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[I] Libro 5.1 - La Congregazione del Sant'Uffizio

 
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Sixtus
Pape
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MessagePosté le: Mar Nov 12, 2019 1:09 am    Sujet du message: [I] Libro 5.1 - La Congregazione del Sant'Uffizio Répondre en citant

Citation:

    ........

    De Sanctae Sedis summa administratione
    Costituzione Apostolica « Del supremo governo della Santa Sede ».
    - Seguito -



    Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam





    Libro 5.1 : La Congregazione del Sant'Uffizio e delle Cause dei Santi


    Preambolo

    La Congregazione del Sant'Uffizio e delle Cause dei Santi è il dicastero romano incaricato della conservazione del Dogma della Santa Chiesa Aristotelica. Essa raccoglie, studia, analizza e convalida testi dogmatici per sviluppare e arricchire la raccolta dei testi sacri per tutta la Chiesa; esamina e riconosce quali fedeli defunti possono essere considerati Beati o Santi in ragione della loro vita esemplare e ne organizza la beatificazione o canonizzazione; promuove la ricerca e riconosce le sacre reliquie; redige e approva i testi e le pratiche liturgiche della Santa Chiesa Aristotelica. I teologi della Congregazione posso anche essere chiamati a dare un parere su tutto o una parte del Dogma.


    Parte I : La Congregazione del Sant'Uffizio e delle Cause dei Santi


    I - Della struttura e delle funzione della Congregazione

    Articolo 1: La Congregazione del Sant'Uffizio e delle Cause dei Santi è composta da quattro Uffici :
    • Il Cenacolo dei Teologi ;
    • L'Ufficio dei Santi ;
    • L'Ufficio delle Liturgie ;
    • L'Ufficio del Cetriolo di San Teodulo.


    Articolo 2: L'Ufficio dei Santi ha sede nello Scriptorium ed è responsabile per la redazione e la discussione di testi importanti concernenti la Chiesa generale e le vite dei santi.

    Articolo 3: L'Ufficio delle Liturgie è responsabile della stesura dei testi liturgici e in particolare delle cerimonie liturgiche del Sommo Pontefice e dei Cardinali.

    Articolo 4: L'Ufficio del Cetriolo di San Teodulo è responsabile della ricerca e del riconoscimento delle sacre reliquie; ad esso è inoltre affidato il Cetriolo d'oro, sacra reliquia di San Teodulo.

    Articolo 5: Il Cenacolo dei Teologi vaglia la validità, qualità e coerenza dei documenti redatti dallo Scriptorium a seguito di un dibattito.

      Articolo 5.1 : Il dibattito ha una durata minima di 7 giorni, eventualmente prorogabile, seguiti da una votazione di 5 giorni.



    II - Della gerarchia e del Consiglio Superiore della Congregazione

    Articolo 6 : Il Cancelliere e il Vice-Cancelliere garantiscono il buon funzionamento della Congregazione, coordinando e assegnando incarichi tra i suoi membri.

    Articolo 7 : Ciascun Ufficio della Congregazione è diretto da un Prefetto. I Prefetti sono nominati dai Cancellieri dopo aver discusso dei candidati in seno al Consiglio Superiore.

    Articolo 8 : Per essere nominati Prefetti è necessario essere dei fedeli battezzati ed essere almeno titolari di una licenza in Teologia riconosciuta.

      Articolo 8.1 : Per essere nominato Prefetto del Cenacolo dei Teologi è anche necessario essersi distinti per la conoscenza approfondita del Dogma della Chiesa Aristotelica Universale e Romana.


    Articolo 9 : I Prefetti cooperano con i Cancellieri e con i proprî subordinati secondo le direttive dei primi per assicurare il buon funzionamento della Congregazione e dei rispettivi Uffici.

    Articolo 10 : I Prefetti decidono sulla priorità dei documenti da discutere nel proprio Ufficio.

