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Concordato Chiesa - Venezia

 
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Stex86
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MessagePosté le: Mer Nov 28, 2018 9:23 pm    Sujet du message: Concordato Chiesa - Venezia Répondre en citant

Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica Universale e Romana e la Serenissima Repubblica di Venezia.

Citation:
Concordato tra la Santa Chiesa Aristotelica Universale e Romana e la Serenissima Repubblica di Venezia

Citation:



Preambolo

Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana e della religione Aristotelica la religione ufficiale della Serenissima Repubblica di Venezia. La Repubblica riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola ed unica Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola ed unica detentrice della Vera Fede.
La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Serenissima Repubblica di Venezia, le sue istituzioni e le sue leggi, come Repubblica indipendente e sovrana.
Questo Concordato può essere modificato, eventualmente anche con aggiunta di allegati, solo in seguito ad un accordo consensuale di entrambe le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia o della Chiesa.
Questo concordato non può essere emendato o annullato se non a seguito di votazione in seno al consiglio della Repubblica di Venezia a favore di 8 consiglieri incluso il Doge Serenissimo, o come prescrive il Diritto Canonico e gli Statuti delle Congregazioni della Chiesa, previa approvazione del consiglio superiore della Nunziatura.


I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

I.1: Il solo culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne e piazze pubbliche, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Serenissima Repubblica di Venezia.

I.2: La religione Spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata di Dio, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e la Serenissima Repubblica di Venezia, nel rispetto dei suoi sudditi, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:


• I.2 bis - Le comunità di questi due culti possono installarsi nel territorio della Repubblica solo con il permesso del Doge Serenissimo, previo consulto ed assenso del Primate delle Venezie.
• I.2 ter - Le comunità di questi due culti potranno praticare, predicare e fare proselitismo solo secondo le indicazioni del Primate, previo consulto del Doge Serenissimo. In ogni caso, per ricevere il permesso di pratica, predicazione e proselitismo del culto (In Gratibus, Res Parendo) le comunità di questi due culti dovranno comunque riconoscere la Chiesa Aristotelica come istituzione e dichiarare di esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato e di quanto esso stabilisce.
• I 2 quater – Ognuno di questi due culti dovrà nominare un rappresentante che avrà contatti diretti e costanti con il Primate.

I.3: La Serenissima Repubblica di Venezia riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica Universale e Romana nel dominio spirituale e sul clero delle terre veneziane.

I.4: La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità della Serenissima Repubblica di Venezia nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essa governa.

I.5: Tutte le violazioni alle disposizioni della parte I di questo concordato saranno considerate come un atto di eresia.

II - Del Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

II.1 - La Repubblica e la Chiesa veneziana, nel desiderio di instaurare rapporti di collaborazione, si impegnano al continuo e proficuo confronto tra il Doge Serenissimo e il Primate in sale appositamente create o già esistenti, all’assistenza e alla consultazione per conformare la politica interna ed estera e i rapporti diplomatici della Repubblica ai principi di giustizia, amicizia ed equità della Religione Aristotelica.
Il Primate può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro ordinato della Nunziatura Apostolica, con rango pari a quello di un presbitero o superiore, in sua sostituzione.
Il Doge Serenissimo può, se lo ritiene necessario, delegare per tale dialogo un membro della Cancelleria della Serenissima Repubblica di Venezia in sua sostituzione.
II.2 - Il Primate o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, venga a conoscenza di informazioni confidenziali che possano compromettere la sicurezza della Repubblica, s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte, se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso il Primate è tenuto a informare la Curia e l’Assemblea Episcopale Veneziana.
II.3 - Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà previo esplicito permesso del proprio Arcivescovo, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.
II.4 Il Doge Serenissimo dovrà essere battezzato, oppure avere un attestato da parte del Primate; detto attestato verrà rilasciato entro una settimana dalla richiesta a persone che non siano eretici condannati, apostati o scomunicati oppure persone che non siano sotto processo per supposta eresia e in attesa di sentenza.

Con i termini “eretici condannati” ci si riferisce a due possibili casi:

• persone che, partendo dalla situazione di eterodossi tollerati (quali uno spinozista o un averroista), divengono eretici condannati a seguito di denuncia e condanna da parte della Santissima Inquisizione,
• persone definite in partenza eretici condannati perché dediti al culto del senza nome.

Il Doge delle Venezie e dello Stato de Mar potrà essere intronizzato e incoronato dal Primate in Piazza Italica.
Qualora lo volesse, il Primate potrà farsi sostituire nella cerimonia d'intronizzazione da un Arcivescovo facente parte dell'Assemblea Episcopale delle Venezie.
L’incoronazione sancirà il riconoscimento ufficiale dalla Chiesa Aristotelica.
La cerimonia tuttavia potrà essere celebrata dal Primate o da un Arcivescovo facente parte dell'Assemblea Episcopale delle Venezie nella cattedrale di Venezia [gdr in taverna veneziana].

