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[I] Libro 5.6 - La Cancelleria Pontificia

 
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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:19 pm    Sujet du message: [I] Libro 5.6 - La Cancelleria Pontificia Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede »





    Libro 5.6 :La Cancelleria Pontificia


    Parte I : La Cancelleria Pontificia




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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:20 pm    Sujet du message: Re: [I] 5.6 - La Cancelleria Pontificia Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede »





    Libro 5.6 :La Cancelleria Pontificia


    Parte II : L'Ufficio dei Giuristi pontifici




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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:21 pm    Sujet du message: Re: [I] 5.6 - La Cancelleria Pontificia Répondre en citant

Abrogato il 18 febbraio 1466. Ora è il nuovo libro 5.8

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede »





    Libro 5.6 :La Cancelleria Pontificia


    Parte III : I Collegi araldici pontifici


      L'ufficio dei Collegi Araldici Pontifici è un dicastero che si occupa dei domini araldici e nobiliari al servizio della Santa Chiesa Aristotelica e degli Stati Pontifici. Esso è composto da due collegi distinti: il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate che assiste i membri del Clero e delle Sante Armate, di qualsiasi nazionalità essi siano, nell'ottenimento e la realizzazione del proprio blasone e del proprio sigillo; e il Collegio dei Balestrieri che regola le questioni araldiche e nobiliari relativi agli stati Pontifici, le cui specificità e competenze sono esplicate in seguito. L'ufficio dipende dalla Cancelleria Pontificia ed è definito come « Collegi Araldici Pontifici » o « Collegi Araldici Romani ».


    Delle cariche interne ai Collegi Araldici Pontifici

    Articolo 1Il Grande Ufficiale Araldo : i Collegi Araldici Pontifici sono posti sotto l'autorità esclusiva, eccezion fatta per il Sommo Pontefice, del Grande Ufficiale Araldo. Egli è nominato e revocato dal Cardinale Arcicancelliere. La sua autorità è sovrana in materia di questioni e decisioni araldiche. Sono richieste competenze nell'arte araldica sia dal punto di vista pratico sia dal punto di vista teorico.

    Articolo 2L' Ufficiale Araldo : nell'esercizio delle sue funzioni, il Grande Ufficiale Araldo è assistito da un prefetto che prende il nome di Ufficiale Araldo. Egli amministra in collaborazione con il Grande Ufficiale Araldo il Collegio dei Balestrieri e il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate. Egli nomina e revoca gli Araldi Pontifici, gli esperti e apprendisti di araldica. Egli nomi e revoca, in accordo con il Grande Ufficiale Araldo, un eventuale vice prefetto, con compiti precisi al momento della nomina.

    Articolo 3Gli Araldi Pontifici : gli Araldi Pontifici sono gli ufficiali rappresentanti del Sovrano Pontefice nei suoi Stati. Sono nominati e revocati dal Grande Ufficiale Araldo o dall'Ufficiale Araldo. Sono membri del collegio dei Balestrieri. I loro scopi, diritti e doveri sono definiti in base al loro statuto.

    Articolo 4Gli esperti di Araldica: gli esperti di Araldica sono membri a pieno titolo del Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate. Sono accettati e confermati dal Grande Ufficiale Araldo o dall'Ufficiale Araldo. Partecipano attivamente alla realizzazione delle armi e dei sigilli dei membri del Clero e delle Sante Armate, quando di loro competenza.

    Articolo 5 Gli apprendisti di Araldica: gli apprendisti di Araldica sono membri allievi del Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate. Sono accettati e confermati dal Grande Ufficiale Araldo o dall'Ufficiale Araldo. Sono seguiti nel loro apprendistato e nella loro formazione dal Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate.


    Sezione A : Del Collegio Araldico del Clero delle Sante Armate

    Della sua composizione

    Articolo 1 – Membri del Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate :
    • Il Cardinale Arcicancelliere.
    • Il Grande Ufficiale Araldo.
    • L'Ufficiale Araldo.
    • Gli Araldi in carica delle Chiese nazionali.
    • Gli Araldi Pontifici.
    • Le Cardinale Connestabile di Roma.
    • Gli Araldi in carica di Ordini Militari Religiosi riconosciuti dalla Santa Chiesa.
    • Il Cavaliere Senatore dell'Ufficio Militare dell'Ordine della Stella di Aristotele.
    • Degli esperti di Araldica accreditati dal Collegio Araldico del Clero.


