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Traduction en italien du droit canonique relatif aux S.A.

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L'Eglise Aristotelicienne Romaine The Roman and Aristotelic Church Index du Forum -> Saintes Armées - Holy Armies - Sante Armate - Heiligen Armeen - Santos Ejércitos - Heilige Legers
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Tonius



Inscrit le: 07 Déc 2009
Messages: 634

MessagePosté le: Mer Mar 25, 2026 11:24 pm    Sujet du message: Traduction en italien du droit canonique relatif aux S.A. Répondre en citant



Il Monsignore frequentando le stanze delle Sante Armate vide che non era ancora stato tradotta in italiano e cosi si permise di iniziare la traduzione



Le Monseigneur, fréquentant les salles des Sante Armate, vit qu’il n’avait pas encore été traduit en italien et donc on a pu commencer la traduction

Citation:
Preambolo

La Congregazione delle Sante Armate riunisce un gruppo di fedeli e di clero legati da un obiettivo comune, vale a dire la difesa dei valori e degli interessi della Chiesa aristotelica. Essa assicura la supervisione e il monitoraggio delle forze militari aristoteliche in tempo di pace e assicura il controllo e il comando in tempo di guerra santa; in ogni momento, la Congregazione deve assicurare il buon funzionamento, lo stato, la disposizione, la disponibilità, il censimento, controllo, monitoraggio e preparazione dei combattenti che prestano servizio direttamente sotto gli ordini di Roma.


Parte I: La Congregazione delle Sante Armate


I. Gerarchia e obiettivi

Articolo 1: La Congregazione delle Sante Armate è diretta da un Cancelliere e un Vice Cancelliere, entrambi chiamati Cardinale connestabile.

Articolo 2: Il prefetto generale è per importanza il secondo della Congregazione dopo i cancellieri. Assiste i Cancellieri nella gestione della congregazione secondo le loro istruzioni

Articolo 3: Il Prefetto Generale è solitamente identificato nella persona del Cavaliere Senatore. Se necessario, i due incarichi possono essere separati; in tal caso, un prefetto generale è nominato dal cardinale connestabile.

Articolo 4: Il Prefetto Locale è il rappresentante diretto della Congregazione delle Sante Armate in una zona linguistica. Dirige la guardia episcopale nel suo dominio e coordina i membri degli ordini militari religiosi rispetto ai grandi maestri.

Articolo 5: Il prefetto locale è nominato dal cardinale connestabile ed è sotto l'autorità diretta del cardinale connestabile e del cavaliere senatore. Ha autorità su tutti i membri della sua regione.

Articolo 6: Il prefetto locale deve e ha diritto di conoscere il numero degli ordini religiosi militari presenti nella sua regione, per poter rispondere in ogni circostanza a una minaccia o a una richiesta della Curia o del cardinale connestabile di Roma.

Articolo 7: In caso di mobilitazione decretata, il Prefetto dovrà mettere a disposizione della Congregazione delle Sante Armate le truppe sotto il suo comando. Se il Papa o la Curia chiedono ai fedeli aristotelici di prendere la croce, il Prefetto dovrà rispondere all'appello del Sacro Collegio mettendo a disposizione della Crociata tutte le sue risorse umane e materiali e dovrà assicurare il coordinamento delle diverse truppe della sua zona coinvolte.

Articolo 8:
Il Prefetto assicura la collaborazione dei suoi Vidami con il rispettivo Arcivescovo affinché collaborino con lui e rispondano nel miglior modo possibile alle sue richieste nel campo della sicurezza e dell'esercito. D'altra parte, dovrà assicurarsi che gli Arcivescovi collaborino con i rispettivi Vidami, e lasciarlo agire riguardo ai domini devoluti alla Guardia e al Vidame. In caso di fallimento del Vidame, il Prefetto deve poterlo riprendere o imporre una sanzione; in caso di fallimento dell'Arcivescovo, il Prefetto deve portare la questione al Cardinale Conestabile di Roma.

