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almalibre
Inscrit le: 06 Mar 2015 Messages: 2545
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Posté le: Dim Mar 13, 2022 3:28 pm Sujet du message: [UNI 64] Scioglimento matrimoniale Jackmatusalem - Plisea |
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Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Richiesta di valutazione per i Cardinali del Concistoro Romano
Il Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Presieduto da S.Ecc. Monsignora Alma Bianca Arnod Sforza detta "Almalibre"
ha pronunciato il seguente
PARERE NAZIONALE SU RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO
Nel ricorso presentato da:
• Nome IG: Jackmatusalem
• Diocesi/Parrocchia di appartenenza: Savona
• Status Giudiziario del richiedente (laico, ordinato, eterodosso, scomunicato, etc): Laico
RICORRENTI:
• Nome IG Sposo: Jackmatusalem
• Nome IG Sposa: Plisea
Rappresentati e difesi: in proprio
Con l’intervento ex lege del Procuratore Episcopale Nazionale S.Ecc. Fratello Caleroide
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
• Dichiararsi l'annullamento del matrimonio celebrato l’8 luglio 1468 da Perlarosa (Diacono) nella Parrocchia di Savona con testimoni :
per lo sposo : Ema.ita
per la sposa : Bloody_rose
CONCLUSIONI DEL P.E.:
In data 13 febbraio 1470, presentava richiesta presso questo Tribunale il fedele Jackmatusalem, chiedendo lo scioglimento del matrimonio con Dama Plisea, contratto il 08 luglio 1468 e dal quale non sono nati figli.
Nel corso del dibattimento avvenuto in queste aule è parso chiaro che vi sia stato la sola sparizione dei sentimenti d'amore dei coniugi, ma vi è stato anche l'allontanamento della sposa dal tetto coniugale. Oltre a questi motivi la sposa ha ricevuto una scomunica per i fatti avvenuti tempo orsono.
Tutto ciò premesso:
L'Art. 3 del Diritto Canonico recita: Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone, creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.
E’ chiaro quindi che la decisione di ricorrere a questa Corte, è stata presa dopo aver capito che l'Amicizia Aristotelica simboleggiante l'accordo profondo e la condivisione della vita di coppia, era ormai venuta meno.
Per tutto quanto sopra esposto, poiché a norma del Diritto Canonico Libro 1 Parte V sezione B l'Art. 6 comma 1 cita come motivo dello scioglimento del matrimonio la fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi, chiediamo a questa Illustrissima Corte di:
• accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
• interdire entrambi gli sposi ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 1 (uno), considerato che si trovano entrambi al primo matrimonio;
• imporre ad entrambi gli sposi il pagamento di Ducati 50,00 (cinquanta/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trovano, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente tribunale.
Chiediamo, inoltre:
• di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
• di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi;
• per la sposa, essendo stata scomunicata, la sospensione del periodo di interdizione al matrimonio fino al rientro nella comunità dei fedeli.
Terminato di parlare andai a sedermi al mio posto in attesa dell'intervento del Presidente.
SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA
Si è proceduto con la presenza di entrambi gli sposi, con divieto di parola alla sposa scomunicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell’art. 6.3 del diritto canonico in materia di scioglimento del matrimonio.
Dal dibattimento è emerso che la sposa ancora in data odierna, è scomunicata.
P.Q.M.
In data 13 febbraio 1470, presentava richiesta presso questo Tribunale il fedele Jackmatusalem, chiedendo lo scioglimento del matrimonio con Dama Plisea, contratto il 08 luglio 1468 e dal quale non sono nati figli.
Nel corso del dibattimento avvenuto in queste aule è parso chiaro che vi sia stato la sola sparizione dei sentimenti d'amore dei coniugi, ma vi è stato anche l'allontanamento della sposa dal tetto coniugale. Oltre a questi motivi la sposa ha ricevuto una scomunica per i fatti avvenuti tempo orsono.
Tutto ciò premesso:
L'Art. 3 del Diritto Canonico recita: Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone, creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.
E’ chiaro quindi che la decisione di ricorrere a questa Corte, è stata presa dopo aver capito che l'Amicizia Aristotelica simboleggiante l'accordo profondo e la condivisione della vita di coppia, era ormai venuta meno.
Per tutto quanto sopra esposto, poiché a norma del Diritto Canonico Libro 1 Parte V sezione B l'Art. 6 comma 1 cita come motivo dello scioglimento del matrimonio la fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi, chiediamo a questa Illustrissima Corte di:
1) accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
2) interdire entrambi gli sposi ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 1 (uno), considerato che si trovano entrambi al primo matrimonio;
3) imporre ad entrambi gli sposi il pagamento di Ducati 50,00 (cinquanta/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trovano, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente tribunale.
Chiediamo, inoltre:
4) di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
5) di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi;
6) per la sposa, essendo stata scomunicata, la sospensione del periodo di interdizione al matrimonio fino al rientro nella comunità dei fedeli.
Inoltre il Tribunale manda al Procuratore di trasmettere copia autentica del presente parere al Concistoro Cardinalizio per la valutazione.
Così deciso in camera di consiglio il giorno tredici del mese di Marzo dell'anno 1470.
S.Ecc. Monsignora Alma Bianca Arnod Sforza "Almalibre"
+ Arcivescovo di Pisa
+ Inquisitore Generale Italofono
Deposito atti dell'udienza: _________________
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