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[I] Libro 2 - Regimini secularis ecclesiae

 
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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 4:21 pm    Sujet du message: [I] Libro 2 - Regimini secularis ecclesiae Répondre en citant

Citation:

    ........

    Regimini secularis Ecclesiæ
    Costituzione Apostolica «Per il governo della Chiesa secolare».



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam





    Libro 2: l'episcopato, il sacerdozio e le circoscrizioni religiose


    2.1: L'apostolato


    Introduzione

    A causa delle numerose differenze territoriali che regolano terre d'Irlanda, alcune disposizioni sono qui applicate in maniera diversa, o se ne applicano altre in più. Queste disposizioni sono incluse nei canoni indicati dal termine«proprius loci» e si applicano solo nei territori succitati.


    Parte I: le province e le diocesi


    Articolo 1: la diocesi è una circoscrizione religiosa i cui fedeli sono affidati a un vescovo, erede della tradizione episcopale in quanto successore degli apostoli, perché egli sia la loro guida religiosa con l'aiuto e la cooperazione dei suoi chierici.

    Articolo 2: la diocesi è suddivisa in parrocchie, il cui numero varia a seconda delle diocesi.

    Articolo 3: le diocesi sono raggruppate in una provincia ecclesiastica, sotto l'autorità di un vescovo metropolitano.

    Articolo 4: le province ecclesiastiche vicine sono raggruppate in primazie e poste sotto l'autorità di un primate per migliorarne la gestione.

      Articolo 4.1: una primazia è diretta da un'assemblea episcopale che comprende almeno i principali vescovi della stessa e ha come potere la nomina e la revoca dei vescovi del suo territorio.

      Articolo 4.1 proprius loci: una primazia è diretta da un'assemblea episcopale che comprende come minimo gli arcivescovi metropolitani rilevanti di questaalmeno i principali arcivescovi della stessa e ha come potere la nomina e la revoca degli arcivescovi metropolitani del suo territorio.

        Article 4.1.1:In caso di vacanza in una sede apostolica appartenente alla primazia, l'assemblea episcopale competente è abilitata a eleggere e revocare il clero diocesano e parrocchiale la cui nomina spetterebbe ordinariamente al vescovo.

      Articolo 4.2: ogni primazia è dotata di propri statuti, approvati dalla Curia.

      Articolo 4.3: le zone linguistiche che non possano aspirare allo status di primazia sono erette in vice-primazia e collegate a una primazia esistente, o dirette direttamente dalla Curia.

      Articolo 4.4: allo stesso modo, la Curia può collegare una provincia religiosa a una primazia vicina, o riunire varie province religiose in una sola primazia.

      Articolo 4.5: la Curia può dividere una primazia in più vice-primazie per facilitarne il funzionamento. Queste vice-primazie possono funzionare come primazie secondo i limiti fissati dalla Curia.



    Parte II: l’episcopato

    Quando si utilizza il termine «vescovo», esso evoca, senza distinzioni, ogni detentore di potere episcopale, ch'egli sia vescovo o arcivescovo.

    Articolo 1: in seno alla Chiesa, dopo il Sommo Pontefice ed i cardinali, vengono i vescovi.

    Articolo 2: il vescovo è un chierico scelto dal Papa, o dai suoi pari con il consenso del Papa, per dirigere una diocesi ed è revocabile a discrezione di queste stesse persone.

    Articolo 2 proprius loci: l'arcivescovo metropolitano è un chierico scelto dal Papa, o dai suoi pari con il consenso del Papa, per dirigere un'arcidiocesi metropolitana ed è revocabile a discrezione di queste stesse persone.

      Articolo 2.1 proprius loci: il vescovo è un chierico scelto dal Papa, o dal suo arcivescovo metropolitano con il consenso del Papa, per dirigere una diocesi ed è revocabile a discrezione di queste stesse persone.


    Articolo 3: può esserci un solo vescovo a capo di una diocesi.

    Articolo 4: si distinguono due dignità episcopali: i vescovi in carica ed i vescovi onorari.

    Articolo 5: un vescovo in carica è o arcivescovo metropolitano, o arcivescovo suffragante, ossia vescovo suffragante secondo lo statuto della diocesi alla quale è legato. Queste distinzioni non sono distinzioni di fatto ma onorifiche.

    Articolo 6: il vescovo governa la sua diocesi secondo i limiti dettate dalla sua assemblea episcopale, il Diritto Canonico della Chiesa e dalle dottrine e prescrizioni dettate dalla stessa.

