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Statuto della Primazia delle Venezie [sostituito]

 
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Fuego2806



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Messages: 1089
Localisation: Treviso (Serenissima Repubblica di Venezia)

MessagePosté le: Jeu Oct 13, 2016 3:13 pm    Sujet du message: Statuto della Primazia delle Venezie [sostituito] Répondre en citant

Alessandro III giarru a écrit:
Citation:

Statuto della Primazia delle Venezie

Preambolo


Visto il Libro Terzo del Corpus Iuris Canonici, è costituito un Concilio Episcopale permanente il cui ruolo sarà di governare, conformemente ai grandi orientamenti dottrinali e morali definiti dalla venerabile Curia Romana.

Il Concilio Episcopale delle Venezie (CEV) si sottopone all'insegnamento spirituale esercitato da Sua Santità il Papa su tutte le anime del mondo conosciuto. Il Concilio Episcopale riconosce la giustizia e la Santa Autorità dogmatica del Sacro Collegio dei Cardinali.

Il Concilio Episcopale delle Venezie, in quanto organo istituito dalle disposizioni del Diritto Canonico, è sottoposto naturalmente a tutte le sue disposizioni, che prevalgono sul presente decreto.

Il Concilio Episcopale delle Venezie si dota di uno statuto che sancisce e definisce il ruolo e le funzioni del Concilio stesso

Il Concilio Episcopale delle Venezie definisce gli orientamenti che deve prendere la Chiesa .

Il Concilio Episcopale delle Venezie ha piena competenza nel far rispettare l' applicazione del Diritto Canonico, così come quella di un eventuale concordato nazionale sulla superficie del territorio della Serenissima Repubblica di Venezia e della Provincia Metropolitana del Patriarcato di Aquileia.
Ha inoltre competenza relativamente alle relazioni che intercorrono tra potere spirituale e potere temporale, avendo cura particolare nel non travalicare le responsabilita' della Nunziatura Apostolica


I - Dei membri del Concilio Episcopale delle Venezie.

Art. 1.1 - Due categorie di dignitari siedono al Consiglio Episcopale, secondo i loro statuti, i loro diversi diritti e doveri.

Art. 1.2 - I membri di diritto del Consiglio Episcopale dispongono del diritto di parola e del diritto e del dovere di voto.
Sono membri di diritto del Consiglio Episcopale gli Arcivescovi Metropolitani , i Vescovi ed Arcivescovi Suffraganti la cui giurisdizione tocca totalmente o in parte le terre della Serenissima Repubblica di Venezia.
Si aggiungono inoltre i Vescovi in partibus infidelis residenti nei territori del Consiglio così come i Vescovi emeriti del Concilio Episcopale delle Venezie.

Art. 1.3 - I consulenti ammessi al Consiglio Episcopale dispongono del diritto di parola. Sono consulenti i Protonotariati Apostolici della Congregazione degli Affari del Secolo, il Segretario Apostolico Italico e il Sotto-Segretario Apostolico per la Serenissima Repubblica di Venezia, i Rettori di ordini religiosi riconosciuti e i Gran Maestri di ordini militari-religiosi riconosciuti presenti sul territorio dell'Assemblea Episcopale, i Cardinali Elettori del Sacro Collegio.

2 - Delle nomine e delle revoche del Concilio Episcopale delle Venezie.


Art. 2.1 - Il Concilio Episcopale delle Venezie nomina e revoca liberamente tramite voto gli Arcivescovi della Chiesa della Assemblea Episcopale, o considerati come tali in virtù del Libro Terzo del Corpus Iuris Canonici.

Art. 2.1Bis - In accordo con il diritto canonico é l'Arcivescovo metropolitano che "Nomina e revoca i vescovi delle diocesi della sua provincia ecclesiastica", seppur l'assemblea stessa potrà revocarli in casi indicati di seguito.

Motivi di eventuali mozioni di revoca degli Arcivescovi:

- Arcivescovo assente dalla propria arcidiocesi per un mese o più e ciò senza avvertire

- Trasgressione alla Fede tramite giudizio del tribunale interno dell'inquisizione.

- Ingerenza negli affari di un'altra arcidiocesi malgrado gli avvertimenti dei suoi superiori.

- Indisciplinatezza ed ostinazione durante il proprio mandato.


Motivi di eventuali mozioni di revoca dei Vescovi:

- Per le stesse motivazioni elencate per gli Arcivescovi, nel caso di assenza dell'Arcivescovo o del Vicario Generale.



3 - Delle votazioni all'interno del Concilio Episcopale delle Venezie.


Art. 3.1 - Il Concilio Episcopale delle Venezie vota le sue decisioni in assemblee di cinque giorni, tuttavia, per questioni urgenti e particolari , il Primate può decidere di dichiarare un voto di tre giorni.
Le decisioni sono prese in un giro di scrutinio se una delle proposte riunisce 2/3 delle voci dei votanti, altrimenti viene svolto un secondo giro alla maggioranza semplice.

Art. 3.2 - Le chiamate alla candidatura per le Arcidiocesi vacanti sono depositate dal Vice Primate competente o da un suo delegato in Piazza D'Aristotele per una durata di 5 giorni, se la chiamata è senza risposta, sarà rinnovata per una durata di altri 7 giorni. Al di là di due chiamate, l'ottenimento di una risposta può, se il Vice Primate o il suo delegato giudica buono, bastare per mettere ai voti e ciò anche se la terza chiamata non è terminata.

