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[I] Libro 5.8 - La Camera Apostolica

 
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Sixtus
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MessagePosté le: Mar Oct 27, 2026 6:51 pm    Sujet du message: [I] Libro 5.8 - La Camera Apostolica Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Costituzione Apostolica « Del supremo governo della Santa Sede ».
    - Seguito -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Libro 5.8 : La Camera Apostolica


    Preambolo


    La Camera Apostolica è il dicastero romano incaricato di registrare, contabilizzare, custodire e amministrare i beni e le finanze della Santa Sede e della Santa Chiesa Aristotelica ovunque essi si trovino. Salvo espressa autorizzazione del Diritto Canonico o della Santa Sede stessa, nessun'altra istituzione o persona, ad eccezione della Camera Apostolica e dei suoi uffici centrali, può disporre dei beni e delle finanze della Santa Sede e della Santa Chiesa Aristotelica.


    I. Della gerarchia e degli obiettivi

    Can. 1 : La Camera Apostolica è diretta da un Cancelliere e da un Vice-Cancelliere, che portano rispettivamente i titoli di Camerlengo della Santa Chiesa Aristotelica Romana e di Vice-Camerlengo della Santa Chiesa Aristotelica Romana.

    Can. 2 : La Camera Apostolica è responsabile della gestione del patrimonio pontificio e di quello della Santa Chiesa per tutte le questioni che non rientrano direttamente nella competenza degli altri dicasteri romani e che appartengono all'autorità esclusiva del Sommo Pontefice.

    Can. 3 : La Camera Apostolica, attraverso i propri uffici e in collaborazione con i dicasteri romani, le diocesi e le parrocchie competenti, garantisce la corretta tenuta dei registri e della contabilità dei beni e delle finanze della Santa Sede e della Santa Chiesa a livello centrale e diocesano.

    Can. 4 : I beni e le finanze custoditi nei tesori della Camera Apostolica, delle diocesi e delle parrocchie sono e rimangono proprietà esclusiva della Santa Sede e della Santa Chiesa Aristotelica Romana; il loro uso improprio o non autorizzato ai sensi dei presenti canoni costituisce un reato sanzionabile dalla Giustizia della Chiesa.

    Can. 5 : I Cancellieri nominano un Controllore Generale per ogni Primazia; egli è il superiore gerarchico diretto degli ufficiali diocesani ed è incaricato di supervisionare e coordinare le attività della Camera Apostolica all'interno della propria Primazia. Le zone linguistiche che non possono aspirare allo status di Primazia sono sottoposte alla supervisione diretta dei Cancellieri, salvo deroga concessa dalla Curia Romana.

      Can. 5.1 : Il Controllore Generale - il quadripartito causale :

      La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
      La causa efficiente = È nominato dal Camerlengo per una Primazia.
      La causa formale = È intronizzato dal Camerlengo.
      La causa finale = È responsabile della supervisione e del coordinamento delle attività della Camera Apostolica all'interno della propria Primazia.


    II. Degli ufficiali diocesani

    Can. 6 : Ogni Arcivescovo Metropolita o, in sua assenza, l'amministratore diocesano, previamente autorizzato per iscritto dai Cancellieri o dal Controllore Generale competente, nomina un Camerario Generale; questi è responsabile della custodia e della contabilità delle finanze dell'arcidiocesi metropolitana e della provincia ecclesiastica, che trasmette al Controllore Generale competente o ai Cancellieri ogni due mesi o su richiesta; esegue le operazioni finanziarie autorizzate dalla Camera Apostolica. Su delega scritta dei Cancellieri o del Controllore Generale competente, supervisiona e coordina le attività finanziarie della Camera Apostolica all'interno della propria provincia ecclesiastica.

      Can. 6.1 : Il Camerario Generale - il quadripartito causale :

      La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
      La causa efficiente = È nominato dall'Arcivescovo Metropolita della propria arcidiocesi metropolitana con l'approvazione della Camera Apostolica.
      La causa formale = È intronizzato dall'Arcivescovo Metropolita della propria arcidiocesi metropolitana.
      La causa finale = È responsabile della custodia e della contabilità delle finanze dell'arcidiocesi metropolitana e della provincia ecclesiastica secondo le direttive della Camera Apostolica.