      Articolo 6.1: il vescovo nomina e revoca i membri del suo consiglio diocesano.

      Articolo 6.2: il vescovo provvede Res Parendo alla vacanza dei parroci, nomina e revoca i parroci delle parrocchie e supervisiona l'amministrazione In Gratebus dei parroci sotto la sua giurisdizione.

        Articolo 6.2.1 proprius loci: l'arcivescovo metropolitano provvede alla vacanza dei seggi apostolici Res Parendo e In Gratebus, nomina e revoca i vescovi delle diocesi della provincia ecclesiastica sotto la sua giurisdizione.


      Articolo 6.3: il vescovo nomina e revoca i cappellani delle cappelle nobiliari sotto la sua giurisdizione a richiesta della nobiltà o a propria discrezione.

      Articolo 6.3 proprius loci: l'arcivescovo metropolitano nomina e revoca i cappellani delle cappelle nobiliari sotto la sua giurisdizione a richiesta della nobiltà o a propria discrezione.

      Articolo 6.4: il vescovo nomina e revoca gli elemosinieri delle organizzazioni laiche e militari, ad eccezione degli ordini militari e religiosi riconosciuti da Roma, registrati presso la sua diocesi.

      Articolo 6.4 proprius loci: l'arcivescovo metropolitano nomina e revoca gli elemosinieri delle organizzazioni laiche e militari, ad eccezione degli ordini militari e religiosi riconosciuti da Roma, registrati presso la sua diocesi.

      Articolo 6.5: il vescovo ha diritto di proporre pareri di scomunica, di riduzione allo stato laicale, o di annullamento di sacramento presso il concistoro pontificio competente.

      Articolo 6.5 proprius loci: l'arcivescovo metropolitano ha diritto di proporre pareri di scomunica, di riduzione allo stato laicale, o di annullamento di sacramento presso il concistoro pontificio competente.

      Articolo 6.6: il vescovo ha diritto di aggiungere regole restrittive alla concessione dei sacramenti, con il benestare della congregazione del Sant'Uffizio.

      Articolo 6.6 proprius loci: l'arcivescovo metropolitano ha diritto di aggiungere regole restrittive alla concessione dei sacramenti, con il benestare della congregazione del Sant'Uffizio.


    Articolo 7: i vescovi emeriti sono dei vescovi onorari che abbiano assunto il loro incarico in modo corretto e regolare per otto mesi; portano questo titolo di diritto per otto mesi. Essi integrano l'assemblea episcopale della primazia nella quale risiedono, ma non hanno più autorità in seno alla loro diocesi.

    Articolo 8: i vescovi in partibus sono dei vescovi onorari nominati dal Sommo Pontefice o dal Sacro Collegio in suo nome su proposta eventuale dell'assemblea episcopale. Essi integrano l'assemblea episcopale della primazia nella quale risiedono.

    Articolo 9: i vescovi sine cura sono dei vescovi onorari nominati direttamente dal Sommo Pontefice per assisterlo. Essi integrano l'assemblea episcopale della primazia nella quale risiedono.

    Articolo 10: la dignità episcopale è concessa a certi chierici di status elevato, come i rettori di ordini religiosi, i gran maestri di ordini militari e religiosi, gli abati di monasteri In Gratebus ed i prefetti di congregazioni.



    Parte III: le cariche episcopali e diocesane


    Articolo 1: arcivescovo metropolitano – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere ordinato ed essere titolare di una licenza in teologia riconosciuta.
    La causa efficiente = è nominato direttamente dal Papa o eletto dall'assemblea episcopale da cui dipende la diocesi.
    La causa formale = è insediato da due dei suoi pari con l'accordo del Papa.
    La causa finale = è membro a tutti gli effetti delle assemblee episcopali di cui almeno una parrocchia sia sotto la sua giurisdizione. Dirige una provincia ecclesiastica e generalmente una diocesi.

    Articolo 1 proprius loci: arcivescovo metropolitano – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere ordinato ed essere titolare di una licenza in teologia riconosciuta.
    La causa efficiente = è nominato direttamente dal Papa o eletto dall'assemblea episcopale da cui dipende la diocesi.
    La causa formale = è insediato da due dei suoi pari con l'accordo del Papa.
    La causa finale = è membro a tutti gli effetti delle assemblee episcopali di cui almeno una parrocchia sia sotto la sua giurisdizione. Dirige una provincia ecclesiastica e generalmente una diocesi. Nomina e revoca i vescovi delle diocesi della sua provincia ecclesiastica.

