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[I] Libro 4 - In medio stat Virtus - OLD

 
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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Mar Nov 17, 2015 4:44 pm    Sujet du message: [I] Libro 4 - In medio stat Virtus - OLD Répondre en citant

Citation:
    Parte I: Delle generalità e delle competenze

    Parte II: Della Giustizia Ordinaria
      A: L'Ufficio Episcopale
      B: La Penitenzieria
      C: La Rota Romana
      D: Il Tribunale Pontificio


    Parte III: Della Giustizia Straordinaria
      A: Il Tribunale Inquisitoriale
      B: Il Tribunale della Segnatura Apostolica

    Parte IV: Procedura

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Arnault d'Azayes



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MessagePosté le: Mar Nov 17, 2015 4:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    ........

    In medio stat Virtus
    Costituzione Apostolica «La Virtù sta nel mezzo».





    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam




    Libro 4: La Giustizia della Chiesa




    Parte I: Delle generalità e delle competenze


    Generalità

    Articolo 1: La Giustizia della Chiesa è amministrata dalla Congregazione della Santa Inquisizione, Dicastero Romano amministrato da due Cardinali Cancellieri chiamati rispettivamente Grande Inquisitore Maggiore e Grande Inquisitore.

    Articolo 2: La Giustizia della Chiesa è un componente generale della giustizia dei regni e quindi risponde ai suoi imperativi morali, [« La Carta dei Giudici »], tenendo tuttavia conto del suo posto e della sua missione.

    Competenze

    Articolo 3: La Giustizia della Chiesa è competente in tutte le violazioni del Dogma, delle dottrine e del Diritto Canonico della Chiesa Aristotelica, Universale e Romana. Essa si pronuncia sull’ortodossia degli atti che è chiamata a giudicare.

    Articolo 4: La competenza della Giustizia della Chiesa si estende fin dove porta l’ombra di Aristotele e può essere esercitata sull'insieme delle parrocchie delle Terre conosciute.

    Articolo 5: Chiunque, salvo disposizioni contrarie approvate dalle autorità competenti, può essere attore, imputato o testimone.

    Articolo 6: Nell'articolazione delle fonti del diritto, la Giustizia della Chiesa attinge le sue fonti, nel seguente ordine, e ogni fonte citata prevale sulla successiva:
    - Dogma Aristotelico,
    - Dottrine,
    - Diritto Canonico,
    - Accordi, trattati o concordati convalidati dalle autorità competenti della Chiesa,
    - Costume giurisprudenziale,
    - Usi.

    Giurisdizioni e competenza

    Articolo 7: La Giustizia della Chiesa comprende una Giustizia Ordinaria e una Giustizia d'Eccezione, detta anche « Straordinaria ».

    Articolo 8: La Giustizia della Chiesa dispone di sei tribunali:
    - L’Ufficialità Arcivescovile o Nazionale,
    - La Penitenzieria Apostolica,
    - Il Tribunale dell'Inquisizione,
    - Il Tribunale della Rota Romana,
    - Il Tribunale della Segnatura Apostolica,
    - Il Tribunale Pontificio.

    Articolo 9: La Giustizia Ordinaria è resa in prima istanza, per i fedeli, dall'Ufficialità Arcivescovile o Nazionale; per i chierici, dalla Penitenzieria Apostolica. La Giustizia Ordinaria è resa in seconda istanza per i fedeli e i chierici dalla Rota Romana.

    Articolo 10: La Giustizia d'Eccezione è resa in prima istanza dal Tribunale dell'Inquisizione e in seconda istanza dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

    Articolo 11: I Cardinali, quali che siano la loro natura o il loro status, dipendono esclusivamente, per la Giustizia Ordinaria e in prima e unica istanza, dal Tribunale Pontificio; per la Giustizia d'Eccezione, in prima e unica istanza, dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.



    Testo canonico sulla Giustizia della Chiesa,
    Dato a Roma, sulla reverenda tomba di San Tito, il quindicesimo giorno del mese di maggio, il mercoledì, dell'anno di grazia MCDLXVII, il primo del Nostro Pontificato.



