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Stex86 Cardinal
Inscrit le: 28 Sep 2011 Messages: 4654
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Posté le: Mer Nov 28, 2018 9:22 pm Sujet du message: Trattato Araldico tra Chiesa e Repubblica |
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Trattato di Mutuo Riconoscimento Araldico fra la Santa Sede e la Repubblica di Venezia
Noi, Ranieri III Giovanni Aleramico del Vasto Foscari Widmann d'Ibelin, Principe di Galilea, Marchese di Isola San Marco, Conte di Sant Julià de Lòria, Barone d'Ordino, davanti l'Altissimo e sotto lo sguardo di Aristotele, nella nostra capacità di Ufficiale Araldo e Prefetto dei Collegi Araldici Pontifici, in accordo con il Grande Ufficiale Araldo, e come rappresentante del Santo Padre, Innocenzo VIII, Sommo Pontefice della Chiesa Universale,
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Noi, Virginia Asburgo d'Argovia, Contessa di Lazise e Viscontessa di Capo d'Istria, Regina d'Armi della Serenissima Repubblica di Venezia a capo dell'Istituzione Araldica
Abbiamo decretato e ordinato, e per il nostro presente editto perpetuo e definitivo stabiliamo e prescriviamo le seguenti norme sul mutuo riconoscimento araldico fra la Santa Sede e la Repubblica di Venezia.
Nessuno potrà obiettare a questo editto e a ciò che contiene, esso deve essere rispettato da chiunque indistintamente e ottiene piene efficacia una volta pubblicato.
Dichiariamo nullo e privo di valore tutto ciò che verrà pubblicato e deciso da chiunque, qualunque sia la sua autorità, consciamente o inconsciamente, che vada in contrasto col presente editto.
Art.1 - Del Riconoscimento
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce i Collegi Araldici Pontifici quali Istituzione Araldica legittima al pari dell'Araldica di Venezia, i suoi costumi, leggi e regolamenti araldici.
La Santa Sede Apostolica riconosce l'Araldica di Venezia quale Istituzione Araldica Araldica legittima al pari dei Collegi Araldici Pontifici, i suoi costumi, leggi e regolamenti araldici.
Art.2 - Della Nobiltà
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la Nobiltà Pontificia, compresa negli Ordini Equestre, Senatorio e Cavalleresco, con gli stessi diritti, privilegi ed esenzioni di cui gode all'interno degli Stati della Chiesa.
La Santa Sede Apostolica riconosce la Nobiltà Veneziana con gli stessi diritti, privilegi ed esenzioni di cui gode all'interno della Serenissima Repubblica di Venezia.
Art.3 - Dei Blasoni
Il nobile in possesso di titoli in entrambi gli stati, dovrà richiedere il blasone personale e i sigilli all'istituzione araldica competente per il titolo più elevato e richiederne poi la registrazione all'araldica competente per il titolo inferiore.
Se in possesso di titoli di medesimo rango in entrambi gli stati, il nobile dovrà scegliere il proprio collegio d'elezione per la produzione grafica, fermo restando l'obbligo di registrazione presso l'altra istituzione araldica competente.
I chierici faranno sempre richiesta di blasone personale e sigilli presso i Collegi Araldici Pontifici, anche se in possesso di un titolo nobiliare Veneziano, ma dovranno farlo registrare dall'Araldica di Venezia.
Art.4 - Dei Casati
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce le Casate Romane secondo il rango loro riconosciuto dalla Sede, con gli stessi diritti, privilegi ed esenzioni di cui esse godono all'interno degli Stati della Chiesa.
La Santa Sede Apostolica riconosce le Casate Veneziane secondo il rango loro riconosciuto dalla Serenissima Repubblica di Venezia, con gli stessi diritti, privilegi ed esenzioni di cui esse godono all'interno della Serenissima Repubblica di Venezia, con l'eccezione di aggregati eretici, scomunicati o apostati.
Verranno considerati validi ai fini di riqualificazione o riconoscimento i titoli concessi da entrambe le istituzioni araldiche.
Art.5 - Collaborazione sulle Nobilitazioni
La Serenissima Repubblica di Venezia, per mezzo dell'Araldica di Venezia, si impegna a non concedere titoli, a non riconoscere la nomina di vassalll o di cavaliere feudale, a chiunque si trovi sotto anatema, scomunica, interdetto o venga riconosciuto come eretico dalla Santa Chiesa Aristotelica Romana.
L'Araldica di Venezia confischerà per direttissima i feudi od annullerà lo status di vassalo o di cavaliere feudale della persona posta sotto anatema, scomunica, interdetto o riconosciuta come eretico dalla Santa Chiesa Aristotelica Romana.
Nel caso in cui la scomunica venga resa nulla a seguito di ricorso, secondo quanto previsto dal Diritto Canonico, verrà resa nulla anche la confisca o l'annullamento.
La Santa Sede Apostolica, per mezzo dei Collegi Araldici Pontifici, si impegna a non concedere titoli nobiliari a coloro che siano stati condannati per Alto Tradimento verso la Serenissima Repubblica di Venezia, salvo che il motivo sia religioso.
Ad Maiorem Dei Gloriam
Fatto a Roma, il x giorno del X mese dell'Anno di Grazia MCDLXV.
Con il pieno accordo e l'autorità araldica delegata,
Per la Santa Sede Apostolica e i Collegi Araldici Pontifici
Ranieri III Giovanni Aleramico del Vasto Foscari Widmann d'Ibelin,
Ufficiale Araldo e Prefetto dei Collegi Araldici Pontifici.
Come testimone e con l'approvazione,
Arnarion de Valyria-Borgia,
Arcicancelliere della Santa Sede Apostolica
Per la Serenissima Repubblica di Venezia
Virginia Asburgo d'Argovia,
Contessa di Lazise, Viscontessa di Capo d'Istria
Regina d'Armi
Sua Altezza Serenissima
Odessa Soleado Asburgo d'Argovia
Doge della Repubblica di Venezia e dello Stato da Mar
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