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[I] Libro 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem

 
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Endymion



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MessagePosté le: Dim Juil 10, 2016 6:59 pm    Sujet du message: [I] Libro 1 - Ad mundi salutem per sanctificationem Répondre en citant

Citation:


    ........
    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bolla pontificia « Verso la salvezza del mondo attraverso la santificazione ».






    Libro 1: I Sacramenti della Santa Chiesa.



    Parte I : Il sacramento del battesimo


    Articolo 1 : Il quadrittico causale:
    La causa materiale = Un credente soddisfa le condizioni richieste dal Diritto Canonico e i regolamenti, conformi ad esso, in vigore nella sua diocesi.
    La causa efficiente = Tutto il clero abilitato dalla sua carica.
    La causa formale = La celebrazione, il giuramento di fedeltà, il simbolismo dell'acqua.
    La causa finale = L'entrata nella comunità e la comunione dei fedeli.

    Sezione A : Il Battesimo

    Articolo 2 : La natura dogmatica del battesimo è definito dai precetti contenuti nei sacramenti nel libro delle Dottrine.

    Articolo 3 : Solo un credente che ha compreso e assimilato le basi del credo può ricevere il sacramento del battesimo. (Non applicabile al Can. I-1-A-5)

    Articolo 4 : La Chiesa raccomanda al credente di seguire, e al sacerdote di far seguire, una pastorale conforme alle dottrine della Chiesa e convalidate dalla Prefettura per l'Insegnamento Aristotelico prima di ricevere il sacramento . (Non applicabile al Can. I-1-A-5)

      - Articolo 4 bis : E' lasciato all'Assemblea Episcopale il diritto di pronunciarsi sul carattere obbligatorio, opzionale o parziale dell'insegnamento delle pastorali

    Articolo 5 : I bambini e le altre persone che manifestano impossibilità intellettiva di seguire una pastorale, possono essere battezzati, se i genitori, tutori o i padrini accettano di fornire loro un'educazione aristotelica e un accompagnamento spirituale conforme alle dottrine della Chiesa.

      - Articolo 5 bis : Dopo aver raggiunto la maggiore età il bambino, confermerà il suo battesimo con una nuova celebrazione.

      - Articolo 5 ter : Queste persone non sono soggette agli articoli 3, 4 e 9 (Can. 1-I-A-3, 4,9.) di questa Diritto Canonico. I doveri enunciati da questi articoli vengono adempiuti dai padrini la cui presenza è resa obbligatoria contrariamente a quanto espresso dell'articolo 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Articolo 6 : I credenti che appartenevano ad un culto eretico e ora convertiti alla religione aristotelica devono rigettare ufficialmente e pubblicamente la loro vecchia fede prima di ricevere il sacramento del battesimo.

      - Articolo 6 bis : La presenza di almeno un padrino o madrina è obbligatoria contrariamente all'articolo 9 (Can. 1-I-A-9.).

    Articolo 7: L'Officiante è un sacerdote con carica di chierico, un diacono o equivalente.

    Articolo 8 : Il battesimo ha luogo nella parrocchia di residenza del futuro fedele, o in qualsiasi altro luogo consacrato.

      - Articolo 8 bis: Se il battesimo non ha luogo nella parrocchia di residenza del richiedente, l'officiante è invitato a chiedere l'autorizzazione del vescovo referente del credente richiedente.

      - Articolo 8 ter : In assenza del Vescovo referente, la richiesta viene inviata alla persona che lo sostituisce o, in casi eclatanti, alla carica gerarchicamente superiore più vicina.

    Articolo 9 : La Chiesa raccomanda al credente che richiede il battesimo di essere accompagnato da almeno un padrino o da una madrina che lo seguirà nei primi passi nella comunità.

    Articolo 10 : Durante la cerimonia del battesimo, il credente deve almeno essere formalmente informato sui dogmi e sulle dottrine della Chiesa, recitando il Credo.