    Articolo 2: vescovo e vescovo suffragante – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere ordinato ed essere titolare di una licenza in teologia riconosciuta.
    La causa efficiente = è nominato direttamente dal Papa o eletto dall'assemblea episcopale da cui dipende la diocesi.
    La causa formale = è insediato da due dei suoi pari con l'accordo del Papa.
    La causa finale = è membro a tutti gli effetti delle assemblee episcopali di cui almeno una parrocchia sia sotto la sua giurisdizione, salvo se gli statuti interni di queste assemblee ne limitino l'accesso ai soli metropolitani. Dirige una diocesi.

    Articolo 2 proprius loci: vescovo e vescovo suffragante – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere ordinato ed essere titolare di una licenza in teologia riconosciuta.
    La causa efficiente = è nominato direttamente dal Papa o eletto dall'assemblea episcopale da cui dipende la diocesi.
    La causa formale = è insediato da due dei suoi pari con l'accordo del Papa.
    La causa finale = è membro a tutti gli effetti delle assemblee episcopali di cui almeno una parrocchia sia sotto la sua giurisdizione, salvo se gli statuti interni di queste assemblee ne limitino l'accesso ai soli metropolitani. Dirige una diocesi.

    Articolo 3: vescovo primate – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere stato vescovo in modo corretto e regolare per più di tre mesi.
    La causa efficiente = è eletto dall'assemblea episcopale che dirige la sua primazia per un termine di sei mesi.
    La causa formale = è insediato da due arcivescovi o, in mancanza, da due vescovi della sua primazia.
    La causa finale = il vescovo primate è, a nome della sua assemblea, il superiore gerarchico diretto di tutti i vescovi che dipendono dalla sua primazia.

      Articolo 3.1: nell'ipotesi in cui il primate ìprenda decisioni senza consultare nessuno, l'assemblea episcopale ha la facoltà di denunciarlo a posteriori e di rimpiazzare il decreto del primate con uno proprio, su richiesta di uno dei propri membri.

      Articolo 3.2: il primate conserva le proprie responsabilità a livello della sua provincia o della sua diocesi.


    Articolo 4: vescovo vice-primate – il quadrittico causale:

    La cause materiale = deve essere vescovo al momento della sua nomina.
    La cause efficiente = è designato dal vescovo primate secondo gli statuti della sua primazia.
    La cause formale = è insediato dal primate.
    La cause finale = coadiuva il primate.

      Articolo 4.1: il vescovo vice-primate, in caso di assenza o di incapacità del primate, lo sostituisce con tutti i poteri giuridici e di rappresentanza, partecipa o vota fino alla risoluzione dell'incapacità del primate.

      Articolo 4.2: il vice-primate conserva le sue responsabilità a livello della sua provincia o della sua diocesi.


    Article 5: vescovo emerito – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere stato vescovo (eccetto che emerito) in modo corretto e regolare per otto mesi.
    La causa efficiente = è vescovo emerito per un periodo di otto mesi.
    La causa formale = è confermato dall'assemblea episcopale di cui faceva parte.
    La causa finale = è membro di diritto dell'assemblea episcopale del luogo della sua residenza principale.

      Articolo 5.1: il titolo di emerito è un titolo transitorio e onorifico; ha lo scopo di permettere la transizione in occasione di un cambiamento o di un trasferimento.


    Article 6: vescovo in partibus – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere un sacerdote particolarmente meritevole ed esemplare e deve aver partecipato all'edificazione della Chiesa.
    La causa efficiente = è nominato dalla Curia o dal Papa, ma può essere proposto da un'assemblea episcopale.
    La causa formale = è insediato dal primate dell'assemblea episcopale da cui dipende.
    La causa finale = è membro a pieno titolo dell'assemblea episcopale del luogo della sua residenza principale.

      Articolo 6.1: solo la morte o la Curia possono ritirare o cambiare il titolo di in partibus. Se il vescovo in partibus assume la direzione di una diocesi o di un'arcidiocesi sulla quale la sua autorità episcopale è effettiva, il titolo è automaticamente sospeso.


    Article 7: vescovo sine cura – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere ordinato ed essere titolare di una licenza in teologia riconosciuta.
    La causa efficiente = è nominato direttamente dal Papa.
    La causa formale = è insediato da due dei suoi pari con l'accordo del Papa.
    La causa finale = è membro di diritto dell'assemblea episcopale del luogo della sua residenza principale.

