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[I] Preliminare - De Ecclesiae Dei fondis

 
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Aaron
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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:42 pm    Sujet du message: [I] Preliminare - De Ecclesiae Dei fondis Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bulle pontificale «Principi della Chiesa di Dio ».


    Preambolo: il dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Romana e Universale, e gli statuti che governano i suoi membri.

    Parte I: Dottrina e Fondamenti della Chiesa di Dio.

    Articolo 1: La Chiesa è la Sola, Unica e Legittima Istituzione dell’Onnipotente.

    Articolo 2:La Chiesa è la Sola detentrice della Verità Divina e della Vera Fede. E' costituita dall'azione divina ed è l'organo attraverso il quale la volontà dell'Onnipotente si esprime sulla Terra e sulla comunità dei credenti; essa trascende le leggi e le verità temporali.

    Articolo 3: La Chiesa Aristotelica prende il nome dal profeta Aristotele, che fu il primo a rivelare la verità divina. Essa venne istituita da Christos.

    Articolo 4: In quanto istituzione spirituale, universale e divina, la sua missione è diffondere l’aristotelismo ai popoli e alle nazioni per essere guidati sul sentiero che conduce al Paradiso Solare.

    Articolo 5: Non c'è nessun altro profeta se non Aristotele e Christos. La simbiosi della loro rivelazione costituisce il messaggio divino, perfetto e immutabile. Il loro messaggio è complementare ed indispensabile per la comprensione degli altri e della fede aristotelica.

    Articolo 6:Il dogma della Chiesa Aristotelica si basa su testi e formano le basi delle credenze inalienabili e necessarie(1)

    NB: Si intende per "libri di testo" quelli contenuti nel Libro delle Virtù, cosi come i testi dottrinali e gli scritti dei Santi.[/i]

    Articolo 8: Il libro della Virtù riunisce i libri del Mito Aristotelico, la Vitae di Aristotele e Christos così come quelle degli Arcangeli. Si tratta di testi sacri e costituisce la base della Religione Aristotelica. Essi hanno valore dogmatico.

    Articolo 9: Le Dottrine della Chiesa Aristotelica fanno parte della fede aristotelica. Emanate dai teologi e dottori della Chiesa, esse hanno valore dogmatico.

    Articolo 10: Gli scritti dei santi forniscono un quadro delle dottrine della Chiesa Aristotelica. Questi sono gli insegnamenti dei nostri predecessori che hanno vissuto le virtù aristoteliche in modo eroico nella fede e nella sempre maggiore intimità con Dio. Essi sono la viva Tradizione e costantemente rinnovata chiesa, rilevando i misteri sacri rivelati dai profeti.

    Articolo 11: Il Libro delle Agiografie costituisce un codice di biografie storiche dei santi che intendeva utilizzare nella costruzione spirituale e sociale del mondo attuale con l'esempio di molti, testimoniato dal modo eroico nella loro fede e le loro virtù al loro tempo.

    Articolo 12: Ogni essere umano è figlio di Dio, nessuna segregazione basata su altri criteri che: la fede, la virtù e il merito, deve avere luogo in seno alla chiesa Aristotelica.

    Articolo 13:un Beato è un defunto aristotelico beatificato dalla Santa Chiesa in relazione alla sua vita passata, esemplare, virtuosa, degna di esempio sociale e spirituale per la comunità aristotelica.

      - Articolo 13 bis: Le norme e le procedure che portano alla beatificazione sono inclusi nel Diritto Canonico nella Congregazione del Santo Uffizio.


    Articolo 14: Un santo è un santo canonizzato dalla Santa Chiesa in relazione alla sua vita passata, più esemplare, più virtuosa rispetto a quella del Beato, e degna di esempio sociale e spitiruale per la comunità aristotelica.

      - Articolo 14 bis: Le norme e le procedure che portano alla canonizzazione sono inclusi nel Diritto Canonico della Congregazione del Santo Uffizio.


    Articolo 15: I Padri della Chiesa sono i fondatori della Chiesa aristotelica nella sua origine e al rinnovamento della fede sotto i pontificati del Santissimo Padre Nicolas V e Eugene V.

    Articolo 16: I Dottori della Chiesa sono eminenti teologi e canonisti che hanno prodotto o lavorato su testi dottrinali, dogmatici o canonici d’importanza universale.

    Articolo 17: L’eterodossia è un atto contrario al dogma aristotelico, alle dottrine promulgate e al Diritto Canonico della Santa Chiesa, dannosa per la comunità dei credenti e dalla Santa inquisizione di Dio, attraverso l'induzione di errore nella maggior parte delle creature dell’Altissimo.

    Articolo 18:Le eterodossie sono quattro tipi: eresia, scisma, paganesimo e ateismo.

