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[I] Libro 2 - Regimini secularis ecclesiae

 
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Aaron
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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:41 pm    Sujet du message: [I] Libro 2 - Regimini secularis ecclesiae Répondre en citant

Citation:



    Regimini secularis ecclesiae
    Bolla pontificale « Per il governo della Chiesa secolare ».







    Libro 2 : L'episcopato, il sacerdozio e le circoscrizioni religiose


    L'Apostolato


    Parte I : Le Province e le Diocesi


    Articolo 1 : La diocesi è una circoscrizione religiosa i cui fedeli sono affidati ad un vescovo, erede della tradizione episcopale in quanto successore degli apostoli, affinché egli ne sia la guida religiosa con l'aiuto e la cooperazione dei suoi chierici.

    Articolo 2 : La diocesi è suddivisa in parrocchie, il cui numero varia a seconda della diocesi.

    Articolo 3 : Le diocesi sono raggruppate in una provincia ecclesiastica sotto l'autorità di un arcivescovo metropolitano.

    Articolo 4 : Le province ecclesiastiche sotto uno stesso potere temporale sovrano sono raggruppate in una primazia e poste sotto l'autorità di un primate, quando il loro numero è di almeno 2 e sono composte insieme da almeno 4 diocesi.

      - Articolo 4.1 : Una primazia è diretta da un'assemblea episcopale costituita almeno dagli arcivescovi metropolitani all'interno di essa, ed ha come potere la nomina e la revoca dei vescovi del suo territorio.

      - Articolo 4.2 : Ogni primazia è dotata di un proprio statuto, approvato dal Sacro Collegio.

      - Articolo 4.3 : Le aree linguistiche che non possono rivendicare lo status di primazia sono erette a vice-primazia, annesse ad una primazia esistente o dirette da un prelato plenipotenziario nominato dal Sacro Collegio.

      - Articolo 4.4 : La Curia può anche annettere temporaneamente una provincia religiosa a una primazia vicina, o riunire temporaneamente più province religiose in una sola primazia.

      - Articolo 4.5 : La Curia può dividere una primazia in più vice-primazie al fine di facilitare il funzionamento. Questa vice-primazia funzionano allo stesso modo delle primazie.




    Parte II : L’Episcopato



    Quando si utilizza il termine "vescovo", esso raggruppa senza distinzioni tutti coloro che detengono una carica episcopale, siano essi vescovi o arcivescovi.

    Articolo 1 : In seno alla Chiesa, dopo il Sovrano Potefice ed i cardinali, vengono i vescovi.

    Articolo 2 : Il vescovo è un chierico scelto dal Papa, o dai suoi pari con il consenso del Papa, per dirigere una diocesi. Può essere revocato a discrezione di queste stesse persone.

    Articolo 3 : Non può che esserci un solo vescovo a dirigere una diocesi.

    Articolo 4 : Si distinguono 2 categorie episcopali: i vescovi "in funzione" e i vescovi onorari.

    Articolo 5 : Un vescovo "in funzione" può essere o un arcivescovo metropolitano, o un arcivescovo suffragante, o un vescovo suffragante a seconda dello status della diocesi alla quale è legato. Queste distinzioni non sono distinzioni di natura ma di onore.

    Articolo 6 : Il vescovo governa la sua diocesi entro i limiti stabiliti dalla sua assemblea episcopale, dal Diritto Canonico della Chiesa, dalle dottrine e dai regolamenti emessi da Essa.

      - Articolo 6.1 : Il vescovo nomina e revoca i membri del suo consiglio diocesano.

      - Articolo 6.2 : Il vescovo può coprire il posto vacante dei curati Res Parendo e In Gratebus, nominare e revocare i parroci sotto la sua giurisdizione.

      - Articolo 6.3 : Il vescovo nomina e revoca i cappellani delle cappelle nobiliari sotto la sua giurisdizione, su richiesta della nobiltà o a sua discrezione.

      - Articolo 6.4 : Il vescovo nomina e revoca i cappellani delle organizzazioni laiche e militari, fatta eccezione per gli Ordini militari e religiosi riconosciuti da Roma, registrati sotto la sua diocesi.

      - Articolo 6.5 : Il vescovo ha il diritto di fornire la propria opinione nei casi di scomunica, di abbandono del sacerdozio, o di annullamento di un sacramento presso il Concistoro Pontificio competente.

      - Articolo 6.6 : Il vescovo ha il diritto di aggiungere regole che limitano la concessione dei sacramenti con l'autorizzazione della Congregazione del Santo Uffizio.