Nel caso non fosse battezzato, il Doge Serenissimo deve comunque riconoscere ufficialmente l'autorità della Chiesa e della religione Aristotelica come religione ufficiale dello Stato ed impegnarsi a garantire il pieno rispetto di quanto stabilito in questo concordato
II.5 - Il Doge Serenissimo, se  aristotelico, deve nominare al principio del suo mandato un confessore personale tra il clero della Repubblica.
II.6 – La Repubblica di Venezia non proporrà patenti di nobiltà per chi
• non sia battezzato e non sia in possesso di attestato del Primate o in assenza dal suo vice che dichiari che non è eretico condannato, apostata o scomunicato, e tale attestato dovrà essere emesso entro cinque giorni dalla richiesta o il si riterrà il supposto del silenzio assenso.
• sia sospettato di eresia, apostasia o netta posizione di nemico della Chiesa davanti alla Santissima Inquisizione con parola siglata di accusa e sospetto da parte di un Cardinale Inquisitore attraverso un commissionamento,
• sia nella netta posizione di ostilità verso la fede e/o la Chiesa

III - Del ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1: I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi e gli unici a produrre effetti civili riconosciuti dalla Repubblica di Venezia.

III.2: Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il cosiddetto "matrimonio civile" e tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna all'uomo, sono severamente vietati per i fedeli della Santa Chiesa Aristotelica nelle terre della Serenissima Repubblica di Venezia.

III.3: La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

III.4: La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane. Per questo, il Rettore dell’Università non assegnerà lezioni relative alla Via della Chiesa a eretici condannati, apostati o scomunicati.
III.5: Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione, tranne che dal Santo Padre o dal Sacro Collegio dei Cardinali.
III.6: Il Primate e i Vescovi (o coloro che sono a loro equiparati per rango) che esercitano sul territorio della Repubblica dovranno assistere alle manifestazioni organizzate dal Doge Serenissimo e dal Consiglio per le quali abbiano ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può esere tollerata, qualora il Doge ne sia stato informato per tempo.

III.7 - Il Doge Serenissimo e i Consiglieri dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali abbiano ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Primate o il Vice-Primate Generale ne sia stato informato per tempo.

III.8 - I vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del clero della loro diocesi, si tratti di sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti. Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ecclesiastica (vedi paragrafo IV).

III.9 - Su richiesta del Doge Serenissimo, il Primate delle Venezie si impegna ad assegnare un membro del clero veneziano all’Esercito della Serenissima Repubblica di Venezia in qualità di cappellano militare. In caso di guerra o di azioni militari rilevanti il Primate si occuperà del sostegno spirituale dei soldati, nel rispetto delle indicazioni dalla Curia o dall'Assemblea Episcopale.

III.10 Ogni due mesi, al cambio di ogni legislatura, il Nunzio o un suo sostituto dovrà recarsi a Palazzo ducale e informare il Gran Ciambellano o l'ambasciatore serenissimo presso la Chiesa, sottoponendo una lista i nomi di tutti i Vescovi e parroci operanti nella serenissima, e i nomi dei membri della Nunziatura Apostolica oltre al Vice-Primate e al Primate che godranno di immunità come disposto nell'articolo V. Inoltre il Gran Ciambellano o un suo sostituto dovrà fornire al Nunzio apostolico i nomi dell’ambasciatore presso la Santa Sede e del rispettivo Consigliere di Legazione

IV. – Della Giustizia della Chiesa


IV.1 - Il Doge Serenissimo, così come i suoi successori e funzionari, si impegnano a prestare ausilio alla Chiesa, su richiesta dalla stessa, qualora vi fosse un rifiuto ad un processo GDR e alla conseguente sentenza, ad aprire un processo In Gratibus con capo di accusa di "Disturbo all'Ordine pubblico".

IV.2 – Sul territorio della Serenissima sono istituiti la Santissima Inquisizione con il Tribunale Inquisitoriale, il Tribunale Archiepiscopale Aquileiano e i Tribunali Episcopali nelle varie Diocesi. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e dei Tribunali sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Venezia.

