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[IT] Sulla Fine del Matrimonio (solo Concistoro Italofono)

 
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Svevo



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MessagePosté le: Sam Fév 01, 2020 12:33 pm    Sujet du message: [IT] Sulla Fine del Matrimonio (solo Concistoro Italofono) Répondre en citant

Il Concistoro aveva emanato un nuovo  socumento  e  il messo lo affisse  per renderlo pubblico


Citation:











                  Sulla Fine del Matrimonio











Citation:
Natchiachia versò il vino dall'otre nel calice di Christos, e gli chiese:
"Maestro, soffro perchè qualcosa tormenta profondamente il mio cuore.
Io ti vorrei seguire nei tuoi insegnamenti, ma amo un uomo di nome Yhonny,  lo amo di un amore puro, luminoso come un diamante... cosa dice Aristotele di questo e cosa devo fare?"
Christos le rispose:
"Quando due esseri condividono un amore puro,  e intendono perpetuare la nostra specie procreando, Dio permette loro, tramite il sacramento del matrimonio, di vivere il loro amore.
Questo amore così puro, vissuto nella virtù, glorifica Dio,  perchè Lui è amore,  e l'amore che gli uomini condividono è il più grande dono
che Gli si possa fare.
Ma, come il battesimo, il matrimonio è un impegno per la vita Natchiachia, segli con giudizio, perchè una volta che tu e Yhonny sarete sposati,  non vi potrete più sottrare."
E queste ultime parole stupirono molto i presenti,  poichè a quel tempo era comune l'incostanza... Natchiachia ricominciò:
"Ma, Maestro, saremo abbastanza forti da rispettare  questa scelta e vivere senza peccare?"  
Allora Christos rispose:
"Sappi che è nella natura degli uomini quella di dubitare, e che l'amore che nutrono per Dio e per il suo prossimo può essere a rischio come tutto nella vita.
Ma la vita virtuosa è un ideale verso cui l'uomo deve tendere.
E, nel suo cammino, può trovare aiuto nella preghiera.
La preghiera può infatti essere il tramite  con cui rinforzare questo amore quando necessario.
Non scordate nemmeno il potere della misericordia, che è garantito grazie a un sincero pentimento."


Non è possibile, parlando di matrimonio, fare altro che ribadire quanto esposto chiaramente dal Secondo Profeta.
Il matrimonio è una scelta per la vita.
Per questo è necessario farla con giudizio.
Ma non si creda che la scelta del matrimonio termini al momento della cerimonia.
Anzi, è proprio da quel momento che iniziano le maggiori difficoltà in una coppia.
Sappia bene, dunque, chi sceglie di sposarsi, che dovrà faticare molto perchè la relazione funzioni, perchè si coroni, pienamente benedetta da Dio, quella relazione d'amore iniziata con il sacramento.

Cosa fare dunque di fronte alle difficoltà?
Anche questo lo dice il Secondo Profeta.
La relazione di amore, è sempre una relazione a "rischio" poichè è la natura degli uomini quella di dubitare del proprio amore  e dell'amore degli altri.
Spesso gli innamorati, presi dai loro sentimenti, non pensano al fatto che il loro amore potrebbe trovare difficoltà, dubbi, incertezze e per questo si arrendono ai primi ostacoli.
Dovrebbero sapere, invece, che tali difficoltà nascono in ogni rapporto d'amore e dunque l'ostacolo deve essere affrontato con coraggio e superato.
E questo grazie alla preghiera che dà forza, e al pentimento che permette di riprendere il cammino anche dopo molti sbagli.

Per questo motivo invitiamo:



  • prima di tutto i futuri sposi
    a riflettere bene sulla scelta di unirsi in matrimonio.
    Che non la facciano alla leggera, consapevoli che un matrimonio
    è una scelta coraggiosa ma definitiva.
    Che siano consapevoli che nel costruire una famiglia dovranno superare molti ostacoli e spesso dubiteranno dell'amore proprio e dell'altro.
    Ma che sappiano anche che spetta a loro tendere alla perfezione
    e che solo superando gli ostacoli potranno realizzare in terra una immagine dell'amore solare dell'Altissimo.

  • poi i sacerdoti,
    che nel preparare il sacramento rendano più consapevoli i due futuri sposi dell'impegno che si assumono e delle difficoltà che incontreranno,
    poichè non credano che la vita matrimoniale sia facile e non arrivino a scoraggiarsi alle prime difficoltà.