    Articolo 19:Le eterodossie sono perseguite dalla Santa Inquisizione nei limiti ad essa assegnati.

    Articolo 20:La Chiesa Aristotelica distingue tra due tipi differenti di incarichi, stati e le azioni dei suoi membri. Queste differenti nature possono essere In Gratebus (nelle grazie) o Res Parendo (cose che appaiono).

      - Articolo 20 bis: la natura In Gratebus comprende le cose che esistono per la grazia del Creatore. L'abbreviazione corretta utilizzata nel diritto canonico è IG

      - L'articolo 20 ter: La natura Res Parendo include cose che esistono di per sé pur conseguentemente la Creazione. L'abbreviazione corretta utilizzata nel diritto canonico è RP.
    .


    (1) Il libro delle Virtù disponibile presso la Biblioteca romana non è completo perché è una traduzione. Il testo originale è conservato negli archivi segreti di Roma, i teologi del Santo Uffizio sono al lavoro per terminare la sua traduzione.


    Testo canonico sui Principi della Chiesa di Dio
    Dato e approvato a Roma dal Sacro Collegio durante il pontificato del Santo Padre Eugene V-il dieci aprile, Venerdì, giorno di San Nicolaides, anno di grazia MCDLVII.

    Prima Pubblicazione dal defunto Sua Eminenza Jeandalf l'undici di febbraio, Domenica dell'anno MCDLV; rivisto, ristampato e sigillato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, il tredicesimo giorno del mese di aprile, Lunedi di Pasqua, nell'anno di grazia MCDLVII, rivisto, modificato, sigillato e pubblicato nuovamente da Sua Eminenza Tibere de Plantagenet, Cardinale Camerlengo, il ventisettesimo giorno del mese di novembre, l'anno di grazia MCDLVII .



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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bolla pontificale "Principi della Chiesa di Dio".
    -Segue-


    Preambolo:. Il Dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Universale e Romana, e gli statuti che governano i suoi membri

    Parte II: Gli Status dei membri della comunità aristotelica.

    Articolo 1: Per la Santa Chiesa Aristotelica e Romana, ogni essere umano ha uno status. Egli può essere credente, fedele, prete o eterodosso.

    Articolo 2: Il credente è una persona non battezzata che condivide la fede aristotelica, crede in un solo Dio e riconosce la Chiesa di Roma come l'unica istituzione dell'Onnipotente.

      - articolo 2,bis: Un Credente ha diritto a ricevere il sacramento del battesimo, se le sue azioni e i suoi pensieri sono in conformità con i precetti e le dottrine stabilite dalla Santa Chiesa Aristotelica, rispettando le regole canoniche applicabili a questo sacramento.


    Articolo 3:Il fedele è un credente che ha ricevuto il sacramento del battesimo e integrato a livello comunitario dai fedeli della Chiesa Aristotelica.

      - Articolo 3bis: Il Fedele ha il diritto di ricevere i sacramenti della confessione, del matrimonio, dell'ordinazione e del funerale se le sue azioni, i suoi pensieri e le sue condizioni sono conformi alle regole canoniche e dottrinali emanate nei sacramenti.


    Articolo 4:Il Sacerdote è un fedele che ha ricevuto il sacramento dell'ordinazione.

      - Articolo 4bis: Il Sacerdote ha diritto di ricevere i sacramenti della confessione e del funerale se le sue azioni, i suoi pensieri e le sue condizioni sono in linea con le regole dottrinale e canoniche promulgate in ambito sacramentale.


    Articolo 5: L’Eterodosso è una persona che si trova al di fuori della comunità dei credenti, sia perché è colpito da una sentenza canonica, sia perché non condivide la fede e la credenza aristotelica in un solo Dio o non riconosce la Chiesa di Roma come unica istituzione dell’Onnipotente, sia perché è fedele di un'altra cultura.

    NB :. Per la natura dei vari eterodossi, vedere gli articoli della prima parte (Dottrina e fondamenta della Chiesa di Dio), del preambolo.

    Articolo 6:Gli status di fedele e sacerdote possono essere modificati o sospesi da una sanzione disciplinare di ordine canonico.



    Testo canonico sui Principi della Chiesa di Dio
    Dato a Roma, e approvato dal Sacro Collegio durante il pontificato del Santo Padre Eugenio V il ventunesimo giorno del mese di aprile, Martedì, nell'anno di grazia MCDLVII.

    Prima Pubblicazione dal defunto Sua Eminenza Jeandalf l'undici febbraio, Domenica dell'anno MCDLV; rivisto, ristampato e sigillato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, il ventunesimo giorno del mese aprile, Martedì, dall'anno della nostra MCDLVII.




