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Svevo
Inscrit le: 03 Avr 2016 Messages: 1987
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Posté le: Ven Mai 01, 2020 10:31 pm Sujet du message: [UNI28]Scioglimento Matrimoniale Filippide- Samyra |
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Citation: |
Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Richiesta di valutazione per i Cardinali del Concistoro Romano
Il Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Presieduto da S.E. Monsignor Dante Saverio Montefeltro Casanova de la Roche detto "Svevo"
ha pronunciato il seguente
PARERE NAZIONALE SU RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO
Nel ricorso presentato da:
•Nome IG: Filippide
•Diocesi/Parrocchia di appartenenza: Mantua
•Status Giudiziario del richiedente(laico, ordinato, eterodosso, scomunicato, etc): Laico
RICORRENTI:
•Nome IG Sposo: Filippide
•Nome IG Sposa: Samyraa
Rappresentati e difesi: in proprio
Con l’intervento ex lege del Procuratore Nazionale, S.Em. Monsignora Alexandra Pamela Cagliostro D'Altavilla, detta " Pamelita"
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
• Dichiararsi l'annullamento del matrimonio celebrato il 6 settembre 1467 da Nefe nella Parrocchia di Pisa, con testimoni Kevlar per lo sposo e Rosemarye per la sposa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante Filippide chiedeva al Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio in quanto la moglie era scomparsa dal 28 gennaio. A distanza di due mesi, il 27 marzo, lo sposo affermava in aula di averla contattata con vani risultati.
Durante il processo, però, la sposa compariva in aula.
Ella affermava di essere stata colpita da un malore improvviso che la tenne addormentata per circa due mesi e che al suo ritorno al tetto coniugale trovò la convocazione di codesto Tribunale per la revisione dello status matrimoniale. Al tentativo della sposa di ottenere informazioni, il marito rispondeva che ormai era innamorato di un'altra donna.
La Corte constatava quindi che lo sposo nascondeva una relazione non avendo ancora sciolto il suo vincolo matrimoniale.
Vani i tentativi della Corte di riconciliare i coniugi.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell’art. 6.1 del diritto canonico in materia di scioglimento del matrimonio.
Dal dibattimento è emersa la volontà dello scioglimento, da parte dello sposo e dello sposa, per la scomparsa dei sentimenti d'amore.
Il Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Filippide, con l’intervento in causa del Procuratore Nazionale, così propone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio risultando evidente la scomparsa dei sentimenti d'amore da parte di entrambi gli sposi.
2) Decide di non interdire al matrimonio la sposa ritenuta irresponsabile della sparizione dei sentimenti.
3) Decide di interdire al matrimonio lo sposo per un periodo di nove (9) mesi, dall'approvazione della sentenza da parte del Concistoro Cardinalizio affinché possa meditare sull'importanza del Sacramento del Matrimonio. Ritenendo tale periodo congruo anche ai fatti tenuti nascosti alla Corte.
4) Stabilisce che per entrambi gli sposi sarà condizione necessaria per un nuovo matrimonio rendere confessione ad un prelato presso la propria Diocesi e seguire un corso di Preparazione Matrimoniale presso l'Abbazia di Fornovo o il Monastero di San Domenico oppure seguire un percorso di preparazione con il proprio Vescovo
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno I del mese di Maggio dell'anno 1468
Deposito atti processuali: |
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