    Can. 7 : Ogni Arcivescovo Metropolita o, in sua assenza, l'amministratore diocesano, previamente autorizzato per iscritto dai Cancellieri o dal Controllore Generale competente, nomina un Siniscalco Generale; questi è responsabile della custodia e della contabilità dei beni dell'arcidiocesi metropolitana e della provincia ecclesiastica, che trasmette al Controllore Generale competente o ai Cancellieri ogni due mesi o su richiesta; esegue le operazioni commerciali autorizzate dalla Camera Apostolica. Su delega scritta dei Cancellieri o del Controllore Generale competente, supervisiona e coordina le attività commerciali della Camera Apostolica all'interno della propria provincia ecclesiastica.

      Can. 7.1 : Il Siniscalco Generale - il quadripartito causale :

      La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
      La causa efficiente = È nominato dall'Arcivescovo Metropolita della propria arcidiocesi metropolitana con l'approvazione della Camera Apostolica.
      La causa formale = È intronizzato dall'Arcivescovo Metropolita della propria arcidiocesi metropolitana.
      La causa finale = È responsabile della custodia e della contabilità dei beni dell'arcidiocesi metropolitana e della provincia ecclesiastica secondo le direttive della Camera Apostolica.


    Can. 8 : Ogni Vescovo o, in sua assenza, l'amministratore diocesano, informando per iscritto i Cancellieri o il Controllore Generale competente, nomina un Camerario Diocesano; questi è responsabile della custodia e della contabilità delle finanze della diocesi, che trasmette al Controllore Generale competente o ai Cancellieri ogni due mesi o su richiesta; esegue le operazioni finanziarie autorizzate dalla Camera Apostolica.

      Can. 8.1 : Il Camerario Diocesano - il quadripartito causale :

      La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
      La causa efficiente = È nominato dal Vescovo della propria diocesi dopo aver informato la Camera Apostolica.
      La causa formale = È intronizzato dal Vescovo della propria diocesi.
      La causa finale = È responsabile della custodia e della contabilità delle finanze della diocesi secondo le direttive della Camera Apostolica.


    Can. 9 : Ogni Vescovo o, in sua assenza, l'amministratore diocesano, informando per iscritto i Cancellieri o il Controllore Generale competente, nomina un Siniscalco Diocesano; questi è responsabile della custodia e della contabilità dei beni della diocesi, che trasmette al Controllore Generale competente o ai Cancellieri ogni due mesi o su richiesta; esegue le operazioni commerciali autorizzate dalla Camera Apostolica.

      Can. 9.1 : Il Siniscalco Diocesano - il quadripartito causale :

      La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
      La causa efficiente = È nominato dal Vescovo della propria diocesi dopo aver informato la Camera Apostolica.
      La causa formale = È intronizzato dal Vescovo della propria diocesi.
      La causa finale = È responsabile della custodia e della contabilità dei beni della diocesi secondo le direttive della Camera Apostolica.


    Can. 10 : La Camera Apostolica può in ogni caso ordinare le dimissioni o la sostituzione di un ufficiale diocesano qualora lo ritenga necessario per la tutela del patrimonio pontificio e di quello della Santa Chiesa; l'Arcivescovo Metropolita o il Vescovo competente oppure, in sua assenza, l'amministratore diocesano, è tenuto a eseguire immediatamente l'ordine.


    III. Delle operazioni fiscali e commerciali

    Can. 11 : Soltanto la Camera Apostolica e la Cancelleria Apostolica possono negoziare, concludere o sottoscrivere un contratto o qualsiasi altro accordo di natura commerciale o fiscale per conto della Santa Sede, della Santa Chiesa o di una delle loro istituzioni o articolazioni.

    Can. 12 : Nessuna persona, sia essa Vescovo, chierico, amministratore diocesano, membro del consiglio diocesano o altro, può offrire i servizi della propria diocesi o impegnarla in qualità di intermediario, garante o parte interessata in un'operazione di natura commerciale o fiscale senza il previo ordine o la previa autorizzazione della Camera Apostolica.

    Can. 13 : Qualsiasi imposizione di un tributo diocesano, in qualunque forma, rientra esclusivamente nell'autorità della Camera Apostolica e deve essere previamente oggetto di un suo ordine o di una sua autorizzazione.

    Can. 14 : Nessuna persona, sia essa Vescovo, chierico, amministratore diocesano, membro del consiglio diocesano o altro, può istituire, modificare o riscuotere un'imposta, una tassa o qualsiasi contributo finanziario o in natura senza la previa autorizzazione della Camera Apostolica.

    Can. 15 : Qualsiasi operazione fiscale che coinvolga i fondi della Santa Sede e della Santa Chiesa, siano essi custoditi nelle casse diocesane o altrove, rientra esclusivamente nell'autorità della Camera Apostolica e deve essere previamente oggetto di un suo ordine o di una sua autorizzazione.