Articolo 9: Il cardinale conestabile può nominare un prelato cappellano generale dei Santi eserciti. Il suo ruolo è quello di organizzare le cerimonie religiose della Congregazione e di collaborare con i vari responsabili religiosi. Può celebrare in sostituzione degli Ordini Militari Religiosi assenti e dei membri religiosi assenti dalla Guardia Episcopale per non privare i Militari del sostegno spirituale.

Articolo 10: Per svolgere la sua missione, la Congregazione si pone degli obiettivi, che possono essere elencati in modo non esaustivo, quali:

assicurare la catena di comando dei diversi elementi dei Santi Eserciti;
garantire il controllo e il monitoraggio delle Guardie Episcopali e Pontificie;
controllare e seguire gli Ordini Militari e Religiosi;
garantire il controllo e il monitoraggio della Marina Pontificia;
organizzare il monitoraggio delle truppe che sono sotto la Bandiera Pontificia;
garantire lo sviluppo e la coerenza degli Santi Eserciti;
riconoscere e garantire il riconoscimento dei nuovi Ordini;
mantenere il personale disponibile ovunque e in qualsiasi momento;
gestire crisi e conflitti che richiedono la presenza di truppe della Santa Sede;
comandare e dirigere le operazioni decise dalla Santa Curia o dal Santo Padre secondo i suoi poteri di delega.

II. Dei Consigli della Congregazione

Articolo 11: Nel pieno rispetto dell'autorità assoluta del Sommo Pontefice e delle prerogative che egli deroga ai Cardinali-Connestabili, la Congregazione delle Sante Armate è dotata di due consigli per facilitarne la gestione: l'Alto Consiglio e lo Stato Maggiore.

Articolo 12: L'Alto Consiglio si occupa dell'organizzazione delle Sante Armate, ne discute il funzionamento e prende le grandi decisioni che le riguardano nei limiti delle disposizioni del Diritto Canonico. Funge anche da Consiglio di riferimento e da arbitro dei vari Ordini Militare-Religiosi.

Articolo 13:
Membro dell'Alto Consiglio, in ordine di precedenza:

i Cardinali Constabili;
il Comandante della Guardia Pontificia;
il Prefetto Generale;
l'Ammiraglio Pontificio;
i Prefetti locali;
Il cappellano generale delle Sante Armate;
il Cavaliere Senatore, se non è Prefetto Generale;
i Grandi Maestri degli Ordini Militare-Religiosi;
i Cavalieri di Isenduil;
i secondi degli Ordini Militare-Religiosi;
i Viceammiragli Pontificali.


Articolo 14: Lo Stato Maggiore delle Sante Armate dirige le forze militari che combattono in nome della Santissima Chiesa Aristotelica in tempo di guerra e decide i piani di battaglia. Le decisioni sono prese dal Cardinale Connéstabile dopo una verifica dello Stato Maggiore o, in mancanza, dal Prefetto Generale.

Articolo 15: Siede in seno allo Stato Maggiore, per ordine di precedenza:
i Cardinali Constabili;
il Comandante della Guardia Pontificia;
il Prefetto Generale;
l'Ammiraglio Pontificio;
i Prefetti locali;
Il cappellano delle Sante Armate
il Decano della nobiltà pontificia;
il Cavaliere Senatore, se non è Prefetto Generale;
i Grandi Maestri degli Ordini Militare-Religiosi;
i Cavalieri di Isenduil;
I Vidami;
i secondi degli Ordini Militare-Religiosi;
i Viceammiragli Pontifici;
i responsabili dei rami militari degli Ordini Militare-Religiosi.

Articolo 16: In caso di conflitto di grande intensità o di mobilitazione generale, il Cardinale Connétable può dare ulteriori accessi ad esperti o consiglieri particolari per la zona di conflitto.


