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Statuto Primazia Stati Pontifici e Regno Duosiciliano

 
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Philipdikingsbridge



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MessagePosté le: Sam Nov 12, 2011 12:06 pm    Sujet du message: Statuto Primazia Stati Pontifici e Regno Duosiciliano Répondre en citant

Citation:
Statuto della Primazia degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie


Preambolo

Visto il Libro Terzo del Corpus Iuris Canonici, è costituito un Concilio Episcopale permanente il cui ruolo sarà di governare, conformemente ai grandi orientamenti dottrinali e morali definiti dalla venerabile Curia Romana.

Il Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e e del Regno delle Due Sicilie si sottopone all'insegnamento spirituale esercitato da Sua Santità il Papa su tutte le anime del mondo conosciuto. Il Concilio Episcopale riconosce la giustizia e la Santa Autorità dogmatica del Sacro Collegio dei Cardinali.

Il Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e e del Regno delle Due Sicilie, in quanto organo istituito dalle disposizioni del Diritto Canonico, è sottoposto naturalmente a tutte le sue disposizioni, che prevalgono sul presente decreto.

Il Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e e del Regno delle Due Sicilie si dota di uno statuto che sancisce e definisce il ruolo e le funzioni del Concilio stesso

Il Concilio Episcopale Stati Pontifici e del e del Regno delle Due Sicilie definisce gli orientamenti che deve prendere la Chiesa .

Il Concilio Episcopale Stati Pontifici e del e del Regno delle Due Sicilie ha piena competenza nel far rispettare l' applicazione del Diritto Canonico, così come quella di un eventuale concordato nazionale sulla superficie del territorio degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie.
Ha inoltre competenza relativamente alle relazioni che intercorrono tra potere spirituale e potere temporale, avendo cura particolare nel non travalicare le responsabilita' della Nunziatura Apostolica





I - Dei membri del Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie.


Art. 1.1 - I membri di diritto del Consiglio Episcopale dispongono del diritto di parola e del diritto e del dovere di voto.
Sono membri di diritto del Consiglio Episcopale gli Arcivescovi Metropolitani , i Vescovi ed Arcivescovi Suffraganti la cui giurisdizione tocca totalmente o in parte le terre degli Stati Pontifici e e del Regno delle Due Sicilie.
Si aggiungono inoltre i Vescovi in partibus residenti nei territori del Consiglio così come i Vescovi emeriti del Consiglio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie.


Art. 1.2- Art. 1.2- I consulenti ammessi al Consiglio Episcopale dispongono del diritto di parola. Sono consulenti i Protonotariati Apostolici della Congregazione degli Affari del Secolo, il Sotto-Segretario Apostolico dello Sring Italico e il Segretario Apostolico delle Sicilie, i Rettori di ordini religiosi riconosciuti e i Gran Maestri di ordini militaro-religiosi riconosciuti presenti sul territorio dell'Assemblea Episcopale, i Cardinali Elettori del Sacro Collegio.

Art. 1.3 - Il Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie ha in ogni momento la facoltà di emettere delle decisioni per se stesso su proposta della metà più uno dei suoi membri di diritto. Queste decretali s’impongono al Primate che deve applicarle immediatamente.





II- Della figura del Primate - della Procedura di nomina e revoca e dei suoi doveri e funzioni


Art. 2.1 - Il Primate è il rappresentante del Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e e del Regno delle Due Sicilie davanti a tutte le istituzioni di questo mondo, che siano temporali o religiose. Dovrà anche sottoporre alla Santa Curia i progetti che necessiteranno la sua approvazione.

Art. 2.2- Il Primate prende le sue decisioni da solo o sottoponendole al voto del Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie, secondo sua scelta e l'emergenza della situazione. Nomina i Vice-Primati (non maggiori al numero di due) tra i membri di diritto.

Art. 2.3 - Il primate conserva le proprie responsabilità a livello della sua provincia o della sua diocesi.

Art. 2.4 - I vice primate, in caso di assenza o d’inabilità del Primate, lo sostituiscono con tutti i poteri giuridici e di rappresentanza, siede o vota fino alla risoluzione dell’inabilità del Primate. I Vice Primati possono prendere delle decisioni con l’accordo del Primate e/o del CESPMI. Il vice primate conserva le proprie responsabilità a livello della sua provincia o della sua diocesi.

Art. 2.5La durata del mandato del Primate è di sei mesi.

Art. 2.6 - Possono candidarsi alla carica di primate tutti i membri di diritto dell'Assemblea Episcopale.

Art. 2.7 - Un primate uscente ha facoltà di potersi ricandidare per dare continuità al proprio mandato.

