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almalibre

Inscrit le: 06 Mar 2015 Messages: 2610
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Posté le: Sam Mar 11, 2023 3:55 pm Sujet du message: [UNI 81] Scioglimento matrimoniale Purnima - Gall. |
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Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Richiesta di valutazione per i Cardinali del Concistoro Romano
Il Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona
Presieduto da S.Ecc. Monsignora Alma Bianca Arnod Sforza detta "Almalibre"
ha pronunciato il seguente
PARERE NAZIONALE SU RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO
Nel ricorso presentato da:
•Nome IG: Purnima
•Diocesi/Parrocchia di appartenenza: Tagliacozzo
•Status Giudiziario del richiedente (laico, ordinato, eterodosso, scomunicato, etc): Laico
RICORRENTI:
•Nome IG Sposo: Gall. (con il punto finale)
•Nome IG Sposa: Purnima
Rappresentati e difesi: in proprio
Con l’intervento ex lege del Procuratore Ecclesiastico Nazionale S.Ecc. Fratello Caleroide
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
• Dichiararsi l'annullamento del matrimonio celebrato il il 30 marzo 1463 (dal quale sono nati due figli Dama Nephti e Dama Adrianne; e ne sono stati adottati altri due Ser Alexmagus e Dama Selene.esmeralda, quest'ultima riconosciuta solo dal marito) da Karagounis nella Parrocchia di Chieti con testimoni :
Per lo sposo: Valef_91
Per la sposa: Mordred_
CONCLUSIONI DEL P.E.:
In data 16 febbraio 1471, presentava richiesta presso questo Tribunale la fedele Purnima, chiedendo lo scioglimento del matrimonio con Ser Gall., contratto il 30 marzo 1463 dal quale sono nati due figli Dama Nephti e Dama Adrianne; e ne sono stati adottati altri due Ser Alexmagus e Dama Selene.esmeralda, quest'ultima riconosciuta solo dal marito.
Nel corso del dibattimento avvenuto in queste aule è parso chiaro che vi sia stato l'allontanamento dello sposo dal tetto coniugale.
Tutto ciò premesso:
L'Art. 3 del Diritto Canonico recita: Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone, creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.
E’ chiaro quindi che la decisione di ricorrere a questa Corte, è stata presa dopo aver capito che l'Amicizia Aristotelica simboleggiante l'accordo profondo e la condivisione della vita di coppia, era ormai venuta meno.
Per tutto quanto sopra esposto, poiché a norma del Diritto Canonico Libro 1 Parte V sezione B l'Art. 6 comma 3 che cita l’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi, chiediamo a questa Illustrissima Corte di:
• accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
• disporre che la sposa non riceva nessun periodo di interdizione in quanto innocente;
• interdire lo sposo ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 3 (tre), considerato che si trova al primo matrimonio con l’aggravante di oltraggio alla corte;
• imporre alla sposa il pagamento di Ducati 50,00 (cinquanta/00), da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale;
• imporre allo sposo il pagamento di Ducati 100,00 (cento/00), da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale.
Chiediamo, inoltre:
• di disporre che il mantenimento dei figli sia a carico di entrambi i genitori, dovere che non decade con la revisione dello status Matrimoniale;
• di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
• di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi;
• per lo sposo, essendo scomparso, la sospensione del periodo di interdizione al matrimonio fino al ritorno alla vita attiva.
SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA
Si è proceduto in presenza della sola sposa Purnima
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione poiché a norma del Diritto Canonico Libro 1 Parte V sezione B l'Art. 6 comma 3 che cita l’abbandono del domicilio coniugale da parte di uno dei due coniugi per un tempo superiore a 3 mesi.
Dal dibattimento è emersa la volontà dello scioglimento, da parte della richiedente.
P.Q.M.
Il Tribunale dell'Ufficialità Nazionale Italofona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Purnima con l’intervento in causa del Procuratore Ecclesiastico, così si esprime e propone:
1) Accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
2) disporre che la sposa non riceva nessun periodo di interdizione in quanto innocente;
3)) interdire lo sposo ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 3 + 1 (tre + uno), considerato che si trova al primo matrimonio con l’aggravante di oltraggio alla corte;
4) imporre alla sposa il pagamento di Ducati 50,00 (cinquanta/00), da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale;
5) imporre allo sposo il pagamento di Ducati 100,00 (cento/00), da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale.
Chiediamo, inoltre:
6) di disporre che il mantenimento dei figli sia a carico di entrambi i genitori, dovere che non decade con la revisione dello status Matrimoniale;
7) di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
otto) di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi;
9) per lo sposo, essendo scomparso, la sospensione del periodo di interdizione al matrimonio fino al ritorno alla vita attiva.
Inoltre il Tribunale manda al Procuratore di trasmettere copia autentica del presente parere al Concistoro Cardinalizio per la valutazione.
Così deciso in camera di consiglio il giorno undici del mese di Marzo dell'anno 1471.
S.Ecc. Monsignora Alma Bianca Arnod Sforza "Almalibre"

+ Arcivescovo di Pisa
Deposito atti dell'udienza: _________________
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