si dovrà indire al più presto una riunione a cui parteciperanno le rappresentative del Regno delle Due Sicilie e della Chiesa, per discutere del problema e trovare un compromesso amichevole.
Tutti coloro che hanno contribuito, attivamente e palesemente, con parole, opere, atti ed omissioni, a non soddisfare le condizioni indicate dal Concordato, devono essere consapevoli che l'Inquisizione, un Tribunale Episcopale o il Regno tramite il tribunale di una delle sue Province possono decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le loro azioni.

[b]Precisazioni:[/b]
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)


[size=18][b]I - Il ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale del Regno[/b][/size]


[b]Art. I.1[/b] – L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie. La Chiesa Aristotelica Romana e Universale, fondata dal Secondo Profeta, è l'unica detentrice della Verità Aristotelica e l'unica guida per gli uomini verso la salvezza.
Il Regno delle Due Sicilie riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 – Solo il culto Aristotelico, così come insegnato dalla Santa Chiesa Aristotelica Romana e Universale,potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni del Regno delle Due Sicilie.

I.3 –Nessuna setta, pseudo religione o culto verrà tollerato ad eccezione della religione spinozista e dei discepoli di Averroè. Questi ultimi due hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e il Regno delle Due Sicilie, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:


I.3 bis – Le comunità di questi culti che intendano stabilirsi nel Regno delle Due Sicilie dovranno farne pubblica richiesta, elencando un referente responsabile e la totalità dei membri incorporati.
I.3 ter – Il Primate ha facoltà, previa consultazione e assenso del Sovrano, di decidere sulla concessione, sull'eventuale luogo (non più di una città) e sui mezzi attraverso i quali i culti autorizzati potranno praticare, predicare e/o fare proselitismo.
I.3 quater – Per ricevere il permesso di pratica, predicazione e/o proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo), queste comunità dovranno comunque riconoscere la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato impegnandosi a rispettarne ogni parte.
I.3 quinquies – Qualora le Comunità Spinozista o Averroista presenti nel Regno non seguissero uno dei punti enunciati dagli articoli I.3, i membri coinvolti nella violazione saranno sottoposti a processo ecclesiastico con accusa di "Insulto alla Chiesa ed ai suoi insegnamenti" e saranno perseguiti dall’autorità temporale con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico
I.3 sesties – Qualora le suddette Comunità non prendano pubblicamente le distanze dai membri coinvolti nella violazione e provvedano esse stesse ad espellerli prontamente, tutte le concessioni a loro favore decadranno immediatamente
I.3 septies –I gruppi non riconosciuti e non tollerati non potranno esercitare pubblicamente le proprie convinzioni; se lo faranno saranno processati dalla giustizia della Chiesa e ricadranno nei casi previsti dall'articolo IV.1 del presente concordato.


I.4 – Il Regno delle Due Sicilie riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi e sempre favorirà la difesa e re instaurazione del clero legittimato dalla Chiesa stessa, anche attraverso la creazione di eserciti cui potrà essere assegnato vessillo delle Chiese Diocesane del Regno, in accordo con le autorità regie preposte.

I.5 – La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità del Regno delle Due Sicilie, del Sovrano e dei Governatori nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essi governano.

I.6 – Tutte le violazioni alle disposizioni della parte I di questo concordato saranno considerate come un atto di eresia e saranno perseguite, su richiesta del Primate, del Sovrano, dell’Assemblea Episcopale o del Concilio della Corona, dalla Chiesa Aristotelica e dal Regno delle Due Sicilie.