    Can. 16 : Qualsiasi operazione commerciale che coinvolga i beni della Santa Sede e della Santa Chiesa, siano essi custoditi nelle casse diocesane o altrove, rientra esclusivamente nell'autorità della Camera Apostolica e deve essere previamente oggetto di un suo ordine o di una sua autorizzazione.

    Can. 17 : Fatte salve le operazioni ordinate dalla Santa Sede o dalla Camera Apostolica, soltanto il Vescovo o, in sua assenza, l'amministratore diocesano può richiedere alla Camera Apostolica l'autorizzazione per un'operazione fiscale o commerciale, conformemente alle istruzioni della Camera Apostolica.

    Can. 18 : Gli ufficiali diocesani devono attendere l'autorizzazione della Camera Apostolica prima di eseguire qualsiasi operazione fiscale o commerciale e devono eseguirla esclusivamente entro i limiti dell'autorizzazione concessa e conformemente alle istruzioni della Camera Apostolica.

    Can. 19 : Gli ufficiali diocesani devono eseguire immediatamente le operazioni fiscali o commerciali ordinate dalla Santa Sede o dalla Camera Apostolica, conformemente all'ordine ricevuto e alle istruzioni che lo accompagnano.

    Can. 20 : Qualsiasi contratto o accordo di natura commerciale o fiscale concluso o sottoscritto da soggetti diversi dalla Camera Apostolica e dalla Cancelleria Apostolica, così come qualsiasi operazione fiscale o commerciale non ordinata o autorizzata dalla Camera Apostolica, è nullo e privo di validità e costituisce un reato perseguibile dalla Giustizia della Chiesa.


    Costituzione Apostolica su « Il supremo governo della Santa Sede »,
    Data a Roma, sulla veneratissima tomba di San Titus Principe degli Apostoli, il ventisettesimo giorno del mese di ottobre, il martedì, nell'anno di grazia MCDLXXIV, l'ottavo del Nostro Pontificato, sesto dell'Era della Restaurazione della Fede.







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[color=#FFCC33][size=24][i][b]De Sanctae Sedis summa administratione[/b][/i][/size]
[i]Costituzione Apostolica « Del supremo governo della Santa Sede ».
- Seguito -[/i][/color]


[b][size=16]Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam[/size][/b]





[size=18]Libro 5.8 : La Camera Apostolica [/size]


[b]Preambolo [/b]


[i]La Camera Apostolica è il dicastero romano incaricato di registrare, contabilizzare, custodire e amministrare i beni e le finanze della Santa Sede e della Santa Chiesa Aristotelica ovunque essi si trovino. Salvo espressa autorizzazione del Diritto Canonico o della Santa Sede stessa, nessun'altra istituzione o persona, ad eccezione della Camera Apostolica e dei suoi uffici centrali, può disporre dei beni e delle finanze della Santa Sede e della Santa Chiesa Aristotelica.[/i]


[b]I. Della gerarchia e degli obiettivi[/b]

[b]Can. 1 :[/b] La Camera Apostolica è diretta da un Cancelliere e da un Vice-Cancelliere, che portano rispettivamente i titoli di Camerlengo della Santa Chiesa Aristotelica Romana e di Vice-Camerlengo della Santa Chiesa Aristotelica Romana.

[b]Can. 2 :[/b] La Camera Apostolica è responsabile della gestione del patrimonio pontificio e di quello della Santa Chiesa per tutte le questioni che non rientrano direttamente nella competenza degli altri dicasteri romani e che appartengono all'autorità esclusiva del Sommo Pontefice.

[b]Can. 3 :[/b] La Camera Apostolica, attraverso i propri uffici e in collaborazione con i dicasteri romani, le diocesi e le parrocchie competenti, garantisce la corretta tenuta dei registri e della contabilità dei beni e delle finanze della Santa Sede e della Santa Chiesa a livello centrale e diocesano.

[b]Can. 4 :[/b] I beni e le finanze custoditi nei tesori della Camera Apostolica, delle diocesi e delle parrocchie sono e rimangono proprietà esclusiva della Santa Sede e della Santa Chiesa Aristotelica Romana; il loro uso improprio o non autorizzato ai sensi dei presenti canoni costituisce un reato sanzionabile dalla Giustizia della Chiesa.

[b]Can. 5 :[/b] I Cancellieri nominano un Controllore Generale per ogni Primazia; egli è il superiore gerarchico diretto degli ufficiali diocesani ed è incaricato di supervisionare e coordinare le attività della Camera Apostolica all'interno della propria Primazia. Le zone linguistiche che non possono aspirare allo status di Primazia sono sottoposte alla supervisione diretta dei Cancellieri, salvo deroga concessa dalla Curia Romana.