  • ed infine i vescovi e i tribunali episcopali
    perchè quando due coniugi si rivolgano a loro aiutino prima di tutto la coppia a trovare una soluzione ai loro problemi per mantenere salde le promesse fatte di fronte all'Altissimo.



Nonostante tutti gli sforzi e le preghiere, però,la Chiesa sa che l'uomo è fallibile e dunque,  nella sua saggezza,
ha stabilito che possano esserci le basi per estinguere, sciogliere oppure annullare questo sacramento (DC L.I, parte II, sez. B).

Sull’estinzione

Qualora uno dei due coniugi
venga richiamato alla casa del Padre Celeste,
e cioè la sua anima sia eradicata in modo definitivo dal corpo,
il matrimonio è automaticamente estinto.
 Non è dunque necessaria alcuna sentenza episcopale per dichiaralo tale.
Il coniuge superstite può dunque sposarsi nuovamente in piena libertà, dopo 30 giorni di lutto.
In casi dubbi, per certificare l’avvenuto decesso del coniuge,  è sufficiente un semplice certificato di morte da parte del sacerdote che ha effettuato il funerale, o di quello di residenza del defunto, o di un suo superiore. Il sacerdote che celebra il matrimonio è tenuto a controllare con i mezzi a propria disposizione la definitiva morte del coniuge, nonchè che sia trascorso il periodo di vedovanza.

Sullo scioglimento

Qualora, non si sia riusciti a creare tra i due sposi un vincolo di vera amicizia, è possibile riprovare a creare un nuovo vincolo dopo essersi confessati, aver ricevuto l’assoluzione e fatto penitenza.
Dal momento che, però, a seguito della sentenza del tribunale episcopale,
cui spetta valutare la domanda di scioglimento, è compito dei Cardinali il controllo di eventuali pene punitive ed espiatorie,  nonché ai divieti,
questo Concistoro Pontificio
desidera che tutto il territorio di lingua italica sappia che,
per dare omogeneità alle sentenze di annullamento:  

Dopo aver visionato la sentenza dei tribunali episcopali
ed averne valutato i suggerimenti ivi espressi,
nell'attribuire le penitenze ed i limiti relativi
alla possibilità di contrarre nuovo matrimonio,
tranne che per casi particolari,
a partire da questa data, si atterrà
(nei casi non diversamente previsti dal Diritto Canonico)
a queste indicazioni:  

Nei casi previsti negli art. 6.1, 6.2 e 6.3, e cioè:


  • La sparizione di sentimenti d’amore tra i due coniugi.
  • L’adulterio commesso da uno dei due coniugi;
  • L’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi.



stabiliamo che:

Dopo il secondo scioglimento,
vi sarà divieto di risposarsi per almeno 10 mesi
(a partire da quando è stata presentata la domanda presso il tribunale competente)

Dopo il terzo scioglimento,
vi sarà divieto di risposarsi per almeno 20 mesi
(a partire da quando è stata presentata la domanda presso il tribunale competente)

Dopo il quarto scioglimento,
vi sarà divieto di risposarsi per almeno 30 mesi
(a partire da quando è stata presentata la domanda presso il tribunale competente)
E così via, aggiungendo 10 mesi per ogni ulteriore scioglimento.

Questi mesi dovranno servire al fedele per riflettere bene sul sacramento del matrimonio, poichè, se per ben due volte egli, o ella, ha fatto scelte che si sono rivelate affrettate, poichè non coronate da successo, seppure non per sua colpa,  sarà comunque necessario che faccia proprie
le parole di Christos:


"scegli con giudizio"

Dunque i mesi obbligati di interdizione dal sacramento sono finalizzati proprio ad aiutare il fedele a scegliere con giudizio il successivo compagno o compagna ed a riflettere sull'importanza e sulle implicazioni
del sacramento del matrimonio.

Ovviamente ogni successivo eventuale errore
dimostra una accentuata difficoltà a fare le giuste scelte
e quindi la necessità di maggior tempo di riflessione
sul valore del sacramento e di valutazione sul futuro coniuge.

Nel caso previsto all’art. 6.4, invece, e cioè


  • La scomparsa di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi



In riferimento dunque alla sua irreperibilità
In Gratebus,
qualora essa sia la sola e unica motivazione di richiesta di scioglimento,
non vi sarà alcun divieto ad un matrimonio successivo
e non concorrerà nel calcolo dei mesi di divieto di matrimonio
sopra elencati.
Pertanto il coniuge che fa tale domanda potrà risposarsi dopo la sentenza episcopale di scioglimento.