[size=18][b]II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale del Regno[/b][/size]


II.1 – Il Regno Duosiciliano e la Santa Chiesa locale, nel desiderio di mantenere e rafforzare i rapporti di collaborazione e fratellanza, si impegnano al continuo e proficuo confronto consultivo tra il Sovrano, i Governatori in carica e il Primate o suo delegato, per cercare di conformare l'azione di governo del Regno ai principi di giustizia, amicizia ed equità Aristotelica.
Tale confronto non sarà mai vincolante ma avrà solo carattere consultivo ed ispiratore, senza limitare il potere temporale dei governi provinciali e regio che, nell'ambito dei principi sopra esposti, potranno rispondere alle diverse necessità amministrative nella maniera più adeguata per conseguire il bene del Regno e del popolo duosiciliano.

II.2 – Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che possono compromettere la sicurezza del Regno, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso ed esclusivamente questo il Primate o suo delegato è tenuto ad informare la Curia e l’Assemblea Episcopale del Regno dopo averlo comunicato al Sovrano ed al Concilio Reale.

II.3 – Il Sovrano delle Due Sicilie dovrà essere battezzato, oppure avere un attestato da parte del Primate che dichiari
- che egli non è stato condannato in precedenza dalla Santa Inquisizione,
- che non è stato scomunicato o interdetto dalle autorità della Santa Chiesa Aristotelica Romana.
Il Primate non potrà rifiutarsi di concedere tale attestato qualora il Sovrano rispetti i requisiti.

Il Sovrano dovrà essere intronizzato e incoronato dal Primate. L’incoronazione sancirà la legittimità del suo governo, riconosciuto ufficialmente dalla Chiesa Aristotelica.
Nel caso non fosse battezzato, il Sovrano del Regno dovrà comunque riconoscere ufficialmente l'autorità della Chiesa e della religione Aristotelica come religione ufficiale dello Stato ed impegnarsi a garantire il pieno rispetto di quanto stabilito in questo concordato.

II.3 bis – I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie (Principi di Terra di Lavoro e d’Abruzzo) dovranno essere benedetti dai rispettivi Arcivescovi o da un loro delegato. Sia i Governatori che i Consiglieri dovranno essere battezzati, o perlomeno avere un attestato da parte dell’Arcivescovo competente che li dichiara non eretici, apostati, scomunicati o in generale nemici della Santa Chiesa Aristotelica.
I Governatori delle Province si impegnano a diffidare da eretici, apostati, scomunicati o nemici della Santa Chiesa nella gestione temporale della Provincia di loro competenza.

II.4 – Un membroordinato del clero Aristotelico può assumersi una missione di natura temporale, previo assenso scritto del Primate o del proprio Arcivescovo competente e nel rispetto dei documenti della Santa Chiesa Aristotelica che normano l'attività politica del Clero, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.5 – Il Sovrano delle Due Sicilie, entro cinque giorni dalla sua elezione e prima della sua incoronazione, che sarà avviata entro e non oltre i sette giorni successivi alla sua elezione nominerà un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale lo assisterà nel suo cammino. Nel caso il Sovrano non sia battezzato, tale chierico sarà ritenuto suo consigliere personale.
In caso di mancata nomina sarà ritenuto confermato il precedente confessore o, in sua assenza, il Primate o suo delegato.

II.5bis – I Governatori In Gratibus del Regno delle Due Sicilie entro cinque giorni dalla loro elezione e prima della loro benedizione nomineranno ciascuno un confessore privato (prete aristotelico ordinato), il quale li assisterà nel loro cammino. Nel caso uno od entrambi i Governatori non siano aristotelici, tale chierico sarà ritenuto loro consigliere personale.
In caso di mancata nomina saranno ritenuti confermati i precedenti confessori o, in loro assenza, gli Arcivescovi delle due province o loro delegati.

II.6 – Il Regno Delle Due Sicilie nelle persone del Sovranoe dei Governatorinon proporranno mai all'Araldica Duosiciliana patenti di nobiltà per:
• i non battezzati che non siano in possesso di attestato del Primate che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato,
• chi sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento.
La violazione dell'articolo II.6 comporta l'apertura di processo inquisitoriale e/o procedura di scomunica.