    Della sua direzione

    Articolo 2 : Nel rispetto dell'autorità sovrana del Grande Ufficiale Araldo, il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate è posto sotto l'amministrazione diretta dell’Ufficiale Araldo. Egli dirige i vari studi e verifica che lavorino secondo il regolamento.

      Articolo 2.1 : Il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate è posto inoltre, per le questioni legate alle Sante Armate, sotto la responsabilità congiunta della Congregazione delle Sante Armate e della Cancelleria Pontificia.

    Articolo 3 : Le decisioni del Collegio in materia di organizzazione e funzionamento sono ratificate dall'Ufficiale Araldo ; in materia di regolale araldiche dall’Ufficiale Araldo dopo essere state approvate dalle Grande Ufficiale Araldo.


    Delle sue funzioni e competenze

    Articolo 4 : Il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate ha lo scopo di essere un luogo di scambio e discussione tra gli Araldi al servizio del Clero in seno ai Collegi nazionali. Qui organizzano i loro lavori e danno vita a collaborazioni.

    N.B. : Gli Araldi del Clero nazionale, nella loro missione araldica, non sono agenti o ufficiali della Chiesa o della Santa Sede. Sono, secondo le leggi e i regolamenti in vigore nei diversi stati, degli ufficiali del sovrano, sottoposti alla sua autorità e alla sua volontà nell'esercizio delle loro funzioni araldiche. La loro presenza e il loro accredito all'interno del Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armatene è dovuto alla volontà di creare delle collaborazioni per l'arte araldica clericale, di sfruttare l'aiuto e l'esperienza di ognuno in questo campo e di colmare eventuali lacune.

    Articolo 5 : Il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate ha lo scopo di censire e conservare i lavori, i saperi, armi nobiliari, trattati e archivi araldici della Chiesa Aristotelica, del Clero, delle Congregazioni o dei suoi componenti.

    Articolo 6 : Il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate si occupa della creazione di armi e blasoni per tutto i chierici, nobili e membri armati delle Chiesa Aristotelica nel rispetto delle legislazioni nazionali in vigore nei loro Stati.

    Articolo 7 : Il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate è il solo competente per creare mobili, ornamenti e oggetti necessari a distinguere le armi del Clero.

    Articolo 8 : Il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate può proporre alle Araldiche Nazionali degli Araldi al fine di coprire posti di Araldi Nazionali del Clero vacanti.

    Articolo 9 : I blasoni e i sigilli realizzati dal Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate sono approvati dai suoi Araldi ed esperti al momento della pubblicazione.

    Articolo 10 : Le bandiere, gli stendardi e le uniformi della Congregazione delle Sante Armate saranno approvati dal Cardinale Conestabile su indicazione del Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate.


    Della sua sede e dell'archivio

    Articolo 11 : Il Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate ha sede nella Cancelleria Romana nel Palazzo San Benedetto.

    Articolo 12 : I « Registri generali » del Clero e delle Sante Armate censiscono e in particolare presentano sotto il controllo esclusivo del Collegio Araldico del Clero e delle Sante Armate :
    • Una lista degli ornamenti riservati al Clero e alla Chiesa Aristotelica, Universale e Romana.
    • Una lista di mobili riservati al Clero e ai soli Ordini Miliari Religiosi.
    • Una lista delle bandiere e dei gonfaloni ufficiali delle Sante Armate.
    • Un armoriale a giorno degli Ordini Militari Religiosi.
    • I collari ufficiali dei Cavalieri d'Isenduil et altri ornamenti e regolamenti riservati alla Cavalleria degli Ordini Militari Religiosi.
    • Le insegne e le Grandi Armi delle Congregazioni e dei componenti della Chiesa.

    Articolo 13 : Le decisioni riguardanti la registrazione degli ornamenti araldici specifici e relativi alla chiesa Aristotelica sono prese esclusivamente dal Grande Ufficiale Araldo.


    Sezione B : Del Collegio dei Balestrieri

    Della sua composizione

    Articolo 1 – Siedono nel Collegio dei Balestrieri :
    • Il Cardinale Arci Cancelliere.
    • Il Grande Ufficiale Araldo.
    • L'Ufficiale Araldo.
    • Gli Araldi Pontifici.
    • Il Grande Scudiero di sua Santità


    Della sua direzione

    Articolo 2 : Nel rispetto dell'autorità sovrana del Grande Ufficiale Araldo, il Collegio dei Balestrieri è posto sotto la diretta amministrazione dell’Ufficiale Araldo. Egli soprindente sui vari uffici e vigila sul loro funzionamento nel rispetto delle presenti regole.