Art. 3.3 – Per potere depositare la propria candidatura al posto di Arcivescovo Suffragante o Metropolitano, è necessario essere titolare di una licenza di teologia di uno dei seminari primari approvati da Roma e di essere stato ordinato. Il Concilio Episcopale delle Venezie può fare eccezione a questo articolo decidendo di accettare anche candidature che non rispettino ancora la prima di queste due condizioni.

Art. 3.4 - I Prelati e gli altri membri che dispongono dei soli poteri consultivi, sono tenuti al segreto in virtù del secretus prima sedes episcoporum, o il Segreto del Consiglio Episcopale. Le riunioni del Concilio Episcopale delle Venezie sono fatte a porte chiuse. In caso di violazione di questo Segreto, una mozione di revoca può essere chiesta dal Primate.


4- Della figura del Primate - della Procedura di nomina e revoca e dei suoi doveri e funzioni

Art. 4.1 - Gli Elettori sono tutti i Vescovi/Arcivescovi chiamati ad eleggere il nuovo Primate. Essi sono Vescovi e Arcivescovi delle diocesi della Provincia Ecclesiastica del Patriarcato di Aquileia.

Art. 4.2 - Il Primate è eletto a maggioranza dei 2/3 degli Elettori del Concilio Episcopale delle Venezie, con voto palese. Se nessun candidato ottiene i 2/3 al primo turno, si procede con una nuova votazione a maggioranza dei 2/3.

Art. 4.3 – La durata del mandato del Primate è di sei mesi.

Art. 4.4 - Una volta in carica il Primate nominerà i Vice-Primati (non maggiori al numero di due) tra i membri di diritto.
Tra i Vice Primati, sceglierà il Primo Vice-Primate che avrà il compito di sostituire il Primate nelle sue mansioni in caso di assenza di quest'ultimo.

Art. 4.5 – I Primati o i Vice Primati di un'altra Assemblea Episcopale non potranno candidarsi come Primate del Concilio Episcopale delle Venezie.

Art. 4.6 - Il Primate è revocato su mozione di censura dei 2/3, depositata da tre Vescovi. Una mozione di censura potrà essere in voto dopo minimo una settimana dopo il voto della mozione precedente. Una mozione può essere depositata a scelta contro il Primate o contro la squadra primaziale, in questi casi sono organizzate delle nuove elezioni.

Arte. 4.7 - L'assenza del Primate per la durata di un mese provoca, senza nessun voto preliminare, la sua revoca sotto semplice domanda di uno dei (Arci)Vescovi.

4.8 - Il Primate prende le sue decisioni da solo o sottoponendole al voto del Concilio Episcopale delle Venezie, secondo sua scelta e l'emergenza della situazione.

4.8 bis - Il Primate renderà nota all'assemblea la decisione presa, lasciando la possibilità alla stessa assemblea di chiederne una votazione entro 24 ore, nel caso la decisione venga reputata vitale per la Santa Chiesa Aristotelica e per l'Assemblea tutta il Primate può procedere senza l'attesa di 24 ore, solo in casi di estrema urgenza.

Art. 4.9 - Generalmente, le decisioni del Primate impegnano la sua persona ed il Concilio Episcopale delle Venezie. Suddetto concilio ha la facoltà di denunciare a posteriori, e di sostituire alla decretale del Primate la sua propria, su domanda di uno dei suoi membri.

Art. 4.10 - Il Concilio Episcopale delle Venezie ha in ogni momento la facoltà di emettere delle decisioni per se stesso su proposta di uno dei suoi membri. Queste decretali s’impongono al Primate che deve applicarle immediatamente.

Art. 4.11 - Il Primate è il rappresentante del Concilio Episcopale delle Venezie davanti a tutte le istituzioni di questo mondo, che siano temporali o religiose. Dovrà anche sottoporre alla Santa Curia i progetti che necessiteranno la sua approvazione.

Art. 4.12 - Il Primate che non è Cardinale orna le sue armi come l'arcivescovo, con la croce a due traverse.

Art. 4.13 - I Vice Primati possono prendere delle decisioni con l’accordo del Primate e/o del Concilio Episcopale delle Venezie Italico
I Vice Primati possono prendere delle decisioni con l’accordo del Primate e/o del Concilio Episcopale delle Venezie.

Concilio Episcopale delle Venezie riunito in assemblea plenaria



Citation:




    Conformità al Dogma ed al Diritto Canonico degli statuti della Primazia delle Venezie



    Noi, Raniero Borgia, Cardinale Camerlengo, Cardinale Romano Elettore, Cardinale Vice Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo, Arcivescovo di Ravenna e Barone di Sacile,
    dinnanzi l'Altissimo e sotto lo sguardo di Aristotele, a nome dell'insieme dei Cardinali riuniti in Sacro Collegio,



    abbiamo deliberato e riconosciuto, e attraverso il nostro editto perpetuo e definitivo, stabiliamo e riconosciamo la conformità degli statuti della Primazia delle Venezie con il Dogma ed il Diritto Canonico della Chiesa Aristotelica.
    Questi ultimo sono dunque considerati come pienamente validi. Essi regolamentano di fatto l'organizzazione del Concilio Episcopale della Primazia delle Venezie a partire da questo giorno.


    Ad Majorem Dei Gloriam

    Scritto a Roma il XII Ottobre dell'Anno di Grazia MCDLIX





    Per il Collegio dei Cardinali, Raniero Borgia detto "Quarion",
    Cardinale Camerlengo.






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Alessandro Della Scala



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MessagePosté le: Sam Aoû 17, 2019 12:01 am    Sujet du message: Répondre en citant

Statuto sostituito e non più in vigore.
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----------Primate of the Holy Roman Empire | Archbishop of Trier | Archbishop of Modena | Segretary General of the Roman Congregation for the Spread of the Faith
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