[size=18][b]III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile[/b][/size]


III.1 – I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e gli unici a produrre effetti civili riconosciuti dal Regno delle Due Sicilie

III.2 – Conformemente alla bolla pontificia Matrimonium Prohibitem[/i] , il "matrimonio civile", o tutte le altre forme di unione di questo tipo aventi come scopo il legare due persone sono severamente vietate nelle terre del Regno delle Due Sicilie

III.2.bis – Ogni violazione degli art. III.1 e 2 sarà punita dalla giustizia ecclesiastica tramite la Santa Inquisizione e dall'autorità secolare tramite i tribunali delle Province con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico".

III.3 – La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti si adopereranno con ogni mezzo a loro disposizione per mettere in atto azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e reali.

III.4 – La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni reali.
Per questo essa attiverà una stretta collaborazione con gli Atenei del Regno per garantire l'insegnamento delle materie della Via della Chiesa in maniera puntuale e precisa.
L'elenco dei docenti di tale via sarà oggetto di confronto mensile dal Primate in modo da evitare che eretici/scomunicati possano insegnare tali materie fuorviando il messaggio Aristotelico nell'insegnamento.

III.5 – I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero delle loro diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti, come pure nella conferma o apposizione di veto all’elezione dei Parroci IG.
Nel caso di elezione non confermata dall'autorità ecclesiastica, il Parroco IG sarà considerato usurpatore e ogni sua azione sarà considerata nulla.
Ogni abuso delle prerogative ecclesiastiche In Gratibus e Res Parendo contrario alle norme canoniche e primaziali sarà giudicato dalla giustizia ecclesiastica tramite la Santa Inquisizione e dall'autorità secolare tramite i tribunali delle Province con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico".
Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche o con l'uso della forza verrà giudicato dalla giustizia ecclesiastica tramite la Santa Inquisizione e dall'autorità secolare tramite i tribunali delle Province con l’accusa di “Disturbo all’Ordine Pubblico".
Il Regno delle Due Sicilie favorirà qualsiasi intervento, anche militare e con la collaborazione delle forze armate del Regno, al fine di ripristinare un legittimo e avallato chierico della Santa Chiesa Aristotelica.

III.6 – Ogni ecclesiastico ]avallato dall’autorità religiosa non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. I Parroci eletti In Gratibus hanno facoltà di amministrare la propria parrocchia secondo le direttive del proprio vescovo e  secondo le norme del Diritto Canonico.
Ogni violazione o comportamento sospetto dovrà essere riferito all’autorità episcopale, o in sua assenza o latenza, all’Arcivescovo o al Primate perché possa essere valutata eventuale azione giudiziaria necessaria.
Foro competente per i Parroci IG non confermati dall'autorità ecclesiastica sarà di diritto il tribunale provinciale competente con facoltà di ascolto, da parte del giudice e del PM, dell’autorità ecclesiastica competente.
A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione, tranne che dal Santo Padre o dal Sacro Collegio dei Cardinali.

III.7 – Almeno un rappresentante della Primazia deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Sovrano e dai suoi consiglieri per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante della Primazia può essere tollerata, solo nel caso in cui il Sovrano o i suoi consiglieri ne siano stati preventivamente informati.

III.8 – Il Sovrano o un suo delegato e almeno un componente dei Consigli degli Abruzzi e di Terra di Lavoro dovranno essere presenti alle manifestazioni e celebrazioni religiose di livello nazionale svolte in Taverna del Regno o in pubblica piazza. L'assenza del Sovrano o di un rappresentante delle Province può essere tollerata solo nel caso in cui il Primate o il Vice Primate ne siano stati preventivamente informati.

III.9 – Su richiesta del Sovrano , il Primate si impegna ad assegnare un membro del clero duosiciliano all'Esercito del Regno in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Primate si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.


[size=18][b]IV - La Giustizia della Chiesa [/b][/size]


[b]IV.1[/b] – Il Sovrano del Regno e i Governanti dei Principati afferenti al Regno,  così come i loro successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, per l'applicazione di una sentenza ecclesiastica di colpevolezza, aprendo un processo con capo di accusa di "Disturbo dell'Ordine pubblico".