      Articolo 7.1: solo la morte o la Curia possono ritirare o cambiare il titolo di sine cura. Il titolo non è influenzato dall'assunzione di direzione di una diocesi o di un'arcidiocesi sulla quale la sua autorità episcopale sia effettiva.


    Articolo 8: il vicario generale – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere un sacerdote. In mancanza di un arcidiacono primo, non può esserci che un solo vicario generale per ogni provincia ecclesiastica.
    La causa efficiente = è nominato dal suo arcivescovo metropolitano.
    La causa formale = è insediato dal suo arcivescovo metropolitano.
    La causa finale = ha l'incarico di aiutare e sostituire il suo arcivescovo nella gestione della provincia.

      Articolo 8.1: il medaglione di Aristotele è dorato e verde[/color].


    Articolo 9: l'arcidiacono primo – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere diacono permanente. In mancanza di un vicario generale, non può esserci che un solo arcidiacono primo per ogni provincia ecclesiastica.
    La causa efficiente = è nominato dal suo arcivescovo metropolitano.
    La causa formale = è insediato dal suo arcivescovo metropolitano.
    La causa finale = ha l'incarico di aiutare e sostituire il suo arcivescovo nella gestione della provincia.

      Articolo 9.1: il medaglione di Aristotele è dorato e verde.


    Articolo 10: il vicario diocesano – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere un sacerdote. In mancanza di un arcidiacono, non può esserci che un solo vicario diocesano per diocesi o arcidiocesi.
    La causa efficiente = è nominato dal suo vescovo.
    La causa formale = è insediato dal vescovo che lo nomina.
    La causa finale = ha l'incarico di aiutare e sostituire il suo vescovo nella gestione della diocesi.

      Articolo 10.1: il medaglione di Aristotele è dorato e verde.


    Articolo 11: l'arcidiacono – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere diacono permanente. In mancanza di un vicario diocesano, non può esserci che un solo arcidiacono per ogni diocesi o arcidiocesi.
    La causa efficiente = è nominato dal suo vescovo.
    La causa formale = è insediato dal vescovo che lo nomina.
    La causa finale = ha l'incarico di aiutare e sostituire il suo vescovo nella gestione della diocesi.

      Articolo 11.1: il medaglione di Aristotele è dorato e verde[/color].


    Articolo 12: il canonico – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere un fedele della Chiesa.
    La causa efficiente = è nominato dal vescovo della sua diocesi.
    La causa formale = è insediato dal vescovo della sua diocesi.
    La causa finale = ha l'incarico di aiutare il suo vescovo nella gestione della diocesi o della provincia.

      Articolo 12.1: le azioni dei canonici sono sempre sottoposte al Diritto Canonico e all'autorità delle istituzioni ecclesiastiche competenti nella materia che è stata loro assegnata.


    Articolo 13: l'amministratore diocesano o apostolico – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere un fedele e teologo della Chiesa Aristotelica [livello VI, via della Chiesa].
    La causa efficiente = è nominato dal Papa su richiesta dell'assemblea episcopale da cui la diocesi dipende.
    La causa formale = è insediato dall'assemblea episcopale da cui la diocesi dipende.
    La causa finale = ha la missione principale di assicurare la gestione In Gratebus della diocesi e di servire come collegamento visibile tra i fedeli e la Chiesa.

    Articolo 13 proprius loci: l'amministratore diocesano o apostolico – il quadrittico causale:

    La causa materiale = deve essere un fedele e teologo della Chiesa Aristotelica [livello VI, via della Chiesa].
    La causa efficiente = è nominato dal Papa su richiesta dell'arcivescovo metropolitano da cui la diocesi dipende.
    La causa formale = è insediato dall'arcivescovo metropolitano da cui la diocesi dipende.
    La causa finale = ha la missione principale di assicurare la gestione In Gratebus della diocesi e di servire come collegamento visibile tra i fedeli e la Chiesa.

      Articolo 13.1: l'amministratore diocesano sede plena, ossia in presenza di un vescovo che non può assicurare la gestione In Gratebus della diocesi, è posto sotto l'autorità del vescovo Res Parendo responsabile della diocesi.

      Articolo 13.2 : l'amministratore diocesano sede vacante, ossia in assenza di un vescovo designato, è posto sotto l'autorità dell'assemblea episcopale da cui la diocesi dipende.

