L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church
Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR
Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
 
Lien fonctionnel : Le DogmeLien fonctionnel : Le Droit Canon
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer 
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

[CPI] Procedura per scioglimento/annullamento matrimonio

 
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Curie Romaine – Curia Romana – Roman Curie
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Sixtus
Pape
Pape


Inscrit le: 03 Juil 2014
Messages: 3979
Localisation: Sur les rives du Tibre

MessagePosté le: Sam Oct 06, 2018 4:59 pm    Sujet du message: [CPI] Procedura per scioglimento/annullamento matrimonio Répondre en citant

Estratto DC Libro 1 Parte V a écrit:
Sezione B: Sull'annullamento del Sacramento

Articolo 1 : Tutte le domande di estinzione, scioglimento o annullamento del sacramento del matrimonio, devono passare innanzitutto davanti all’Ufficialità Episcopale locale o competente.


Estinzione del sacramento del matrimonio.

Articolo 2 : L’estinzione del sacramento del matrimonio è una procedura automatica che necessita solo della constatazione dell’ufficialità diocesana.

Articolo 3 : L’estinzione del sacramento del matrimonio è applicabile in soli due casi:
    - Articolo 3.1 : Il decesso di uno dei due coniugi.

    - Articolo 3.2 : L’entrata nell’ordine di uno dei due coniugi.

    - Articolo 3.3 :Quando l’entrata nell’ordine è il motivo invocato, l’estinzione del sacramento implica una sospensione definitiva dei doveri coniugali.

    - Articolo 3.4 : Quando l’entrata nell’ordine è il motivo invocato e vi è stata procreazione, l’estinzione del sacramento del matrimonio non implica una sospensione dei doveri parentali.

Articolo 4 : Con l’estinzione del matrimonio, il matrimonio è ritenuto valido e legittimo, ma non produce più effetti nel futuro. Gli effetti verificatisi in passato sono legittimi e conservano la loro piena legittimità in perpetuo.


Scioglimento del sacramento del matrimonio

Articolo 5 : Lo scioglimento del sacramento del matrimonio è un’estinzione di quest’ultimo a seguito della decisione dei coniugi di separarsi e di mettere fine alla loro vita di coppia.

Articolo 6 : I motivi invocati per uno scioglimento del sacramento del matrimonio sono:
    - Articolo 6.1 :La fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi.

    - Articolo 6.2 : L’adulterio commesso da uno dei due coniugi; il consorte in difetto può incorrere nel divieto di risposarsi.

    - Articolo 6.3 :L’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi. Il coniuge riconosciuto colpevole di negligenza coniugale è passabile dell’impossibilità di risposarsi.

    - Articolo 6.4 : La scomparsa di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi.

Articolo 7 : Lo scioglimento del sacramento del matrimonio implica la rimozione degli obblighi matrimoniali tra i due coniugi.

Articolo 8 : In caso di scioglimento, e in caso ci sia discendenza, gli obblighi parentali restano.

Articolo 9 : In caso di scioglimento del sacramento del matrimonio, il matrimonio è riconosciuto valido e legittimo ma non produce più effetti nel futuro. Gli effetti verificatisi in passato sono legittimi e conservano la loro piena legittimità in perpetuo.

Articolo 10 : Ogni richiesta di scioglimento di matrimonio è depositata, dai coniugi richiedenti, davanti al'Ufficialità Epicopale locale da cui dipendono, prima di essere mandata davanti al Concistoro Pontificio competente.

    - Articolo 10.1 E’ compito dell'Ufficialità Episcopale pubblicare un parere riguardo alla suddetta domanda, compreso di una pena punitiva ed espiatoria. Questo parere sarà in seguito depositato presso il Concistoro Pontificio competente al fine di essere convalidato o rigettato.

Articolo 11 : I Concistori Pontifici, nei territori sotto la loro giurisdizione, hanno la totale autorità riguardo allo scioglimento del sacramento del matrimonio, dall’imposizione di una pena punitiva ed espiatoria, al controllo di quanto presentata dall’ufficialità Episcopale, ai divieti per uno o entrambi i coniugi.

    - Articolo 11.1 : I Concistori Pontifici, nei territori sotto la loro giurisdizione, sono i soli, ad eccezione del Sacro Collegio e del Papa, abilitati a rivalutare il loro giudizio.


Annullamento del sacramento del matrimonio.

Articolo 12 : L’annullamento del matrimonio riconosce de facto il matrimonio come nullo retroattivamente. Agli occhi della Chiesa, questo evento non è mai esistito.

Articolo 13 : In un Annullamento di Matrimonio, il matrimonio è riconosciuto invalido e illegittimo. Gli effetti avvenuti nel passato sono illegittimi e riconosciuti come tali in perpetuo.

