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[I] Libro 5.3 - La Nunziatura Apostolica

 
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Sixtus
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MessagePosté le: Dim Fév 07, 2021 8:19 pm    Sujet du message: [I] Libro 5.3 - La Nunziatura Apostolica Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Costituzione Apostolica « Del supremo governo della Santa Sede ».
    - Seguito -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Libro 5.3 : La Nunziatura Apostolica


      La Nunziatura Apostolica è il dicastero romano incaricato della rappresentanza diplomatica della Santa Sede presso le istituzioni secolari, nonché della negoziazione e conclusione di Concordati, trattati, convenzioni e accordi di qualsiasi tipo previa ratifica della Curia Romana, o per decisione del Sommo Pontefice o per voto del Sacro Collegio dei Cardinali. Salvo autorizzazione espressa del Diritto Canonico o della Santa Sede stessa, nessun'altra istituzione o persona, ad eccezione della Nunziatura Apostolica e del suo personale diplomatico, può pretendere di rappresentare o concludere accordi di qualsiasi tipo in nome della Santa Chiesa, di una delle sue istituzioni o ramificazioni.



    I. Dalla gerarchia del dicastero

    Can. 1: La Nunziatura Apostolica è diretta da un Cancelliere e un Vice-Cancelliere, che portano rispettivamente il titolo di Apocrisiario Apostolico e di Apocrisiario Apostolico Vicario.

    Can. 2: I Cancellieri, previo parere del Consiglio Superiore, nominano un Prefetto Generale, con il titolo di Protonotario Apostolico; egli ha il compito di assistere i Cancellieri nella gestione del dicastero secondo le loro direttive.

    Can. 3: I Cancellieri, previo parere del Consiglio Superiore, nominano un Prefetto Locale, avente il titolo di Segretario Apostolico, per ogni zona geodogmatica; egli è responsabile del coordinamento dell'attività diplomatica nella sua zona, tenendo conto delle direttive dei Cancellieri e del Protonotario Apostolico.

      Can. 3.1: I Cancellieri, previo parere del Consiglio Superiore e ove necessario per zone geodogmatiche più ampie, possono nominare un Vice-Prefetto, avente il titolo di Vice-Segretario Apostolico, che assista il corrispondente Segretario Apostolico nell'esercizio delle sue funzioni, tenendo conto delle direttive dei suoi superiori.

    Can. 4: I Cancellieri, o il Protonotario Apostolico per loro delega o in loro assenza, previo parere del Consiglio Superiore, nominano un rappresentante diplomatico per ogni stato indipendente o autonomo, che porterà il titolo di Nunzio Apostolico se è un sacerdote ordinato o di Ambasciatore Apostolico se è un fedele laico.

    n.b. : ai fini del presente canone, uno stato è considerato autonomo se, sia esso parte o meno di uno stato sovrano, gode de facto o de iure dell' autonomia di negoziare e concludere trattati.


    II. Del Consiglio Superiore della Nunziatura e dei Segretariati Apostolici

    Can. 6: Il Consiglio Superiore della Nunziatura è il massimo organo consultivo del dicastero; esso è composto dal Protonotario Apostolico e dai Segretari Apostolici.

    Can. 7: Il Consiglio Superiore della Nunziatura ha il compito di consigliare i Cancellieri e gli altri membri del Consiglio stesso nell'esercizio delle loro funzioni, oltre a fungere da luogo di incontro per il coordinamento dell'attività diplomatica.

    Can. 9: Un Segretariato Apostolico è istituito per ogni zona geodogmatica, includendo il Segretario Apostolico responsabile e i Nunzi e Ambasciatori Apostolici ad essa afferenti.

    Can. 10: Ogni Segretariato Apostolico ospita gli uffici del Segretario Apostolico e dei rispettivi Nunzi e Ambasciatori Apostolici e funge da luogo di incontro per il coordinamento dell'attività diplomatica all'interno della zona geodogmatica.


    Consitutuzione Apostolica su « Il supremo governo della Santa Sede »,
    Data a Roma, sulla veneratissima tomba di San Titus Principe degli Apostoli, il primo giorno del mese di febbraio, il lunedì, nell'anno di grazia MCDLXIX, il terzo del Nostro Pontificato.




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