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[IT] Libro 5.2 - La Congregazione della Diffusione della Fe

 
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hull
Cardinal
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MessagePosté le: Jeu Juil 13, 2017 8:15 pm    Sujet du message: [IT] Libro 5.2 - La Congregazione della Diffusione della Fe Répondre en citant

Citation:




    De Sanctae Sedis summo administratione
    Bolla Papale « Il Governo supremo della Santa Sede ».
    - Seguitol -



    Libro 5: Le Istituzioni Superiori della Chiesa



    5.2 La Congregazione della Diffusione della Fede



    Preambolo

      La Congregazione per la Diffusione della Fede ha lo scopo di coordinare la diffusione della Vera Fede nelle diverse Province, Stati e regni del mondo conosciuto. La sede della Congregazione per la diffusione della fede è a Roma, nel Palazzo di Sant'Ingerius. Ci sono decisioni prese negli uffici della Congregazione, sotto la direzione dei Prefetti, che sono loro stessi coordinati e diretti dal Cardinale Cancelliere e dal Vice-Cancelliere Cardinale. La Congregazione per la diffusione della fede è sotto il patrocinio di San Himerius, santo patrono dei missionari, caratterizzato da giustizia e apertura. La Congregazione lavora in nome dell'unità e dell'amicizia aristotelica


    Gerarchia nella Congregazione della Diffusione della Fede

      Articolo 1 La gerarchia è stabilita come segue:

      • Cardinali Cancellieri della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • Il Segretario Generale (Prefetto Generale) della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • I Prefetti dei vari uffici della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • Il Vice Prefetto Generale di ogni ufficio della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • Il Viceprefetto linguistico, o qualsiasi titolo sostitutivo utilizzato, di un ufficio della Congregazione per la diffusione della fede.
      • I membri semplici della Congregazione della Diffusione della Fede.
      • Qualsiasi altra gerarchia necessaria, convalidata negli statuti interni dell'Ufficio in questione, da uno dei due Cardinali Congregazionali..


    I Cardinali Cancellieri e l'Alto Consiglio della Congregazione per la Diffusione della Fede

      Articolo 2 La Congregazione per la diffusione della fede è diretta da un Cancelliere e un Vice-Cancelliere. Sono entrambi cardinali elettori romani, designati dai loro colleghi riuniti nella Curia..

      Articolo 3 Il Cancelliere, insieme al Vice Cancelliere, garantisce il corretto funzionamento della Congregazione, coordinando e assegnando compiti tra i suoi membri. I Cancellieri dividono i doveri della Congregazione tra loro, in comune accordo. In caso di disaccordo, il Cancelliere ha la supremazia rispetto al Vice Cancelliere.

      Articolo 4 Il Vice Cancelliere ha gli stessi diritti, responsabilità e poteri del Cancelliere, salvo la supremazia del Cancelliere in caso di disaccordo.

      Articolo 5 Il Cancellieri possono dotare la Congregazione di un Segretario Generale (Prefetto Generale). La sua missione è di tenere aggiornato i registri della Congregazione, di classificare i documenti relativi alla storia della Congregazione, informare di nuove nomine e revoche, e di portare a termine qualsiasi compito affidatogli dal Cancelliere.

      Articolo 6 I Cancellieri possono affidare un progetto importante in seno alla Congregazione per la Diffusione della Fede, a un Sovrintendente. Il Sovrintendente deve completare un compito, che è specificato nella sua lettera di accreditamento. Viene revocato automaticamente una volta che il progetto è completato o abbandonato.

      Articolo 7 Il Cancelliere può nominare eccezionalmente una persona come membro onorario della Congregazione. Questa persona detiene una posizione onoraria in riconoscimento dei suoi passati servizi resi alla Congregazione. Un membro onorario partecipa alle discussioni in seno all'Alto Consiglio.

      Articolo 8 Il Cancelliere, il Vice Cancelliere, il Segretario della Congregazione (Prefetto Generale), i Soprintendenti, i membri onorari e i Prefetti degli Uffici formano l'Alto Consiglio della Congregazione. Esso è un luogo di incontro per i funzionari per coordinare la corretta gestione della Congregazione e dei vari uffici.


    I Prefetti della Congregazione per la Diffusione della Fede

      Articolo 9 Ogni Ufficio è guidato da un Prefetto, che può essere assistito da un Vice Prefetto con le stesse prerogative. Il Prefetto è nominato dal Cancelliere dopo averne discusso all'interno dell'Alto Consiglio.

      Articolo 10 I Prefetti dei vari Uffici devono rispettare rigorosi requisiti, per garantire il corretto funzionamento e il completamento dei loro compiti assegnati.