Costituzione Apostolica sul "Governo supremo della Santa Sede",
Dato a Roma, presso la venerata tomba di san Tito, il terzo giorno del mese di luglio, il mercoledì dell'anno di grazia MCDLXVII, il primo del Nostro Pontificato.


Code:
[b]Preambolo[/b]

[i]La Congregazione delle Sante Armate riunisce un gruppo di fedeli e di clero legati da un obiettivo comune, vale a dire la difesa dei valori e degli interessi della Chiesa aristotelica. Essa assicura la supervisione e il monitoraggio delle forze militari aristoteliche in tempo di pace e assicura il controllo e il comando in tempo di guerra santa; in ogni momento, la Congregazione deve assicurare il buon funzionamento, lo stato, la disposizione, la disponibilità, il censimento, controllo, monitoraggio e preparazione dei combattenti che prestano servizio direttamente sotto gli ordini di Roma.[/i]


[b]Parte I: La Congregazione delle Sante Armate
[/b]

[b]I. Gerarchia e obiettivi[/b]

[b]Articolo 1: [/b]La Congregazione delle Sante Armate è diretta da un Cancelliere e un Vice Cancelliere, entrambi chiamati Cardinale connestabile.

[b]Articolo 2:[/b] Il prefetto generale è per importanza il secondo della Congregazione dopo i cancellieri. Assiste i Cancellieri nella gestione della congregazione secondo le loro istruzioni

[b]Articolo 3:[/b] Il Prefetto Generale è solitamente identificato nella persona del Cavaliere Senatore. Se necessario, i due incarichi possono essere separati; in tal caso, un prefetto generale è nominato dal cardinale connestabile.

[b]Articolo 4:[/b] Il Prefetto Locale è il rappresentante diretto della Congregazione delle Sante Armate in una zona linguistica. Dirige la guardia episcopale nel suo dominio e coordina i membri degli ordini militari religiosi rispetto ai grandi maestri.

[b]Articolo 5:[/b] Il prefetto locale è nominato dal cardinale connestabile ed è sotto l'autorità diretta del cardinale connestabile e del cavaliere senatore. Ha autorità su tutti i membri della sua regione.

[b]Articolo 6:[/b] Il prefetto locale deve e ha diritto di conoscere il numero degli ordini religiosi militari presenti nella sua regione, per poter rispondere in ogni circostanza a una minaccia o a una richiesta della Curia o del cardinale connestabile di Roma.

[b]Articolo 7:[/b] In caso di mobilitazione decretata, il Prefetto dovrà mettere a disposizione della Congregazione delle Sante Armate le truppe sotto il suo comando. Se il Papa o la Curia chiedono ai fedeli aristotelici di prendere la croce, il Prefetto dovrà rispondere all'appello del Sacro Collegio mettendo a disposizione della Crociata tutte le sue risorse umane e materiali e dovrà assicurare il coordinamento delle diverse truppe della sua zona coinvolte.
[b]
Articolo 8: [/b]Il Prefetto assicura la collaborazione dei suoi Vidami con il rispettivo Arcivescovo affinché collaborino con lui e rispondano nel miglior modo possibile alle sue richieste nel campo della sicurezza e dell'esercito. D'altra parte, dovrà assicurarsi che gli Arcivescovi collaborino con i rispettivi Vidami, e lasciarlo agire riguardo ai domini devoluti alla Guardia e al Vidame. In caso di fallimento del Vidame, il Prefetto deve poterlo riprendere o imporre una sanzione; in caso di fallimento dell'Arcivescovo, il Prefetto deve portare la questione al Cardinale Conestabile di Roma.

[b]Articolo 9:[/b] Il cardinale conestabile può nominare un prelato cappellano generale dei Santi eserciti. Il suo ruolo è quello di organizzare le cerimonie religiose della Congregazione e di collaborare con i vari responsabili religiosi. Può celebrare in sostituzione degli Ordini Militari Religiosi assenti e dei membri religiosi assenti dalla Guardia Episcopale per non privare i Militari del sostegno spirituale.