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MessagePosté le: Mar Nov 17, 2015 4:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


    ........
    In medio stat Virtus
    Costituzione Apostolica “La Virtù sta nel mezzo” .
    - Continuazione -






    Libro 4 : La Giustizia della Chiesa



    Parte II : Della Giustizia Ordinaria



      La Giustizia Ordinaria è una delle due componenti della Giustizia della Chiesa.
      Ad Essa competono i casi, i delitti e le infrazioni amministrative, canoniche e disciplinari. La Giustizia Ordinaria è resa da quattro Tribunali differenti secondo la natura e l’imputazione della persona incriminata. Quindi, la Giustizia Ordinaria è resa in primo grado, per i fedeli, dal Tribunale Episcopale, e, per i chierici, dalla Penitenzieria Apostolica. La Giustizia Ordinaria è resa in secondo grado, per i fedeli e i chierici, dalla Rota Romana (Can 4-I-9). La Giustizia Ordinaria è resa in unico grado, per i Cardinali, dal Tribunale Pontificio (Can 4-I-11).


    Sezione A : Dei Tribunali Episcopali


    Generalità

    Articolo 1 : Esiste un Tribunale Episcopale per Diocesi. L’istituzione del Tribunale dipende dal potere discrezionale del Vescovo della Diocesi nonostante qualsiasi concordato o accordo particolare approvato dal Sacro Collegio dei Cardinali. Il Tribunale della Diocesi ove risiede l’Arcivescovo è detto Tribunale Archiepiscopale. Esso supplisce a ogni mancanza del Tribunale Episcopale Suffragante.

    Composizione

    Articolo 2 : I Tribunali Episcopali sono composti :
    - dal Vescovo della Diocesi e da due Ufficiali. In via eccezionale, un Ufficiale può essere sostituito da un chierico della provincia se le circostanze lo esigono, in particolare se egli è parte del processo.
    - dal Procuratore Episcopale assistito dal Vidame della provincia ecclesiastica dalla quale dipende il Tribunale Episcopale.

    Articolo 3 : La presidenza del Tribunale è assicurata dal Vescovo della Diocesi. Se il Vescovo è parte del processo la causa deve essere rinviata davanti al Tribunale Archiepiscopale o essere rigettata.

    Articolo 4 : Il Procuratore Ecclesiastico è nominato a vita dal Vescovo della Diocesi dalla quale dipende il Tribunale con l’avallo della Congregazione della Santa Inquisizione, le cui condizioni sono definite nel regolamento interno della Congregazione. Egli può essere revocato da un Cardinale inquisitore in base a una lettera dettagliata del Vescovo, che presiede il Tribunale.

    Articolo 5 : Il Vidame è incaricato di vigilare sull’applicazione della pena, salvo contrarie disposizioni della sentenza.

    Articolo 6 : L’Ufficiale è nominato dal Vescovo del Tribunale in quanto si distingue per le sue conoscenze in Diritto Canonico. E’ necessariamente un chierico. Egli assiste il Vescovo, delibera con lui ed è incaricato, insieme al Procuratore Episcopale, della tenuta degli archivi e dell’inoltro delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione così come al Concistoro Pontificio interessato.

    Articolo 7 : Nei casi in cui il Tribunale non possa riunirsi al completo, spetta al Vescovo della Diocesi o rimettere la causa al Tribunale Archiepiscopale, o, in caso di assenza del Procuratore Episcopale, farsi mandare un procuratore generale ecclesiastico, o un missus inquisitionis che agisca come tale, dalla Congregazione della Santa Inquisizione, al fine di sostituirlo.

    Competenza territoriale

    Articolo 8 : Il Tribunale Episcopale è competente per gli atti commessi nelle parrocchie della Diocesi sulle quali esso ha autorità, o dai parrocchiani residenti nella detta Diocesi. In caso di controversia, la Congregazione della Santa Inquisizione o in mancanza il Concistoro Pontificio competente attribuisce la procedura al tribunale più idoneo.

    Deferimento

    Articolo 9 : Ogni denuncia o richiesta presso il Tribunale Episcopale deve essere depositata nelle mani del Procuratore Episcopale o dei suoi inservienti.