    Articolo 11 : Durante la cerimonia battesimale, il battezzato è simbolicamente accolto nella comunità dei fedeli, o con l'unzione, o mediante il simbolismo dell'acqua, o da entrambi.

    Articolo 12 : Il nome di ogni battezzato è iscritto nei registri parrocchiali o episcopali, e nei registri generali della Chiesa.


    Sezione B : La Conferma (conferma del battesimo)

    Articolo 13 : Chiunque sia stato battezzato in giovane età e ora abbia raggiunto la maggiore età è invitato a confermare il proprio battesimo.

    Articolo 14 : La Conferma è costituita da una parte raccomandata, che consta nel seguire una pastorale e, da un'altra parte che consta di una celebrazione in cui il fedele ribadisce la sua fede precedentemente assicurata dal padrino al suo battesimo.

    Articolo 15 :Alla cerimonia di conferma, il credente afferma ufficialmente di far propri i dogmi e le dottrine della Chiesa, recitando il Credo.

    Articolo 16 : Nel corso della cerimonia, il fedele è simbolicamente confermata con l'unzione e l'acqua.

    Articolo 17 : La Chiesa raccomanda al fedele confermante di essere accompagnato da almeno un padrino o madrina in grado di accompagnarlo spiritualmente e sostenerlo nella comunità dei fedeli.

    Articolo 18 : I registri parrocchiali o episcopali, e i registri generali della Chiesa sono aggiornati e modificati in base all'esigenza.



    Testo canonico sui sacramenti della Chiesa Aristotelica e Romana.
    Dato a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Eugenio V il secondo giorno di aprile dell'anno di grazia MCDLIX.

    Pubblicato dal defunto Sua Eminenza Jeandalf il tredicesimo giorno del mese di febbraio dell'anno MCDLV, modificato, riveduto e ristampato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, cardinale e Decano del Sacro Collegio, in data II del mese di aprile del' anno di grazia MCDLIX del nostro Signore, il giorno di San Abysmo.




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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 3:58 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


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    Ad mundi salutem per sanctificationem
    Bolla pontificia « Verso la salvezza del mondo attraverso la santificazione ».






    Libro 1: I Sacramenti della Santa Chiesa.



    Parte II : Il Sacramento del matrimonio.


    Sezione A : sul sacramento

    Articolo 1 : Il quadrittico causale :
    La causa materiale = Un uomo ed una donna fedeli della Chiesa Aristotelica.
    La causa efficiente = Qualsiasi chierico abilitato dalla sua carica.
    La causa formale = L'ufficio, lo scambio dei voti e delle promesse.
    La cause finale = Un’unione davanti l’Altissimo e agli uomini con lo scopo di fondare una famiglia e trovare l’amicizia aristotelica.

    Articolo 2 : I precetti della Chiesa in ambito matrimoniale e la natura stessa del matrimonio sono ripresi nel libro 4 sulle dottrine e sacramenti della Chiesa.

    Articolo 3 : Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone , che creano una condivisione della vita, ritenuta indissolubile e che simboleggia l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.

    Articolo 4 : Gli unici abilitati a celebrare matrimoni, sono i sacerdoti aventi carica clericale, cosi come i chierici abilitati a dispensare questo sacramento.

    Articolo 5 : Ogni matrimonio può essere celebrato solo con l’autorizzazione del responsabile della parrocchia di ciascuno dei due futuri sposi.

      - Articolo 5 bis In caso di assenza del responsabile, è l’autorità religiosa locale direttamente superiore ad accordare quest’autorizzazione.

    Articolo 6 : Il matrimonio è celebrato nella parrocchia dei fidanzati, se essi hanno la stessa residenza, in caso contrario in quella della fidanzata.

      - Articolo 6 bis : Sotto riserva dell’autorizzazione dell’autorità episcopale locale, il matrimonio può svolgersi nella cappella familiare demaniale o nobiliare di uno dei futuri sposi, o nella cattedrale della diocesi dei fidanzati o in caso contrario in quella della fidanzata.

