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almalibre

Inscrit le: 06 Mar 2015 Messages: 2610
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Posté le: Sam Juil 01, 2023 9:41 am Sujet du message: [AP 96] Scioglimento matrimoniale Raone - Astraribus |
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Citation: |
Tribunale Arcivescovile di Pisa
Richiesta di valutazione per i Cardinali del Concistoro Romano.
Tribunale Arcivescovile dell'Arcidiocesi di Pisa
Presieduto da S.Ecc. Alma Bianca Arnod Sforza detta “Almalibre”
ha pronunciato il seguente
PARERE EPISCOPALE SU RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO
Nel ricorso presentato da:
•Nome IG: Astraribus
•Diocesi/Parrocchia di appartenenza: Pisa
•Status Giudiziario del richiedente (laico, ordinato, eterodosso, scomunicato, etc): Laico
NOME DEGLI SPOSI:
•NomeSposo: Raone
•Nome IG Sposa: Astraribus
Rappresentato e difeso: in proprio, la sola sposa
Con l’intervento ex lege del Procuratore Ecclesiastico per l'Arcidiocesi di Pisa, S.Ecc. Fratello Enrico Gonzaga Della Scala detto “Caleroide”
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
• Dichiararsi l'annullamento del matrimonio celebrato il 21 Marzo 1471 da Almalibre (Arcivescovo) nella Parrocchia di Pisa, con testimoni :
per lo sposo: Antarjs
per la sposa: Corsarabg
CONCLUSIONI DEL P.E.:
In data 12 giugno 1471, presentava richiesta presso questo Tribunale la fedele Astraribus, chiedendo lo scioglimento del matrimonio con Ser Raone, contratto il 21 marzo 1471 e dal quale non sono nati figli.
Nel corso del dibattimento avvenuto in queste aule è parso chiaro che vi sia stata la sparizione dei sentimenti d'amore dei coniugi.
Tutto ciò premesso:
L'Art. 3 del Diritto Canonico recita: Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone, creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.
E’ chiaro quindi che la decisione di ricorrere a questa Corte, è stata presa dopo aver capito che l'Amicizia Aristotelica simboleggiante l'accordo profondo e la condivisione della vita di coppia, era ormai venuta meno.
Per tutto quanto sopra esposto, poiché a norma del Diritto Canonico Libro 1 Parte V sezione B l'Art. 6 comma 1 cita come motivo dello scioglimento del matrimonio la fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi, chiediamo a questa Illustrissima Corte di:
• accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
• interdire la sposa ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 4 (quattro) essendo al primo matrimonio e per la breve durata dello stesso;
• interdire lo sposo ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 6 (sei) essendo al primo matrimonio, per la breve durata dello stesso e per non essersi presentato in aula;
• imporre allo sposa il pagamento di Ducati 50,00 (cinquanta/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale;
• imporre allo sposo il pagamento di Ducati 100,00 (cento/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale.
Chiediamo, inoltre:
• di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
• di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi;
• di sospendere la sentenza dello sposo fino a quando non esce dal monastero e torna alla vita attiva.
SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA
All'udienza era presente la sola sposa Astraribus, trascorso il termine previsto di 15 giorni per raggiungere l’Aula, si è proceduto “in absentia” dello sposo Raone appurando che vi sia stato la sparizione dei sentimenti d'amore dei coniugi.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell’art. 6.1 del diritto canonico in materia di scioglimento del matrimonio.
Dal dibattimento è emersa la volontà dello scioglimento, da parte della sola sposa presente Astraribus, per la scomparsa dei sentimenti d'amore.
Il Tribunale Arcivescovile di Pisa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Astraribus, con l’intervento in causa del Procuratore Ecclesiastico, così si esprime e propone:
In data 12 giugno 1471, presentava richiesta presso questo Tribunale la fedele Astraribus, chiedendo lo scioglimento del matrimonio con Ser Raone, contratto il 21 marzo 1471 e dal quale non sono nati figli.
Nel corso del dibattimento avvenuto in queste aule è parso chiaro che vi sia stata la sparizione dei sentimenti d'amore dei coniugi.