[b]IV.2[/b] – Sul territorio del Regno delle Due Sicilie  sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale di Roma e il Tribunale Archiepiscopale di Capua. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

[b]IV.3[/b] – Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

[b]IV.4[/b] – Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso le Vidamie competenti.

• [b]IV.4 bis[/b]: Le sanzioni pesanti, conformi alla carta dei giudici, come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione da parte del Regno.
• [b]IV.4 ter[/b]: Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica e nel rispetto della Carta dei Giudici.

[b]IV.5[/b] – I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

[b]IV.6[/b] – Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Provincia il cui tribunale in gratibus sia competente. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.


[size=18][b]V – Delle prerogative del Clero[/b][/size]


[b]V.1[/b] – Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione al Sovrano e ai Prefetti interessati per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno del Regno. Tutti gli spostamenti e le azioni intraprese da compagnie militari che assistano il Primate e il clero dovranno essere concordate con lo Stato Maggiore Regio e il Ministro della Difesa al fine di non intralciare i compiti delle rispettive forze armate, non mettere a rischio vita ed integrità dei soldati e non arrecare danno al territorio. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi del Regno stesso, impegnandosi a seguire le leggi dello stesso e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico e dovranno coordinarsi con gli organi militari del Regno.

[b]V.2[/b] - Il Regno riconosce alla Santa Chiesa Aristotelica piena autorità e autonomia nella gestione del Consiglio Diocesano, dei suoi membri e delle sue funzionalità nel rispetto del Diritto Canonico.
La Santa Chiesa Aristotelica potrà organizzare propri eserciti battenti vessillo Diocesano, previo accordo con lo Stato Maggiore Regio e il Ministro della Difesa, per garantire la difesa delle sedi episcopali, dei fedeli e della Vera Fede. Le eventuali responsabilità penali o economiche a seguito di errori alla guida delle armate saranno in capo alla Primazia.

[b]V.3[/b] - Il Regno riconosce alla Santa Chiesa Aristotelica piena autonomia economica e finanziaria, ivi compresa la possibilità di istituire un obolo per le confessioni o una decima per i fedeli previo accordo con la Provincia interessata, al fine di garantire la gestione e il mantenimento delle Diocesi, così come di eventuali azioni caritatevoli in favore dei fedeli. Il pagamento di tale obolo o decima sarà di natura totalmente volontaria e il mancato pagamento non comporterà alcuna denuncia presso tribunali Provinciali.

[b]V.4[/b] – I Chierici aristotelici possono richiedere al Regno una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno del Regno. Il Regno e i Governatori locali per quanto di loro competenza, compatibilmente con le risorse economiche e militari disponibili al momento, si impegnano a fornirla in tempi brevi.

[b]V.5[/b] – Il Regno aiuterà i chierici ordinati a divenire parroci In Gratibus, elargendo loro un prestito/dono, compatibilmente alle disponibilità di cassa del Regno o delle Province, affinché essi possano quanto prima occupare una parrocchia In Gratibus e portare conforto alle anime dei fedeli. (prestito non superiore ai 1000 ducati) Sarà possibile ricevere questo prestito/dono solo se il futuro parroco In Gratibus rimarrà all'interno del Regno delle Due Sicilie per almeno quattro mesi. Tale prestito sarà restituito immediatamente alla provincia/regno appena raggiunto il livello necessario In gratibus.

[b]V.6[/b] – I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, il Primate e i Vice-Primate , quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno del Regno godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo V.7.

[b]V.7[/b] – Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento, l’appropriazione indebita, il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o ai castelli delle capitali, i funzionari apostolici rimangono processabili, tuttavia una commissione composta da un membro della Santissima Inquisizione, il Primate, il Governatore della Provincia competente ed il Sovrano saranno chiamati a deliberare un parere consultivo a maggioranza, seppur non vincolante, per il giudice che si troverà ad arbitrare la causa.