Art. 2.8 - Gli Elettori sono tutti i Vescovi/Arcivescovi delle diocesi degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie chiamati ad eleggere il nuovo Primate.

Art. 2.9 - Il Primate è eletto a maggioranza dei 2/3 degli Elettori del Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie, con voto palese. Se nessun candidato ottiene i 2/3 al primo turno, si procede con una nuova votazione a maggioranza dei 2/3 sempre con voto palese.

Art. 2.10 - L'assenza del Primate per la durata di un mese provoca, senza nessun voto preliminare, la sua revoca sotto semplice domanda di uno degli (Arci)Vescovi. Nell’ipotesi in cui il primate prende decisioni nocive per la primazia, il concilio episcopale ha la facoltà di denunciarlo a posteriori, e di sostituire al decretale del primate il suo proprio, su domanda di uno dei suoi membri.

Art. 2.11 - Il Primate è revocato su mozione di censura dei 2/3, depositata da tre Vescovi. Una mozione di censura potrà essere in voto dopo minimo una settimana dopo il voto della mozione precedente.





III - Della figura dell'Arcivescovo - Procedura di nomina e revoca, diritti doveri e funzioni


Art. 3.1 - L'arcivescovo possiede sotto la sua atuorità e controllo un gruppo di diocesi che formano una provincia. Non può che esserci un solo Arcivescovo a dirigere una provincia.

Art. 3.2 - L'arcivescovo nomina e revoca i cappellani delle cappelle nobiliari sotto la sua giurisdizione, su richiesta della nobiltà o a sua discrezione.

Art. 3.3L'arcivescovo nomina e revoca i cappellani delle organizzazioni laiche e militari, fatta eccezione per gli Ordini militari e religiosi riconosciuti da Roma, registrati sotto la sua diocesi.

Art. 3.4 - L'arcivescovo metropolitano ha il diritto di fornire la propria opinione nei casi di scomunica, di abbandono del sacerdozio, o di annullamento di un sacramento presso il Concistoro Pontificio competente.

Art. 3.5 - L'arcivescovo metropolitano ha il diritto di aggiungere regole che limitano la concessione dei sacramenti con l'autorizzazione della Congregazione del Santo Uffizio.

Art. 3.6 - L'arcivescovo metropolitano può coprire il posto vacante dei seggi apostolici Res Parendo e In Gratebus, nominare e revocare i vescovi delle diocesi della sua provincia ecclesiastica sotto la sua giurisdizione.

Art. 3.7 - L'Arcievscovo deve sottostare alle decisioni del Primate e dell'Assemblea Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie senza alcuna remora.

Art. 3.8 - Il Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie nomina e revoca liberamente tramite voto a maggioranza semplice gli Arcivescovi della Chiesa della Assemblea Episcopale, o considerati come tali in virtù del Libro Terzo del Corpus Iuris Canonici.
il Vicarius Urbis viene nominato dal Sacro Collegio Cardinalizio, mentre l'assemblea episcopale fornira' i nomi dei candidati che saranno quindi votati dalla curia


Art. 3.9 - Le chiamate alla candidatura per le Arcidiocesi vacanti sono depositate dal Vice Primate competente o da un suo delegato in Piazza D'Aristotele (e facoltativamente in altre sedi) ed hanno una validità di 5 giorni. Se la chiamata è senza risposta, sarà rinnovata per una durata di altri 7 giorni. Al di là di due chiamate, l'ottenimento di una risposta può, se il Vice Primate o il suo delegato giudica buono, bastare per mettere ai voti.

Art. 3.10– Per potere depositare la propria candidatura al posto di Arcivescovo Suffragante o Metropolitano, è necessario essere titolare di una licenza di teologia di uno dei seminari primari approvati da Roma, di aver esercitato per una durata di almeno tre mesi un incarico di vescovo e di essere stato ordinato. L'Assemblea può, in casi eccezionali, accettare anche candidature che non rispettino ancora le prime due condizioni di questo articolo.

Art. 3.11 - Motivi di eventuali mozioni di revoca per un Arcivescovo metropolitano:

  • Arcivescovo assente per 30 massimo 40 giorni in modo prolungato e ininterrotto o facendosi trovare presente in altri luoghi dimenticandosi di quelli della Chiesa.

  • Trasgressione alla Fede tramite giudizio del tribunale interno dell'inquisizione.

  • Ingerenza negli affari di un'altra arcidiocesi malgrado gli avvertimenti dei suoi superiori.

  • Indisciplinatezza ed ostinazione durante il proprio mandato nonostante ripetuti richiami dei superiori.





IV- Della figura del Vescovo - Procedura di nomina e revoca, diritti doveri e funzioni


Art. 4.1 - Il Vescovo possiede sotto la sua atuorità e controllo un gruppo di parrocchie che formano una diocesi. Non può che esserci un solo vescovo a dirigere una diocesi.