      - Articolo 6 ter : Ogni matrimonio in altro luogo deve celebrarsi con il preliminare accordo del vescovo in carica nella diocesi di residenza dei fidanzati o al contrario della fidanzata, cosi come quello del prelato responsabile del luogo scelto.

      - Articolo 6 quater : I Matrimoni celebrati in basiliche o chiese romane devono avere l’accordo preliminare di un Cardinale. I matrimoni celebrati in cattedrali reali o imperiali sono sottomessi al consenso del Concistoro nazionale competente o di un cardinale, del primate interessato, o di ogni altra autorità giuridica o riconosciuta competente.

    Articolo 7 : La presenza di almeno due testimoni, scelti tra i fedeli, è obbligatoria. Uno rappresentante il marito, l’altra la moglie. Essi saranno i garanti davanti gli uomini dell’atto del matrimonio.

    Articolo 8 : La coppia deve essere formata da due fedeli non sottoposti ad interdizione.

    Articolo 9 : I fidanzati non possono avere legami di consanguineità al quarto grado o inferiore.

    Articolo 10 : I fidanzamenti sono ufficializzati dalla pubblicazione di un bando almeno 15 giorni prima del matrimonio.

      - Articolo 10 bis : I bandi devono essere pubblicanti da entrambe le parti, nella chiesa Res Parendo della parrocchia di residenza In Gratebus dei fidanzati, o di ciascuno di loro se essi non hanno lo stesso domicilio.

      - Articolo 10 ter : Le pubblicazioni annunciano il nome e cognome, il domicilio dei futuri coniugi, il luogo dove si celebrerà il matrimonio e i nomi dei testimoni.

      - Articolo 10 quater : Se per una ragione qualsiasi, la coppia deve ridurre il periodo di fidanzamento, una richiesta espressa e motivata sarà inviata presso la sede metropolitana competente dalla coppia e dal chierico officiante. Quest’ultimo dovrà ugualmente informare la sua gerarchia.

    Articolo 11 :Gli sposi sigillano la loro unione dallo scambio di voti, simboleggiati dallo scambio degli anelli, davanti a Dio e agli uomini.

    Articolo 12 :In caso di nuovo matrimonio, l’officiante dovrà constatare la validità dell’annullamento o dello scioglimento della precedente unione.

    Articolo 13 : L’Officiante registra l’atto di matrimonio nei registri appropriati.

    Articolo 14 : In casi particolari e di abitudini locali:
    Il diritto canonico inquadra il matrimonio nell’opzione di una certa uniformità dovuta all’unicità della Chiesa. Tuttavia per ragioni culturali o di usi, le diocesi o le province sono in diritto di impostare delle restrizioni supplementari alla celebrazione del matrimonio, in accordo con il Concistoro Pontificio competente e dopo consultazione con la Congregazione del Santo Uffizio e della Diffusione della Fede.


    Sezione B: Sull'annullamento del Sacramento

    Articolo 1 : Tutte le domande di estinzione, scioglimento o annullamento del sacramento del matrimonio, devono passare innanzitutto davanti all’Ufficialità Episcopale locale o competente.


    Estinzione del sacramento del matrimonio.

    Articolo 2 : L’estinzione del sacramento del matrimonio è una procedura automatica che necessita solo della constatazione dell’ufficialità diocesana.

    Articolo 3 : L’estinzione del sacramento del matrimonio è applicabile in soli due casi:
      - Articolo 3.1 : Il decesso di uno dei due coniugi.

      - Articolo 3.2 : L’entrata nell’ordine di uno dei due coniugi.

      - Articolo 3.3 :Quando l’entrata nell’ordine è il motivo invocato, l’estinzione del sacramento implica una sospensione definitiva dei doveri coniugali.

      - Articolo 3.4 : Quando l’entrata nell’ordine è il motivo invocato e vi è stata procreazione, l’estinzione del sacramento del matrimonio non implica una sospensione dei doveri parentali.

