L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[I] 5.7 - La Congregazione per il Nuovo Apostolato

 
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Endymion



Inscrit le: 13 Juil 2011
Messages: 6623
Localisation: Auch ou Rome

MessagePosté le: Lun Juil 11, 2016 5:26 pm    Sujet du message: [I] 5.7 - La Congregazione per il Nuovo Apostolato Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Costituzione Apostolica « Del supremo governo della Santa Sede ».
    - Seguito -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Libro 5.7 : La Congregazione per il Nuovo Apostolato


      La Congregazione per il Nuovo Apostolato è il Dicastero Romano incaricato di assistere, supervisionare e guidare le comunità aristoteliche nascenti, di ridotte dimensioni o particolarmente in difficoltà. Per svolgere al meglio le funzioni affidatele, la Congregazione per il Nuovo Apostolato può adottare misure straordinarie in accordo e con l'approvazione della Curia Romana.



    I. Della Direzione e delle Funzioni

    Can. 1: La Congregazione per il Nuovo Apostolato è guidata da un Cancelliere e da un Vice-Cancelliere, che portano rispettivamente il titolo di Alto Commissario Apostolico e di Vice-Commissario Apostolico.

    Can. 2: La Congregazione è competente per ogni regione dove la gerarchia è mancante, incompleta, insufficiente o non autosufficiente; dove la formazione del clero è notevolmente difficile o insufficiente; dove la presenza della Vera Fede è estremamente debole o embrionale; una regione che è posta straordinariamente sotto la sua giurisdizione dalla Curia Romana, che sia dal Sommo Pontefice o dal Sacro Collegio Cardinalizio.

    Can. 3: I compiti principali della Congregazione sono: integrare o reintegrare le regioni che non sono ancora o non sono più in comunione con la Santa Chiesa; promuovere il riconoscimento della Santa Chiesa e la sua indipendenza in accordo con il Diritto Canonico; formare e rendere autosufficienti il clero e la gerarchia locale; sostenere le comunità aristoteliche in difficoltà e favorire il loro sviluppo; promuovere la diffusione della Vera Fede e l'insegnamento del Sacro Dogma e delle Sante Dottrine della Chiesa.

    Can. 4: Nelle regioni di sua competenza, la Congregazione ha piena giurisdizione, essendo subordinata solo all'autorità del Sommo Pontefice e del Sacro Collegio dei Cardinali e agendo i suoi Cancellieri come terza carica della Chiesa; tuttavia, la Congregazione può richiedere la collaborazione di altre Congregazioni ed è tenuta ad informarle su questioni e realtà relative ai loro particolari campi di competenza e doveri.

    Can. 5: Nell'ambito della missione della Congregazione e con l'autorizzazione della Curia Romana, che sia del Sommo Pontefice o del Sacro Collegio dei Cardinali, i Cancellieri possono accordare deroghe personali e temporanee alle norme del Diritto Canonico al solo scopo di promuovere lo sviluppo e il consolidamento della Chiesa e della Vera Fede nella regione.


    II. Dei Cartulari

    Can. 6: Per l'adempimento dei suoi compiti, la Congregazione per il Nuovo Apostolato si avvale di collaboratori chiamati cartulari, nominati e revocati liberamente dai Cancellieri.

    Can. 7: I cartulari sono reclutati tra i fedeli con una buona conoscenza del Dogma, del Diritto Canonico e dell'arte diplomatica, oltre che della lingua inglese e della lingua della regione loro assegnata.

    Can. 8: Per ogni regione sotto la giurisdizione della Congregazione, può essere nominato un solo cartulario; i suoi compiti e obiettivi sono definiti dai Cancellieri al momento della nomina, ma possono essere modificati successivamente.

    Can. 9: I cartulari svolgono i compiti loro assegnati secondo le direttive dei Cancellieri e li tengono costantemente informati di ogni evento che possa implicare la missione della Congregazione o la sicurezza della Chiesa.

    Can. 10: Nell'ambito della missione della Congregazione e con l'autorizzazione della Curia Romana, che sia del Sommo Pontefice o del Sacro Collegio dei Cardinali, i Cancellieri possono delegare parte dei loro poteri ai cartulari, ma solo nella regione loro assegnata.



    Consitutuzione Apostolica su « Il supremo governo della Santa Sede »,
    Data a Roma, sulla veneratissima tomba di San Titus Principe degli Apostoli, l'undicesimo giorno del mese di luglio, sabato, ricorrenza di San Benedetto, dell'anno di grazia MCDLXVIII, il secondo del Nostro Pontificato.




_________________
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Bibliothèque Romaine - The Roman Library - Die Römische Bibliothek - La Biblioteca Romana -> Le Droit Canon - The Canonic Law Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com