Art. 4.2 - Il vescovo nomina e revoca i membri del suo consiglio diocesano.

Art. 4.3 - Il vescovo può coprire il posto vacante dei curati Res Parendo e In Gratebus, nominare e revocare i parroci sotto la sua giurisdizione.

Art. 4.4 - Il vescovo nomina e revoca i cappellani delle cappelle nobiliari sotto la sua giurisdizione, su richiesta della nobiltà o a sua discrezione.

Art. 4.5Il vescovo nomina e revoca i cappellani delle organizzazioni laiche e militari, fatta eccezione per gli Ordini militari e religiosi riconosciuti da Roma, registrati sotto la sua diocesi.

Art. 4.6 - Il vescovo ha il diritto di fornire la propria opinione nei casi di scomunica, di abbandono del sacerdozio, o di annullamento di un sacramento presso il Concistoro Pontificio competente.

Art. 4.7 - Il vescovo ha il diritto di aggiungere regole che limitano la concessione dei sacramenti con l'autorizzazione della Congregazione del Santo Uffizio.

Art. 4.8 - In accordo con il diritto canonico è l'Arcivescovo che "Nomina e revoca i vescovi delle diocesi della sua provincia ecclesiastica"

Motivi di eventuali mozioni di revoca:


  • Vescovo assente assente per 30 massimo 40 giorni in modo prolungato e ininterrotto o facendosi trovare presente in altri luoghi dimenticandosi di quelli della Chiesa.

  • Trasgressione alla Fede tramite giudizio del tribunale interno dell'inquisizione.

  • Ingerenza negli affari di un'altra diocesi malgrado gli avvertimenti dei suoi superiori.

  • Indisciplinatezza ed ostinazione durante il proprio mandato nonostante ripetuti richiami dei superiori.




V - Delle votazioni all'interno del Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie.


Art. 5.1 - Il Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie vota le sue decisioni in assemblee di cinque giorni, tuttavia, per questioni urgenti e particolari, il Primate può decidere di dichiarare un voto di tre giorni.
Le decisioni sono prese in un giro di scrutinio se una delle proposte riunisce 2/3 delle voci dei votanti, altrimenti viene svolto un secondo giro alla maggioranza semplice.


Art. 5.2 - Le chiamate alla candidatura per le Arcidiocesi vacanti sono depositate dal Vice Primate competente o da un suo delegato in in tutte le sedi opportune per una durata di 5 giorni, se la chiamata è senza risposta, sarà rinnovata per una durata di altri 7 giorni. Al di là di due chiamate, l'ottenimento di una risposta può, se il Vice Primate o il suo delegato giudica buono, bastare per mettere ai voti e ciò anche se la terza chiamata non è terminata.

Art. 5.3Per potere depositare la propria candidatura al posto di Arcivescovo Suffragante o Metropolitano, è necessario essere titolare di una licenza di teologia di uno dei seminari primari approvati da Roma e di essere stato ordinato. Il Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie può fare eccezione a questo articolo decidendo di accettare anche candidature che non rispettino ancora la prima di queste due condizioni.

Art. 5.4 - I Prelati e gli altri membri che dispongono dei soli poteri consultivi, sono tenuti al segreto in virtù del secretus prima sedes episcoporum, o il Segreto del Consiglio Episcopale. Le riunioni del Concilio Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie sono fatte a porte chiuse. In caso di violazione di questo Segreto, una mozione di revoca può essere chiesta dal Primate.



V.I - Della scelta del candidato e della votazione di un Re nella primazia degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie


Art. 5.1.1 - I membri del clero degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie hanno facoltà ogni 6 mesi di esprimere un candidato e successivamente di votare In Graetibus il Re del Regno delle Due Sicilie e dello SRING.

Art. 5.1.2 - Gli aventi diritto di voto a tale scelta sono:

  • Vicarius Urbis
  • Arcivescovo di Capua
  • Vescovi delle Diocesi della Primazia
  • Parroci della parrocchie della Primazia
  • Consiglieri Diocesani della Primazia


Art. 5.1.3 - Il valore del voto è proporzionale alla carica ricoperta:

  • Arcivescovo 7 punti
  • Vescovo 5 punti
  • Parroco 2 punti
  • Consigliere diocesano 1 punto



Art. 5.1.4 - La scelta del nome del candidato Re potrà essere proposta da qualsiasi membro avente diritto di voto, dopo apertura di un apposito concorso. Il concorso sarà aperto nel Palazzo Primaziale da parte del Primate ed avrà una durata di 7 giorni.