[b]V.8[/b] – Un ecclesiastico in possesso di un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza, egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma non potrà essere costretto a compiere atti contrari ai precetti o alla morale Aristotelica.

[b]V.9[/b] – Il Regno delle Due Sicilie nella persona del Sovrano, si impegna a creare il Ministero Ecclesiale del Regno. La nomina del Ministro di tale dicastero sarà a scelta del Sovrano, tra Primate e i due Arcivescovi del Regno in carica, e oltre a svolgere la funzione di Ministro del Regno, sarà di diritto il Consigliere privato di Sua Maestà. Il membro della Primazia che avrà tale onere sarà vincolato dall'obbligo di fedeltà e segretezza di ogni membro del Concilio, tranne per i casi in cui vi sia una reale minaccia alla Fede aristotelica.

[b]V.10[/b] – La Corona Duosiciliana concede al Primate degli Stati Pontifici e del Meridione il titolo di "Principe di Benevento" con annessi feudi, proprietà e latifondi. Il Primate amministrerà questo territorio in nome e per conto della Santa Chiesa. Tale titolo è legato al ruolo che ricopre.
Il Primate adempirà ai doveri dell'essere nobile tranne a quelli contrari alla morale aristotelica (es. eventuale discesa in guerra) per i quali potrà o astenersi o inviare un suo emissario (solo a difesa del Regno).


Firmato a Napoli il giorno XVII del VII mese dell'anno di grazia MCDLXVII[/i][/color]


[i][b][color=black][u]Per il Regno delle Due Sicilie[/u][/color][/b][/i]
[b]Sua Maestà il Re del Regno delle Due Sicilie
[/b]
Alessio Godeoc Aldobrandeschi
[img]https://i.imgur.com/loqdA5T.png[/img]
[img]https://i.postimg.cc/BbvLFmvh/grendov-verde.png[/img][img]http://i41.tinypic.com/5aflh2.png[/img]


[b]Il Real Ministro degli Esteri e Segretario Reale
[/b]
Nerissa Gregoria Zara Del Drago [img]https://i.imgur.com/F1IWmWz.png[/img]
[img]http://i58.tinypic.com/r1lqhg.png[/img]

[b]La Governatrice  di Terra di Lavoro[/b]
(Alberica Ines Kyle Alfieri della Torre nota come Ladymarien)

[img]http://i.imgur.com/cKRqmYY.png[/img]
[img]https://s19.postimg.cc/mf5d0euj7/Sigillo_governatore_verde.png[/img]

[b]Il Governatore degli Abruzzi.

Adriano Ares Niccolò "Susaku" Meridio D'Oria[/b]

[img]http://i57.tinypic.com/1115abk.jpg[/img]

[color=black][b][u]Per la Santa Chiesa Aristotelica Romana:[/u][/b][/color]

[b]Sua Eminenza Rev.ma Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia
Cardinale-cancelliere della Congregazione per gli Affari del Secolo[/b]

[img]http://i65.tinypic.com/ngt751.png[/img]
[img]http://i59.tinypic.com/2cr37kj.png[/img] [img]https://i.postimg.cc/kMj5VtJd/verde.png[/img]

[b]Sua Eminenza Rev.ma Mons. Arduino I "Gropius" Della Scala
Decano del Sacro Collegio e Protonotario Apostolico[/b]
[img]https://i.postimg.cc/65ypdDzk/firma-arduino-cardinale.png[/img]
[img]https://i.postimg.cc/xdwqzZpx/867502-Gropius-Vert.png[/img]

[b]Sua Eminenza Rev.ma Gianvitus Tarcisius De'Reame
Primate e Arcivescovo di Capua[/b]
[img]https://i.imgur.com/6zK2Sy4.png[/img]
[img]https://i24.servimg.com/u/f24/17/21/94/67/gianvi12.png[/img][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2019/28/4/1562839260-sicilev.png[/img]