Tutto ciò premesso:
L'Art. 3 del Diritto Canonico recita: Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone, creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.
E’ chiaro quindi che la decisione di ricorrere a questa Corte, è stata presa dopo aver capito che l'Amicizia Aristotelica simboleggiante l'accordo profondo e la condivisione della vita di coppia, era ormai venuta meno.
Per tutto quanto sopra esposto, poiché a norma del Diritto Canonico Libro 1 Parte V sezione B l'Art. 6 comma 1 cita come motivo dello scioglimento del matrimonio la fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi, chiediamo a questa Illustrissima Corte di:
1) accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
2)interdire la sposa ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 3 (tre) essendo al primo matrimonio e considerata la breve durata dello stesso;
3)interdire lo sposo ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 6 (sei) essendo al primo matrimonio, per la breve durata dello stesso, con l’aggravante di oltraggio alla Corte per non essersi presentato in aula;
4)imporre allo sposa il pagamento di Ducati 50,00 (cinquanta/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale;
5)imporre allo sposo il pagamento di Ducati 150,00 (centocinquanta/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale.
Chiediamo, inoltre:
6)di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
7)di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi;
8)di sospendere la sentenza dello sposo fino a quando non esce dal monastero e torna alla vita attiva.
Così deciso in Camera di Consiglio il gioro 1 del mese di Lulgio dell'anno 1471.
S.Ecc. Monsignora Alma Bianca Arnod Sforza "Almalibre"

+ Arcivescovo di Pisa
Deposito atti dell'udienza: |
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almalibre

Inscrit le: 06 Mar 2015 Messages: 2610
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Posté le: Jeu Juil 13, 2023 10:09 am Sujet du message: [AP 97] Scioglimento matrimoniale Nespolo. - Quirina |
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Citation: |
Tribunale Arcivescovile di Pisa
Richiesta di valutazione per i Cardinali del Concistoro Romano.
Tribunale Arcivescovile dell'Arcidiocesi di Pisa
Presieduto da S.Ecc. Alma Bianca Arnod Sforza detta “Almalibre”
ha pronunciato il seguente
PARERE EPISCOPALE SU RICHIESTA DI SCIOGLIMENTO
Nel ricorso presentato da:
•Nome IG: Quirina
•Diocesi/Parrocchia di appartenenza: Pisa
•Status Giudiziario del richiedente (laico, ordinato, eterodosso, scomunicato, etc): Laico
NOME DEGLI SPOSI:
•NomeSposo: Nespolo. (con il punto finale)
•Nome IG Sposa: Quirina
Rappresentato e difeso: in proprio, la sola sposa
Con l’intervento ex lege del Procuratore Ecclesiastico per l'Arcidiocesi di Pisa, S.Ecc. Fratello Enrico Gonzaga Della Scala detto “Caleroide”
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE:
• Dichiararsi l'annullamento del matrimonio celebrato il 21 Marzo 1471 da Caleroide (Arcidiacono) nella Parrocchia di Pisa, con testimoni :
per lo sposo: Frannymorgana
per la sposa: Tana
CONCLUSIONI DEL P.E.:
In data 14 giugno 1471, presentava richiesta presso questo Tribunale la fedele Quirina, chiedendo lo scioglimento del matrimonio con Ser Nespolo., contratto il 05 gennaio 1471 e dal quale sono nate due figlie Dama Anuka e Dama Nykita.
Nel corso del dibattimento avvenuto in queste aule è parso chiaro che vi sia stata la sparizione dei sentimenti d'amore dei coniugi.
Tutto ciò premesso:
L'Art. 3 del Diritto Canonico recita: Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone, creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.
E’ chiaro quindi che la decisione di ricorrere a questa Corte, è stata presa dopo aver capito che l'Amicizia Aristotelica simboleggiante l'accordo profondo e la condivisione della vita di coppia, era ormai venuta meno.
