|
L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Forum RP de l'Eglise Aristotelicienne du jeu en ligne RR Forum RP for the Aristotelic Church of the RK online game
|
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
Endymion
Inscrit le: 13 Juil 2011 Messages: 6623 Localisation: Auch ou Rome
|
Posté le: Lun Juil 11, 2016 5:26 pm Sujet du message: [I] 5.7 - La Congregazione per il Nuovo Apostolato |
|
|
Citation: |
........
De Sanctae Sedis summa administratione
Costituzione Apostolica « Del supremo governo della Santa Sede ».
- Seguito -
Sixtus Episcopus, Servus Servorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam
Libro 5.7 : La Congregazione per il Nuovo Apostolato
La Congregazione per il Nuovo Apostolato è il Dicastero Romano incaricato di assistere, supervisionare e guidare le comunità aristoteliche nascenti, di ridotte dimensioni o particolarmente in difficoltà. Per svolgere al meglio le funzioni affidatele, la Congregazione per il Nuovo Apostolato può adottare misure straordinarie in accordo e con l'approvazione della Curia Romana.
I. Della Direzione e delle Funzioni
Can. 1: La Congregazione per il Nuovo Apostolato è guidata da un Cancelliere e da un Vice-Cancelliere, che portano rispettivamente il titolo di Alto Commissario Apostolico e di Vice-Commissario Apostolico.
Can. 2: La Congregazione è competente per ogni regione dove la gerarchia è mancante, incompleta, insufficiente o non autosufficiente; dove la formazione del clero è notevolmente difficile o insufficiente; dove la presenza della Vera Fede è estremamente debole o embrionale; una regione che è posta straordinariamente sotto la sua giurisdizione dalla Curia Romana, che sia dal Sommo Pontefice o dal Sacro Collegio Cardinalizio.
Can. 3: I compiti principali della Congregazione sono: integrare o reintegrare le regioni che non sono ancora o non sono più in comunione con la Santa Chiesa; promuovere il riconoscimento della Santa Chiesa e la sua indipendenza in accordo con il Diritto Canonico; formare e rendere autosufficienti il clero e la gerarchia locale; sostenere le comunità aristoteliche in difficoltà e favorire il loro sviluppo; promuovere la diffusione della Vera Fede e l'insegnamento del Sacro Dogma e delle Sante Dottrine della Chiesa.
Can. 4: Nelle regioni di sua competenza, la Congregazione ha piena giurisdizione, essendo subordinata solo all'autorità del Sommo Pontefice e del Sacro Collegio dei Cardinali e agendo i suoi Cancellieri come terza carica della Chiesa; tuttavia, la Congregazione può richiedere la collaborazione di altre Congregazioni ed è tenuta ad informarle su questioni e realtà relative ai loro particolari campi di competenza e doveri.
Can. 5: Nell'ambito della missione della Congregazione e con l'autorizzazione della Curia Romana, che sia del Sommo Pontefice o del Sacro Collegio dei Cardinali, i Cancellieri possono accordare deroghe personali e temporanee alle norme del Diritto Canonico al solo scopo di promuovere lo sviluppo e il consolidamento della Chiesa e della Vera Fede nella regione.
II. Dei Cartulari
Can. 6: Per l'adempimento dei suoi compiti, la Congregazione per il Nuovo Apostolato si avvale di collaboratori chiamati cartulari, nominati e revocati liberamente dai Cancellieri.
Can. 7: I cartulari sono reclutati tra i fedeli con una buona conoscenza del Dogma, del Diritto Canonico e dell'arte diplomatica, oltre che della lingua inglese e della lingua della regione loro assegnata.
Can. 8: Per ogni regione sotto la giurisdizione della Congregazione, può essere nominato un solo cartulario; i suoi compiti e obiettivi sono definiti dai Cancellieri al momento della nomina, ma possono essere modificati successivamente.
Can. 9: I cartulari svolgono i compiti loro assegnati secondo le direttive dei Cancellieri e li tengono costantemente informati di ogni evento che possa implicare la missione della Congregazione o la sicurezza della Chiesa.
Can. 10: Nell'ambito della missione della Congregazione e con l'autorizzazione della Curia Romana, che sia del Sommo Pontefice o del Sacro Collegio dei Cardinali, i Cancellieri possono delegare parte dei loro poteri ai cartulari, ma solo nella regione loro assegnata.
Consitutuzione Apostolica su « Il supremo governo della Santa Sede »,
Data a Roma, sulla veneratissima tomba di San Titus Principe degli Apostoli, l'undicesimo giorno del mese di luglio, sabato, ricorrenza di San Benedetto, dell'anno di grazia MCDLXVIII, il secondo del Nostro Pontificato.
|
_________________
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|