    Articolo 4 : Con l’estinzione del matrimonio, il matrimonio è ritenuto valido e legittimo, ma non produce più effetti nel futuro. Gli effetti verificatisi in passato sono legittimi e conservano la loro piena legittimità in perpetuo.


    Scioglimento del sacramento del matrimonio

    Articolo 5 : Lo scioglimento del sacramento del matrimonio è un’estinzione di quest’ultimo a seguito della decisione dei coniugi di separarsi e di mettere fine alla loro vita di coppia.

    Articolo 6 : I motivi invocati per uno scioglimento del sacramento del matrimonio sono:
      - Articolo 6.1 :La fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi.

      - Articolo 6.2 : L’adulterio commesso da uno dei due coniugi; il consorte in difetto può incorrere nel divieto di risposarsi.

      - Articolo 6.3 :L’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi. Il coniuge riconosciuto colpevole di negligenza coniugale è passabile dell’impossibilità di risposarsi.

      - Articolo 6.4 : La scomparsa di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi.

    Articolo 7 : Lo scioglimento del sacramento del matrimonio implica la rimozione degli obblighi matrimoniali tra i due coniugi.

    Articolo 8 : In caso di scioglimento, e in caso ci sia discendenza, gli obblighi parentali restano.

    Articolo 9 : In caso di scioglimento del sacramento del matrimonio, il matrimonio è riconosciuto valido e legittimo ma non produce più effetti nel futuro. Gli effetti verificatisi in passato sono legittimi e conservano la loro piena legittimità in perpetuo.

    Articolo 10 : Ogni richiesta di scioglimento di matrimonio è depositata, dai coniugi richiedenti, davanti al'Ufficialità Epicopale locale da cui dipendono, prima di essere mandata davanti al Concistoro Pontificio competente.

      - Articolo 10.1 E’ compito dell'Ufficialità Episcopale pubblicare un parere riguardo alla suddetta domanda, compreso di una pena punitiva ed espiatoria. Questo parere sarà in seguito depositato presso il Concistoro Pontificio competente al fine di essere convalidato o rigettato.

    Articolo 11 : I Concistori Pontifici, nei territori sotto la loro giurisdizione, hanno la totale autorità riguardo allo scioglimento del sacramento del matrimonio, dall’imposizione di una pena punitiva ed espiatoria, al controllo di quanto presentata dall’ufficialità Episcopale, ai divieti per uno o entrambi i coniugi.

      - Articolo 11.1 : I Concistori Pontifici, nei territori sotto la loro giurisdizione, sono i soli, ad eccezione del Sacro Collegio e del Papa, abilitati a rivalutare il loro giudizio.


    Annullamento del sacramento del matrimonio.

    Articolo 12 : L’annullamento del matrimonio riconosce de facto il matrimonio come nullo retroattivamente. Agli occhi della Chiesa, questo evento non è mai esistito.

    Articolo 13 : In un Annullamento di Matrimonio, il matrimonio è riconosciuto invalido e illegittimo. Gli effetti avvenuti nel passato sono illegittimi e riconosciuti come tali in perpetuo.

      - Articolo 13.1 :Solo il Sommo Pontefice o un suo delegato può legittimare in via del tutto eccezionale che particolari effetti si sono verificati durante la vita illegittima della relazione

    Articolo 14 : Il Sacro Collegio dei Cardinali, a nome del Sommo Pontefice, è l’unico autorizzato all’annullamento del sacramento del matrimonio.

    Articolo 15 : Ogni domanda di annullamento del matrimonio è depositata davanti l’ufficialità Episcopale locale e trasmessa al Concistoro Pontificio competente che giudica se di sua pertinenza.

    Articolo 16 : E’ affidato al Concistoro Pontificio di regolare e di pubblicare un parere sulla ricevibilità della domanda. Questo Parere sarà poi depositato presso il Sacro Collegio dei Cardinali che darò il giudizio definitivo.