      Articolo 13.2 proprius loci: l'amministratore diocesano sede vacante, ossia in assenza di un vescovo designato, è posto sotto l'autorità dell'arcivescovo metropolitano da cui la diocesi dipende.

      Articolo 13.3: l'amministratore diocesano non è considerato come chierico e non è incaricato delle anime. Non è dunque investito di alcuna autorità religiosa o spirituale.

      N.B.: l'amministratore diocesano può somministrare i sacramenti solo se è titolare di un altro incarico che glielo permetta.

      Articolo 13.4: l'amministratore diocesano può cumulare la sua carica con altre funzioni clericali.




    Testo canonico sul clero secolare,
    Dato a Roma, sulla tomba venerata di San Tito, l'undicesimo giorno del mese di maggio, il sabato, dell'anno di grazia MCDLXVII, il primo del Nostro Pontificato.

    Modificato dal Breve Apostolico V - A. MDCLXIX
    Modificato dal Breve Apostolico VII - A. MDCLXIX




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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 4:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:


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    Regimini secularis ecclesiae
    Bolla pontificia « Per il governo della Chiesa secolare ».







    Libro 2 : L'episcopato, il sacerdozio e le circoscrizioni religiose


    2.2 Le Parrocchie (parroci e loro aiuti, cappellani, cappellani nobiliari)

    Il clero parrocchiale


    La parrocchia religiosa è, in primo luogo, una suddivisione geografica all’interno di una Diocesi.
    Nella chiesa aristotelica la parrocchia designa nello stesso tempo un’area geografica precisa, il “territorio della parrocchia”, e il gruppo di persone che abita su questo territorio e che costituisce la comunità parrocchiale.

    La parola proviene dal latino parocchia, utilizzata nelle prime comunità aristoteliche per designare il territorio di una città episcopale. Nel V° secolo, essa è già vicina al suo senso attuale poiché si applica ai territori e alle comunità esistenti al di fuori delle sede episcopale.

    È dunque possibile far parte di diverse parrocchie, ma, a livello amministrativo, si dipende direttamente dalla parrocchia cittadina della propria residenza principale [hrp: quella visibile sul profilo].

    Esistono 3 tipi di parrocchie tutte dipendenti da un vescovo che è dunque il superiore religioso diretto del responsabile della parrocchia.

    Un chierico potrà occuparsi di più parrocchie, ma dovrà esservi incaricato dallo stesso vescovo, infatti un chierico responsabile di parrocchia non può dipendere da più vescovi. Ciò vale anche per i diaconi e i vicari responsabili di parrocchia e, inoltre, per gli aiutanti, poiché essi sono indirettamente sotto l’autorità dello stesso vescovo del loro diretto superiore .

    Un presbitero, un diacono permanente, un vicario, un cappellano o un cappellano nobiliare non può celebrare i sacramenti al di fuori della parrocchia di cui è stato incaricato senza l’autorizzazione del suo Vescovo e del responsabile della parrocchia in questione.


    1) La parrocchia comunale o cittadina.

    La parrocchia comunale si trova obbligatoriamente in una città o in un villaggio aperto, identificato come parrocchia, e che disponga di una chiesa, un municipio, dei residenti e un mercato.

    La chiesa parrocchiale è il luogo di raccolta della comunità davanti alla quale il presbitero e i suoi assistenti celebrano le differenti cerimonie, come le due messe settimanali.
    La parrocchia comunale non può avere più di tre responsabili riconosciuti come tali.
    La parrocchia comunale può avere alla sua guida un presbitero, un vicario o un diacono permanente.
    Il responsabile della parrocchia può avere due aiutanti, che possono essere diacono permanente o vicario.
    Gli aiutanti supplementari come accolito, amministratore laico della finanze, sacrestano, non sono considerati chierici, anche se è necessario l’accordo del Vescovo per nominarli essi sono sotto la responsabilità diretta del responsabile parrocchiale che li ha nominati.

    Potrà nominare due confessori In Gratibus che potranno ascoltare la confessione dei fedeli per assistenza spirituale, ma non potranno dare l’assoluzione se non rispettando il diritto canonico.