    Articolo 11 : Il Consiglio Superiore della Congregazione è formato dai Cancellieri e dai Prefetti della Congregazione e si riunisce nel Salone « Santa Wilgeforte », luogo di incontro ufficiale, al fine di coordinare la buona gestione della Congregazione e dei suoi Uffici.


    III - Del Cenacolo dei Teologi

    Articolo 12 : Il Cenacolo è composto dai teologi della Congregazione, dai Prefetti e dai Cancellieri della Congregazione.

    Articolo 13 : I teologi della Congregazione sono selezionati dai membri del Cenacolo, su proposta dei Cancellieri o di un altro teologo della Congregazione, alla maggioranza dei pareri espressi. I Cancellieri dispongono di un diritto di veto su ogni nomina.

    Articolo 14 : Per diventare teologo della Congregazione è necessario essere dei fedeli battezzati, essere almeno titolari di una licenza in Teologia riconosciuta ed essersi distinti per la conoscenza approfondita del Dogma della Chiesa Aristotelica Universale e Romana.

      Articolo 14.1 : I Cancellieri che non sono teologi della Congregazione al momento della loro nomina, lo divengono ex officio e rimango tali anche se cessati dalla carica.


    Articolo 15 : I teologi della Congregazione s'impegnano a mantenere intatta l'integrità dei testi che hanno in custodia a rischio della propria vita e si impegnano a mantenere segrete le deliberazioni del Cenacolo che non sono state rese pubbliche.

    Articolo 16 : I teologi della Congregazione hanno il dovere di chiarire ogni dubbio di qualunque fedele sul Dogma della Chiesa Aristotelica. L'opinione del teologo ha uno status ufficiale ed è considerata la posizione della Chiesa sulla questione salvo intervento superiore.

      Articolo 16.1 : Il Cenacolo dei Teologi può emettere un chiarimento sul Dogma che ne sostituisca uno precedentemente emesso da un teologo, se questo è considerato errato, incompleto o discordante con l'integralità del Dogma.

      Articolo 16.2 : I Cancellieri possono emettere un chiarimento sul Dogma che ne sostituisca uno precedentemente emesso da un teologo o dal Cenacolo dei Teologi, se questo è considerato errato, incompleto o discordante con l'integralità del Dogma.

      Articolo 16.3 : La Santa Sede e, per delegazione del Sommo Pontefice, il Sacro Collegio dei Cardinali possono emettere un chiarimento sul Dogma che ne sostituisca uno precedentemente emesso se questo è considerato errato, incompleto o discordante con l'integralità del Dogma.


    Articolo 17 : Il Cenacolo dei Teologi, su proposta di un suo membro o su richiesta di un fedele, può esaminare scritti, compilazioni, libri e opere della mente sospettati di essere blasfemi o eretici o di danneggiare apertamente la Verità promuovendo l'errore. In caso di parere ad esso sfavorevole, il testo è trasmesso alla Curia Romana per chiederne l'inserimento nell'Index librorum prohibitorum.

    n.b. : in vernacolare Indice dei libri proibiti, per completezza vedere il Diritto Canonico relativo all'Ufficio dell'Indice.


    IV - Dell'Ufficio dei Santi

    Articolo 18 : Gli scrittori hanno il compito di redigere i testi agiografici o dottrinali che, una volta ultimati, vengono inoltrati al Cenacolo per l'approvazione.

    Articolo 19 : Gli scrittori sono nominati dai Cancellieri a seguito di candidatura spontanea in Anticamera del Sant'Uffizio e di discussione della stessa in Consiglio Superiore.

    Articolo 20 : Per diventare scrittori è necessario essere dei fedeli battezzati. Gli scrittori sono incoraggiati a conseguire una licenza in Teologia riconosciuta per affinare la loro conoscenza del Dogma.


    V - Dell'Ufficio delle Liturgie

    Articolo 21 : I liturgisti redigono i testi liturgici e hanno il dovere di mantenerli aggiornati.