[b]Sua Eminenza Rev.ma Cristoforo Borgia
Vicarius Urbis Romae[/b]
[img]https://i.imgur.com/2ktm6kg.png[/img]
[img]http://i68.tinypic.com/25i58jo.jpg[/img]

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MessagePosté le: Mar Avr 07, 2020 2:57 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Annulla e sostituisce il precedente concordato

Citation:
[rp]CONCORDATO TRA LA REPUBBLICA DI GENOVA E LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA ROMANA E UNIVERSALE

Preambolo

Con la presente la Superba Repubblica di Genova ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce la religione aristotelica che essa custodisce, celebra e insegna come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Repubblica di Genova come Repubblica di Confessione Aristotelica.
Questo Concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Repubblica di Genova o della Chiesa.
Esso entra in vigore alla sua ratifica e annulla e sostituisce ogni precedente Concordato tra la Repubblica di Genova e la Santa Chiesa Aristotelica Romana e Universale.
In caso di controversie riguardanti l'applicazione di questo Concordato, verrà indetta una riunione amichevole alla quale parteciperanno i rappresentanti della Nunziatura Apostolica, l'Arcivescovo di Genova e i rappresentanti designati dal Doge e dal Consiglio della Repubblica. Dopo un adeguato confronto tra le parti, l'Arcivescovo e la più alta carica della Nunziatura valuteranno come risolvere la controversia sulla base del Dogma della Chiesa Aristotelica.
Chiunque non ottemperi a quanto stabilito in questo Concordato, con parole, opere, atti ed omissioni, deve essere consapevole che l'Inquisizione o un Tribunale Episcopale può decidere di aprire un'istruttoria, al fine di giudicare le sue azioni.

I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

Articolo I.1 : Il presente Concordato fa della religione della Chiesa Aristotelica Romana e Universale (d'ora in poi: Chiesa) la religione ufficiale della Repubblica di Genova. La Repubblica riconosce la Chiesa Aristotelica Romana e Universale come sola, unica e legittima Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
La Repubblica di Genova riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.
La Chiesa riconosce la Repubblica di Genova e tutte le sue istituzioni.

Articolo I.2 : Solo il culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Repubblica di Genova.

•I.2 bis : Tuttavia, è consentito che Averroisti o Spinozisti aprano un solo luogo di culto nel municipio di una città a propria scelta, eccetto che nella capitale della Repubblica o nelle Sedi Episcopali, ma dovranno essere autorizzati dalle autorità ecclesiastiche e temporali. Tale tolleranza non consente loro di diffondere la miscredenza mediante proselitismo al di fuori del loro luogo di culto, né di attaccare pubblicamente la religione aristotelica e le istituzioni della Chiesa.

Articolo I.3 : La Repubblica di Genova riconosce la piena autorità della Chiesa nel dominio spirituale sulle sedi episcopali, sui vescovi e i consigli episcopali, nonché nell'amministrazione delle offerte pecuniarie liberamente riservate alla Chiesa dai fedeli delle terre Genovesi; in caso di indebite ingerenze o illegittime appropriazioni da parte di autorità laiche o gruppi eterodossi, la Repubblica contribuirà ad aiutare la Chiesa a ripristinare la propria legittima autorità, anche mediante cooperazione giudiziaria e armata, processando i responsabili per disturbo dell'ordine pubblico.

*I.3 bis : A norma di Diritto Canonico esistono quattro tipi di eterodossie :
- L'eresia (tollerata o no), cioè l'appartenenza a sette o culti che promuovono una visione errata dell'Altissimo e della Religione ;
- Lo scisma, cioè la separazione dalla Santa Chiesa e dalla Comunità Aristotelica, tramite la fondazione di una setta autoproclamatasi "chiesa" o l'apostasia della Vera Fede ;
- Il paganesimo, cioè l'appartenenza a sette o culti pagani dedicati a una o più false divinità ;
- L'ateismo, cioè la negazione dell'esistenza della Divinità e dell'Altissimo in particolare.