Sull’annullamento

Riguardo all’annullamento,
essendo di competenza del Collegio Cardinalizio,
ricordiamo che su esso non può giudicare il Tribunale Episcopale,
che si limita a verificare i prosupposti e a trasmettere tale domanda al Concistoro, che ne discuterò con tutti i cardinali.
Essendo evento raro ed eccezionale,
ogni domanda verrà esaminata nella sua particolarità

Che Aristotele vi illumini

Sua Eminenza  Tacuma de' Giustiniani Borgia
cardinale nazionale elettore
Arcivescovo di Genova
Conte imperiale di Monferrato



Sua Eminenza Carlotta Isabell Kali_ Borgia
Cardinale Nazionale Suffragante
Cardinale Inquisitore




Sua Eminenza Federico Edoardo Borgia
Cardinale Nazionale Suffragante
Primo Vice-Primate della Primazia del Sacro Romano Impero Nazioni Germaniche
Vescovo di Massa



Sua Eminenza Profeta Pucci Guerra
cardinale Emerito

 



fatto a Roma nel primo giorno
del mese di Luglio
dell'anno di Grazia 1461


Questo documento annulla ogni documento precedente  in materia



Citation:

    Disposizioni Concistoriali in materia di scioglimento del sacramento del matrimonio


    Noi, Cardinali del Concistoro Pontificio Italofono, davanti all'Onnipotente e sotto lo sguardo di Aristotele, per grazia di Dio e di Papa Innocenzo VIII,


    Allo scopo di garantire la piena aderenza alle previsioni del diritto canonico in materia di scioglimento del sacramento del matrimonio,

    Abbiamo stabilito e ordinato, e con il nostro presente editto perpetuo e definitivo, diciamo, stabiliamo e ordiniamo l'adozione dei seguenti provvedimenti e disposizioni concistoriali in materia di scioglimento del sacramento del matrimonio:

    - Ogni precedente disposizione concistoriale in materia di scioglimento del sacramento del matrimonio è interamente abrogata e priva di valore.

    - Conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 1e 10, il coniuge o i coniugi che intendano fare richiesta di scioglimento dovranno presentare la documentazione relativa al matrimonio all'Ufficialità (Arci)Episcopale competente.

    n.b. : per Ufficialità (Arci)Episcopale competente si intende quella competente per la diocesi di residenza dei coniugi o, ove questi risiedano in diocesi diverse, per la diocesi in cui si è celebrato il sacramento.


    - Rammentiamo che, conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 6 e seguenti, gli unici motivi che possono essere invocati per lo scioglimento del sacramento del matrimonio sono :
    • La fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi ;
    • L’adulterio commesso da uno dei due coniugi ;
    • L’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi ;
    • La scomparsa di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi.

    - L'Ufficialità (Arci)Episcopale competente terrà un'udienza per sentire, ove possibile, le ragioni di entrambi i coniugi e gli eventuali testimoni da questi chiamati. L'Ufficialità competente è tenuta a tentare un estremo tentativo di composizione della controversia coniugale.

    - Se, a seguito dell'udienza e nonostante il tentativo di composizione, i coniugi o uno di essi desiderino procedere ugualmente, l'Ufficialità (Arci)Episcopale competente emetterà un parere sulla richiesta, suggerendo eventuali provvedimenti o penitenze, da trasmettere al Concistoro Pontificio conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 10.1.

    - Conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 11, il Concistoro Pontificio valuterà la richiesta e il parere emesso dall'Ufficialità (Arci)Episcopale competente ed emetterà poi il proprio giudizio sulla richiesta di scioglimento, imponendo le eventuali penitenze o prendendo ulteriori provvedimenti.

    - Conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 11.1, il Concistoro Pontificio, di propria iniziativa o su richiesta di uno o entrambi i coniugi, potrà rivedere il proprio giudizio.

    - Ogni richiesta di scioglimento presentata prima della pubblicazione delle presenti disposizioni verrà trattata in conformità alle stesse.

    - Ogni richiesta di scioglimento presentata prima della pubblicazione delle presenti disposizioni e che sia già stata esaminata dall'Ufficialità (Arci)Episcopale competente con emissione del relativo parere verrà immediatamente sottoposta a giudizio del Concistoro Pontificio in conformità alle presenti disposizioni.


    Fatto a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Innocenzo VIII, il XXX giorno del mese di Luglio, dell'anno di grazia MCDLXVI.


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