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[Ap 74] Scioglimento matrimoniale Anniusca - Teseo

 
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Gropius
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MessagePosté le: Mar Fév 18, 2020 12:30 am    Sujet du message: [Ap 74] Scioglimento matrimoniale Anniusca - Teseo Répondre en citant

Citation:



              Tribunale Archiepiscopale di Pisa




              Richiesta di valutazione per i Cardinali del Concistoro Romano.

                Tribunale Arciepiscopale dell'Arcidiocesi di Pisa


              Presieduto da S.Em. Monsignor Arduino Della Scala detto "Gropius"

                    ha pronunciato il seguente



              PARERE EPISCOPALE SU RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO


Nel ricorso presentato da:

•Nome IG: Anniusca
•Diocesi/Parrocchia di appartenenza: Massa
•Status Giudiziario del richiedente (laico, ordinato, eterodosso, scomunicato, etc): Laico

RICORRENTI:
•Nome IG Sposa: Anniusca
•Nome IG Sposo: Teseo
Rappresentati e difesi: in proprio
Con l’intervento ex lege del Procuratore Ecclesiastico per l'Arcidiocesi di Pisa, S.E. Alma Bianca Arnod Sforza detta "Almalibre"

CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:

• Dichiararsi l'annullamento del matrimonio celebrato il 22/01/1467 da madre Pamelita nella Parrocchia di Novara, con testimoni
Eriti
Vitti per la sposa e
.selene
Lepam
Georgya per lo sposo

CONCLUSIONI DEL P.E.:
Illustrissimo Signor Presidente, Signori della Giuria, lette attentamente tutte le carte, ascoltate le deposizioni di entrambi i coniugi Anniusca e Teseo e quelle delle 2 testimoni presentate Dama Eriti e Dama Arthemisia, alla luce del diniego da parte di entrambi i coniugi a tentare una riconciliazione, questo Procuratore ritiene il processo fuori dalle normali righe, però lo stesso ha evidenziato fatti inoppugnabili, ammessi da entrambi i coniugi.
Lo sposo si è allontanato pian piano e poi con maggiore frequenza, dallo stare accanto alla moglie malgrado le reiterate richieste da parte di lei ad essere maggiormente presente, fino ad esaurire tutto l'amore che nutriva nei suoi confronti e a farla ricorrere davanti a questa Corte.
Lo sposo ha tentato in qualche sporadica occasione di superare il momento di crisi esistenziale che stava vivendo, senza riuscire ad esaurire il desiderio della sua sposa.
Su questo specifico punto non attribuirei colpe a nessuno dei due, altrimenti dovrei attribuirle in egual misura ad entrambi.
Evidentemente questi loro atteggiamenti erano motivati dalla sparizione dell'amore coniugale già da allora, come del resto ammesso da entrambi i coniugi, amore e rispetto indispensabili per tenere vivo un rapporto di coppia.

alla luce delle evidenze emerse nel dibattimento, chiedo:

- di accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio in virtù dell'art. 6.1 del Diritto Canonico: La sparizione dei sentimenti d’amore tra i due coniugi.

- di disporre per entrambi i coniugi una penitenza e una congrua interdizione a una successiva unione, tenendo conto che:

* dal presente matrimonio non sono nati figli;
* che la Dama si trova sì al 3° matrimonio, ma uno è stato sciolto per decesso del coniuge e quindi per vedovanza;
* che lo sposo si trova anch'egli al 2° matrimonio.

Di conseguenza, si consiglia a questa Eccellentissima Corte, di:

a) interdire a nuove nozze entrambi i coniugi, nello specifico:

* interdizione ad un nuovo matrimonio per la durata di 12 mesi, considerato che si trovano al 2° matrimonio, a far tempo dalla data di approvazione da parte del Concistoro Cardinalizio.
Interdizione inflitta in base a quanto dettato dalla nuova versione del Diritto Canonico - Scioglimento matrimoniale che cita testualmente:
Nei casi previsti negli art. 6.1, 6.2 e 6.3, e cioè:
La sparizione di sentimenti d’amore tra i due coniugi.
L’adulterio commesso da uno dei due coniugi;
L’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi.
stabiliamo che:
* Dopo il secondo scioglimento,
vi sarà divieto di risposarsi per almeno 12 mesi
(a partire da quando è stata presentata la domanda presso il tribunale competente)

* Dopo il terzo scioglimento,
vi sarà divieto di risposarsi per almeno 24 mesi
(a partire da quando è stata presentata la domanda presso il tribunale competente)

* Dopo il quarto scioglimento,
vi sarà divieto di risposarsi per almeno 36 mesi
(a partire da quando è stata presentata la domanda presso il tribunale competente)
E così via, aggiungendo 12 mesi per ogni ulteriore scioglimento.

Questi mesi dovranno servire al fedele per riflettere bene sul sacramento del matrimonio, poichè, se per ben due volte egli, o ella, ha fatto scelte che si sono rivelate affrettate, poichè non coronate da successo, seppure non per sua colpa, sarà comunque necessario che faccia proprie
le parole di Christos:

"scegli con giudizio"

Dunque i mesi obbligati di interdizione dal sacramento sono finalizzati proprio ad aiutare il fedele a scegliere con giudizio il successivo compagno o compagna ed a riflettere sull'importanza e sulle implicazioni
del sacramento del matrimonio.
Ovviamente ogni successivo eventuale errore
dimostra una accentuata difficoltà a fare le giuste scelte
e quindi la necessità di maggior tempo di riflessione
sul valore del sacramento e di valutazione sul futuro coniuge.

b) chiedo, inoltre:

- di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo
- di stabilire, per entrambi i coniugi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria diocesi.


SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA

La sposa ha esposto alla Corte i motivi della decisione di chiedere lo scioglimento del sacramento. Il dibattimento è avvenuto senza eventi rilevanti ai fini della richiesta di parere.

              MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell’art. 6.1 del diritto canonico in materia di scioglimento del matrimonio.
Dal dibattimento è emersa la volontà dello scioglimento, da parte della richiedente, per la scomparsa dei sentimenti d'amore.

              P.Q.M.


Il Tribunale Archiepiscopale di Pisa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Anniusca, con l’intervento in causa del Procuratore Ecclesiastico, così si esprime e propone:
1) L'annullamento semplice del matrimonio risultando evidente la scomparsa dei sentimenti d'amore.
2) L'interdizione al matrimonio di 12 mesi per entrambi gli sposi.
3) Di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che i coniugi seguano un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
4) Per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi.

Inoltre il Tribunale manda al Procuratore di trasmettere copia autentica della presente parere al Concistoro Cardinalizio per la valutazione.


Così deciso in camera di consiglio il giorno diciassette del mese di Febbraio dell'anno 1468



S.Em. Rev.ma Cardinal Arduino Della Scala detto "Gropius"



+ Cardinale-vescovo della Parrocchia di San Silfaele Fuori le Mura
+ Prelato Plenipotenziario
+ Arcivescovo di Pisa
♔ Governatore del Patrimonio di Tito
♔ Marchese di Santa Marinella
♔ Conte di Civitavecchia
♔ Barone Palatino di San Giovanni in Laterano









Deposito atti dell'udienza:

_________________

Cardinal-Bishop † Dean of the Sacred College of Cardinals † Grand Audiencier of the Holy See † Vice Chancellor of the Pontifical Chancellery † Archbishop of Strasbourg † Governor of the Patrimony of Titus † Prince of Viterbo † Marquis of Santa Marinella ♝Il cielo e la terra♗
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