*I.3 ter : Sono altresì esclusi dalla Comunità Aristotelica gli scomunicati, gli interdetti e i non battezzati messi al bando come prescritto dal Diritto Canonico.

Articolo I.4 : Tutte le violazioni alle disposizioni della Sezione I sono considerate atti di eresia perseguibili dalla Giustizia della Chiesa, secondo quanto prescritto dal Diritto Canonico.

II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

Articolo II.1 : L'Arcivescovo di Genova siederà nella Sala Ristretta della Repubblica, al fine di aiutare il Governo a conformare la propria azione politica ai principi aristotelici, con pieno diritto di parola e diritto di voto esclusivamente per le questioni attinenti la sfera spirituale, ecclesiastica o religiosa. L'Arcivescovo può, se lo ritiene necessario, delegare un membro della Nunziatura Apostolica (che sia residente da almeno quattro mesi all'interno della Repubblica) a tale compito. Gli Arcivescovi e i loro delegati si impegnano a non far parte di altri consigli all'infuori di quello della Repubblica di Genova.

Articolo II.2 : Gli Arcivescovi o i delegati che, a seguito di questa collaborazione, vengano a conoscenza di informazioni confidenziali che possono compromettere la sicurezza della Repubblica, s'impegnano a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. Tuttavia se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso essi sono tenuti a informare la Curia e l'Assemblea Episcopale, dopo averlo comunicato al Doge ed al Consiglio.

Articolo II.3 : Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà, secondo quanto prescritto dal Diritto Canonico e regolamentato dai documenti del Concistoro, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa è unica depositaria.

Articolo II.4 : Il Doge di Genova, che sarà intronizzato dall'Arcivescovo, i consiglieri ed i funzionari della repubblica devono essere battezzati, e se non lo sono al momento dell'elezione, dovranno esserlo entro due settimane. Ovviamente la Chiesa si impegna a garantire loro l'amministrazione del sacramento in tempi rapidissimi, dopo adeguata preparazione dottrinale.

Articolo II.5 : Il Doge di Genova deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero della Repubblica.

Articolo II.6 : La Repubblica di Genova non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato o sia eterodosso secondo quanto riportato nell'articolo I.3 bis o sia sottoposto a indagine o condanna da parte della Giustizia della Chiesa.

III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

Articolo III.1 : I matrimoni aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e producono effetti civili anche per quanto riguarda la legittimità della prole e l'eredità.

Articolo III.2 : Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il cosiddetto "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare due persone, sono severamente vietate nelle terre della Repubblica di Genova e non sono riconosciute dalla Chiesa e dalla Repubblica.

Articolo III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

Articolo III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane, nonché di curare la preparazione universitaria dei chierici. Per questo essa può individuare un Decano che coordini le esigenze degli studenti della facoltà teologica e che abbia il diritto di veto sulla scelta dei professori per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa. Il Rettore terrà conto di quanto richiesto dal Decano sia nella nomina dei docenti che nella programmazione delle lezioni.

Articolo III.5 : Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo (Arci)vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò di cui è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

Articolo III.6 : Almeno un rappresentante della Diocesi deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Doge e dal suo Consiglio, per le quali riceverà preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Doge o il Consiglio vengano informati per tempo.

Articolo III.7 : Il Doge e i suoi Consiglieri dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose, tranne in caso di assenza comunicata al vescovo e dovuta a viaggi per conto della Repubblica.

IV - La Giustizia della Chiesa

Articolo IV.1 : Per la promessa canonica di intronizzazione nella Cattedrale di Genova, il Doge, come i suoi successori, si impegnano a perseguire le eterodossie in tutte le loro forme. Quanti si macchino di eresia si rendono anche colpevoli di disturbo dell'ordine pubblico e sono perseguiti dalla Repubblica, dal momento che essa costituisce una attacco alle fondamenta dell'autorità repubblicana e religiosa.