        Articolo 10.1 Il Prefetto dell'ufficio dell'insegnamento aristotelico deve essere un sacerdote ordinato che possiede una licenza primaria e di insegnamento.

        Articolo 10.2 Il Prefetto dell'Ufficio dei Traduttori (Villa San Loyats) Deve dimostrare padronanza su due o più lingue. Deve essere fedele battezzato.

        Articolo 10.3 Il Prefetto dell’Ufficio degli Esorcisti (Confraternita degli Esorcisti) deve essere un prete ordinato ed essere in possesso di un diploma da esorcista

        Article 10.4 Il Prefetto dell’Ufficio della Bibliomelia deve essere un prete in possesso di una licenza primaria.

        Articolo 10.5 Il Prefetto dell’Ufficio delle Cappelle deve essere un prete in possesso di una licenza primaria.

        Articolo 10.6 Il Prefetto dell’Ufficio dei Pellegrinaggi deve essere un prete in possesso di una licenza primaria.

        Articolo 10.7 Il Prefetto dell’Ufficio della Compagnia di Aristotele deve essere un prete in possesso di una licenza primaria.

        Articolo 10.8 Il Prefetto dell'Ufficio dei Pontifici Musei di Roma deve avere un'alta competenza nell'arte religiosa e laica. Deve essere fedele battezzato.

      Articolo 11 I prefetti collaborano con i Cancellieri e con i loro subordinati al fine di garantire il corretto funzionamento della Congregazione e dei rispettivi uffici.


    Vice-Prefetti della Congregazione per la Diffusione della Fede

      Articolo 12 Il Vice-prefetto Generale è l'ausiliario e l'uomo di fiducia del Prefetto. Aiuta il Prefetto nell'esercizio delle sue funzioni e la sostituisce in caso di assenza. Non ha il diritto di sedersi nell'Alto Consiglio.

      Articolo 13 Il Vice Prefetto Generale è nominato dai cancellieri, con il parere del Prefetto competente. Il ruolo, di carattere amministrativo e sostanzialmente identico a quello del Prefetto, è facoltativo per il corretto funzionamento di un Ufficio.

      Articolo 14 Il Vice-prefetto linguistico o qualsiasi altro titolo sostitutivo utilizzato, è responsabile dei membri di un ufficio da una lingua specifica. Dirige attivamente i suoi subordinati per svolgere le missioni dell'ufficio. Aiuta il Prefetto nell'esercizio delle sue funzioni, ma non può sostituirlo se è assente e non può approvare le domande di persone che si rivolgono all'Ufficio.

      Articolo 15 Il Vice Prefetto Linguistico, o qualsiasi altro titolo sostitutivo utilizzato, è nominato dal Prefetto dell'Ufficio.


    Competenze peculiari degli Uffici

      Articolo 16 Ogni Ufficio può possedere uno statuto interno, convalidato dai due Cancellieri nell’Alto Consiglio.

      Articolo 17 I Prefetti dirigono i loro uffici in modo autonomo, ma devono rispettare la Legge Canonica e gli eventuali statuti interni.

      Articolo 18 Gli Uffici della Congregazione possiedono missioni specifiche.

        Articolo 18.1 L'Ufficio dell'Insegnamento Aristotelico garantisce innanzitutto la corretta gestione dell'insegnamento aristotelico, sia in un seminario che in quello non, e sorveglia l'apertura di nuovi luoghi di apprendimento. La sua missione secondaria è fare ispezioni regolari dei vari seminari.

        Articolo 18.2 L'ufficio dei traduttori (Villa San Loyats) assicura soprattutto la traduzione del dogma e del diritto canonico. La sua missione secondaria è tradurre annunci importanti e tutti gli altri documenti soggetti a una richiesta nel suo Atrium.

        Articolo 18.3 L'Ufficio degli esorcisti (Confraternita degli esorcisti) assicura innanzitutto la protezione della comunità dei fedeli, indagando sui casi di beni e svolgendo esorcismi. La sua missione secondaria è quella di consegnare la licenza in demonologia.

        Articolo 18.4 L'Ufficio della Bibliomelia assicura soprattutto la conservazione di tutti i testi di valore aristotelico, allo scopo di educare il clero romano. La sua missione secondaria è quella di fornire l'accesso alla sua collezione a tutti gli studiosi e gli studenti.

        Articolo 18.5 L'Ufficio delle Cappelle garantisce soprattutto il riconoscimento e l'attivazione delle cappelle aristocratiche, urbane e comunali. La sua missione secondaria è controllare regolarmente le cappelle e aggiornare il registro.