    Articolo 17 : Le cause dell’annullamento del matrimonio sono definite dalla ricevibilità della supplica e si limitano quasi esclusivamente a gravi errori procedurali nella concessione del sacramento del matrimonio, all’abuso di fiducia o di finzione da parte di uno dei coniugi durante il matrimonio.



    Testo canonico sui sacramenti della Chiesa Aristotelica e Romana
    Dato a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Eugenio V, il ventotto di marzo dell'anno di grazia MCDLV.

    Ultima approvazione dal Sacro Collegio dei Cardinali il dodicesimo giorno di settembre dell'anno di grazia MCDLVII, il sabato.

    Pubblicato dal defunto Sua Eminenza Jeandalf il ventotto del mese di marzo dell'anno MCDLV; modificato, riveduto e ristampato da Sua Eminenza Aaron de Nagan, Cardinale, Decano del Sacro Collegio, il tredicesimo giorno di settembre Domenica, il giorno di San Ripolin, nell'anno di grazia MCDLVII di nostro Signore; modificato, riveduto e ristampato da Sua Eminenza Alfonso Augusto di Foscari Widmann d'Ibelin, Cardinale Arcidiacono di Roma, il quinto giorno di ottobre, il venerdì dell'anno di grazia MCDLXVI di nostro Signore.




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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 4:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Bolla pontificia « Verso la salvezza del mondo attraverso la santificazione ».






    Libro 1: I Sacramenti della Santa Chiesa.



    Parte III : Il Sacramento della confessione.







    Testo canonico sui sacramenti della Chiesa Aristotelica e Romana.
    Dato a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Eugenio V il secondo giorno di aprile dell'anno di grazia MCDLIX.

    Pubblicato ....




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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 4:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Libro 1: I Sacramenti della Santa Chiesa.



    Parte IV : Il Sacramento dell'ordine o del sacerdozio


    La causa materiale: ogni fedele che vuole servire la Chiesa e Dio più di ogni altra cosa.
    La causa efficiente: colui che ordina al sacerdozio deve esser sacerdote lui stesso e avere ricevuto un mandato dalla curia.
    La causa formale: cerimonia di ordinazione e voti di dignità sacerdotale.
    La causa finale: essere designato successore degli apostoli e potere così accedere all’alto clero.

    La causa materiale

    - I vagabondi non possono essere ordinati, a meno che possano viaggiare e divenire missionari vagabondi.

    - I contadini e gli artigiani possono farsi ordinare, ma dovranno essere incoraggiati a scegliere la via della Chiesa o della Scienza. Se scelgono la via Militare, dovranno definitivamente rinunciare alle armi o farsi spretare, mentre se scelgono la via dello Stato, dovranno farlo per la difesa della Chiesa in seno alle istituzioni.

    - I teologi (via della Chiesa aristotelica) possono e saranno incoraggiati a farsi ordinare.

    - I medici (via della Scienza) saranno autorizzati a farsi ordinare se scelgono di esercitare presso un ordine religioso o come medici parrocchiali.

    - I pubblici funzionari (via dello Stato) dovranno giustificare la loro volontà di prendere gli ordini.

    - Un fedele con famiglia a carico potrà farsi ordinare solo nel caso in cui la famiglia di cui si deve occupare, e particolarmente i figli piccoli, non venga danneggiata dalla sua ordinazione al sacerdozio. Dovrà essere analizzata attentamente ogni singola situazione prima della cerimonia. Nel caso di un fedele sposato ma senza figli sarà sufficiente l’autorizzazione del coniuge, e in tal caso l’ordinazione annulla il sacramento del matrimonio.