•IV.4 bis: Le sanzioni pesanti (conformi alla carta dei giudici) come i roghi pubblici e le condanne alla prigionia superiore ai tre giorni, saranno oggetto di approvazione della Repubblica.
IV.4 ter: Nel caso in cui la sentenza del tribunale ecclesiastico non venga rispettata , si chiedera alla Repubblica di aprire un nuovo processo secondo CIV Articolo 5.8 – della Disubbidienza in cui il reo sarà sottoposto a nuovo processo per non aver adempiuto alla sentenza emessa

IV.5 - I condannati potranno fare appello contro le sentenze del Tribunale Inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.6 - Qualora la sentenza sia contestata dal giudice civile per una pena ritenuta troppo severa, egli avrà facoltà di presentare ricorso scritto all’Inquisitore entro 7 giorni dalla sentenza. Entro 7 giorni dalla notifica di ricevimento del ricorso, verrà istituita una commissione composta dal Primate, da un funzionario della Santissima Inquisizione e dal giudice della Repubblica. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dall’unanimità dei membri, sarà insindacabile.


V – Delle prerogative del clero

V.1 - Il Primate e il clero potranno servirsi dell’assistenza delle sante armate o di altri ordini affini, come la Guardia Episcopale, Pontificia e OMR o Ordini Amici Aristotelici, con costante informazione del Doge Serenissimo e del Prefetto della Repubblica, per la loro sicurezza nei loro spostamenti all’interno della Repubblica. Tali armate o ordini non agiranno mai contro gli interessi della Repubblica stessa e sono regolati dalle norme del Diritto Canonico.
V.2 - Il Vice-Primate, qualora il Primate fosse assente o impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, subentrerà temporaneamente alla cattedra della Primazia, acquisendo diritti e doveri del Primate, come sancito dallo Statuto della Primazia Veneziana.

V.3 - La Serenissima Repubblica di Venezia potrà aiutare i chierici a divenire parroci In Gratibus mediante un prestito (non oltre i 1000 ducati) su richiesta del Primate, se le finanze repubblicane lo consentono, e con l’approvazione del consiglio. Questo prestito sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro parroco In Gratibus si impegni a rimanere nella Repubblica di Venezia dopo l'ordinazione per un periodo di tempo minimo di cinque mesi e dovrà essere restituito entro e non oltre 5 mesi dal prestito o verrà denunciato per frode.

V.4 - I membri della Nunziatura Apostolica, in qualità di ambasciatori della Santa Sede, insieme al Vice-Primate e al Primate, quale massime autorità ecclesiastiche sul territorio, e gli Arcivescovi aventi Cattedra all’interno della Serenissima Repubblica di Venezia, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale, che ha per effetto la non processabilità, salvo per i reati previsti nell’articolo V.5.

V.5 - Per i reati quali il tradimento e l'alto tradimento, l'omissione di atti d'ufficio o di doveri verso la Repubblica, l’appropriazione indebita, la compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione (speculazione), il brigantaggio, l’assalto non autorizzato ai municipi o al castello della capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella Serenissima Repubblica di Venezia.

V.6 - La Serenissima Repubblica di Venezia, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto il consenso dal Consiglio Superiore della Nunziatura, dal Doge Serenissimo e dal Gran Ciambellano, può dichiarare un membro della Nunziatura "persona non grata" (con termine italico: non gradita). Ciò comporta il decadimento per tale membro dell’immunità diplomatica nella Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Consiglio Superiore si impegnerà comunque a far trionfare sempre la giustizia, dunque vigilerà costantemente sul comportamento dei suoi funzionari, punendo severamente qualsiasi atto volto a ledere diritti altrui e a violare le leggi della Repubblica ove i funzionari risiedono.
V.7 - Qualora un membro della Chiesa, si macchi di reato contro la repubblica, il Gran Ciambellano o il Doge Serenissimo potranno chiedere alla Chiesa di allontanarlo e sospenderlo dal Corpo Ecclesiastico Veneziano. La decisione finale, tuttavia, spetta alle autorità ecclesiastiche.

VI - Della collaborazione militare e navale

VI.1 – La Repubblica di Venezia secondo le proprie leggi e la Primazia secondo il Diritto Canonico, si impegnano alla collaborazione diplomatica e, ove possibile militare, finalizzata al mutuo soccorso; ovvero, alla difesa dell'Unica Vera Fede con la Santa Chiesa Aristotelica Romana, alla difesa dei Fedeli Veneziani con le istituzioni Aristoteliche Repubblicane.

VI.2 – La Repubblica di Venezia dovrà cercare di favorire la circolazione ai gruppi armati o ai reggimenti aristotelici di cui al Diritto Canonico, purché rispettino le vigenti leggi veneziane e non operino contro il legittimo governo repubblicano.
Qualora gruppi armati, reggimenti aristotelici, truppe o eserciti della Guardia Episcopale, e ogni organizzazione militare che faccia parte della Chiesa, avessero il bisogno di entrare entro i confini veneziani, le autorità ecclesiastiche dovranno chiedere permesso al Doge della Serenissima Repubblica di Venezia, concederà o meno tale passaggio.
In via generale, sostenendo la Repubblica di Venezia gli ideali e i principi, oltre che lo Spirito della Santissima Chiesa Aristotelica, il passaggio sarà concesso, salvo improrogabili situazioni interne, che saranno chiarificate al Patriarca o all'Arcivescovo delle Venezie.