    Articolo 10 : Il deferimento al Tribunale è assicurato dal procuratore episcopale, può deferire al Tribunale per conto proprio, su mandato di un responsabile della Congregazione della Santa Inquisizione, del Concistoro Pontificio o di un Cardinale.

    Casi particolari

    Articolo 11 : Un concistoro pontificio può, in accordo con il Grande Inquisitore, promulgare delle regole specifiche per i tribunali episcopali della sua zona geodogmatica.


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MessagePosté le: Mar Nov 17, 2015 4:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Sezione B : Della Penitenzieria Apostolica


    Generalità

    Articolo 1 : La Penitenzieria Apostolica è il tribunale ecclesiastico di prima istanza competente nel giudicare i chierici della Chiesa Aristotelica e Romana. Ella dipenda dalla Congregazione della Santa Inquisizione.

    Articolo 2 :Gli appelli contro le sentenze della Penitenzieria Apostolica vengono discussi dalla Rota Romana.

    Composizione

    Articolo 3 :Il Tribunale della Penitenzieria Apostolica è composto:
    - da tre giudici, detti “Penitenzieri”, fra i quali il Grande Penitenziere.
    - dal Commissionario che sostiene l’accusa .

    Articolo 4 : La presidenza del Tribunale della Penitenzieria Apostolica è assicurata dal Grande Penitenziere, nominato e revocato dal Grande Inquisitore. Se il Grande Penitenziere è parte del processo, egli viene ricusato e sostituito dal Grande Inquisitore. In caso di ostacolo linguistico, il Grande Penitenziere è sostituito da un Penitenziere.

    Articolo 5 : I Penitenzieri assistono il Presidente del Tribunale, deliberano con lui e sono incaricati, insieme al Commissionario, della tenuta degli archivi e dell’inoltro delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione così come al Concistoro Pontificio interessato. Sono nominati dal Grande Inquisitore su eventuale proposta del Grande Penitenziere. Essi formano il collegio dei Giudici – Penitenzieri. Vengono ricusati e rimpiazzati se sono parti del processo.

    n.b. : il Grande Inquisitore nomina tanti Penitenzieri in seno al Collegio dei Giudici-Penitenzieri quanti egli ne giudica necessari per il buon funzionamento della Penitenzieria Apostolica. Tuttavia, considerando che due Penitenzieri assistono sistematicamente il Grande Penitenziere per la tenuta di un tribunale, un numero minimo di due Penitenzieri è indispensabile per la tenuta del tribunale della Penitenzieria Apostolica.

    Articolo 6 : Il Commissionario è nominato a vita dal Grande Penitenziere secondo le modalità del regolamento interno della Penitenzieria Apostolica e revocato dallo stesso. Egli è necessariamente un sacerdote. Egli sostiene l’accusa sulla base delle prove e delle testimonianze che gli sono state fornite a carico del chierico incriminato.

    Competenze

    Articolo 7 :La Penitenzieria Apostolica è competente per gli atti delittuosi o illeciti commessi nelle Diocesi dell’Aristotelismo dai chierici della Chiesa.

    Deferimento

    Articolo 8 : Ogni denuncia o richiesta presso la Penitenzieria Apostolica deve essere depositata nell'ufficio del Commissionario della Penitenzieria Apostolica.

    Articolo 9 : Il deferimento alla Penitenzieria Apostolica è assicurato dal Commissionario incaricato del fascicolo, può deferire al Tribunale su mandato di un responsabile della Congregazione della Santa Inquisizione, del Concistoro Pontificio o di un Cardinale.



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    Sezione C : Della Rota Romana

    Generalità

    Articolo 1 : La Rota Romana è il tribunale ecclesiastico di seconda ed ultima istanza per le Ufficialità episcopali e la Penitenzieria Apostolica. Essa è dunque competente per il giudizio dei fedeli e dei chierici della Chiesa Aristotelica e Romana. Essa dipende dalla Congregazione della Santa Inquisizione.

    Composizione

    Articolo 2 : Il Tribunale della Rota Romana è composto :
    - da tre giudici detti « Uditori », tra i quali il Decano del Tribunale della Rota Romana.
    - Da un Relatore che sostiene l’accusa.