    La vita spirituale dei preti è incentrata sulla loro responsabilità pastorale. È in seno al loro ministero apostolico che i preti vivono il loro cammino spirituale.
    L’educazione aristotelica e civica, la celebrazione della messa e la carità del pastore sono le fonti della sua via spirituale. Il prete deve poter essere mostrato come esempio, così come Christos e Aristotele sono i suoi esempi.
    Alcuni preti vorranno completare la loro vita spirituale impegnandosi nella “società laica”. In tal caso, il prete che sceglie questa via deve farlo soltanto se può in quanto prete, quindi promuovendo il messaggio divino.
    Se a un certo punto la sua carica entra in conflitto con i suoi doveri di prete, egli dovrà farsi sostituire piuttosto di prendere decisioni contrarie al messaggio aristotelico.
    Solo il battezzato che soddisfa le condizioni citate sopra, formato secondo le regole della Chiesa e cosciente di prendere l’impegno di servire Dio attraverso la Chiesa aristotelica per tutta la vita, potrà essere ordinato dopo aver fatto i suoi voti.

    La causa efficiente

    Solo un prelato potrà ordinare al sacerdozio un battezzato. In casi eccezionali, un sacerdote particolarmente rinomato per la sua partecipazione al servizio della Chiesa e della vera fede potrà essere autorizzato dalla curia a ordinare al sacerdozio senza che faccia parte dell’alto clero.
    I prelati sono i Cardinali, i Vescovi, gli Abati e i Rettori riconosciuti da Roma. I sacerdoti che possiedono una carica specifica in seno al clero regolare e accreditata dalla congregazione della diffusione della fede possono anch’essi ordinare al sacerdozio i membri del loro ordine religioso.

    La causa formale

    La causa formale si divide in due parti.

    1) I voti

    Il candidato deve impegnarsi davanti a Dio, a un prelato e a un altro sacerdote su quattro punti.

    A non portare armi da combattimento all’eccezione di armi di rappresentanza legate alla nobiltà o al costume.

    A non formare una famiglia; fa perciò voto di castità e non potrà adottare.

    A essere esemplare: dovrà privilegiare lo studio alla ricerca dei beni temporali. Farà il necessario, secondo il suo rango e il suo statuto nella società, per ricevere il suo accreditamento di “Teologo della Chiesa aristotelica, universale e romana” e per mettere le sue capacità al servizio della vera fede e dei fedeli in generale.

    Alla tripla obbedienza: obbedienza alla gerarchia istituita da Christos, obbedienza ai dogmi, obbedienza al diritto canonico.

    2) L'ordinazione

    Una volta pronunciati i voti, potrà essere ordinato al sacerdozio per servire Dio, la Chiesa e l’Umanità.

    Un sacerdote, prelato della Chiesa o incaricato alle ordinazioni, soprintenderà alle benedizioni e ai voti basati sui quattro elementi della creazione.
    L’officiante procederà in seguito all’imposizione delle mani, simbolo della quintessenza divina (l’etere). Il candidato riaffermerà inoltre la sua fede nel nostro Credo prima di ricevere le insegne della sua nuova vita.
    Sarà allora ordinato al sacerdozio per servire Dio, la Chiesa e l’Umanità.

    La causa finale

    Una volta ordinato sacerdote, il figlio di Dio e fratello degli uomini diventa prete e padre spirituale; egli potrà diventare una guida tra le guide e assolvere la carica di responsabile di una parrocchia, diocesi, provincia o di un ordine religioso.




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    Libro 1: I Sacramenti della Santa Chiesa.



    Parte V : Il Sacramento dei funerali


    Il sacramento dei funerali, chiamati anche ultimi sacramenti

    La causa materiale: il corpo di un fedele o di un credente che seguiva un insegnamento religioso (pastorale...)
    La causa efficiente: ogni chierico può celebrare i funerali
    La causa formale: la celebrazione e la sepoltura
    La causa finale: offrire l'ultimo omaggio alle spoglie mortali e l'addio al mondo terrestre

    La causa materiale
    I funerali costituiscono l'ultimo sacramento, è essenziale assicurarsi che l'eradicazione del legame tra il corpo terrestre e l'anima abbia avuto luogo in modo definitivo.

    Il ministro che non rispettasse questa regola essenziale potrà essere perseguito dalla Santa Inquisizione.