    - Articolo 13.1 :Solo il Sommo Pontefice o un suo delegato può legittimare in via del tutto eccezionale che particolari effetti si sono verificati durante la vita illegittima della relazione

Articolo 14 : Il Sacro Collegio dei Cardinali, a nome del Sommo Pontefice, è l’unico autorizzato all’annullamento del sacramento del matrimonio.

Articolo 15 : Ogni domanda di annullamento del matrimonio è depositata davanti l’ufficialità Episcopale locale e trasmessa al Concistoro Pontificio competente che giudica se di sua pertinenza.

Articolo 16 : E’ affidato al Concistoro Pontificio di regolare e di pubblicare un parere sulla ricevibilità della domanda. Questo Parere sarà poi depositato presso il Sacro Collegio dei Cardinali che darò il giudizio definitivo.

Articolo 17 : Le cause dell’annullamento del matrimonio sono definite dalla ricevibilità della supplica e si limitano quasi esclusivamente a gravi errori procedurali nella concessione del sacramento del matrimonio, all’abuso di fiducia o di finzione da parte di uno dei coniugi durante il matrimonio.

_________________

Eskerrik asko Iñési sinaduragatik
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Sixtus
Pape
Pape


Inscrit le: 03 Juil 2014
Messages: 3979
Localisation: Sur les rives du Tibre

MessagePosté le: Sam Oct 06, 2018 5:00 pm    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

    Disposizioni Concistoriali in materia di scioglimento del sacramento del matrimonio


    Noi, Cardinali del Concistoro Pontificio Italofono, davanti all'Onnipotente e sotto lo sguardo di Aristotele, per grazia di Dio e di Papa Innocenzo VIII,


    Allo scopo di garantire la piena aderenza alle previsioni del diritto canonico in materia di scioglimento del sacramento del matrimonio,

    Abbiamo stabilito e ordinato, e con il nostro presente editto perpetuo e definitivo, diciamo, stabiliamo e ordiniamo l'adozione dei seguenti provvedimenti e disposizioni concistoriali in materia di scioglimento del sacramento del matrimonio:

    - Ogni precedente disposizione concistoriale in materia di scioglimento del sacramento del matrimonio è interamente abrogata e priva di valore.

    - Conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 1e 10, il coniuge o i coniugi che intendano fare richiesta di scioglimento dovranno presentare la documentazione relativa al matrimonio all'Ufficialità (Arci)Episcopale competente.

    n.b. : per Ufficialità (Arci)Episcopale competente si intende quella competente per la diocesi di residenza dei coniugi o, ove questi risiedano in diocesi diverse, per la diocesi in cui si è celebrato il sacramento.


    - Rammentiamo che, conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 6 e seguenti, gli unici motivi che possono essere invocati per lo scioglimento del sacramento del matrimonio sono :
    • La fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi ;
    • L’adulterio commesso da uno dei due coniugi ;
    • L’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi ;
    • La scomparsa di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi.

    - L'Ufficialità (Arci)Episcopale competente terrà un'udienza per sentire, ove possibile, le ragioni di entrambi i coniugi e gli eventuali testimoni da questi chiamati. L'Ufficialità competente è tenuta a tentare un estremo tentativo di composizione della controversia coniugale.

    - Se, a seguito dell'udienza e nonostante il tentativo di composizione, i coniugi o uno di essi desiderino procedere ugualmente, l'Ufficialità (Arci)Episcopale competente emetterà un parere sulla richiesta, suggerendo eventuali provvedimenti o penitenze, da trasmettere al Concistoro Pontificio conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 10.1.

    - Conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 11, il Concistoro Pontificio valuterà la richiesta e il parere emesso dall'Ufficialità (Arci)Episcopale competente ed emetterà poi il proprio giudizio sulla richiesta di scioglimento, imponendo le eventuali penitenze o prendendo ulteriori provvedimenti.

    - Conformemente al Can. L.1 P-II Sezione B 11.1, il Concistoro Pontificio, di propria iniziativa o su richiesta di uno o entrambi i coniugi, potrà rivedere il proprio giudizio.

    - Ogni richiesta di scioglimento presentata prima della pubblicazione delle presenti disposizioni verrà trattata in conformità alle stesse.

    - Ogni richiesta di scioglimento presentata prima della pubblicazione delle presenti disposizioni e che sia già stata esaminata dall'Ufficialità (Arci)Episcopale competente con emissione del relativo parere verrà immediatamente sottoposta a giudizio del Concistoro Pontificio in conformità alle presenti disposizioni.


    Fatto a Roma sotto il pontificato del Santo Padre Innocenzo VIII, il XXX giorno del mese di Luglio, dell'anno di grazia MCDLXVI.


_________________

Eskerrik asko Iñési sinaduragatik
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> La Curie Romaine – Curia Romana – Roman Curie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com