    Articolo 3 : La presidenza del Tribunale della Rota Romana è assicurata dal Decano della Rota Romana, nominato e revocato dal Grande Inquisitore. Se il Decano è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato dal Grande Inquisitore o dal Primo Uditore.

    n.b. : Il “Primo Uditore” è il primus inter pares del collegio degli uditori nominato dal Grande Inquisitore. Svolge la funzione di “Vice Decano” della Rota Romana e rimedia alle eventuali assenze del Decano.

    Articolo 4 : Gli Uditori assistono il Presidente del Tribunale, deliberano con lui e sono incaricati, insieme al Relatore, della tenuta degli archivi e dell’inoltro delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione così come al Concistoro Pontificio interessato. Gli Uditori sono nominati dal Grande Inquisitore su eventuale proposta del Decano della Rota Romana. Essi formano il Collegio degli Uditori. Se uno degli Uditori è parte del processo, egli è ricusato e rimpiazzato da un altro.


    n.b. : il Grande Inquisitore nomina tanti Uditori in seno al Collegio quanti egli ne giudica necessari per il buon funzionamento della Rota Romana. Tuttavia, considerando che due Uditori assistono sistematicamente il Decano della Rota Romana nella tenuta di un tribunale, un numero minimo di due uditori è indispensabile per la buona tenuta del tribunale della Rota Romana.

    Articolo 5 : Il Relatore è nominato a vita dal Decano della Rota Romana e da lui revocato. Egli è necessariamente un sacerdote. Sostiene l’accusa sulla base delle prove e delle testimonianze che gli sono state fornite a carico del fedele o del chierico incriminato.

    Competenze

    Articolo 6 : La Rota Romana possiede una competenza universale. Essa prende cognizione in seconda istanza dei casi giudicati in prima istanza dalle Ufficialità Episcopali e dalla Penitenzieria Apostolica.

    Article 7 : La Rota Romana ha il diritto di confermare, modificare o annullare le sentenze pronunciate per i casi giudicati in prima istanza dalle Ufficialità Episcopali e dalla Penitenzieria Apostolica.

    Deferimento

    Articolo 8 : Ogni dichiarazione d’appello presso il Tribunale della Rota Romana deve essere depositata nell’ufficio principale della Rota Romana.

    Articolo 9 : Il ricorso al Tribunale della Rota Romana è assicurato dal Relatore incaricato del fascicolo.

    Disposizioni particolari

    Article 10 : La conferma del giudizio e della sentenza pronunciate in prima istanza comporta un’ulteriore pena lasciata alla discrezione degli Uditori del Tribunale.

    Article 11 : Al fine di assicurare la perfetta imparzialità dei tribunali della Giustizia della Chiesa, i membri della Rota Romana (Decano, Uditori e Relatore) non possono essere allo stesso tempo membri della Penitenzieria Apostolica o occupare una carica in seno ad essa.


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MessagePosté le: Mar Nov 17, 2015 4:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant

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    Sezione D : Del Tribunale Pontificio

    Generalità

    Articolo 1 : Il Tribunale Pontificio è il tribunale ecclesiastico di prima ed unica istanza per i casi che coinvolgono, in qualità d’imputato, uno o più cardinali. Esso dipende dalla Congregazione della Santa Inquisizione.

    Composizione

    Articolo 2 : Il Tribunale Pontificio è presieduto dal Sommo Pontefice, o in sua assenza dal Cardinale Camerlengo, assistito da quattro cardinali scelti dai loro pari.

      Articolo 2.1 : Se il Camerlengo è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato dall’Arcidiacono di Roma o dal Grande Inquisitore.

    Articolo 3 : L’istruzione del processo è assicurata da uno dei membri del tribunale pontificio designato a tal fine dal Sovrano Pontefice, o in assenza di questi, dal Cardinale Camerlengo. Questo cardinale istruttore riunisce le prove, interroga le parti e i testimoni, raccoglie le confessioni.

    Articolo 4 : L’accusa è sostenuta collegialmente dal Tribunale Pontificio. Esso ascolta, a porte chiuse, l’arringa della difesa.

    Articolo 5 : L’intero fascicolo istruttorio deve essere comunicato alla difesa allorquando essa ne faccia richiesta.