    Articolo 3 : Le decisioni in materia si organizzazione e funzionamento del Collegio spettano al solo Ufficiale Araldo;in materia di regole araldiche all’Ufficiale Araldo con l'avvallo de Grande Ufficiale Araldo.


    Delle sue funzioni e delle sue competenze

    Articolo 4 : Il Collegio dei Balestrieri è il garante delle leggi e dei costumi feudali e araldici degli Stati Pontifici.

    Articolo 5 : Il Collegio dei Balestrieri è il solo abilitato a definire la natura, le armi dei fedeli negli Stati Pontifici.

    Articolo 6 : Il Collegio dei Balestrieri valida le armi e i blasoni dei nobili pontifici.

    Articolo 7 : Il Collegio dei Balestrieri è il solo competente per la creazione di mobili, ornamenti e oggetti araldici necessari a distinguere le armi della nobiltà pontificale.

    Articolo 8 : I blasoni e i sigilli realizzati dal Collegio dei Balestrieri sono accettati dagli Araldi al momento della loro pubblicazione.


    Della sua sede e dei registri

    Articolo 9 : Il Collegio dei Balestrieri ha sede nella Cancelleria Romana nel Palazzo San Benedetto. Articolo 10 : I « Registri generali » censiscono e in particolare presentano sotto il controllo esclusivo del Collegio dei Balestrieri :
    • Le carte degli Stati Pontifici.
    • Il registro della nobiltà equestre.
    • Il registro della nobiltà senatoriale.
    • I registri genealogici della nobiltà pontificale.
    • Una lista degli ornamenti araldici riservati alla nobiltà pontificale.
    • La lista dei trattati araldici.

    Articolo 11 : Le decisioni concernenti la registrazione degli ornamenti araldici specifici e relativi alla nobiltà pontificale sono prese esclusivamente dal Grande Ufficiale Araldo.


    Degli araldi e delle cariche araldiche

    Articolo 12 : Le cariche araldiche sono quattro :
    • L'araldo araldista o provinciale: ha per carica una o più province degli Stati Pontifici. Il suo compito è sorvegliare la redazione dei registri nobiliari, la registrazione e la preparazione di armi e blasoni dei nobili della sua provincia.
    • L'araldo senatoriale : ha il compito di sorvegliare la redazione dei registri della nobiltà senatoriale, a registrazione e la preparazione di armi e blasoni dei nobili di tale ordine.
    • L'araldo genealogista : si occupa del censimento e dell'archiviazione dei lignaggi della Nobiltà Pontificale.
    • L'araldo delle giostre : si occupa di redigere le liste e le classificazioni necessarie a organizzare giostre sotto gli auspici del Sovrano Pontefici.

    Articolo 13 : Gli Araldi pontifici devono prestare giuramento al Grande Ufficiale Araldo o all'Ufficiale Araldo.

    Articolo 14 : Gli Araldi pontifici portano le loro armi al collo, in conformità con la prima ordinanza comune, due caducei di stoffa bianca istoriati di croci aristoteliche dorate; le estremità non sono ricoperte di stoffa e sono sormontate da una punta triangolare dai bordi arrotondati e di color rosso vermiglio.

    Della giustizia nobiliare

    Articolo 15 :L'organizzazione della giustizia araldica e nobiliare degli Stati Pontifici è esercitata dal Tribunale dell'Eilea, il cui statuto è definito in un codice ausiliario conservato nei registri del Collegio Araldico Pontificio.

    Articolo 16 :L'ufficiale eliasta è scelto tra gli Araldi pontifici ; è nominato e revocato dal Grande Ufficiale o dall'Ufficiale Araldo.





    Testo canonico su « Il governo supremo della Santa Sede »,
    Scritto a Roma durante il pontificato del Santo Padre Innocenzo VIII, il ventitreesimo giorno del mese di maggio, domenica, dell'anno di grazia MCDLXIII.

    Ultime integrazione e modifiche del Sacro Collegio dei Cardinali il ventitreesimo giorno del mese di maggio, domenica, dell'anno di grazia MCDLXIII.

    Pubblicato da sua Eminenza Arnault d'Azayes, Cardinale-Camerlengo, l il ventitreesimo giorno del mese di maggio, domenica, dell'anno di grazia MCDLXIII.