    La causa efficiente
    Ogni chierico della Chiesa Aristotelica, qualunque sia la sua carica, può officiare, ma solo il vescovo della diocesi in cui la cerimonia avrà luogo può concedere il permesso alla tumulazione.
    In caso di decesso di un Vescovo o di un Arcivescovo, solo una assemblea episcopale alla quale appartiene, o solo la Curia in caso di un Cardinale, è autorizzata a ordinare la tumulazione.
    In caso di decesso del Papa, il cardinale Camerlengo è colui che constaterà il decesso per poi trasmettere l'informazione alla Curia prima di promulgare un comunicato ufficiale destinato ai fedeli.


    La causa formale

    La celebrazione
    Ogni fedele aristotelico deceduto ha diritto a una cerimonia funebre.
    Una cerimonia funebre può essere celebrata anche per i personaggi che non hanno ancora ricevuto il sacramento del battesimo ma che hanno seguito, a loro modo, il cammino della Virtù, dietro richiesta specifica di un membro aristotelico della famiglia.
    Tuttavia solo il corpo di un fedele potrà essere esposto in Chiesa o seppellito in terra consacrata. Sono dunque specificatamente vietate le cerimonie in chiesa per gli eterodossi, i suicidi o gli scomunicati.

    La sepoltura
    Solo i fedeli aristotelici che sono morti senza rinunciare alla loro fede e non soggetti a interdizione, possono esseere seppelliti in terra consacrata e beneficiare di una sepoltura singola.
    Tutti gli altri dovranno essere sotterrati o bruciati a più di cento passi da un luogo consacrato.

    La causa finale
    Dopo che la cerimonia di sepoltura è terminata, è evidente che se il defunto riappare vi è stato un imbroglio o un inganno.
    In questo caso l'Inquisizione dovrà essere avvertita, ed essa dovrà condurre una inchiesta per determinare se ci sono stati inganni nei confronti della Chiesa. Il tribunale episcopale competente pronuncerà un giudizio e un cardinale potrà emettere una condanna di scomunica, a seconda della gravità dei fatti rimproverati.

    Se si verificasse che la persona seppellita non era quella giusta, una comunicazione di scomunica immediata sarà emessa nei confronti della persona che ha commesso la frode.

    Se si verificasse che si tratta di un tentativo di usurpazione d'identità, il caso verrà deferito alla giustizia temporale e inquisitoria in attesa di una scomunica nei confronti dell'usurpatore.

    In ogni caso se i funerali hanno avuto luogo e se la persona non è stata riconosciuta morta dopo l'inchiesta dell'Inquisizione, sarà necessaria una riconferma dei sacramenti ricevuti prima del funerale.

    Note
    - I funerali di un fedele sposato sciolgono l'unione matrimoniale e danno l'opportunità di risposarsi al coniuge sopravvissuto in accordo con il diritto caonico riguardo al matrimonio.

    -La trasmissione dei titoli nobiliari avviene secondo le regole nazionali dei regni e dei territori interessati.




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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 4:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Matrimonium Prohibitem


    Noi, Cardinali della Santa Chiesa Aristotelica riuniti nel sacro collegio per grazia di Dio, e noi, teologi della congregazione del Santo Ufficio, davanti all’Altissimo, e sotto lo sguardo di Aristotele, al nome del Sommo Pontefice della Santa Chiesa Aristotelica e Romana,


    Rendiamo Ufficiale la nostra decisione in merito alla natura di ciò che alcuni già chiamano «matrimonio laico». L’unione sacra dell’uomo e della donna è esclusivamente devota alla Santa Chiesa Aristotelica e Romana. Procedere a un’unione di questo genere – o di un’altra che mira a legare l’uomo alla donna e la donna all’uomo – mentre è fedele della Nostra Santa Madre Chiesa è strettamente vietato. Allo stesso modo i fedeli della Santa Chiesa, non possono chiedere questa benedizione, ritenuta non sacra.