    Article 7 : I vescovi emeriti sono dei vescovi onorari che hanno svolto il loro incarico di vescovo in modo corretto e regolare per più di 3 mesi; essi portano questo titolo di diritto per 2 mesi. Le assemblee episcopali possono regolamentare i loro diritti all'interno della loro stessa assemblea. Essi non hanno una maggiore autorità all'interno della loro diocesi.

    Articolo 8 : I vescovi in partibus sono nominati dal Sacro Collegio a nome del Sovrano Pontefice su proposizione eventuale di una assemblea episcopale. Essi integrano l'assemblea episcopale della primazia in cui risiedono.

    Articolo 9 : La dignità episcopale è concessa ad alcuni chierici di alto rango, come i rettori degli ordini religiosi, i grandi maestri degli ordini militari e religiosi, gli abati del monastero In Gratebus ed i prefetti delle congregazioni.



    Parte III : Le cariche episcopali e diocesane


    Articolo 1 : Arcivescovo metropolitano – la quadruplice causa :

    La causa materiale = deve essere ordinato e teologo della Chiesa.
    La causa efficiente = è eletto dall’assemblea episcopale da cui la diocesi dipende.
    La causa formale = è incaricato da due dei suoi pari con l’accordo del Papa.
    La causa finale = è membro a tutti gli effetti delle assemblee episcopali dalle quali dipende almeno una parrocchia sotto la sua giurisdizione. Dirige una Provincia ecclesiastica e generalmente una diocesi.

    Articolo 2 : Vescovo e Arcivescovo suffragante – la quadruplice causa :

    La causa materiale = deve essere ordinato e teologo della Chiesa.
    La causa efficiente = è eletto dall’assemblea episcopale da cui la diocesi dipende.
    La cause formale = è incaricato da due dei suoi pari con l’accordo del Papa.
    La causa finale = è membro a tutti gli effetti delle assemblee episcopali dalle quali dipende almeno una parrocchia sotto la sua giurisdizione, a meno che lo statuto interno di queste assemblee limiti l'accesso al solo arcivescovo metropolitano. Dirige una diocesi.

    Articolo 3 : Vescovo Primate – la quadruplice causa :

    La causa materiale = deve essere stato vescovo in modo corretto e regolare per più di 3 mesi.
    La causa efficiente = è designato dalla sua assemblea secondo le regole stabilite dalla stessa assemblea.
    La causa formale = è incaricato dal camerlengo o dall’arcidiacono di Roma.
    La causa finale = il vescovo Primate è, a nome della sua assemblea, il superiore gerarchico diretto di tutti i vescovi dipendenti dalla sua primazia.

      - Articolo 3.1 : Nell’ipotesi in cui il primate prende le sue decisioni da solo, il concilio episcopale ha la facoltà di denunciarlo a posteriori, e di sostituire al decretale del primate il suo proprio, su domanda di uno dei suoi membri.

      - Articolo 3.2 : Il primate conserva le proprie responsabilità a livello della sua provincia o della sua diocesi.


    Articolo 4 : Vescovo Vice-Primate – la quadruplice causa :

    La causa materiale = deve essere vescovo al momento della sua nomina
    La causa efficiente = è designato dal vescovo primate secondo le regole stabilite dalla sua assemblea.
    La causa formale = è incaricato dal primate.
    La causa finale = sostituisce il Primate.

      - Articolo 4.1 : Il vescovo vice primate, in caso di assenza o d’inabilità del Primate, lo sostituisce con tutti i poteri giuridici e di rappresentanza, siede o vota fino alla risoluzione dell’inabilità del Primate.

      - Articolo 4.2 : Il vice primate conserva le proprie responsabilità a livello della sua provincia o della sua diocesi.

    Articolo 5 : Vescovo emerito – la quadruplice causa :

    La causa materiale = deve essere stato vescovo (non emerito) in modo corretto e regolare per più di 3 mesi.
    La causa efficiente = lo diventa automaticamente per un periodo di 2 mesi.
    La causa formale = è confermato dall’assemblea di cui faceva parte.
    La causa finale = è membro di diritto dell’assemblea episcopale di cui fa parte la sua residenza principale.

      - Articolo 5.1 : Il titolo di emerito è un titolo transitorio e onorifico, ha per obiettivo il permettere la transizione al momento di un trasferimento o di uno spostamento.


