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[I] Libro 4 - In medio stat Virtus

 
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Aaron
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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:38 pm    Sujet du message: [I] Libro 4 - In medio stat Virtus Répondre en citant

Citation:

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In medio stat Virtus
Costitutione Apostolica « La Virtù sta nel mezzo ».



Libro 4 : La Giustizia della Chiesa


Parte I : Delle generalità e delle competenze


Generalità

Articolo 1 : La Giustizia della Chiesa è amministrata dalla Congregazione della Santa Inquisizione, dicastero romano retto dal Cardinale-Cancelliere Grande Inquisitore.

Articolo 2 : La Giustizia della Chiesa è una componente generale della giustizia dei regni e risponde parimenti agli imperativi morali, scritti nella "La Carta dei Giudici," tenendo conto del suo ruolo e della sua missione.

Competenze

Articolo 3 : La Giustizia della Chiesa è competente di tutte le violazioni del Dogma Aristotelico, della dottrina e del diritto Canonico della Chiesa Aristotelica, Universale e Romana. Si pronuncia sull'ortodossia degli atti sotto giudizio.

Articolo 4 : La La competenza della Giustizia della Chiesa si estende fin dove si estende l'abbraccio di Aristotele, ovvero in tutte le parrocchie dei regni.

Articolo 5 : Ogni persona può, salvo diversa approvazione da parte delle autorità competenti, essere accusatore, imputato o testimone.

Articolo 6 : Secondo l'articolazione delle fonti del diritto, la Giustizia della Chiesa seguirà questo preciso ordine di prevalenza :
- il Dogma Aristotelico
- le Dottrine
- il Diritto Canonico
- gli accordi, i trattati e i concordati giudicati validi dalle competenti autorità della Chiesa
- il costume giuridico
- la prassi

Giurisdizione e reggenze

Articolo 7 : La Giustizia della Chiesa di suddivide in giustizia ordinaria e giustizia straordinaria.

Articolo 8 : La giustizia ordinaria, è retta in primo grado dal Tribunale Episcopale, in secondo grado dalla Rota Apostolica

Articolo 9 : La giustizia straordinaria, è retta in primo grado dal Tribunale Inquisitore, in secondo grado dal Tribunale Pontificio



Testo canonico sulla Giustizia della Chiesa,
Scritto e ratificato a Roma dal Sacro Collegio, sotto il pontificato del Santo Padre Eugene V, il decimo giorno del mese di gennaio, de l'anno di grazia MCDLVIII.

Prima pubblicazione ad opera di Sua Eminenza fratello Nico nel terzo giorno di agosto dell'anno MCDLIV; rivisto, ristampato e sigillato da Sua Eminenza Aaron Nagan, il cardinale-rettore e decano del Sacro Collegio, il diciannovesimo giorno del mese di marzo dell'anno di grazia MCDLVIII.



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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
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In medio stat Virtus
Costitutione Apostolica « La Virtù sta nel mezzo ».



Libro 4 : La Giustizia della Chiesa


Parte II : Dei Tribunali Episcopali


Generalità

Articolo 1 : Può esistere un solo Tribunale Episcopale per diocesi. L'istituzione del Tribunale dipende del potere discrezionale del vescovo della diocesi eccezion fatta per taluni concordati o accordi particolari. Il Tribunale della diocesi in cui risiede l'arcivescovo è detto Tribunale Arciepiscopale. Esso conpensa tutte le mancanze del tribunale episcopale suffrangante.

Composizione

Articolo 2 : I Tribunali Episcopali sono composti :
- Dal Vescovo della diocesi e da due Ufficiali Giudiziari. In taluni casi, un ufficiale giudiziario può essere sostituito da un chierico della provincia, se le circostanze lo richiedono, soprattutto se è coinvolto nel processo.
- Dal Procuratore Episcopale, assisto dal Vidame della provincia ecclesiastica da cui dipende il Tribunale Episcopale.

Articolo 3 : La presidenza del Tribunale Episcopale è assegnata al Vescovo della diocesi. Se il Vescovo è coinvolto nel processo, il caso passa al Tribunale Arciepiscopale o archiviato.

Articolo 4 : Il Procuratore ecclesiastico è nominato a vita dal Vescovo della diocesi da cui dipende il Tribunale, con il benestare della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni previste sono definite nel regolamento interno della Congregazione. La nomina può essere revocata da un Cardinale Inquisitore su lettera circostanziale del vescovo, presidente del Tribunale.

Articolo 5 : Salvo disposizioni contrarie, è il Vidame l'incaricato a vegliare sull’applicazione della pena.

Articolo 6 : L'Ufficiale Giudiziario è nominato dal Vescovo che presiede il Tribunale Episcopale, per le sue conoscenza del Diritto Canonico. E' necessariamente un chierico. Assiste il vescovo, delibera con lui e si vede incaricato, con il Procuratore Episcopale, della tenuta degli archivi e dell'instradamento delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione e al Concistorio Pontificale.

Articolo 7 : Nel caso in cui il Tribunale Episcopale non possa essere composto al completo, sta al Vescovo della diocesi passare il processo al Tribunale Arciepiscopale, o, nel caso di assenza del Procuratore Episcopale, di farsi inviare un Procuratore Generale Ecclesiastico, o un Missus Inquisitionis che agisca come tale, dalla Congregazione della Santa Inquisizione, affinchè possa sostituirlo.

Competenza territoriale

Articolo 8 : Il Tribunale Episcopale è competente per gli atti commessi nelle parrocchie della diocesi su di quale ha autorità, o per i parrocchiani che risiedono in tale diocesi. In caso di contestazione, la Congregazione della Santa Inquisizione o, per difetto, il Consistorio Pontificale competente, attribuisce la procedura al tribunale più adatto.

Ricorsi

Articolo 9 : Ogni denuncia o ricorso al Tribunale Episcopale deve essere depositata tra le mani del Procuratore Episcopale o dei suoi assistenti.

[b]

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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:38 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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