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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Ecclesiae Dei fondis
    Bolla pontificale "Principi della Chiesa di Dio".
    -Segue-


    Preambolo:. Il Dogma della Santa Chiesa Aristotelica, Universale e Romana, e gli statuti che governano i suoi membri



    Parte III: Le cariche all’interno della comunità aristotelica


    Articolo 1:Una carica è una funzione religiosa riconosciuta sia nel presente Diritto Canonico, sia nei regolamenti interni delle Congregazioni romane, sia nel regolamento di un ordine religioso riconosciuto dalla Curia.

    Articolo 2: E' considerata occupata una carica che il fedele o il sacerdote hanno, la cui nomina o elezione rispetta le procedure descritte nel regolamento che l’ha originata.

    Articolo 3:E’ chierico colui che detiene una funzione religiosa secolare, è regularis colui che detiene una carica religiosa regolare; è milites colui che ricopre una carica - come definito all'articolo 3 ter o nel diritto canonico della Sante Armate- nella Congregazione delle Sacre Armate, a differenza di fedeli che non occupano nessuna di queste tre cariche.

    NB L'onere di chierico, e le norme ad esso relative, prevale su quella di regularis, e quella regularis sulla milites.

      -Articolo 3 bis sono considerati regularis della Chiesa, i fedeli che hanno abbracciato una regola di vita monastica, i fedeli membri di ordini religiosi aristotelici, o ramo di un ordine religioso militare e i fedeli radunati in comunità nelle abbazie In Gratebus.

      - L'articolo 3 ter sono considerati milites della Chiesa, i fedeli membri delle branche armate degli ordini militari facenti parte delle Sacre Armate Aristoteliche, cosi come i fedeli che si trovano individualmente o collettivamente sotto gli ordini dello Stato Maggiore delle Sacre Armate.


    Articolo 4: Fuori deroga del loro primate, o comunque di cui alcuni oneri negli altri libri di diritto canonico o di regolamenti interni delle Congregazioni romane, iclerici e i regularis, che siano milites o no, non possono portare armi diverse da quelle connesse al loro rango sociale.

    Articolo 5: Un fedele non può amministrare un sacramento e un chierico non può amministrare che quelli autorizzati dal suo ufficio.

    Articolo 6: Solo un fedele o un sacerdote può ricoprire una carica all'interno della Chiesa.

    Articolo 7: Lo stato accademico del teologo (HRP: livello 3 via della Chiesa) non è uno stato religioso, ma è richiesto per occuparsi di determinati incarichi.

    Articolo 8: Gli incarichi all’interno della Chiesa Aristotelica si dividono in tre categorie: primaria, secondaria e terziaria.

    Articolo 9:Gli incarichi principali sono il fondamento della gerarchia della Chiesa aristotelica. Essi hanno la precedenza su tutti gli altri.

      -L'articolo 9bis:. Lo stesso chierico non può che occupare una carica principale


    Articolo 10:Gli incarichi secondari sono cariche complementari della Chiesa Aristotelica. La maggior parte delle volte cariche ausiliarie alle principali.

      -L'articolo 10 bis:. Un singolo chierico può assumere solo due cariche secondarie oltre ad un’eventuale carica primaria.


    Articolo 11: Le cariche terziarie sono incarichi relativi alle congregazioni e ordini religiosi, o che non rientrano in una delle prime due categorie.

      - L'articolo 11 bis: l'accumulo di cariche terziarie è definito nel regolamento di ogni ordine e congregazione. Se non diversamente indicato, le cariche terziarie sono cumulabili con eventuali incarichi primari e secondari.


    Articolo 12: I sacerdoti che occupano una carica episcopale portano il titolo di prelato, un privilegio concesso per meriti.

    NB Questa "carica episcopale" si riflette negli ornamenti araldici da un minimo di tre file di nappe.

    Articolo13: Nel clero secolare, un chierico non può essere sottoposto all'autorità diretta di un solo altro chierico. Egli non può quindi accumulare che delle cariche conformi a questo imperativo.

    Articolo 14:Le cariche onorarie e emerite non sono presi in considerazione nella regola del cumulo.


    Testo canonico sulle cariche all'interno della comunità aristotelica.
    Donato a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Eugenio V, il primo giorno di agosto dell'anno di grazia MCDLV.

    Ultima approvazionedal Sacro Collegio dei Cardinali il X giorno di gennaio dell'anno di grazia MCDLVII , Sabato.

    Pubblicato dal defunto Sua Eminenza Jeandalf il primo agosto dell'anno come MCDLV come preambolo del Libro 2 sul clero secolare;
    modificato, riveduto e ristampato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale Camerlengo, l'undici gennaio, la Domenica, dell’anno di grazia MCDLVII di nostro Signore.




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MessagePosté le: Lun Fév 14, 2011 6:43 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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