    Articolo 6 : Vescovo In Partibus – la quadruplice causa :

    La causa materiale = deve essere stato un sacerdote particolarmente meritevole ed esemplare, e avere partecipato all'edificazione della Chiesa.
    La causa efficiente = è designato dalla curia o dal Papa, ma può essere proposto da un'assemblea episcopale.
    La causa formale = è incaricato dal Camerlengo, dall’Arcidiacono di Roma o dal primate dell'assemblea episcopale da cui dipende.
    La causa finale = può essere membro a tutti gli effetti dell’assemblea episcopale di cui fa parte la sua residenza principale.

      - Articolo 6.1 : Il vescovo In partibus perde il suo titolo se riprende la direzione di una diocesi o di un'arcidiocesi su cui la sua autorità episcopale è effettiva. Al di fuori di questa perdita automatica del titolo, solo la morte o la Curia possono revocare o cambiare il titolo di In Partibus.


    Articolo 7 : Il Vicario Generale – la quadruplice causa :

    La causa materiale = deve essere un sacerdote. In mancanza di un Arcidiacono Primo, non ci può che essere un solo vicario generale per provincia ecclesiastica.
    La causa efficiente = è nominato dal suo arcivescovo metropolitano.
    La causa formale = è incaricato dal suo arcivescovo metropolitano.
    La causa finale = ha l’incarico di aiutare e di sostituire il suo arcivescovo nella gestione della provincia.

      - Articolo 7.1 : La medaglia di Aristotele è dorata e verde.



    Articolo 8 : L'Arcidiacono Primo – la quadruplice causa :

    La causa materiale = deve essere un fedele della Chiesa. In mancanza di un Vicario Generale, non ci può che essere un solo Arcidiacono Primo per provincia ecclesiastica.
    La causa efficiente = è nominato dal suo arcivescovo metropolitano.
    La causa formale = è incaricato dal suo arcivescovo metropolitano.
    La causa finale = ha l’incarico di aiutare e di sostituire il suo arcivescovo nella gestione della provincia.

      - Articolo 8.1 : La medaglia di Aristotele è argentata e verde.



Article 9 : Il Vicario diocesano – la quadruplice causa :

La causa materiale = deve essere un sacerdote. In mancanza di un Arcidiacono, non ci può che essere un solo vicario diocesano per diocesi o arcidiocesi.
La causa efficiente = è nominato dal suo vescovo.
La causa formale = è incaricato dal vescovo che lo nomina.
La causa finale = ha l’incarico di aiutare e sostituire il suo vescovo nella gestione della diocesi.

    - Articolo 9.1 : La medaglia di Aristotele è dorata e verde.



Articolo 10 : L’Arcidiacono – la quadruplice causa :

La causa materiale = deve essere un fedele della Chiesa. In mancanza di un Vicario Diocesano, non ci può che essere un solo arcidiacono per diocesi o arcidiocesi.
La causa efficiente = è nominato dal suo vescovo.
La causa formale = è incaricato dal vescovo che lo nomina.
La causa finale = ha l’incarico di aiutare e sostituire il suo vescovo nella gestione della diocesi.

    - Articolo 10.1 : La medaglia di Aristotele è argentata e verde.



Articolo 11 : Il Capitolare – la quadruplice causa :

La causa materiale = deve essere fedele della Chiesa.
La causa efficiente = è nominato dal vescovo della sua diocesi o della sua provincia.
La causa formale = è incaricato dal vescovo della sua diocesi o della sua provincia.
La causa finale = ha l’incarico di aiutare il suo vescovo in una missione precisa.

    - Articolo 11.1 : Il numero di Capitolari per diocesi è a discrezione del vescovo, in misura ragiovevole.

    - Articolo 11.2 : Il Capitolare beneficia degli stessi benefici Res Parendo del Canonico.

Articolo 12 : Il Canonico – la quadruplice causa :

La causa materiale = deve essere un fedele della Chiesa e teologo della Chiesa aristotelica (livello 3 via della Chiesa).
La causa efficiente = è nominato dal vescovo della sua diocesi.
La causa formale = è incaricato dal vescovo della sua diocesi.
La causa finale = ha l’incarico di aiutare il suo vescovo In Gratebus nella gestione della diocesi o della provincia.

    - Articolo 12.1 : Il numero di Canonici è limitato a 6 per le arcidiocesi metropolitane, 5 per le arcidiocesi suffraganti e 4 per le diocesi.

    - Articolo 12.2 : Le funzioni dei Canonici sono determinate dal presente articolo : consulente in religione (solo a livello metropolitano), responsabile delle diocesi (a livello metropolitano e diocesano), responsabile del tesoro, responsabile della dottrina, responsabile dei parroci, bassotto a pelo raso (a tutti i livelli).