[list][b]Can. 5.1 :[/b] Il Controllore Generale - il quadripartito causale :

La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
La causa efficiente = È nominato dal Camerlengo per una Primazia.
La causa formale = È intronizzato dal Camerlengo.
La causa finale = È responsabile della supervisione e del coordinamento delle attività della Camera Apostolica all'interno della propria Primazia. [/list]

[b]II. Degli ufficiali diocesani[/b]

[b]Can. 6 :[/b] Ogni Arcivescovo Metropolita o, in sua assenza, l'amministratore diocesano, previamente autorizzato per iscritto dai Cancellieri o dal Controllore Generale competente, nomina un Camerario Generale; questi è responsabile della custodia e della contabilità delle finanze dell'arcidiocesi metropolitana e della provincia ecclesiastica, che trasmette al Controllore Generale competente o ai Cancellieri ogni due mesi o su richiesta; esegue le operazioni finanziarie autorizzate dalla Camera Apostolica. Su delega scritta dei Cancellieri o del Controllore Generale competente, supervisiona e coordina le attività finanziarie della Camera Apostolica all'interno della propria provincia ecclesiastica.

[list][b]Can. 6.1 :[/b] Il Camerario Generale - il quadripartito causale :

La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
La causa efficiente = È nominato dall'Arcivescovo Metropolita della propria arcidiocesi metropolitana con l'approvazione della Camera Apostolica.
La causa formale = È intronizzato dall'Arcivescovo Metropolita della propria arcidiocesi metropolitana.
La causa finale = È responsabile della custodia e della contabilità delle finanze dell'arcidiocesi metropolitana e della provincia ecclesiastica secondo le direttive della Camera Apostolica. [/list]

[b]Can. 7 :[/b] Ogni Arcivescovo Metropolita o, in sua assenza, l'amministratore diocesano, previamente autorizzato per iscritto dai Cancellieri o dal Controllore Generale competente, nomina un Siniscalco Generale; questi è responsabile della custodia e della contabilità dei beni dell'arcidiocesi metropolitana e della provincia ecclesiastica, che trasmette al Controllore Generale competente o ai Cancellieri ogni due mesi o su richiesta; esegue le operazioni commerciali autorizzate dalla Camera Apostolica. Su delega scritta dei Cancellieri o del Controllore Generale competente, supervisiona e coordina le attività commerciali della Camera Apostolica all'interno della propria provincia ecclesiastica.

[list][b]Can. 7.1 :[/b] Il Siniscalco Generale - il quadripartito causale :

La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
La causa efficiente = È nominato dall'Arcivescovo Metropolita della propria arcidiocesi metropolitana con l'approvazione della Camera Apostolica.
La causa formale = È intronizzato dall'Arcivescovo Metropolita della propria arcidiocesi metropolitana.
La causa finale = È responsabile della custodia e della contabilità dei beni dell'arcidiocesi metropolitana e della provincia ecclesiastica secondo le direttive della Camera Apostolica. [/list]

[b]Can. 8 :[/b] Ogni Vescovo o, in sua assenza, l'amministratore diocesano, informando per iscritto i Cancellieri o il Controllore Generale competente, nomina un Camerario Diocesano; questi è responsabile della custodia e della contabilità delle finanze della diocesi, che trasmette al Controllore Generale competente o ai Cancellieri ogni due mesi o su richiesta; esegue le operazioni finanziarie autorizzate dalla Camera Apostolica.

[list][b]Can. 8.1 :[/b] Il Camerario Diocesano - il quadripartito causale :

La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
La causa efficiente = È nominato dal Vescovo della propria diocesi dopo aver informato la Camera Apostolica.
La causa formale = È intronizzato dal Vescovo della propria diocesi.
La causa finale = È responsabile della custodia e della contabilità delle finanze della diocesi secondo le direttive della Camera Apostolica. [/list]

[b]Can. 9 :[/b] Ogni Vescovo o, in sua assenza, l'amministratore diocesano, informando per iscritto i Cancellieri o il Controllore Generale competente, nomina un Siniscalco Diocesano; questi è responsabile della custodia e della contabilità dei beni della diocesi, che trasmette al Controllore Generale competente o ai Cancellieri ogni due mesi o su richiesta; esegue le operazioni commerciali autorizzate dalla Camera Apostolica.

