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Svevo
Inscrit le: 03 Avr 2016 Messages: 1987
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Posté le: Sam Oct 06, 2018 7:16 pm Sujet du message: [UNI] Scioglimento Eva__Luna e Andecri |
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Citation: |
Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Richiesta di valutazione per i Cardinali del Concistorio Romano.
Il Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Presieduto da S.E. Monsignor Dante Saverio Montefeltro Casanova de la Roche detto "Svevo"
ha pronunciato la seguente
PARERE EPISCOPALE SU RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO
Nel ricorso presentato da:
•Nome IG: Eva__Luna
•Diocesi/Parrocchia di appartenenza: Massa
•Status Giudiziario del richiedente(laico, ordinato, eterodosso, scomunicato, etc): laico
RICORRENTI:
•Nome IG Sposo: Andecri
•Nome IG Sposa: Eva__Luna
Rappresentati e difesi: in proprio
Con l’intervento ex lege del Procuratore Nazionale, S.Em. Monsignora Alexandra Pamela Cagliostro D'Altavilla, detta " Pamelita"
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
•Dichiararsi l'annullamento del matrimonio celebrato il 31 Luglio 1465
da Monsignora Jalisse nella parrocchia di Piombino, con testimoni Anzule per lo sposo, Ambra per la sposa. Dall'unione non è nato nessun figlio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'istante Eva__Luna chiedeva al Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio in quanto affermava l'irreperibilità del marito da oltre tre mesi.
All'apertura del dibattimento, compariva davanti a questa Corte la sposa e, dopo aver atteso lo scadere del rinvio a giudizio, si è proceduto in contumacia vista l'assenza dello sposo.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell’art. 6.4 del diritto canonico in materia di scioglimento semplificato del matrimonio.
La costante assenza dello sposo non consente infatti di portare avanti un'unione normale.
Il Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Eva__Luna, con l’intervento in causa del Procuratore Nazionale e di un ufficiale giudiziario, così decide:
1) Dichiara l'annullamento semplificato del matrimonio risultando evidente che lo sposo è irreperibile da oltre tre mesi.
2) Decide di interdire al matrimonio Andecri per 3 mesi a partire dal suo rientro nella società affinché possa meditare sull'importanza del Sacramento del Matrimonio.
3) Stabilisce che per lo sposo sarà condizione necessaria per un nuovo matrimonio seguire un corso sul matrimonio presso l'Abbazia Cistercense di Fornovo o presso Il Monastero di San Domenico ed ottenere attestato di partecipazione e rendere confessione ad un prelato presso il Monastero o l'Abbazia in cui seguirà il corso di preparazione al matrimonio o ad un altro della propria Diocesi.
4) Stabilisce di non interdire la sposa in base al documento concistoriale "Sulla fine del Matrimonio" emanato il 1° Luglio 1461
5) Manda all'Ufficiale Giudiziario di trasmettere copia autentica della presente sentenza al Concistoro Cardinalizio Italofono per la valutazione.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno VI del mese di Ottobre dell'anno 1466
Deposito atti processuali: |
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