    Presbitero

    La causa materiale: deve essere prete.
    La causa efficiente: è nominato dall’Arcivescovo o dal Vescovo di cui la parrocchia comunale o cittadina è dichiarata dipendente.
    La causa formale: è incaricato dall’Arcivescovo o dal Vescovo da cui dipende la parrocchia dove è stato nominato .
    La causa finale:
    Il presbitero può celebrare tutti i sacramenti aristotelici tranne l’ordinazione.
    Ha l’incarico Res Parendo e In Gratibus [/i della gestione religiosa, economica e amministrativa della sua parrocchia.
    Può nominare due chierici per aiutarlo che siano vicario o diacono permanente, e tanti accoliti quanti ne desidera purché abbia il benestare del suo vescovo.
    Potrà nominare due Confessori parrocchiali [i]In Gratebus
    .

    Cumulo : il Parroco è una carica principale, egli non può dunque accumularla con un’altra carica principale.

    Vicario
    La causa materiale : deve essere prete.
    La causa efficiente: è nominato dal presbitero della sua parrocchia con l’accordo del suo Vescovo (o Arcivescovo).
    La causa formale : è incaricato dal presbitero della sua parrocchia o dal suo Vescovo (o Arcivescovo).
    La causa finale : egli ha l’incarico rappresentativo della gestione religiosa della parrocchia dove è stato nominato.

    Diacono permanente
    La causa materiale : deve essere un fedele della Chiesa e avere una licenza in Pastorale Maxima.
    La causa efficiente: è nominato dal presbitero della sua parrocchia con l’accordo del suo Vescovo (o Arcivescovo).
    La causa formale : è incaricato dal presbitero della sua parrocchia o dal suo Vescovo (o Arcivescovo).
    La causa finale : egli ha l’incarico rappresentativo della gestione religiosa della parrocchia dove è stato nominato.

    I diaconi permanenti e i vicari possono celebrare tutti i sacramenti aristotelici tranne l’ordinazione.
    Non possono nominare dei confessori ne alcun membro del clero parrocchiale, essi dipendono direttamente dal presbitero, o, nel caso manchi, dal Vescovo.

    Cumulo : diacono permanente e vicario sono cariche secondarie legate dunque alle regole del cumulo.
    Essi possono accumularlo con altre cariche secondarie o primarie nel clero secolare ma unicamente se questa carica dipende dallo stesso vescovo.
    Un Cardinale o un Vescovo in partibus potrà tuttavia essere vicario.

    Sacrestano (facente Funzione di Parroco).

    La causa materiale : deve essere battezzato e teologo della Chiesa aristotelica [3° liv via della chiesa].
    La causa efficiente: è nominato dall’Arcivescovo o dal Vescovo di cui la parrocchia comunale o cittadina è dichiarata dipendente.
    La causa formale : è incaricato dall’Arcivescovo o dal Vescovo da cui la parrocchia dove è stato nominato dipende.

    La causa finale :
    E' necessario fare il possibile per evitare i sacrestani come carica fissa, e utilizzarli solo per compensare a una mancanza reale del parroco.
    Il sacrestano si occupa della sacrestia e prepara dunque l’uffizio IG per l’officiante.
    Esistono due tipi di Sacrestano: i semplici fedeli e i diaconi.

    a) I semplici fedeli.
    Se è un semplice fedele, non è considerato come un chierico e non può rivendicarsi come tale. Tuttavia in pubblico dovrà agire da buon aristotelico e non disonorare la carica in nessun modo, sotto pena della scomunica.
    Dovrà reindirizzare le richieste di sacramento ad un chierico che se ne può incaricare.

    b) I diaconi o vicari
    Se è diacono oltre alla funzione di Sacrestano, conserva il titolo di Diacono e tutto ciò che questo comporta.

    Se è un vicario che prende l’incarico, egli diventa parroco per il tempo della nomina.

    cumulo: mentre è sacrestano, il chierico è sottomesso alle stesse interdizioni al cumulo del Parroco, è dunque una carica principale.

    Nota : Il sacrestano dovrà rendere noto il suo status con un avviso ben visibile all’entrata della chiesa.

    Gli accoliti

    La causa materiale : deve essere un fedele della Chiesa.
    La causa efficiente : è nominato dal Parroco della sua parrocchia con l’accordo del suo Vescovo (o Arcivescovo).
    La causa formale : è assunto dal Parroco della sua parrocchia o dal suo Vescovo (o Arcivescovo).
    La causa finale:
    Riceve una missione precisa dal suo superiore, è generalmente un fedele desideroso di istruirsi religiosamente per divenire diacono o vicario in seguito.
    A seconda della sua missione porta un nome differente come sacrestano, fabbriciere (incaricato delle finanze), messaggero, intendente, ecc.
    Essi non sono considerati chierici e sono sotto la responsabilità diretta di colui che li nomina.