    Tutti coloro che violeranno questa regola, si metteranno contro il nostro dogma, la sua azione sarà dunque considerata come blasfema. Pertanto, il fedele colpevole si esporrà alla giustizia della Chiesa e alle punizioni che seguiranno al suo giudizio, definiti nel nostro Diritto Canonico.

    Nessuno ignori il carattere blasfemo di questa pratica. Cosi, questa regola non havalore retroattivo. Si raccomanda comunque ai fedeli coinvolti di fare atto di contrizione presso le autorità ecclesiastiche della propria provincia o diocesi.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Redatto a Roma il XXV novembre dell’anno di grazia MCDLV di Nostro Signore




    Diritto Canonico : Libro I, sezione 1.2, appendice 1




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Sixtus
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MessagePosté le: Sam Mai 30, 2020 2:39 am    Sujet du message: Breve apostolico in forma di rescritto sulle dispense papali Répondre en citant

Citation:


    Sixtus Episcopus Romanus
    Spectabili domino Gastaldiae
    Salutem in Domino sempiternam.
    Si vera sunt ea quae complexus es,




    Come afferma il canone 1.II sezione A.9, fidanzati non possono avere legami di parentela, né per consanguineità né per il rapporto spiritualmente equivalente dell'adozione, al quarto grado o inferiore
    Poiché lo scopo di questa disposizione è quello di preservare la famiglia all'interno della Comunità Aristotelica e di salvaguardare i legami di Amicizia Aristotelica all'interno della famiglia stessa, essa tende ad essere assoluta e vincolante.
    Tuttavia, a seguito di motivata richiesta, la Santa Sede, nell'esercizio dell'Autorità Apostolica concessa dall'Altissimo per mezzo del Secondo Profeta a San Titus e ai suoi successori, può eccezionalmente concedere una dispensa per celebrare un matrimonio in deroga a questo limite. Tale dispensa può essere concessa solo nei casi in cui la protezione della Famiglia e dell'Amicizia Aristotelica non sia compromessa, in ragione della debolezza dei vincoli di parentela, dell'assenza di consanguineità, del fatto che i richiedenti sono stati allevati non come parenti ma come estranei e di altre circostanze che potrebbero giustificare il non rispetto del limite canonico. Ciò implica, in particolare, che sono necessariamente escluse le deroghe per unioni abnormi come quelle tra genitori e figli o tra fratelli e sorelle. Tali circostanze richiederanno necessariamente un esame e una verifica adeguati e approfonditi per verificarne la sussistenza e la sufficienza prima che i fedeli interessati possano richiedere una dispensa; essendo necessaria una prima verifica preventiva, l'autorità ecclesiastica competente per questo esame e verifica non può che essere l'autorità locale, analogamente a quanto avviene anche nei casi di dissoluzione del matrimonio, nella figura del Tribunale Arciepiscopale competente, o in sua assenza del Tribunale Nazionale competente o del Tribunale della Rota Romana, che determinerà se il caso è ammissibile e meritevole di essere sottoposto alla Santa Sede. Nel caso in cui la Santa Sede riceva infine una richiesta di dispensa, essa giudicherà il caso e deciderà in piena autonomia e senza possibilità di revisione.



    Datum Romae, apud Sanctum Titum, die duoetvicesimo mensis februarii, Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo octavo, Pontificato Nostri secundo.








gastaldia a écrit:
Buongiorno ai presenti

Vengo da voi per una consulenza e per guidarmi.

L'inquietudine è arrivata per un futuro matrimonio in cui entrambi i fidanzati sono familiari.

Lei è donna X (figlia di padre XX e di madre XXX) e lui è uomo XXXX (fratellastro di madre XXX) per cui egli sarebbe per metà zio materno.

Entrambi vogliono sposarsi in breve tempo.

Chi potrebbe aiutarmi in questo caso, visto che è la prima volta che ho questo caso da portare avanti?

[Tradotto con DeepL]



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