Articolo IV.2 : Sono istituiti i tribunali della Chiesa per la Giustizia Ordinaria e Straordinaria sul territorio della Repubblica, e in particolare il Tribunale della Santissima Inquisizione e le Ufficialità. Le competenze e il funzionamento dei suddetti tribunali sono definiti dal Diritto Canonico.

Articolo IV.3 : I tribunali ecclesiastici sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

Articolo IV.4 : I tribunali ecclesiastici faranno applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Genova.

•IV.4 bis : Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, ed il condannato dovrà adeguarsi alla sentenza pronunciata dal giudice laico, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica.

Articolo IV.5 : I condannati potranno fare appello contro le sentenze dei tribunali ecclesiastici di prima istanza presso i tribunali di seconda istanza a Roma.

Articolo IV.6 : Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo genovese, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Repubblica. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, emetterà un parere, ed il verdetto verrà deciso dalla Curia.

Articolo IV.7 : Le sentenze della Giustizia della Chiesa in materia matrimoniale sono le uniche ad essere riconosciute dalla Repubblica e ad avere effetti civili.

V. Diritti e doveri del clero

Articolo V.1 : I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, e gli Arcivescovi, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

Articolo V.2 : I funzionari apostolici e i chierici residenti nella Repubblica sono processabili esclusivamente per i seguenti reati: frode, brigantaggio, compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione delle autorità religiose e repubblicane, assalto ai municipi o al castello della capitale senza previa autorizzazione delle autorità Repubblicane e dell'Arcivescovo, altri reati che si configurano come alto tradimento secondo l'ordinamento giuridico della Repubblica. Essi potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, dall'Arcivescovo e dal Giudice di Genova. Quest'ultimo emetterà poi la sentenza in gratibus in accordo con la decisione collegiale. Per i membri della Nunziatura verrà vagliata l'ipotesi di espellerli dalla Congregazione degli Affari del Secolo.

VI - Militaria

Articolo VI.1 : la Repubblica di Genova riconosce l'esistenza e l'autorità - nel dominio specifico della Santa Chiesa, secondo quanto stabilito dal Diritto Canonico, e dunque per soli scopi difensivi della Vera Fede e delle istituzioni religiose - della Congregazione delle Sante Armate, delle forze ad essa soggette e in particolare degli Ordini Militari-religiosi, della Guardia Episcopale e degli eserciti episcopali.

Articolo VI.2 : le forze soggette alle Sante Armate e in particolare gli Ordini Militari-religiosi, la Guardia Episcopale e gli eserciti episcopali saranno considerati come entità militari amiche e alleate secondo quanto specificato nell'articolo VI.1.

Articolo VI.3 : in un'ottica di non ingerenza, di rispetto delle rispettive prerogative e di collaborazione nella difesa della Vera Fede e della Chiesa, tali entità militari sono autorizzate ad intervenire sul terreno concordatario dopo aver informato e ricevuto l'approvazione del Doge e del Consiglio della Repubblica.

Articolo VI.4 : queste entità militari possono
- muoversi individualmente o in gruppi di qualsiasi tipo;
creare o muoversi in eserciti a condizione che abbiano ottenuto l'accordo del Doge e del Consiglio della Repubblica.

Articolo VI.5 : Ogni componente militare può stabilire un trattato individuale che riguardi le modalità specifiche del proprio ambito di competenza.

Firmato e ratificato a Genova il giorno 3 aprile A.D.1468

Per la Superba Repubblica di Genova

Rodolfo d'Altavilla
Doge della Repubblica di Genova



Per la Santa Chiesa Aristotelica Romana e Universale

S. Em. Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia
Cardinale-Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo




S.E. Monsignor Silvio Sanseverino
Nunzio Apostolico per la Repubblica di Genova

[/rp]

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