    Articolo 6 : Le sentenze sono rese, previa deliberazione, dal Sovrano Pontefice, o in assenza di questi dal Cardinale Camerlengo. Le deliberazioni sono sottoposte al principio della maggioranza.

    Articolo 7 : Le sentenze del Tribunale Pontificio non sono suscettibili d’appello.

    Deferimento

    Articolo 8 : Il deferimento al Tribunale Pontificio è assicurato esclusivamente dal Sommo Pontefice o da un cardinale.



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    ........
    In medio stat Virtus
    Costituzione Apostolica « La Virtù sta nel mezzo ».
    - Seguito -






    Libro 4 : La Giustizia della Chiesa



    Parte III: Della Giustizia Straordinaria


      La Giustizia Straordinaria è una delle due componenti della Giustizia della Chiesa. Essa si occupa dei casi, delitti ed infrazioni dogmatiche e dottrinali. La Giustizia Straordinaria è resa da due Corti differenti secondo la natura e l’imputazione della persona incriminata. Così, la Giustizia Straordinaria è resa in primo grado, per i fedeli e per i chierici, dal Tribunale d’Inquisizione. La Giustizia Straordinaria è resa in secondo grado per i fedeli e i chierici dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica (Can 4-I-9). La Giustizia Straordinaria è resa in primo ed unico grado per i cardinali dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica (Can 4-I-11).


    Sezione A : Del Tribunale d'Inquisizione


    Generalità

    Articolo 1 : Il Tribunale d’Inquisizione è il tribunale religioso di prima istanza per i crimini di fede e d’eresia commessi dai fedeli e dai chierici della Chiesa Aristotelica e Romana.

    Composizione

    Articolo 2 : Il Tribunale d'Inquisizione è composto :
    - Da un Cardinale Inquisitore o da un prefetto inquisitoriale ;
    - Da un Missus Inquisitionis, denominato « Inquisitore », che cumula la presidenza e la procura del processo.

    Articolo 3 : I Cardinali Cancelliere e Vice – cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione nominano e revocano i Cardinali inquisitori, i prefetti e i Missus Inquisitionis.

    Articolo 4 : L’Inquisitore può scegliere di avvalersi dei servizi di un Notaio che seleziona tra i chierici romani.

    Compétences

    Articolo 5 : Il Tribunale d’Inquisizione detiene una competenza universale. Si occupa in prima istanza dei crimini di fede e d’eresia.

    Deferimento al Tribunale

    Articolo 6 : Tutte le persone sono libere di depositare una denuncia davanti l'Inquisizione.

    Articolo 7 : I cardinali inquisitori o i prefetti inquisitori ordinano agli inquisitori di esporre pubblicamente le motivazioni che li condussero a ricorrere alla giurisdizione d’eccezione.

    Articolo 8 : L’inquisitore conduce l’istruzione in segreto. Riunisce le prove, interroga le parti e i testimoni, raccoglie le confessioni. Valuta l’opportunità di procedere e redige l’atto d’accusa.

    Articolo 9 : L’inquisitore, che presiede da solo il processo e sostiene l’accusa, ascolta, in seduta pubblica, l’arringa della difesa.

    Articolo 10 : L’intero fascicolo d’istruzione deve essere comunicato alla difesa qualora essa ne faccia richiesta.

    Sentenza e disposizioni particolari

    Article 11 : L’Inquisitore e il Cardinale – Inquisitore o il Prefetto che lo ha incaricato pronunciano la sentenza e decidono della natura e del quantum della pena.



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    Sezione B :Del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica


    Generalità

    Articolo 1 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica è il tribunale religioso di prima e unica istanza per i crimini di fede e d’eresia commessi dai cardinali; di seconda istanza per il Tribunale d’Inquisizione. E’ dunque competente a giudicare i crimini di fede e d’eresia commessi dai fedeli e dai chierici della Chiesa Aristotelica e Romana.

    Articolo 2 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica dipende direttamente dall’autorità del Sacro Collegio ed è amministrato per gli affari correnti dalla Congregazione della Santa Inquisizione.