    Cumulo : non essendo chierici per la loro funzione di accolito non sono legati ad alcuna interdizione di cumulo.

    Confessore parrocchiale In Gratebus

    La causa materiale : deve essere teologo della Chiesa
    La causa efficiente: è nominato dal parroco della sua parrocchia.
    La causa formale : è incaricato dal parroco della sua parrocchia.
    La causa finale: è incaricato delle confessioni in Dio della parrocchia dove è stato nominato. Non potrà dare l’assoluzione res parendo se non è sacerdote.

    Cumulo : non essendo chierici nella loro funzione di confessori In Gratebus [IG], essi non sono vincolati ad alcuna interdizione di cumulo.


    2) Parrocchia nobiliare (feudo)

    La parrocchia nobiliare è obbligatoriamente un dominio, riconosciuto come feudo e comportante una cappella e almeno una residenza.
    La parrocchia nobiliare deve essere legata ad una diocesi, preferibilmente vicina dal punto di vista geografico, ma il nobile proprietario della parrocchia nobiliare potrà scegliere il suo Vescovo, in accordo con questo, tra i vescovi nazionali, cardinali inclusi. Tuttavia uno stesso prelato non dovrà avere a suo carico più feudi di quelli che ne può
    degnamente gestire.


    La cappella è il luogo di raccolta dei proprietari e dei loro invitati davanti ai quali il cappellano nobiliare e i suoi assistenti celebrano differenti cerimonie.
    La Parrocchia nobiliare non può avere che 1 responsabile riconosciuto come tale.
    La Parrocchia nobiliare può avere alla sua guida un cappellano nobiliare, ordinato o meno.
    Gli aiutanti supplementari come l’accolito, il fabbriciere (incaricato delle finanze), il sacrestano non sono considerati chierici. Essi sono sotto la responsabilità del cappellano nobiliare e non possono esercitare al di fuori del territorio della Parrocchia nobiliare.

    Cappellano nobiliare



    o




    La causa materiale : deve essere fedele alla Chiesa e essere accreditato dalla congregazione della diffusione della fede.
    La causa efficiente : è assunto da un fedele che appartiene alla nobiltà
    La causa formale : è incaricato e sotto l’autorità del Vescovo della diocesi da cui dipende il feudo.
    A seconda del sesso se è laico si dirà Fratello o Sorella cappellano; se è sacerdote, Padre o Madre cappellano.
    La causa finale :
    Ha l’incarico rappresentativo della gestione religiosa del, o dei feudi per i quali è nominato (i feudi devono dipendere dallo stesso Vescovo).
    Può celebrare tutti i sacramenti aristotelici tranne l’ordinazione.
    Non può nominare dei confessori né alcun membro del clero parrocchiale, dipende direttamente dal Vescovo che l’ha nominato.

    Cumulo : il Cappellano nobiliare è una carica secondaria legata dunque alle regole del cumulo.
    Può accumularla con una delle altre cariche secondarie o primarie nel clero secolare ma unicamente se questa carica dipende dallo stesso Vescovo.
    Un Cardinale o un Vescovo in partibus potrà tuttavia essere cappellano nobiliare.


    3) Parrocchia comunitaira

    In certi casi delle comunità, delle associazioni, delle confraternite, delle gilde o dei gruppi militari possono aver bisogno tra le loro fila di una guida religiosa.
    Queste corporazioni devono presentarsi al vescovo della loro regione che potrà attribuire a loro un responsabile religioso che porti quindi il titolo di cappellano.

    Cappellano (fuori OMR )



    o



    La causa materiale: deve essere un fedele della Chiesa e essere accreditato dalla congregazione della diffusione della fede.
    La causa efficiente : è assunto da un gruppo laico, militare o civile.
    La causa formale : dipende dal gruppo di cui il cappellano è incaricato e è definita della congregazione della diffusione della fede.
    A seconda del sesso se è laico si dirà Fratello o Sorella cappellano; se è sacerdote, Padre o Madre cappellano.
    La causa finale :
    Ha incarico rappresentativo della gestione religiosa del gruppo presso il quale è stato nominato.
    Può celebrare tutti i sacramenti tranne l’ordinazione.
    Non può nominare dei confessori né alcun membro del clero parrocchiale. Dipende amministrativamente dalla congregazione della diffusione della fede.