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Dernière édition par Endymion le Jeu Juil 21, 2016 4:08 pm; édité 1 fois
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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:22 pm    Sujet du message: Re: [I] 5.6 - La Cancelleria Pontificia Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede »





    Libro 5.6 :La Cancelleria Pontificia


    Parte III: L'Ufficio del Gran Cameriere





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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:23 pm    Sujet du message: Re: [I] 5.6 - La Cancelleria Pontificia Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede »





    Libro 5.6 :La Cancelleria Pontificia


    Parte IV: L'Ufficio dell'Indice (Uomini Proibiti e Libri Proibiti)





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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:23 pm    Sujet du message: Re: [I] 5.6 - La Cancelleria Pontificia Répondre en citant

Citation:


    ........
    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bolla Pontificia « Del Massimo Governo della Santa Sede »
    - Seguito -





    Libro 5.6: La Cancelleria Pontificia


    Parte V. L'Ufficio dei Libri, Pubblicazioni e Pergamene


      Articolo 1: L'Ufficio Stampa, Giornali e Pergamene è un ufficio della Cancelleria Pontificia, Congregazione della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

      Articolo 2: Un prefetto è nominato a capo dell'Ufficio dai Cardinali Congregazionali della Cancelleria Pontificia per assicurarne la corretta gestione.

      Articolo 3: L'Ufficio ha l'obiettivo di assicurare la comunicazione delle notizie religiose al maggior numero di non credenti, credenti e fedeli nel mondo conosciuto.

      Articolo 4: Il ruolo dell'Ufficio è quello di informare i fedeli di tutte le aree linguistiche dei grandi avvenimenti che si svolgono a Roma.

      Articolo 5: L'Ufficio è suddiviso come segue:

      • 1. Il Prefetto (Caporedattore)
      • 2. Il VicePrefetto generale (Vice-Caporedattore)
      • 3. Il VicePrefetti linguistici (Redattore Linguistico), come:
          - Il Viceprefetto francese (Redattore francese)
          - Il Viceprefetto tedesco (Redattore tedesco)
          - Il Viceprefetto italiano (Redattore italiano)
          - Il Viceprefetto inglese (Redattore inglese)
          - Il Viceprefetto portoghese (Redattore portoghese)
          - Il Viceprefetto spagnolo (Redattore spagnolo)
          - Oltre a qualunque gruppo linguistico che richieda un Vice Prefetto Linguistico
      • 4. Il giornalisti sono divisi per zona linguistica sotto i viceprefetti.

      Articolo 6: Gli articoli, prima della pubblicazione, devono essere esaminati dal redattore linguistico competente e approvati dal prefetto, o dal vice-prefetto generale o direttamente dai Cardinali Congregazionali. Questi ultimi, per loro prerogativa, possono impedire la pubblicazione.

      Articolo 7: Ogni Redattore Linguistico avrà il compito di pubblicare, sulla propria stampa locale o In Gratibus, gli articoli che ha redatto e / o riveduto.

      Articolo 8: Tutti gli articoli devono essere convalidati da almeno uno dei Viceprefetti. Se necessario, l'articolo sarà disponibile in due lingue ai fini della convalida e di una vasta pubblicazione, in inglese e nella lingua locale preferita dal giornalista.

      Articolo 9: Ogni membro dell'Ufficio è tenuto alle più severe regole di riservatezza per quanto riguarda i dibattiti che possono avvenire nell'ambito dell'Ufficio, a pena di sanzioni che vanno dall'avvertimento al licenziamento.

      Articolo 10: Chiunque sia battezzato può diventare giornalista. Per diventare Vice Prefetto (redattore linguistico), i candidati ordinati saranno favoriti. I candidati saranno invitati a scrivere una prova scritta per valutare la loro capacità di redigere un articolo.

      Articolo 11: Solo i Cardinali Congregazionali, così come il Prefetto e il viceprefetto generale, hanno il diritto di reclutare.






    Testo canonico su « Il governo supremo della Santa Sede »,
    Scritto a Roma durante il pontificato del Santo Padre Innocenzo VIII, Il quinto giorno di giugno, un lunedì, dell'anno di Grazia MCDLXV.

    Pubblicato da sua Eminenza Arnarion de Valyria-Borgia, Archancello della Santa Sede, il sesto giorno di giugno, un martedì, dell'anno di Grazia MCDLXV.