    Articolo 22 : I liturgisti sono selezionati dai membri dell'Ufficio, su proposta dei Cancellieri o di un altro liturgista, a maggioranza dei pareri espressi. I Cancellieri dispongono di un diritto di veto su ogni nomina.

    Articolo 23: Per essere nominati liturgisti è necessario essere dei fedeli battezzati ed essere almeno titolari di una licenza in Teologia riconosciuta.

      Articolo 23.1 : Dal momento in cui saranno avviati i corsi di studio in Liturigia, sarà parimenti necessario essere titolari di una licenza in Liturgia riconosciuta.



    VI - Dell'Ufficio del Cetriolo di San Teodulo

    Articolo 24 : I custodi del Cetriolo di San Teodulo fanno voto di custodire e proteggere la sacra reliquia di San Teodulo anche con il sacrificio della propria vita.

    Articolo 25 : I custodi del Cetriolo di San Teodulo cercano le sacre reliquie e ne esaminano la validità e veridicità, tenendo conto della vita del Santo o Beato a cui potrebbero appartenere, dopo un dibattito.

      Articolo 25.1 : Il dibattito ha una durata minima di 7 giorni, eventualmente prorogabili, seguiti da un voto di 5 giorni.


    Articolo 26 : I custodi del Cetriolo di San Teodulo sono selezionati dai membri dell'Ufficio, su proposta dei Cancellieri o di un altro membro dell'Ufficio, a maggioranza dei pareri espressi. I Cancellieri dispongono di un diritto di veto su ogni nomina.

    Articolo 27 : Per diventare custode del Cetriolo di San Teodulo è necessario essere dei fedeli battezzati ed essere almeno titolari di una licenza in Teologia riconosciuta.

    Articolo 28 : I custodi del Cetriolo di San Teodulo sono incaricati di conservare l'integrità delle reliquie riconosciute, salvo che queste siano affidate ad altri dai Cancellieri o dalla Santa Sede.

    Articolo 29 : Ogni fedele, laico o ordinato, può sottoporre una presunta reliquia all'Ufficio facendo richiesta di riconoscimento in Anticamera del Sant'Uffizio.


    VII - Del dovere di segreto

    Articolo 30 : Tutte le discussioni in seno al Salone "Santa Wilgeforte" sono sottoposte al diritto alla confidenzialità e al dovere di discrezione.

    Articolo 31 : I membri della Congregazione non possono divulgare informazioni sensibili relative alla loro funzione.

    Articolo 32 : L'obbligo di confidenzialità è applicato a tutte le persone aventi accesso alle sale riservate, fatto salvo quanto possa essere altrimenti disposto dalla Curia Romana.


    Parte II : Il processo di Canonizzazione e di Beatificazione


    Articolo 33 : Santi e Beati differiscono unicamente in base all'epoca in cui sono vissuti. Se essi hanno vissuto prima del Rinnovamento della Fede, sono chiamati "antichi"; se essi hanno vissuto dopo, sono chiamati "moderni".


    I - Dei Santi e Beati antichi

    Articolo 34 : Lo status di Beato antico è concesso ai fedeli defunti che hanno condotto una vita esemplare e compiuto un'opera di fede ( Can. 0-I-B-17 ).

      Articolo 34.1 : Lo status di Beato antico è concesso dal Cenacolo dei Teologi dopo aver verificato che l'agiografia proposta sia compatibile con il Dogma e il Diritto Canonico e che il candidato alla beatificazione abbia effettivamente condotto una vita esemplare come fedele aristotelico.

      Articolo 34.2 : L'atto di beatificazione e l'agiografia sono pubblicati con decreto dei Cancellieri e la seconda viene aggiunta al Dogma.


    Articolo 35 : Un Santo antico è un beato antico che ha avuto un grande impatto sullo sviluppo della fede durante la sua vita o dopo la sua morte ( Can. 0-I-B-18 ).