    Cumulo : Cappellano è una carica secondaria vincolata dunque alle regole del cumulo.
    Può accumulare una delle altre cariche secondarie o primarie nel clero secolare ma unicamente se questa carica dipende dallo stesso Vescovo.
    Un Cardinale o un Vescovo in partibus potrà tuttavia essere cappellano.

    Parrocchia comunitaria a vocazione nazionale

    Se la comunità ha vocazione di essere nazionale essa dipenderà direttamente dal primate o ,se ce ne è uno, dal chierico responsabile dei cappellani.





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Endymion



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MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 4:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



    ........
    Eccezioni al Diritto Canonico sul Clero Secolare - Regimini Secularis Ecclesiae





    Viste le numerose differenze territoriali che regolano la penisola italica e le terre d'Irlanda, Noi, Cardinali, riuniti nel Sacro Collegio, abbiamo deliberato e ordinato, e con il nostro presente editto perpetuo e definitivo, deliberiamo ed ordiniamo la pubblicazione delle eccezioni relative al libro 2 del Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana che porta il titolo di Regimini Secularis Ecclesiae, definite e citate più avanti. Gli articoli modificati, emendati o aggiunti prendono il posto di quelli stabiliti dal diritto Canonico universale che non si applica relativamente a questi articoli nelle zone territoriali definite dal presente editto.

    L'essenza delle modifiche è relativa alla trasmissione di potere al livello superiore, che passa dalla diocesi all'arcidiocesi metropolitana. I cambiamenti principali, di ordine terminologico, sono la sostituzione del termine generale di « vescovo » con quello più preciso di « arcivescovo metropolitano».


    Parte I

      è modificato come segue :

    Articolo 4.1 : Una primazia è diretta da un'assemblea episcopale costituita almeno dagli arcivescovi metropolitani all'interno di essa, ed ha come potere la nomina e la revoca degli arcivescovi metropolitani del suo territorio.


    Parte II

      è modificato come segue :

    Articolo 2 : L'arcivescovo metropolitano è un chierico scelto dal Papa, o dai suoi pari con il consenso del Papa, per dirigere un'arcidiocesi metropolitana. Può essere revocato a discrezione di queste stesse persone.

    Articolo 6.3 : L'arcivescovo metropolitano nomina e revoca i cappellani delle cappelle nobiliari sotto la sua giurisdizione, su richiesta della nobiltà o a sua discrezione.

    Articolo 6.4 : L'arcivescovo metropolitano nomina e revoca i cappellani delle organizzazioni laiche e militari, fatta eccezione per gli Ordini militari e religiosi riconosciuti da Roma, registrati sotto la sua diocesi.

    Articolo 6.5 : L'arcivescovo metropolitano ha il diritto di fornire la propria opinione nei casi di scomunica, di abbandono del sacerdozio, o di annullamento di un sacramento presso il Concistoro Pontificio competente.

    Articolo 6.6 : L'arcivescovo metropolitano ha il diritto di aggiungere regole che limitano la concessione dei sacramenti con l'autorizzazione della Congregazione del Santo Uffizio.


    Parte II

      viene aggiunto :

    Articolo 6.2 bis : L'arcivescovo metropolitano può coprire il posto vacante dei seggi apostolici Res Parendo e In Gratebus, nominare e revocare i vescovi delle diocesi della sua provincia ecclesiastica sotto la sua giurisdizione.


    Parte III

      è modificato come segue :

    Articolo 1 : Arcivescovo metropolitano – Il quadrittico causale :

    La causa finale = è membro a tutti gli effetti delle assemblee episcopali dalle quali dipende almeno una parrocchia sotto la sua giurisdizione. Dirige una Provincia ecclesiastica e generalmente una diocesi. Nomina e revoca i vescovi delle diocesi della sua provincia ecclesiastica.

    Articolo 2 : Vescovo e arcivescovo suffragante – Il quadrittico causale :

    La causa efficiente = è nominato dall'arcivescovo metropolitano da cui la diocesi dipende.



    Testo canonico eccezionale sul Clero Secolare,
    Dato e approvato a Roma dal Sacro Collegio sotto il pontificato del Santissimo Padre Eugene V il ventisei del mese di luglio, mercoledì, dell'anno di grazia MCDLVII.

    Pubblicato da Sua Eminenza Rehael, Cardinale-Camerlengo, il ventottesimo giorno del mese di settembre, lunedì, dell'anno di grazia MCDLVII






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