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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:23 pm    Sujet du message: Re: [I] 5.6 - La Cancelleria Pontificia Répondre en citant

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    ........
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    Libro 5.6 :La Cancelleria Pontificia


    Parte VI: La Biblioteca Romana





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MessagePosté le: Mer Juil 15, 2020 10:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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MessagePosté le: Mer Juil 15, 2020 10:41 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Constitution Apostolique « Du gouvernement suprême du Saint-Siège ».
    - Suite -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Libro 5.6 : La Cancelleria Pontificia



    Parte IX. Il Senato Romano


      Il Senato Romano è l'assemblea di tutti i nobili vassalli del Santo Padre in quanto Sovrano degli Stati Pontifici appartenenti sia all'Ordine Equestre che all'Ordine Senatoriale. Seguendo la tradizione di questa augusta e secolare assemblea, all'interno del Senato Romano i nobili adempiono al loro dovere di consigliare il loro sovrano sul governo degli Stati Pontifici, sui rapporti diplomatici con i principi dei diversi regni e sull'organizzazione della mobilitazione militare dei nobili stessi.



    I. Della Composizione e della Presidenza

    Can. 1: Tutti i nobili che hanno correttamente prestato giuramento al Santo Padre, che sia per un feudo situato negli Stati Pontifici o per un titolo palatino di San Giovanni in Laterano, hanno il diritto di sedere nel Senato romano come senatori

    Can. 2: Gli scudieri dell'Ordine Equestre possono sedere nel Senato Romano solo se sono stati esplicitamente delegati dal loro signore e comunque solamente uno per ogni signore; in questo caso, essi sostituiranno il loro signore sia nel diritto di voto che nel diritto di parola, ma senza fregiarsi del titolo di senatore.

    Can. 3: Il Senato Romano è presieduto da un Prefetto, che porta il titolo di Censore, designato tramite voto tra i senatori e proposto al Santo Padre, che può nominarlo o meno, essendo necessario un nuovo voto in caso di rifiuto.

    Can. 4: Il Censore, il cui mandato è di sei mesi e rinnovabile, ha il compito di avviare e moderare i dibattiti, di avviare le votazioni necessarie, di verificare il diritto di sedere nel Senato Romano in collaborazione con i Collegi Araldici Pontifici e di segnalare qualsiasi inadempienza da parte dei nobili.

    Can. 5: In caso di assenza ingiustificata, la Cancelleria Pontificia può revocare il Censore e nominare un sostituto temporaneo con l'accordo del Sommo Pontefice, avviando contestualmente la procedura per la nomina del nuovo Censore.


    II. Della Procedura Decisionale

    Can. 6: Nell'esercizio del suo dovere di consiglio, il Senato Romano opera in modo collegiale, costituendo il parere della maggioranza il consiglio del Senato stesso.

    Can. 7: Ogni senatore può proporre liberamente per il dibattito una questione o un progetto che rientra nelle competenze del Senato.

    Can. 8: Il dibattito ha una durata minima di otto giorni, che può essere liberamente prorogato per decisione del Censore o su richiesta della maggioranza dei partecipanti.

    Can. 9: Una volta terminato il dibattito, il censore avvia la votazione, della durata di cinque giorni, avendo cura di indicarne la data e l'ora di chiusura; ogni voto espresso dopo la chiusura della votazione è nullo e non verrà preso in considerazione.

    Can. 10: Ogni votazione deve includere le opzioni "a favore", "contro" o "astensione", il voto è espresso apertamente.

    Can. 11: Il quorum deliberativo, il tipo di maggioranza e il valore dei voti sono stabiliti con decreto della Cancelleria Pontificia, previa consultazione del Senato Romano e con l'approvazione del Sommo Pontefice.


    III. Degli Obblighi Militari

    Can. 12: In tempo di mobilitazione, il Senato serve anche come luogo di organizzazione per il corretto adempimento degli obblighi militari verso il Sovrano Pontefice.

    Can. 13: Conformemente alle Constitutiones Sancti Olcovidii, solo i nobili appartenenti all'Ordine Equestre sono coinvolti nella leva del banno, ma i nobili appartenenti all'Ordine Senatoriale possono offrirsi volontari o, in caso di necessità, essere chiamati a servire in virtù del loro dovere di obbedienza.

    Can. 14: I nobili mobilitati, sia per i loro doveri che come volontari, sono posti sotto il comando e il coordinamento dello Scudiero Maggiore, che servirà da collegamento con la Congregazione delle Sante Armate.




    Consitutuzione Apostolica su « Il supremo governo della Santa Sede »,
    Data a Roma, sulla veneratissima tomba di San Titus Principe degli Apostoli, il quindicesimo giorno del mese di luglio, mercoledì, ricorrenza di San Cesarino "Segalello" della Rovere, dell'anno di grazia MCDLXVIII, il secondo del Nostro Pontificato.




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