        Articolo 18.6 L'Ufficio dei pellegrinaggi assicura soprattutto la promozione e la creazione di pellegrinaggi. La sua missione secondaria è descrivere e riconoscere il culto dei santi a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.

        Articolo 18.7 L'Ufficio della Compagnia di Aristotele assicura innanzitutto l'annuncio della parola di Dio e dei profeti a coloro che non hanno familiarità con loro, mediante l'uso della predicazione itinerante.

        Articolo 18.8 L'Ufficio dei Pontifici Musei di Roma assicura principalmente tutti i vestiti, le reliquie, i dipinti e gli oggetti di natura religiosa non custoditi in una Chiesa locale, o che hanno bisogno di custodire contro le devastazioni del tempo e dell'uomo. La sua missione secondaria, perché l'arte è espressione della creazione, è nella conservazione dell'arte secolare.

        Articolo 18.9 Il Capitolo Romano Regolare, secondo il Diritto Canonico art.3.6, fa parte della Congregazione. A differenza degli altri Uffici, esso funge da sala riunioni tra la Congregazione e gli Ordini religiosi romani. Quindi assicura principalmente il funzionamento degli Ordini secondo la Legge Canonica

      Articolo 19 I Cancellieri hanno il potere di veto su tutte le decisioni prese in un ufficio della Congregazione..


    Reclutamento all'interno degli uffici

      Articolo 20 Chiunque desideri richiedere una posizione in un ufficio deve recarsi presso la sala di accoglienza. Il candidato deve presentare un certificato battesimale, preferibilmente unitamente ad un certificato penale, e soddisfare le esigenze dello stato interno dell'Ufficio di cui desidera partecipare.

      Articolo 21 Il candidato è nominato dal Prefetto dell'Ufficio interessato, o dai Cancellieri della Congregazione.

      Articolo 22 Un candidato che non soddisfa i requisiti dello statuto interno dell'Ufficio può essere concesso una deroga ai cancellieri della Congregazione. L'eccezione deve essere notata sulla lettera di nomina.

      Articolo 23 I membri della Congregazione per la diffusione della fede sono vincolati da un giuramento alla Santa Chiesa Aristotelica e Romana, nonché a Sua Santità il Papa. Il giuramento sarà pronunciato in seguito alla nomina.

      Giuramento della Congregazione per la diffusione della fede a écrit:

      Io, [IL TUO NOME], giuro davanti ai Profeti e alle Sacre Scritture di agire sempre nel migliore interesse della Chiesa Santa Aristotelica e Romana.
      Io, [IL TUO NOME], giuro di non portare armi, tranne quelle imposte dai protocolli di abbigliamento, dalla nobiltà o da una deroga.
      Io, [TUO NOME], riconosciamo di essere soggetti alla triplice disciplina dell'obbedienza aristotelica: l'obbedienza alla gerarchia stabilita da Christos, l'obbedienza al dogma e l'obbedienza alla legge canonica.
      Io, [IL TUO NOME], giuro davanti ai Profeti e alle Sacre Scritture di servire sempre in primo luogo Sua Santità il Papa ei suoi rappresentanti. Sono d'accordo che tutti i miei altri doveri temporali sono inferiori al presente giuramento.
      Io, [IL TUO NOME], giuro davanti a S. Himerius e alle Sacre Scritture di rispettare le mie missioni all'interno della Congregazione e che la violazione del mio voto può causare il mio licenziamento dalle mie funzioni all'interno della Congregazione per la diffusione della fede.


    Il dovere del segreto

      Articolo 24 Tutte le discussioni in seno all'Alto Consiglio sono soggette al diritto di riservatezza e al dovere di segretezza.

      Articolo 25 I membri della Congregazione non divulgano informazioni sensibili in relazione alla loro funzione.

      Articolo 26 Tutto il lavoro all'interno della Congregazione deve rimanere all'interno dell'Alto Consiglio o all'interno delle mura dell'Ufficio in questione.

      Articolo 27 L'obbligo di riservatezza è applicato a chiunque abbia accesso all'Alto Consiglio, compresi i cardinali romani. Questi articoli non sono applicati alle discussioni presentate al Sacro Collegio.






    Bolla Papale « Il governo supremo della Santa Sede »,
    Dichiarato e confermato a Roma dal Sacro Collegio dei Cardinali durante il Pontificato del Santo Padre Innocent VIII, XXX di Giugno, nell’anno del Signore MCDLXV.

    Firmato e pubblicato da Sua Eminenza Hull de Northshire, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Camerarius.

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