Della Guardia Episcopale

VI.3-Il Serenissimo Doge riconosce l'autorità ecclesiastica della Guardia Episcopale nel territorio della Repubblica di Venezia, per la Primazia di Venezia, e con essa le sue gerarchie, descritte in modo dettagliato nel Diritto Canonico relativo alle Sante Armate.
La Guardia Episcopale, altresì, riconosce l'autorità temporale della Repubblica di Venezia, terra di Vera Fede Aristotelica, e si impegna a non andare contro gli interessi del potere amministrativo ducale e urbano.

VI.4.1 La Guardia Episcopale può richiedere alla Serenissima Repubblica di Venezia il permesso di alzare orifiamma e costituire un esercito all'interno dei serenissimi territori.
Tale permesso deve essere concesso dalle autorità veneziane, che decideranno nel pieno delle loro prerogative e dei diritti e doveri sanciti dal Corpus Iuris Venetiae.
La risposta, sia positiva che negativa, deve essere fornita entro 5 giorni dalla data della richiesta
La Repubblica di Venezia e la Guardia Episcopale si impegnano a collaborare pienamente, compresi lo scambio di informazioni, la difesa della Repubblica di Venezia (con sostegno economico da parte della Repubblica nel caso in cui la GE si trovasse ad aiutare militarmente Venezia, relativo al mantenimento dei soldati per la metà delle spese documentate) e l'eventuale partecipazione alla lotta contro le minacce alla Santa Chiesa, compatibilmente alle disponibilità e agli impegni. A tale fine, sarà aperto un ufficio di collegamento per gli scambi tra la Repubblica di Venezia e la Guardia Episcopale.
Questo ufficio sarà accessibile al Serenissimo Doge e/o ad uno o più loro rappresentanti, al Cancelliere delle Sante Armate, al Primate e/o ad uno o più loro rappresentanti.

VI.4.2 I membri della Guardia Episcopale non beneficiano di alcuna immunità e, in caso di infrazioni alla legge, saranno perseguiti davanti alla Corte di Giustizia della Repubblica di Venezia, come definito dalle leggi in vigore.
Le autorità giudiziarie si impegneranno a notificare al Vidame o suo pari responsabile l'azione intrapresa.

Della Marina

VI.5– La Santa Chiesa Aristotelica, rappresentata dal Primate, potrà chiedere la costruzione di navi di proprietà del clero, di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino secondo lo Statuto della Marina e le leggi veneziane. Queste navi saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane della Santa Chiesa Aristotelica o al responsabile indicato dal Primate.

VI.6 – Tali navi, su richiesta ufficiale del Consiglio repubblicano, e dietro esplicito parere positivo del Primate, concorreranno a supportare la Repubblica in caso di necessità e secondo le proprie possibilità. Nel caso di eventuali danni subiti dalle navi nel corso di questa collaborazione, la Repubblica rifonderà al proprietario (sia esso una congregazione romana o una persona) la metà delle spese documentate sostenute per le riparazioni.

VI.7.1 Il Primate è tenuto ad esprimere il proprio parere su tali richieste ufficiali di collaborazione entro e non oltre le 48 ore seguenti. La concessione verrà regolata da un apposito accordo temporaneo che fissi i termini di responsabilità della missione.

VI.7.2 Il Primate ed il Capitano della nave in questione dovranno avere accesso alle sale di coordinamento delle manovre navali ( solo nello specifico caso, di navi da guerra)

VI.8 Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.

firmato a Venezia il 14 MAGGIO 1462

Per la Serenissima Repubblica di Venezia


Sua Serenità, Il Doge della Serenissima Repubblica di Venezia
Mikelius di Sanseverino


Sua Eccellenza Jacopo Foscari detto il Carcarodon, Visconte di Oderzo, Signore di San Giacomo, il Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia






Per la Santa Chiesa Aristotelica

Sua Eminenza Reverendissima Fenice Maria Helena Deversi-Aslan Borgia, Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo




Sua Eminenza Reverendissima Tacuma de' Giustiniani Borgia, Cardinale Nazionale Elettore e Patriarca di Aquileia





Sua Eccellenza Reverendissima Raffaello I Carroz di Savorgnan Collalto, Primate delle Venezie e Nunzio Apostolico





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