    Composizione

    Articolo 3 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica è composto:
    - Da cinque giudici tra i quali: il prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, il Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio, il Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione della Santa Inquisizione, o un cardinale romano incaricato dal Sacro Collegio in sostituzione di questi Cancellieri o Vice-Cancellieri, e da due Referendari titolari, uno designato dal Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, l’altro dal Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio, all’interno del collegio dei Referendari.
    - Da quattro Referendari soprannumerari scelti all’interno del collegio dei Referendari.

    n.b. : Il numero dei Referendari soprannumerari può essere ridotto in caso di mancanza d’effettivi. I crimini d’eresia sono particolarmente gravi e al fine di assicurare la perfetta imparzialità del processo, nessun Referendario potrà essere nominato Referendario titolare o soprannumerario se questa nomina è concomitante al deferimento al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica o al deferimento al Tribunale d’Inquisizione per i casi ri-giudicati in seconda istanza.

    Articolo 4 : La presidenza del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica è assicurata dal Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, nominato a vita e revocato dal Sacro Collegio dei Cardinali. Il Prefetto è necessariamente un sacerdote. Se il Prefetto è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato dal Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio.

    Articolo 5 : I Giudici assistono il presidente del Tribunale, deliberano con lui e sono incaricati, insieme al Notaio, della tenuta degli archivi e dell’inoltro delle copie alla Congregazione della Santa Inquisizione e del Sant’Uffizio. Se uno dei due Giudici cardinali è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato dal Vice-cancelliere o dal Cancelliere della Congregazione di cui egli detiene la carica. Se un Referendario titolare è parte del processo, egli viene ricusato e rimpiazzato da un altro.

      Articolo 5.1 : Il Notaio è nominato a vita dal Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica ed è da lui revocato. Egli è necessariamente un sacerdote. Non ha diritto di parola durante il processo.


    Articolo 6 :I Referendari soprannumerari sono gli osservatori silenziosi del processo. Assistono a questo ma non hanno il diritto di prendervi parte in alcun modo, tranne al momento delle prime deliberazioni in cui vengono invitati dal Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica a esprimere il loro parere sull’eresia sottoposta a giudizio.

    Articolo 7 : Il Collegio dei Referendari è composto da dieci membri nominati dal Sacro Collegio dei Cardinali su proposta del Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, del Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio e dal Cancelliere o Vice-cancelliere della Santa Inquisizione sulla base delle loro competenze in materia di dogma e di dottrina. La metà dei membri del Collegio dei Referendari deve essere necessariamente composta da sacerdoti.


    Competenze

    Articolo 8 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica detiene una competenza universale. Si occupa in seconda istanza dei casi giudicati in prima istanza dai Tribunali d’Inquisizione e in prima istanza dei casi che coinvolgono un cardinale.

    Articolo 9 : In caso di appello contro la prima sentenza del Tribunale d’Inquisizione, il Grande Collegio del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica si riunisce per giudicare della ricevibilità dell’appello e giudica, sulla base del verbale del processo in prima istanza, della legittimità di ri-giudicare il caso.

    n.b. : Il Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, il Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione del Sant’Uffizio ed il Cancelliere o Vice-cancelliere della Congregazione dell’Inquisizione detengono il diritto personale ed esclusivo di imporre la ricevibilità dell’appello e la sentenza in seconda istanza dal Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

    Articolo 10 : Il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica detiene il diritto di confermare, modificare o annullare le sentenze pronunciate per i casi giudicati in prima istanza dai Tribunali d’Inquisizione. In caso di modifica o di annullamento della sentenza, il caso viene automaticamente ri-giudicato davanti al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

    Deferimento

    Articolo 11 : Qualsiasi ricorso in appello presso il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica deve essere depositato presso il Segretariato notarile del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.

    Articolo 12 : Il deferimento al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica è assicurato dal Grande Collegio del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica per i ricorsi in appello dopo la sentenza pronunciata in primo grado; dal Camerlengo o dall’Arcidiacono per i casi in cui è coinvolto un cardinale.

    Disposizioni particolari

    Articolo 13 : La conferma della sentenza pronunciata in primo grado produce una sanzione supplementare lasciata alla discrezionalità dei Giudici del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica.



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