[b]Articolo 10:[/b] Per svolgere la sua missione, la Congregazione si pone degli obiettivi, che possono essere elencati in modo non esaustivo, quali:

assicurare la catena di comando dei diversi elementi dei Santi Eserciti;
garantire il controllo e il monitoraggio delle Guardie Episcopali e Pontificie;
controllare e seguire gli Ordini Militari e Religiosi;
garantire il controllo e il monitoraggio della Marina Pontificia;
organizzare il monitoraggio delle truppe che sono sotto la Bandiera Pontificia;
garantire lo sviluppo e la coerenza degli Santi Eserciti;
riconoscere e garantire il riconoscimento dei nuovi Ordini;
mantenere il personale disponibile ovunque e in qualsiasi momento;
gestire crisi e conflitti che richiedono la presenza di truppe della Santa Sede;
comandare e dirigere le operazioni decise dalla Santa Curia o dal Santo Padre secondo i suoi poteri di delega.

[b]II. Dei Consigli della Congregazione
[/b]
[b]Articolo 11:[/b] Nel pieno rispetto dell'autorità assoluta del Sommo Pontefice e delle prerogative che egli deroga ai Cardinali-Connestabili, la Congregazione delle Sante Armate è dotata di due consigli per facilitarne la gestione: l'Alto Consiglio e lo Stato Maggiore.

[b]Articolo 12:[/b] L'Alto Consiglio si occupa dell'organizzazione delle Sante Armate, ne discute il funzionamento e prende le grandi decisioni che le riguardano nei limiti delle disposizioni del Diritto Canonico. Funge anche da Consiglio di riferimento e da arbitro dei vari Ordini Militare-Religiosi.
[b]
Articolo 13: [/b]Membro dell'Alto Consiglio, in ordine di precedenza:

i Cardinali Constabili;
il Comandante della Guardia Pontificia;
il Prefetto Generale;
l'Ammiraglio Pontificio;
i Prefetti locali;
Il cappellano generale delle Sante Armate;
il Cavaliere Senatore, se non è Prefetto Generale;
i Grandi Maestri degli Ordini Militare-Religiosi;
i Cavalieri di Isenduil;
i secondi degli Ordini Militare-Religiosi;
i Viceammiragli Pontificali.


[b]Articolo 14: [/b]Lo Stato Maggiore delle Sante Armate dirige le forze militari che combattono in nome della Santissima Chiesa Aristotelica in tempo di guerra e decide i piani di battaglia. Le decisioni sono prese dal Cardinale Connéstabile dopo una verifica dello Stato Maggiore o, in mancanza, dal Prefetto Generale.

[b]Articolo 15:[/b] Siede in seno allo Stato Maggiore, per ordine di precedenza:
i Cardinali Constabili;
il Comandante della Guardia Pontificia;
il Prefetto Generale;
l'Ammiraglio Pontificio;
i Prefetti locali;
Il cappellano delle Sante Armate
il Decano della nobiltà pontificia;
il Cavaliere Senatore, se non è Prefetto Generale;
i Grandi Maestri degli Ordini Militare-Religiosi;
i Cavalieri di Isenduil;
I Vidami;
i secondi degli Ordini Militare-Religiosi;
i Viceammiragli Pontifici;
i responsabili dei rami militari degli Ordini Militare-Religiosi.

[b]Articolo 16:[/b] In caso di conflitto di grande intensità o di mobilitazione generale, il Cardinale Connétable può dare ulteriori accessi ad esperti o consiglieri particolari per la zona di conflitto.

[i]
Costituzione Apostolica sul "Governo supremo della Santa Sede",
Dato a Roma, presso la venerata tomba di san Tito, il terzo giorno del mese di luglio, il mercoledì dell'anno di grazia MCDLXVII, il primo del Nostro Pontificato.[/i]

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