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almalibre

Inscrit le: 06 Mar 2015 Messages: 2610
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Posté le: Sam Déc 23, 2023 3:08 pm Sujet du message: [UNI 91] Scioglimento matrimoniale Maxper-Arianna_de_medici |
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Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Richiesta di valutazione per i Cardinali del Concistoro Romano
Il Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Presieduto da S.Ecc. Monsignora Alma Bianca Arnod Sforza detta "Almalibre"
ha pronunciato il seguente
PARERE NAZIONALE SU RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO
Nel ricorso presentato da:
• Nome IG: Arianna_de_medici
• Diocesi/Parrocchia di appartenenza: Santa Flora
• Status Giudiziario del richiedente (laico, ordinato, eterodosso, scomunicato, etc): Laico
RICORRENTI:
• Nome IG Sposo: Maxper
• Nome IG Sposa: Arianna_de_medici precedentemente nota come Pollon74
Rappresentata e difesa: in proprio, vista l’assenza dello sposo in aula
Con l’intervento ex lege del Procuratore Ecclesiastico Nazionale S.Ecc. Fratello Caleroide
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
• Dichiararsi l'annullamento del matrimonio celebrato il 10 gennaio 1458 da Cactaceae (Vescovo) nella Parrocchia di Orbetello con testimoni :
per lo sposo : Lord_nelson
per la sposa : Darkwitch
CONCLUSIONI DEL P.E.:
In data 29 novembre 1471, presentava richiesta presso questo Tribunale la fedele Arianna_de_medici, chiedendo lo scioglimento del matrimonio con Ser Barilus, contratto il 10 gennaio 1458 e dal quale non sono nati figli.
Nel corso del dibattimento avvenuto in queste aule è parso chiaro che vi sia stato l'allontanamento dello sposo dal tetto coniugale.
Tutto ciò premesso:
L'Art. 3 del Diritto Canonico recita: Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone, creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.
E’ chiaro quindi che la decisione di ricorrere a questa Corte, è stata presa dopo aver capito che l'Amicizia Aristotelica simboleggiante l'accordo profondo e la condivisione della vita di coppia, era ormai venuta meno.
Per tutto quanto sopra esposto, poiché a norma del Diritto Canonico Libro 1 Parte V sezione B l'Art. 6 comma 3 che cita l’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi, chiediamo a questa Illustrissima Corte di:
• accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
• interdire lo sposo ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 3 (tre) essendo al primo matrimonio e per non essersi presentato in aula;
• disporre che la sposa non riceva nessuna pena in quanto innocente;
• imporre allo sposo il pagamento di Ducati 100,00 (cento/00), essendo al primo scioglimento e per non essersi presentato in aula, da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale;
• imporre alla sposa il pagamento di Ducati 50,00 (cinquanta/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale.
Chiediamo, inoltre:
• di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
• di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi;
• per la sposo, essendo scomparso, la sospensione del periodo di interdizione al matrimonio fino al ritorno alla vita attiva.
SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA
Si è proceduto in presenza della sola sposa
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell’art. 6.3 del diritto canonico in materia di scioglimento del matrimonio.
Dal dibattimento è emerso che la sposa ribadisce la fine del loro rapporto d’amore
P.Q.M.
1) accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
2) interdire lo sposo ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 3 (tre) essendo al primo matrimonio e per non essersi presentato in aula;
3) disporre che la sposa non riceva nessuna pena in quanto innocente;
4) imporre allo sposo il pagamento di Ducati 100,00 (cento/00), essendo al primo scioglimento e per non essersi presentato in aula, da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale;
5) imporre alla sposa il pagamento di Ducati 50,00 (cinquanta/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale.
Chiediamo, inoltre:
6) di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
7) di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi;
per la sposo, essendo scomparso, la sospensione del periodo di interdizione al matrimonio fino al ritorno alla vita attiva.
Così deciso in camera di consiglio il giorno ventitre del mese di dicembre dell'anno 1471.
S.Ecc. Monsignora Alma Bianca Arnod Sforza "Almalibre"

+ Arcivescovo di Pisa
Deposito atti dell'udienza: _________________
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