Testo canonico sul Clero Secolare,
Dato e approvato a Roma dal Sacro Collegio sotto il pontificato del Santissimo Padre Eugene V il ventiduesimo giorno del mese di luglio, mercoledì, dell'anno di grazia MCDLVII, il giorno di Santa Maria Maddalena.

Prima pubblicazione ad opera del defunto Sua Eminenza Jeandalf il diciottesimo giorno del mese di agosto, sabato, dell'anno di grazia MCDLV, il giorno di Sant'Elena Apostolo ; rivisto e pubblicato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, l'undicesimo giorno del mese di luglio, venerdì, dell'anno di grazia MCDLVI, il giorno di San Benedetto; rivisto, modificato e pubblicato con il precedente il ventiquattresimo giorno del mese di luglio, venerdì, dell'anno di grazia MCDLVII.



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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:




    Eccezioni al Diritto Canonico sul Clero Secolare - Regimini Secularis Ecclesiae





    Viste le numerose differenze territoriali che regolano la penisola italica e le terre d'Irlanda, Noi, Cardinali, riuniti nel Sacro Collegio, abbiamo deliberato e ordinato, e con il nostro presente editto perpetuo e definitivo, deliberiamo ed ordiniamo la pubblicazione delle eccezioni relative al libro 2 del Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana che porta il titolo di Regimini Secularis Ecclesiae, definite e citate più avanti. Gli articoli modificati, emendati o aggiunti prendono il posto di quelli stabiliti dal diritto Canonico universale che non si applica relativamente a questi articoli nelle zone territoriali definite dal presente editto.

    L'essenza delle modifiche è relativa alla trasmissione di potere al livello superiore, che passa dalla diocesi all'arcidiocesi metropolitana. I cambiamenti principali, di ordine terminologico, sono la sostituzione del termine generale di « vescovo » con quello più preciso di « arcivescovo metropolitano».


    Parte I

      è modificato come segue :

    Articolo 4.1 : Una primazia è diretta da un'assemblea episcopale costituita almeno dagli arcivescovi metropolitani all'interno di essa, ed ha come potere la nomina e la revoca degli arcivescovi metropolitani del suo territorio.


    Parte II

      è modificato come segue :

    Articolo 2 : L'arcivescovo metropolitano è un chierico scelto dal Papa, o dai suoi pari con il consenso del Papa, per dirigere un'arcidiocesi metropolitana. Può essere revocato a discrezione di queste stesse persone.

    Articolo 6.3 : L'arcivescovo metropolitano nomina e revoca i cappellani delle cappelle nobiliari sotto la sua giurisdizione, su richiesta della nobiltà o a sua discrezione.

    Articolo 6.4 : L'arcivescovo metropolitano nomina e revoca i cappellani delle organizzazioni laiche e militari, fatta eccezione per gli Ordini militari e religiosi riconosciuti da Roma, registrati sotto la sua diocesi.

    Articolo 6.5 : L'arcivescovo metropolitano ha il diritto di fornire la propria opinione nei casi di scomunica, di abbandono del sacerdozio, o di annullamento di un sacramento presso il Concistoro Pontificio competente.

    Articolo 6.6 : L'arcivescovo metropolitano ha il diritto di aggiungere regole che limitano la concessione dei sacramenti con l'autorizzazione della Congregazione del Santo Uffizio.


    Parte II

      viene aggiunto :

    Articolo 6.2 bis : L'arcivescovo metropolitano può coprire il posto vacante dei seggi apostolici Res Parendo e In Gratebus, nominare e revocare i vescovi delle diocesi della sua provincia ecclesiastica sotto la sua giurisdizione.


    Parte III

      è modificato come segue :

    Articolo 1 : Arcivescovo metropolitano – la quadruplice causa :

    La causa finale = è membro a tutti gli effetti delle assemblee episcopali dalle quali dipende almeno una parrocchia sotto la sua giurisdizione. Dirige una Provincia ecclesiastica e generalmente una diocesi. Nomina e revoca i vescovi delle diocesi della sua provincia ecclesiastica.

    Articolo 2 : Vescovo e arcivescovo suffragante – la quadruplice causa :

    La causa efficiente = è nominato dall'arcivescovo metropolitano da cui la diocesi dipende.



    Testo canonico eccezionale sul Clero Secolare,
    Dato e approvato a Roma dal Sacro Collegio sotto il pontificato del Santissimo Padre Eugene V il ventisei del mese di luglio, mercoledì, dell'anno di grazia MCDLVII.

    Pubblicato da Sua Eminenza Rehael, Cardinale-Camerlengo, il ventottesimo giorno del mese di settembre, lunedì, dell'anno di grazia MCDLVII.






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