[list][b]Can. 9.1 :[/b] Il Siniscalco Diocesano - il quadripartito causale :

La causa materiale = Deve essere un fedele della Chiesa.
La causa efficiente = È nominato dal Vescovo della propria diocesi dopo aver informato la Camera Apostolica.
La causa formale = È intronizzato dal Vescovo della propria diocesi.
La causa finale = È responsabile della custodia e della contabilità dei beni della diocesi secondo le direttive della Camera Apostolica. [/list]

[b]Can. 10 :[/b] La Camera Apostolica può in ogni caso ordinare le dimissioni o la sostituzione di un ufficiale diocesano qualora lo ritenga necessario per la tutela del patrimonio pontificio e di quello della Santa Chiesa; l'Arcivescovo Metropolita o il Vescovo competente oppure, in sua assenza, l'amministratore diocesano, è tenuto a eseguire immediatamente l'ordine.


[b]III. Delle operazioni fiscali e commerciali[/b]

[b]Can. 11 :[/b] Soltanto la Camera Apostolica e la Cancelleria Apostolica possono negoziare, concludere o sottoscrivere un contratto o qualsiasi altro accordo di natura commerciale o fiscale per conto della Santa Sede, della Santa Chiesa o di una delle loro istituzioni o articolazioni.

[b]Can. 12 :[/b] Nessuna persona, sia essa Vescovo, chierico, amministratore diocesano, membro del consiglio diocesano o altro, può offrire i servizi della propria diocesi o impegnarla in qualità di intermediario, garante o parte interessata in un'operazione di natura commerciale o fiscale senza il previo ordine o la previa autorizzazione della Camera Apostolica.

[b]Can. 13 :[/b] Qualsiasi imposizione di un tributo diocesano, in qualunque forma, rientra esclusivamente nell'autorità della Camera Apostolica e deve essere previamente oggetto di un suo ordine o di una sua autorizzazione.

[b]Can. 14 :[/b] Nessuna persona, sia essa Vescovo, chierico, amministratore diocesano, membro del consiglio diocesano o altro, può istituire, modificare o riscuotere un'imposta, una tassa o qualsiasi contributo finanziario o in natura senza la previa autorizzazione della Camera Apostolica.

[b]Can. 15 :[/b] Qualsiasi operazione fiscale che coinvolga i fondi della Santa Sede e della Santa Chiesa, siano essi custoditi nelle casse diocesane o altrove, rientra esclusivamente nell'autorità della Camera Apostolica e deve essere previamente oggetto di un suo ordine o di una sua autorizzazione.

[b]Can. 16 :[/b] Qualsiasi operazione commerciale che coinvolga i beni della Santa Sede e della Santa Chiesa, siano essi custoditi nelle casse diocesane o altrove, rientra esclusivamente nell'autorità della Camera Apostolica e deve essere previamente oggetto di un suo ordine o di una sua autorizzazione.

[b]Can. 17 :[/b] Fatte salve le operazioni ordinate dalla Santa Sede o dalla Camera Apostolica, soltanto il Vescovo o, in sua assenza, l'amministratore diocesano può richiedere alla Camera Apostolica l'autorizzazione per un'operazione fiscale o commerciale, conformemente alle istruzioni della Camera Apostolica.

[b]Can. 18 :[/b] Gli ufficiali diocesani devono attendere l'autorizzazione della Camera Apostolica prima di eseguire qualsiasi operazione fiscale o commerciale e devono eseguirla esclusivamente entro i limiti dell'autorizzazione concessa e conformemente alle istruzioni della Camera Apostolica.

[b]Can. 19 :[/b] Gli ufficiali diocesani devono eseguire immediatamente le operazioni fiscali o commerciali ordinate dalla Santa Sede o dalla Camera Apostolica, conformemente all'ordine ricevuto e alle istruzioni che lo accompagnano.

[b]Can. 20 :[/b] Qualsiasi contratto o accordo di natura commerciale o fiscale concluso o sottoscritto da soggetti diversi dalla Camera Apostolica e dalla Cancelleria Apostolica, così come qualsiasi operazione fiscale o commerciale non ordinata o autorizzata dalla Camera Apostolica, è nullo e privo di validità e costituisce un reato perseguibile dalla Giustizia della Chiesa.


[i]Costituzione Apostolica su « Il supremo governo della Santa Sede »,
Data a Roma, sulla veneratissima tomba di San Titus Principe degli Apostoli, il ventisettesimo giorno del mese di ottobre, il martedì, nell'anno di grazia MCDLXXIV, l'ottavo del Nostro Pontificato, sesto dell'Era della Restaurazione della Fede.[/i]


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