Art. 5.1.5 - Qualora ci fosse più di un candidato proposto, si sceglierà tramite votazione quale la Primazia dovrà supportare. La votazione per scegliere il candidato è a maggioranza semplice con voto palese, da parte dei membri di diritto, precedentemente elencat nell'articolo 5.2. Tale votazione avverà nel Palazzo Primaziale e avrà una durata di 3 giorni.

Art. 5.1.6 - Nel caso il Primate non fosso un avente diritto al voto, egli farà da arbiter, nel verificare che tutto proceda secondo quanto detto da questo statuto. Nel caso invece lo fosse, sarà l'intera Assemblea Episcopale ad essere l'arbiter della correttezza.

Art. 5.1.7 - La priorità per scegliere un nome da sostenere tra i candidati al trono dovrà essere quella dell'esplicita volontà di sostenere la Santa Chiesa e l'Aristotelismo. Qualsiasi nome associato ad una persona eretica, interdetta, nemica della Chiesa o sgradita alla maggioranza dell'Assemblea Episcopale e/o degli aventi diritto di voto, sarà ritenuto non idoneo.

Art. 5.1.8 - Qualora non vi siano proposte sarà il Primate stesso a scegliere per tutta la Primazia un candidato.

Art. 5.1.9 - Dopo che il candidato è stato scelto, è fatto obbligo a tutti i membri di diritto al voto, di votare esattamente il nome del candidato scelto.

Art. 5.1.10 - La diocesi di Arezzo che rientra nel terrotorio di Firenze, stato dello SRING, ha la facoltà di poter sostenere il candidato scelto della Primazia Imperiale. Se non vi fossero indicazioni dalla Primazia Imperiale avranno l'obbligo di votare il candidato della Primazia degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie.

Art. 5.1.11 - L'avente diritto di voto dovrò produrre una prova dei suoi avvenimenti (screen) da consegnare nel Palazzo Primaziale che attesti il rispetto dell'articolo 5.1.9 entro l'ultimo giorno del termine delle elezioni regie.

Art. 5.1.12 - Se dovesse capitare che un membro avente diritto di voto, trasgredisca l'articolo 5.1.9, sarà svolto un processo verso costui nella camera delle udienze del Palazzo Primaziale per sondare la causa di tale gesto, sarà sospeso da tutti gli incarichi in suo possesso nella Primazia e se risultasse colpevole licenziato dagli stessi. Nessuno, compreso il Primate, è esente da questo articolo.





VI - VI - Dei rapporti con il Regno, con le Provincie e con altre figure politiche, militari, religiose.


Art. 6.1 - I rapporti tra la Primazia ed il Regno delle Due Sicilie è regolamentato tramite un apposito concordato stipulato dalle parti e con l'aiuto della Congregazione degli Affari del Secolo.

Art. 6.2 - La Primazia ha facoltà di stipulare appositi trattati con le singole Provincie del Regno che esulino dagli argomenti già trattati dal Concordato.

Art. 6.3 - Ogni concordato e trattato che riguardano la Primazia nei rapporti con istituzioni temporali, politiche, militari o religiose deve prima essere discusso e approvato dall'Assemblea Episcopale degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie. Successivamente può essere valutato dalla Congregazione degli Affari del Secolo.

Art. 6.4 - Gli incontri per la stipula vengono fatti obbligatoriamente al Palazzo Reale di Napoli. Qui possono avere accesso il Primate, i Vice Primate ed i membri della Congragazione degli Affari del Secolo nelle figure del Protonotario Apostolico, del Sotto-Segretario Apostolico per il Regno delle Due Sicilie e del Nunzio.




Citation:


    Conformità al Dogma ed al Diritto Canonico degli statuti della Primazia degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie



    Noi, Raniero Borgia, Cardinale Camerlengo, Cardinale Romano Elettore, Cardinale Vice Cancelliere della Santissima Inquisizione, Arcivescovo di Ravenna e Barone di Sacile,
    dinnanzi l'Altissimo e sotto lo sguardo di Aristotele, a nome dell'insieme dei Cardinali riuniti in Sacro Collegio,



    abbiamo deliberato e riconosciuto, e attraverso il nostro editto perpetuo e definitivo, stabiliamo e riconosciamo la conformità degli statuti della Primazia degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie con il Dogma ed il Diritto Canonico della Chiesa Aristotelica.
    Questi ultimo sono dunque considerati come pienamente validi. Essi regolamentano di fatto l'organizzazione del Concilio Episcopale della Primazia degli Stati Pontifici e del Regno delle Due Sicilie a partire da questo giorno.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Scritto a Roma il IX Agosto dell'Anno di Grazia MCDLIX





    Per il Collegio dei Cardinali, Raniero Borgia detto "Quarion",
    Cardinale Camerlengo.


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