      Articolo 35.1 : Lo status di Santo antico è concesso dalla Curia Romana previa verifica dell'agiografia da parte del Cenacolo dei Teologi.

      Articolo 35.2 : L'atto di canonizzazione e l'agiografia sono pubblicati con decreto dei Cancellieri o costituzione dogmatica e la seconda viene aggiunta al Dogma. Il nuovo Santo è, immediatamente dopo la sua canonizzazione, iscritto nel Calendario Universale della Chiesa.



    II - Dei Santi e Beati moderni

    Articolo 36 : Ogni fedele, laico o ordinato, può proporre la beatificazione di un fedele defunto o la canonizzazione di un beato vissuti dopo il Rinnovamento della Fede, se almeno tre fedeli possono testimoniare sotto giuramento la morte di quella persona.

    Articolo 37 : L'apertura del processo di beatificazione o di canonizzazione è soggetta a un rigoroso formalismo. Le candidature vengono inviate alla Congregazione del Sant'Uffizio e della Cause dei Santi e devono necessariamente essere supportate da un'agiografia e da una o più reliquie o atti miracolosi, elementi che cercano di giustificare la beatificazione o canonizzazione della persona interessata.

    Articolo 38 : L'agiografia deve includere:
    • la vita spirituale del candidato alla beatificazione o alla canonizzazione, in uno stile narrativo, e basata su prove per caratterizzare lo status del futuro Beato ;
    • una sintesi del pensiero del candidato alla beatificazione o alla canonizzazione, illustrato da citazioni dirette ;
    • una raccolta di commenti espressi da fedeli o membri del clero, e che mettono in evidenza il carattere eccezionale della personalità del candidato ;
    • una raccolta di massime edificanti pronunciate dal candidato quando era vivo ;
    • il catalogo delle reliquie che sono associate al candidato (in particolare la localizzazione delle sue spoglie mortali) ;
    • una collezione di scritti o oggetti grafici collegati al candidato.


    Articolo 39 : L'agiografia è sottoposta a un esame meticoloso da parte del Cenacolo dei Teologi, tanto nella forma che nel contenuto. In caso di approvazione, il fascicolo è trasmesso alla Curia Romana.

    Articolo 40 : In caso di parere favorevole della Curia Romana, il processo di beatificazione o di canonizzazione viene dichiarato aperto con decreto dei Cancellieri.

      Articolo 40.1 : Per l'apertura del processo di canonizzazione di un Beato moderno è necessario il previo riconoscimento di almeno un evento miracoloso ( Cann. 0-I-D ).


    Articolo 41 : Una volta aperto processo di beatificazione o di canonizzazione, l'agiografia è presentata all'universalità dei fedeli in Piazza di Aristotele affinché questi possono consultarla e commentarla liberamente.

    Articolo 42 : Sette giorni dopo la presentazione dell'agiografia, essa è sottoposta all'approvazione dell'universalità dei fedeli per acclamazione.

    Articolo 43 : Dopo altri sette giorni, se l'agiografia raccoglie il 70% di pareri favorevoli, il candidato viene proclamato Beato o Santo della Chiesa Universale.

    Articolo 44 : L'atto di beatificazione o di canonizzazione e l'agiografia sono pubblicati con decreto dei Cancellieri o costituzione dogmatica e la seconda viene aggiunta al Dogma. Il nuovo Santo è, immediatamente dopo la sua canonizzazione, iscritto nel Calendario Universale della Chiesa.




    Costitutuzione Apostolica su « Il supremo governo della Santa Sede »,
    Data a Roma, sulla veneratissima tomba di San Titus Principe degli Apostoli, il nono giorno del mese di ottobre, sabato, ricorrenza di San Niccolà Apostolo, dell'anno di grazia MCDLXVII, il primo del Nostro Pontificato.




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