Per tutto quanto sopra esposto, poiché a norma del Diritto Canonico Libro 1 Parte V sezione B l'Art. 6 comma 1 cita come motivo dello scioglimento del matrimonio la fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi, chiediamo a questa Illustrissima Corte di:
• accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
• interdire la sposa ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 6 (sei) essendo al secondo matrimonio e per la breve durata dello stesso;
• interdire lo sposo ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 4 (quattro) essendo al primo matrimonio, per la breve durata dello stesso e per non essersi presentato in aula;
• imporre allo sposa il pagamento di Ducati 150,00 (centocinquanta/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale;
• imporre allo sposo il pagamento di Ducati 100,00 (cento/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale.
Chiediamo, inoltre:
• di disporre che il mantenimento dei figli sia a carico di entrambi i genitori, dovere che non decade con la revisione dello status Matrimoniale;
• di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
• di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi.
SVOLGIMENTO DELL'UDIENZA
All'udienza era presente la sola sposa Quirina, trascorso il termine previsto di 15 giorni per raggiungere l’Aula, si è proceduto “in absentia” dello sposo Nespolo. (con il punto finale) appurando che vi sia stato la sparizione dei sentimenti d'amore dei coniugi.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell’art. 6.1 del diritto canonico in materia di scioglimento del matrimonio.
Dal dibattimento è emersa la volontà dello scioglimento, da parte della sola sposa presente Quirina, per la scomparsa dei sentimenti d'amore.
Il Tribunale Arcivescovile di Pisa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Quirina, con l’intervento in causa del Procuratore Ecclesiastico, così si esprime e propone:
Nel corso del dibattimento avvenuto in queste aule è parso chiaro che vi sia stata la sparizione dei sentimenti d'amore dei coniugi.
Tutto ciò premesso:
L'Art. 3 del Diritto Canonico recita: Il matrimonio è la consacrazione dell’accordo profondo tra due persone, creando una condivisione della vita, reputata indissolubile e simboleggiando l’Amicizia Aristotelica in una delle sue forme più strette.
E’ chiaro quindi che la decisione di ricorrere a questa Corte, è stata presa dopo aver capito che l'Amicizia Aristotelica simboleggiante l'accordo profondo e la condivisione della vita di coppia, era ormai venuta meno.
Per tutto quanto sopra esposto, poiché a norma del Diritto Canonico Libro 1 Parte V sezione B l'Art. 6 comma 1 cita come motivo dello scioglimento del matrimonio la fine dei sentimenti d’amore tra i due coniugi, chiediamo a questa Illustrissima Corte di:
1) accogliere la richiesta e sciogliere il matrimonio;
2) interdire la sposa ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 6 (sei) essendo al secondo matrimonio e per la breve durata dello stesso;
3) interdire lo sposo ad un futuro matrimonio per un periodo di mesi 4 (quattro) essendo al primo matrimonio, per la breve durata dello stesso e per non essersi presentato in aula;
4) imporre allo sposa il pagamento di Ducati 150,00 (centocinquanta/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale;
5) imporre allo sposo il pagamento di Ducati 100,00 (cento/00) da versare alle casse della diocesi in cui si trova, previo accordo con il Vescovo titolare che dovrà rilasciare attestazione di ricevuta, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva da parte del Concistoro Cardinalizio e ne consegni attestazione al presente Tribunale.
Chiediamo, inoltre:
6) di disporre che il mantenimento dei figli sia a carico di entrambi i genitori, dovere che non decade con la revisione dello status Matrimoniale;
7) di disporre come condizione necessaria per contrarre un nuovo matrimonio, che essi seguano entrambi un corso sul matrimonio ottenendo attestato di partecipazione, oppure compiano un cammino di preparazione con il proprio Vescovo;
di stabilire per entrambi, che rendano confessione ad un prelato presso il Monastero in cui seguiranno il corso di preparazione al matrimonio o ad uno appartenente alla propria Diocesi.
Così deciso in Camera di Consiglio il giorno 13 del mese di Luglio dell'anno 1471.
S.Ecc. Monsignora Alma Bianca Arnod Sforza "Almalibre"

+ Arcivescovo di Pisa
Deposito atti dell'udienza: |
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